Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157 del codice

penale e degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore di Desio nel procedimento

penale a carico di Pagnacco Gian Maria ed altro, iscritta al n. 137

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di

Desio - sul presupposto che nel caso di specie i reati di lesioni

colpose gravi, contestati in relazione a malattie professionali,

erano caduti in prescrizione (nella specie, quinquennale) in quanto

accertati autonomamente dall'Ispettorato del lavoro molti anni dopo

la denuncia dell'I.N.A.I.L. ed il riconoscimento da parte di questo

della malattia professionale - dubita, in riferimento all'art. 3

Cost., della legittimità costituzionale:

a) degli artt. 131 e 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U.

delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - l'uno che estende

alla malattia professionale le disposizioni concernenti gli infortuni

sul lavoro, salve le disposizioni speciali di cui al capo VII T.U.,

l'altro che prevede, come disposizione speciale, la denuncia

all'Ispettorato del lavoro da parte dei medici che ne riconoscano

l'esistenza -:

il primo in quanto non estende alla malattia professionale gli

obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltro di questa all'autorità

giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U.;

il secondo in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di

denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro;

b) dell'art. 157 cod. pen. in quanto non prevede che la

prescrizione per il reato di lesioni colpose gravi decorra

nell'ipotesi considerata solo al momento della denuncia di malattia

professionale:

in entrambi i casi, assumendo che si realizzerebbe in tal modo

un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a

seconda che siano colpiti da infortunio ovvero da malattia

professionale, e correlativamente tra i rispettivi datori di lavoro;

Considerato che il giudice a quo afferma semplicemente la rilevanza

delle questioni, senza motivare in alcun modo sul punto;

che, d'altra parte, essendo la questione sub b) subordinata

all'accoglimento di quella sub a) e vertendosi in casi in cui la

denuncia da parte del datore di lavoro o dell'I.N.A.I.L. non fu a suo

tempo effettuata, una pronuncia della Corte nel senso richiesto dal

giudice rimettente non potrebbe evidentemente incidere sulla già

intervenuta prescrizione dei reati contestati e, quindi, influire

sull'esito del giudizio principale;

che, pertanto, trattandosi di questioni astratte, esse vanno

dichiarate inammissibili;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 d.P.R. 30 giugno

1965 n. 1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Desio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte