Ordinanza n. 90/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157 del codice
penale e degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore di Desio nel procedimento
penale a carico di Pagnacco Gian Maria ed altro, iscritta al n. 137
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di
Desio - sul presupposto che nel caso di specie i reati di lesioni
colpose gravi, contestati in relazione a malattie professionali,
erano caduti in prescrizione (nella specie, quinquennale) in quanto
accertati autonomamente dall'Ispettorato del lavoro molti anni dopo
la denuncia dell'I.N.A.I.L. ed il riconoscimento da parte di questo
della malattia professionale - dubita, in riferimento all'art. 3
Cost., della legittimità costituzionale:
a) degli artt. 131 e 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U.
delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - l'uno che estende
alla malattia professionale le disposizioni concernenti gli infortuni
sul lavoro, salve le disposizioni speciali di cui al capo VII T.U.,
l'altro che prevede, come disposizione speciale, la denuncia
all'Ispettorato del lavoro da parte dei medici che ne riconoscano
l'esistenza -:
il primo in quanto non estende alla malattia professionale gli
obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltro di questa all'autorità
giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U.;
il secondo in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di
denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro;
b) dell'art. 157 cod. pen. in quanto non prevede che la
prescrizione per il reato di lesioni colpose gravi decorra
nell'ipotesi considerata solo al momento della denuncia di malattia
professionale:
in entrambi i casi, assumendo che si realizzerebbe in tal modo
un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a
seconda che siano colpiti da infortunio ovvero da malattia
professionale, e correlativamente tra i rispettivi datori di lavoro;
Considerato che il giudice a quo afferma semplicemente la rilevanza
delle questioni, senza motivare in alcun modo sul punto;
che, d'altra parte, essendo la questione sub b) subordinata
all'accoglimento di quella sub a) e vertendosi in casi in cui la
denuncia da parte del datore di lavoro o dell'I.N.A.I.L. non fu a suo
tempo effettuata, una pronuncia della Corte nel senso richiesto dal
giudice rimettente non potrebbe evidentemente incidere sulla già
intervenuta prescrizione dei reati contestati e, quindi, influire
sull'esito del giudizio principale;
che, pertanto, trattandosi di questioni astratte, esse vanno
dichiarate inammissibili;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
di Desio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte