Sentenza n. 90/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 50d.P.R. 197/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 50, n. 1,
lett. c, e 52, comma primo, del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197
(responsabilità del vettore ferroviario in relazione alla perdita di
cose) promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1975 dal Pretore di
Cosenza, nel procedimento civile vertente tra la Soc. r.l. G. Mazzocca
& C. e l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 58
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 72 del 1976.
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Cosenza, con ordinanza emessa il 17 novembre
1975, nel procedimento civile che verte tra la Società Mazzocca & C. e
l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 50, n. 1, lett. c, e 52,
primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, in riferimento agli
artt. 3, 70 e 77, primo comma, e 28 Cost.
Nel procedimento a quo la Società attrice aveva chiesto - per la
perdita di parte del bagaglio spedito dalla stazione di Bologna a
Cosenza - il risarcimento del danno in misura superiore al limite
massimo delle indennità al riguardo previste nelle disposizioni
censurate, dove la perdita sia causata da dolo o colpa grave del
vettore. Si assume dal Pretore di Cosenza che l'incidente di
legittimità così prospettato, oltre che non manifestamente infondato,
sia rilevante per la definizione del giudizio di cui egli è investito.
Un'eventuale pronuncia di fondatezza implicherebbe - si osserva,
infatti - il necessario accoglimento della domanda della società
promotrice del giudizio a quo. L'illegittimità delle anzidette norme
di legge è dedotta sotto i seguenti profili:
a) le disposizioni in esame, poste in un decreto delegato,
divergerebbero dalla legge-delega, e precisamente dalla direttiva, che
si assume ivi posta, di abbandonare i residui criteri collegati con la
originaria posizione monopolistica del vettore ferroviario, in quanto
esse fissano un limite per la responsabilità del vettore, se pur
aumentato (a lire 30 mila invece di 15 mila, per ogni chilogrammo di
peso netto mancante), in rapporto all'ipotesi in cui la perdita della
cosa trasportata non sia dovuta a dolo o colpa grave di quest'ultimo.
Di qui si fa discendere la violazione degli artt. 70 e 77 Cost.;
b) la previsione dell'anzidetto limite discriminerebbe
ingiustificatamente l'utente del servizio ferroviario rispetto a chi
invece si giova di altri mezzi di trasporto e così gode, si soggiunge,
delle più favorevoli condizioni dettate dagli artt. 1693, 1679 e 1229
del codice civile, con la conseguente lesione del principio
costituzionale di eguaglianza;
c) l'aver configurato limiti alla responsabilità del vettore e
dunque all'obbligo di risarcire il danno subito dal mittente o dal
destinatario, concreterebbe, infine, l'infrazione del disposto
dell'art. 28 Cost. L'invocato precetto costituzionale sancisce - e con
ciò, si assume, preclude al legislatore di limitare, come accadrebbe
nella specie - la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti
pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti, e ne prevede
l'estensione allo Stato, ovvero all'ente pubblico, di cui si tratta di
volta in volta.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Azienda Autonoma
delle Ferrovie dello Stato per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato, hanno prodotto atto di intervento fuori termine. Considerato in diritto :
1. - Formano oggetto del presente giudizio gli artt. 50 e 52 del
d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 ("Revisione delle condizioni per il
trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato"). La prima di dette
disposizioni prevede che l'amministrazione è tenuta a corrispondere,
per la perdita anche parziale delle cose trasportate, ad essa
imputabile, oltre al valore dell'imballaggio, un'indennità
corrispondente al valore debitamente comprovato della cosa perduta
(paragrafo 1 lett. c), senza peraltro superare lire 15.000 per ogni
chilogrammo di peso netto mancante. Quando la perdita sia causata da
dolo o da colpa grave del vettore - dispone poi il citato art. 52 -
l'avente diritto può pretendere di essere risarcito, ai sensi degli
artt. 1223 e 1225 del codice civile, dei danni che provi di aver
subito, fino alla concorrenza del doppio dell'anzidetta indennità
massima.
Il giudice a quo, nel prospettare la questione, avverte che è
proprio il disposto dell'articolo per ultimo richiamato a venire in
considerazione nella specie: la convenuta Azienda delle Ferrovie dello
Stato si era infatti offerta di corrispondere il risarcimento del danno
nella misura massima consentita per l'ipotesi di colpa grave del
vettore, laddove la società promotrice del giudizio di merito chiedeva
di essere risarcita oltre detto limite, censurando la norma in esame
per asserito contrasto con l'art. 3 Cost. Ad avviso del Pretore di
Cosenza il problema di costituzionalità, così posto, investe la
previsione dell'art. 52 del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, in relazione
non soltanto al principio costituzionale di eguaglianza, ma anche agli
artt. 70, 77 e 28 Cost. Ritiene, più precisamente, il detto giudice
che:
a) la norma in questione, contenuta in un decreto delegato,
disattenda le direttive della legge-delega, la quale, nell'investire il
Governo della revisione delle condizioni per il trasporto di cose sulle
Ferrovie dello Stato, prescriverebbe, tra l'altro, che si abbandonino i
residui criteri collegati con l'originaria posizione monopolistica del
vettore. La soluzione adottata dal legislatore delegato - viene appunto
dedotto - impone unilateralmente all'utente condizioni di trasporto
più gravose rispetto al regime posto nel codice civile, non essendo,
negli artt. 1693, 1679 e 1229 di detto codice, contemplate analoghe
limitazioni della responsabilità degli altri esercenti dei servizi di
linea. Il che concreterebbe una violazione della legge-delega, sotto il
profilo enucleato nell'ordinanza di rinvio;
b) l'aver limitato l'indennità, per ogni chilogrammo di peso netto
mancante, alla cifra massima di L. 15.000, raddoppiabile nel caso di
dolo o colpa grave del vettore, dia luogo ad una condizione di grave
disuguaglianza tra chi fruisce del servizio del trasporto ferroviario,
e chi, invece, si giova dei servizi pubblici di linea, con riguardo ai
quali non opera l'anzidetta restrizione della responsabilità del
vettore. La denunciata disparità sarebbe tanto più evidente, in
quanto la misura dell'indennità prevista (L. 30.000 per ogni Kg.), non
è stata adeguata alle mutate condizioni economiche sin dal 1961;
c) altro motivo di incostituzionalità viene ravvisato nella
violazione dell'art. 28 della Costituzione, che sancisce la
responsabilità per gli atti e i fatti illeciti, compiuti da funzionari
e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, e prevede che, in tali
casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici. Il principio di responsabilità ivi sancito non consentirebbe
che il vettore sia esonerato, nemmeno entro i limiti previsti nel caso
in esame, dall'obbligo del risarcimento.
Nessuna delle anzidette censure può, tuttavia, essere accolta.
2. - In primo luogo, va disatteso l'assunto che l'impugnata norma
del decreto delegato non trovi supporto in alcuna previsione della
legge di delegazione. Il giudice a quo, denunziando la violazione degli
artt. 70 e 77 Cost., adombra il radicale difetto, e vuol comunque
ipotizzare la violazione, della delega, della quale il Governo si è
giovato in ordine alla normativa censurata. Ora, la legge di
delegazione (27 febbraio 1960, n. 183: "Delega al Governo ad attuare la
revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle
Ferrovie dello Stato") contempla, all'art. 2, tre criteri direttivi, ai
quali il Governo doveva uniformarsi nell'operare un'organica revisione
delle "condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie
dello Stato". Fra di essi, come si osserva nel provvedimento di
rimessione, vi è, certo, anche quello che ha riguardo
"all'opportunità di abbandonare i residui criteri collegati
all'originaria posizione monopolistica del vettore ferroviario", e "di
instaurare un maggior spirito di correntezza e di collaborazione con
gli utenti". Ma il dedotto motivo di incostituzionalità non è
suffragato da alcun dato dell'interpretazione testuale o logica della
statuizione normativa, in cui è posto il criterio che qui si
considera; né dai relativi lavori preparatori può argomentarsi che il
regolamento della specie sia contrario - o, come si vorrebbe dal
Pretore di Cosenza, estraneo addirittura - alle previsioni del
legislatore delegante. Invero, sia la relazione del ministro
proponente, sia quelle dei relatori alla Camera e al Senato,
nell'illustrare il criterio direttivo in parola - sotto il particolare
riflesso delle indicazioni che avrebbero potuto discenderne per la
disciplina del caso in esame - si fermano a considerare una serie di
ipotesi, le quali richiedevano, a loro avviso, la produzione di norme
nuove, rispetto a quelle poste a suo tempo nel decreto legge n. 9 del
1940 e nella relativa legge di conversione n. 674 del 13 maggio 1940
(cfr. artt. 34, 43, 46, 47, 50 e 58): ma non toccano per alcun verso il
problema della limitazione della responsabilità del vettore, né
conducono altrimenti al risultato che la normativa censurata
contraddice alla direttiva di rivedere i criteri connessi con
l'originaria posizione monopolistica del vettore ferroviario. Del
resto, l'esistenza di massimali per il risarcimento dei danni alle cose
trasportate non trae motivo del pur gravoso regime di responsabilità
incombente sul vettore ferroviario, né dalla sua originaria posizione
di monopolista. Il legislatore delegante, di fronte alle dimensioni
assunte dal trasporto ferroviario, che è trasporto di massa, ha semmai
tenuto presente la necessità di non esporre l'Azienda Autonoma a
insostenibili oneri finanziari; e d'altra parte si è preoccupato di
disporre che la funzione sociale e la natura del pubblico servizio
adempiuto dalle Ferrovie non influissero soverchiamente sul livello
delle tariffe applicate.
3. - Depone, poi, per l'infondatezza della censura in esame un
ulteriore argomento, che si desume dal contesto dell'articolo in cui
figurano i criteri direttivi per l'esercizio della potestà delegata.
Oltre a quello sopra richiamato, ne sono previsti, come si diceva,
altri due, con esso strettamente collegati. Il Governo era infatti
chiamato a rielaborare le norme del 1940 (R.D. n. 9), in relazione alla
contingenza economica e alle mutate esigenze del traffico, e ad
adeguare condizioni e tariffe per il trasporto ferroviario di cose -
fin dove possibile, senza deroghe alle vigenti norme del diritto
italiano - alla "legislazione ferroviaria internazionale" (cfr. art. 2
lett. a e c della legge n. 183 del 1960). La norma censurata non
offende il criterio stabilito dalla legge di delega in ordine alla
posizione monopolistica del vettore, e si giustifica, al tempo stesso,
in ragione delle altre direttive testé ricordate. Essa tien conto, in
qualche misura, della mutata condizione dei trasporti, con l'elevare il
massimale relativo all'indennità per la perdita delle cose dalle lire
1.000 per ogni chilogrammo di peso netto - com'era disposto nell'art.
58 paragrafo 2, lett. c, del previgente testo normativo - a lire
15.000: la qual cifra si raddoppia, dove, come nel caso di specie,
venga in rilievo la colpa grave del vettore. Il limite posto alla
responsabilità di quest'ultimo, corrisponde, d'altro canto, alle
disposizioni degli accordi internazionali concernenti la materia (cfr.
gli artt. 31, 35 e 37 della Convenzione internazionale concernente il
trasporto di cose per ferrovia, conclusa a Berna il 25 ottobre 1952,
resa esecutiva in Italia con la legge del 28 giugno 1955, n. 916: e le
analoghe previsioni (art. 31, 35 e 37) della più recente Convenzione
di Berna del 25 febbraio 1961, resa esecutiva in Italia con la legge 2
marzo 1963, n. 806). La norma censurata dunque si è anche conformata
alla prescrizione dell'art. 2, lett. c, della legge-delega, la cui
importanza è rilevata nella relazione ministeriale, là dove si fa
riferimento a un processo - già in atto anche presso le
Amministrazioni estere - di unificazione del diritto ferroviario.
4. - Posto ciò, resta esclusa anche la prospettata lesione del
principio di eguaglianza. Il regime del trasporto per ferrovia, quale
risulta dal decreto delegato n. 197 del 1961, forma un corpo normativo,
che costituisce, ai sensi dell'art. 1680 del codice civile, una legge
speciale, in rapporto alla disciplina del contratto di trasporto,
dettata, in via generale, dallo stesso codice. Le disposizioni di
questa legge o normazione speciale vengono, quindi, a derogare lo
schema dell'anzidetta disciplina. Ma la deroga, che nel caso in esame
incide sulla responsabilità del vettore (quanto alla previsione,
denunziata come illegittima, dei limiti nei quali essa viene
contenuta), non è arbitraria, né comunque lesiva del precetto
scaturente dall'art. 3 Cost.: sia perché le peculiari esigenze e
condizioni del traffico ferroviario giustificano un regime diverso da
quello adottato dal codice, sia perché il regolamento della specie si
colloca razionalmente nel contesto di un apposito assetto normativo del
trasporto ferroviario, che assicura parità di trattamento a tutti gli
utenti di quel servizio.
5. - Non sussiste, infine, nemmeno la pretesa violazione dell'art.
28 Cost. È infatti appena il caso di osservare che, in virtù della
disposizione censurata, la responsabilità dell'Azienda Ferroviaria non
è esclusa, bensì è regolata, come richiede lo stesso invocato
precetto del testo fondamentale, secondo la legge che concerne la
materia, in quanto disciplina il trasporto per ferrovia: ed è così
sancita, entro quei dati limiti, sempre fissati in via normativa, dei
quali, in relazione agli altri profili della specie, si è or ora
appurata la giustificatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 50, n. 1, lett. c, e 52, primo comma, del d.P.R. 30 marzo
1961, n. 197, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli
artt. 3, 70 e 77, primo comma, e 28 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte