Sentenza n. 90/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 53d.P.R. 761/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo
comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza
emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti
proposti da Sesti Antonio Giulio contro la U.S.L. n. 21 di Padova ed
il Coreco - Sezione di Venezia, iscritta al n. 569 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento di intervento di Giulietti Giulio;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il dr. Antonio Giulio Sesti, aiuto ospedaliero presso la
U.S.L. n. 21 di Padova, ricorreva al T.A.R. per il Veneto contro il
provvedimento del Coreco - sezione di Venezia, che aveva annullato la
deliberazione della U.S.L. con la quale si disponeva il suo
trattenimento in servizio fino al 30 ottobre 1990, data in cui
avrebbe maturato il diritto al trattamento minimo di pensione.
Il T.A.R., con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 (R.O. n. 569 del
1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte in
cui, al fine di maturare il minimo della pensione, non prevede
deroghe al collocamento a riposo a sessantacinque anni, entro il
limite massimo di settant'anni.
A parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, primo
comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si verificherebbe a danno degli assistenti e aiuti
ospedalieri, rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici anche
appartenenti alle categorie dei sanitari, tra cui principalmente i
primari ospedalieri, per i quali è previsto il collocamento a riposo
a settant'anni di età per conseguire il massimo della pensione.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le
parti private, né è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato,
ma ha spiegato intervento il dr. Giulio Giulietti che, però, non è
parte del giudizio che si svolge dinanzi al giudice remittente. Considerato in diritto
1. - Il T.A.R. per il Veneto dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979,
nella parte in cui non prevede, per il collocamento a riposo del
personale sanitario delle UU.SS.LL. fissato a sessantacinque anni, le
deroghe necessarie al fine di conseguire l'anzianità necessaria per
il minimo della pensione, entro il limite di settant'anni di età. A
suo parere sarebbero violati gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo
comma, della Costituzione, verificandosi disparità di trattamento a
danno degli assistenti ed aiuti ospedalieri rispetto ad alcune
categorie di dirigenti pubblici e in particolare del personale
sanitario tra cui principalmente i primari ospedalieri, per i quali
è previsto il collocamento a riposo a settant'anni per conseguire il
massimo della pensione.
2. - Si osserva preliminarmente che non è ammissibile
l'intervento del dr. Giulio Giulietti, in quanto nel giudizio che si
svolge dinanzi a questa Corte sono parti solo quelle del giudizio
pendente dinanzi al giudice che ha emesso l'ordinanza di remissione
della questione di legittimità costituzionale e non sono ammessi
interventi estranei a quel giudizio (sentt. nn. 63 e 119 del 1991).
3. - La questione è fondata.
Si è già affermato (sentt. nn. 444 del 1990, 282 del 1991), che
è principio di ordine generale quello secondo cui non può essere
preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione,
la possibilità, per il dipendente pubblico che al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, qualunque sia la data di assunzione,
non abbia maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite
fissato per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il
periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento
di tale diritto.
Si è anche osservato che le considerazioni in ordine alla
discrezionalità del legislatore derivanti dalla necessità di
bilanciare l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto
alla pensione con altri interessi costituzionalmente rilevanti non
sono sufficienti per fondare il non accoglimento della questione, sia
perché in genere si è ritenuto possibile il prolungamento dell'età
lavorativa per l'aumento dell'età media, sia perché la facoltà in
questione va riconosciuta solo per il tempo strettamente necessario
per il raggiungimento dell'anzianità minima per conseguire il
diritto alla pensione.
Si deve, infatti, conferire il massimo di effettività alla
garanzia del diritto sociale alla pensione da riconoscersi a tutti i
lavoratori in base all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e
la realizzazione di detto obiettivo rientra in finalità
costituzionalmente protette (sent. 440 del 1991). Mentre, la garanzia
del raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo è
affidata alla discrezionalità del legislatore e il suo mancato
riconoscimento non importa violazione dell'art. 38, secondo comma,
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 53, primo
comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non
consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del
limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il
numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di
rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale
anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di
età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte