Art. 131
Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Aggravamento della malattia professionale causata dal protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio professionale - Irrilevanza, ai fini assicurativi, decorsi quindici anni dalla costituzione della rendita - Eccezione d'inammissibilità per difetto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la quale non chiarirebbe se il maggior livello di ipoacusia lamentata dal ricorrente nel giudizio principale sia dovuto all'aggravamento dell'iniziale malattia o all'ulteriore esposizione al rumore. Infatti nell'ordinanza di rimessione si afferma che, dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, si è verificato un aggravamento dell'inabilità conseguente all'ipoacusia professionale e che il lavoratore ha continuato, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere esposto al medesimo rischio professionale da rumore. Risulta infatti chiaramente che, secondo il rimettente, l'aggravamento riscontrato in corso di causa ai danni dell'assicurato è dipeso dal fatto che, dopo il decorso del quindicennio, l'assicurato medesimo ha continuato ad essere esposto allo stesso rischio patogeno che aveva comportato, a suo tempo, l'insorgenza della malattia e la costituzione della relativa rendita.
Riguarda ancheart. 80 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 132 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 137 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Aggravamento della malattia professionale causata dal protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio professionale - Irrilevanza, ai fini assicurativi, decorsi quindici anni dalla costituzione della rendita - Denunciata irrazionalità nonché lesione dei principi di tutela della salute e della garanzia previdenziale - Esclusione - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata per asserita violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione. Le due norme, riferendosi all'ipotesi di «nuova» malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale ("vecchia", quindi, in contrapposizione alla "nuova"), il protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio patogeno determini una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta. Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l'ipotesi così delineata nell'ambito di applicabilità dell'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce esclusivamente all'aggravamento eventuale e conseguenziale dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia. Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art. 131.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DEI SUPERSTITI, IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO, PER OTTENERE LA RENDITA - TERMINE DI DECADENZA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, PER PRESUNTA APPLICABILITA' DEL TERMINE NEI SOLI CASI DI INFORTUNIO E NON DI MALATTIA PROFESSIONALE - REIEZIONE.
Riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., nei confronti della previsione, nell'art. 122, d.P.R. n. 1124 del 1965, di un termine di decadenza per la domanda dei superstiti, in caso di morte dell'assicurato, per ottenere la rendita, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa di una delle parti private in base all'assunto che, essendo nel caso la morte dell'assicurato conseguenza non di infortunio sul lavoro ma di malattia professionale (silicosi), il termine decadenziale non potrebbe essere invocato dall'I.N.A.I.L.. Invero, secondo l'art. 131 dello stesso testo unico, le disposizioni di questo concernenti gli infortuni si applicano anche per le malattie professionali, e pertanto, in mancanza di espresse deroghe, la disposizione impugnata, pur facendo riferimento agli infortuni, trova applicazione nel giudizio 'a quo'. red.: S.E. rev.: S.P.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - OBBLIGHI DI DENUNCIA ALLA P.S. E ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 131 E 139. - COST., ART. 3.
Quando il giudice a quo si limiti semplicemente ad affermare la rilevanza della questione, senza motivare in alcun modo sul punto, la questione sollevata, essendo prospettata in via astratta, va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 131 e 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.. 1124 in quanto l'uno non estende alla malattia professionale gli obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltro di questa all'autorita` giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U. e l'altro in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro).
GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELLA NORMATIVA CHE ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLA RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE SOLLEVATA NEL PROCESSO CIVILE INDIPENDENTEMENTE DALLA SUSSISTENZA DELLA SENTENZA PENALE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' - RILEVANZA - SUSSISTENZA.
La questione di legittimita` costituzionale della normativa che esonera il datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali - a meno che non sia intervenuta una sentenza penale che stabilisca che l'infortunio e` avvenuto per fatto imputabile al datore di lavoro o ad alcuno dei soggetti del cui operato egli debba civilmente rispondere - e` rilevante nel giudizio civile, indipendentemente dalla previa esclusione della responsabilita` da parte del giudice penale, poiche` tale normativa preclude ogni esame in ordine alla responsabilita` civile del datore di lavoro, mentre la stessa indagine sull'esistenza o meno di una sentenza penale ne presuppone l'applicazione.
LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI IN TEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PROPRI DIRITTI - LESIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA SALUTE, DEL LAVORO, DELLA UTILITA' SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non determina nell'attuale stato della normativa, un sostanziale pregiudizio per il lavoratore, in quanto la responsabilita` civile del datore di lavoro rivive in tutta la pienezza dei princi`pi generali nell'ipotesi di sentenza penale di condanna che abbia affermato la responsabilita`, nella produzione dell'evento lesivo, del datore di lavoro o di qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba civilmente rispondere secondo le norme generali (oppure nelle ipotesi di amnistia, morte dell'imputato o prescrizione del reato), ed e` da ritenere del tutto marginale in concreto, per la vastita` della normativa penale vigente in materia, l'eventualita` di un fatto lesivo che non integri gli estremi di un illecito penale. I limitati svantaggi che dal previsto esonero derivano pur sempre a carico del lavoratore, trovano una giustificazione, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, nei molteplici e piu` significativi vantaggi assicurati allo stesso lavoratore (garanzia del risarcimento in ogni caso, anche se l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, automaticita` della liquidazione dell'indennizzo), cosicche` la disparita` che ne consegue rispetto alla generalita` dei cittadini non e` arbitraria o irrazionale, corrispondendo a situazioni giuridicamente non omogenee. Il medesimo esonero inoltre non determina una disincentivazione del datore di lavoro ad adottare le misure precauzionali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, poiche` l'inosservanza o l'omissione di tali misure e` di per se` sufficiente ad integrare la responsabilita` penale del datore di lavoro per gli eventi lesivi a danno dei lavoratori ed a far rivivere, di conseguenza, integralmente la sua responsabilita` civile secondo i princi`pi generali. Pertanto, la normativa impugnata non puo` dirsi lesiva neppure dei valori del lavoro, della salute, dell'utilita` sociale dell'iniziativa economica privata. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma 1 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 Cost.). - cfr. SS. nn. 22/1967, 134/1971
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza in epigrafe; dichiara non fondata, nei…
ECLI:IT:COST:2010:46 · leggi il testo integrale
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Desio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presiden…
ECLI:IT:COST:1988:90 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione, dal pretore di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIUL…
ECLI:IT:COST:1981:74 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 141
Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel presente capo.…
Art. 211
L'assicurazione comprende, altresi' le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste…
Art. 290
Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali delle persone previste dall'articolo 205 debbono essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti…
Art. 192
… maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvedono secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.…
Art. 178
Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza…
Art. 197
Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art131 · fonte su Normattiva