Sentenza n. 90/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1979 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo
comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal pretore
di Genova nel procedimento penale a carico di Baldini Bruno, iscritta
al n. 75 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Baldini Bruno,
imputato della contravvenzione di cui all'art. 79, primo comma, lett.
g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 14
febbraio 1974, n. 62, per aver guidato, non avendo ancora compiuto gli
anni ventuno, un autoveicolo capace di sviluppare una velocità
superiore ai 180 Kmh, il Pretore di Genova sollevava questione di
legittimità costituzionale della norma citata, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Riteneva il giudice a quo che la norma in questione, subordinando
al compimento degli anni ventuno la facoltà di guidare autoveicoli
capaci di velocità particolarmente elevate, verrebbe a porsi in
sostanziale contrasto con la generale normativa vigente, che fa
coincidere il raggiungimento della piena "maturità psico- fisica ai
fini dell'esercizio di diritti e dello svolgimento di rapporti civili e
sociali" con il compimento del diciottesimo anno di età.
Da ciò deriverebbe una obiettiva condizione di diseguaglianza tra
persone egualmente dotate di piena capacità e maturità, avendo
superato il diciottesimo anno di età, a seconda che abbiano o no
superato anche il ventunesimo, senza che siffatta differenziazione
possa trovare giustificazione nella esigenza della acquisizione di
attitudini tecniche particolari, non connesse di per sé all'aumento
dell'età; si tratterebbe pertanto - sempre secondo il giudice a quo -
di una presunzione di "perfetta maturità" per l'ultra ventunenne,
incoerente con l'affermazione di piena maturità generalmente compiuta
per il diciottenne, donde il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; si aveva
soltanto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, che chiedeva venisse
dichiarata l'infondatezza della questione proposta dal Pretore di
Genova.
Si osservava all'uopo nell'atto di intervento che il codice della
strada, nel richiedere come requisito necessario per condurre veicoli
età diverse (quattordici, sedici, diciotto o ventuno anni) si prefigge
lo scopo di affidare la condotta del veicolo a persona che abbia
raggiunto un equilibrio psicofisico che gli consenta di avere la
perfetta padronanza del mezzo, prescindendo dal raggiungimento o meno
della maggiore età (e perciò della piena capacità di agire).
Alla luce di tale intento, ben si spiega che sia richiesta una età
superiore ai diciotto anni per guidare mezzi che, sviluppando una
velocità superiore a 180 Km, richiedono, oltre ad una maggiore
esperienza tecnica, anche una più equilibrata maturità psico-fisica.
Né - sempre ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato - anche
a voler aderire alla tesi del Pretore di Genova, secondo la quale la
piena maturità si presume raggiunta con il compimento della maggiore
età, da ciò si deve dedurre che il compimento dei diciotto anni
comporti la facoltà di esercitare qualsiasi tipo di diritto.
La stessa dizione dell'art. 2 del codice civile - come modificato
dalla legge 8 marzo 1975, n. 39 - secondo cui, con la maggiore età si
acquista "la capacità di compiere quegli atti per i quali non sia
stabilita una età diversa", dimostrerebbe come sia lasciata alla
discrezionalità del legislatore il richiedere un'età maggiore (o
minore) dei diciotto anni per poter instaurare taluni rapporti.
Ricordato, a titolo di esempio, come sia richiesta l'età di
venticinque anni per divenire elettori del Senato della Repubblica,
l'Avvocatura si rifà alla giurisprudenza della Corte in tema di
eguaglianza, secondo la quale, "la valutazione della rilevanza della
diversità di situazioni, non può non essere riservata alla
discrezionalità del legislatore" (sent. n. 3 del 1957).
In ragione di tali considerazioni si chiedeva che la sollevata
questione fosse dichiarata infondata. Considerato in diritto :
Il Pretore di Genova con l'ordinanza di cui in narrativa ritiene
costituzionalmente non legittima, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, la disposizione dell'art. 79, comma primo, lett. g, del
d.P.R. n. 393 del 1959 che richiede 21 anni per poter guidare
autovetture capaci di una velocità superiore a 180 Km. all'ora, con la
conseguente sanzione penale per i contravventori. Il Pretore ritiene
che raggiungendosi, secondo la legislazione vigente, la "piena
capacità e maturità" a 18 anni, costituisca un'ingiusta
discriminazione pretendere un'età superiore (cioè 21 anni) per la
guida delle autovetture più veloci.
La questione non è fondata.
Già l'art. 2 del codice civile, nel fissare la maggiore età al
compimento del diciottesimo anno, attribuisce al maggiorenne la
"capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una
età diversa": e cioè riserva al legislatore di fissare età diverse
dai 18 anni per l'acquisto della capacità a compiere determinati atti.
E di età diverse dal diciottesimo anno, al raggiungimento (e
rispettivamente al non superamento) delle quali viene subordinata la
capacità a compiere determinati atti, è possibile riscontrare
numerosi esempi nella Costituzione e nella legge ordinaria.
Basti ricordare che l'elettorato attivo per il Senato è fissato
dalla Costituzione a 25 anni, e che la stessa norma di cui si discute
contiene particolari limiti di età per la guida di alcune categorie di
automezzi. Mentre poi sono numerosissimi gli atti indicati nel codice
civile ai quali è abilitato l'infradiciottenne.
Ciò conferma che il legislatore, in relazione alla capacità
psico-fisica ritenuta necessaria per il compimento di determinati atti
o attività può discrezionalmente e ragionevolmente, fissare età non
coincidenti con quella della generale capacità di agire stabilita al
diciottesimo anno. Non esiste dunque ingiusta discriminazione e
conseguente violazione del principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 79, primo comma, lett. g, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
sollevata, come in narrativa, dal Pretore di Genova, in relazione
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte