Sentenza n. 90/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 966/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
lett. b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle
tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), promosso
con ordinanza emessa il 10 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla Federazione
Italiana Pubblici Esercizi ed altri contro il Ministero dell'Interno
ed altri, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con una
ordinanza del 10 dicembre 1992 (pervenuta a questa Corte il 6 ottobre
1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 23 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, lett. b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina
delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento), nella parte in cui pone a carico degli enti e dei privati
l'obbligo di richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i
servizi di vigilanza a pagamento per i locali di pubblico spettacolo.
L'ordinanza è stata emessa in un giudizio promosso con ricorsi
proposti dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi (F.I.P.E.),
dal Sindacato Italiano Locali da Ballo (S.I.L.B.) e da Zecchi Renato,
nella qualità di legale rappresentante della discoteca "AL KALUÀ",
contro il Ministero dell'Interno ed il Comando Provinciale dei vigili
del fuoco di Brescia e dalla RAI - Radiotelevisione Italiana, contro
il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Napoli, il Comune di
Napoli e la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo. Ricorsi volti ad ottenere l'annullamento degli
atti, con i quali si era portato a conoscenza dei ricorrenti
l'obbligo, per gli stessi, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 luglio
1965, n. 966, di presentare istanza per richiedere la vigilanza dei
vigili del fuoco durante gli intrattenimenti, con costo orario del
personale addetto di lire duecentomilasettecento, rispettivamente a
carico del titolare della discoteca e della RAI.
2. - Il giudice a quo, pur riconoscendo le importantissime
finalità di carattere ordinamentale dei servizi di vigilanza
antincendio, dubita, però, che la scelta operata dal legislatore,
per il rispetto delle stesse, sia del tutto conforme al dettato
costituzionale.
In particolare, il Tribunale rimettente ritiene che la norma
impugnata sia anzitutto in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione, in quanto contiene, tra l'altro, la previsione di una
forma di contribuzione priva di una specifica regolamentazione degli
elementi indispensabili per pervenire alla concreta imposizione, la
quale ultima viene lasciata "alla mercé di fonti sublegislative, di
carattere amministrativo", anziché essere determinata direttamente
da una norma di rango legislativo.
Il T.A.R. del Lazio rileva, altresì, un contrasto della norma de
qua con l'art. 41 della Costituzione, poiché determina una forma di
monopolio pubblico dell'attività di vigilanza antincendio nei locali
di pubblico spettacolo, comportante l'obbligo, per i soggetti
titolari dei predetti locali, di richiedere la prestazione al
monopolista pubblico. Se, infatti - argomenta il giudice rimettente -
ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, è possibile una riserva
allo Stato o ad enti pubblici di servizi aventi carattere di
preminente interesse generale, la norma suddetta non può essere
ritenuta comprensiva anche dell'obbligo giuridico di contrarre con il
monopolista pubblico; altrimenti, più che di situazioni di
monopolio, si sarebbe in presenza di un obbligo a contrarre con un
determinato monopolista, a prezzi e per quantità di servizi da
questo determinati, in violazione, appunto, del disposto dell'art. 41
della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato,
in riferimento agli artt. 23 e 41 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. b), della
legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle
modalità di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento), nella parte in cui pone a
carico degli enti e dei privati l'obbligo di richiedere al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco i servizi di vigilanza a pagamento per
i locali di pubblico spettacolo.
2. - La questione è infondata.
Il giudice a quo non contesta la legittimità costituzionale della
riserva allo Stato del servizio antincendio, cui infatti riconosce
"finalità di carattere ordinamentale importantissima", la quale
evidentemente è di per sé idonea a qualificare la relativa
attività come servizio pubblico essenziale con carattere di
preminente interesse generale, epperò rientrante senza residui
nell'ambito della generale previsione dell'art. 43 della
Costituzione. Lamenta invece che, per raggiungere detta finalità, il
legislatore non abbia scelto una delle due possibili vie,
consistenti: a) nella pubblicizzazione integrale del servizio, da
svolgersi istituzionalmente dal Corpo dei vigili del fuoco e con
onere a carico della collettività, ritenendo preminente la tutela
dell'interesse pubblico all'incolumità delle persone anche nella
fase preventiva di vigilanza;
b) oppure nell'addossare il servizio ed il relativo costo ai
singoli soggetti titolari dei locali di pubblico spettacolo,
obbligandoli all'istituzione di un servizio di vigilanza, da
controllare nelle forme tipiche. Ed afferma che, viceversa, la via
scelta dal legislatore di imporre il servizio ed il relativo costo ai
soggetti titolari dei locali di pubblico spettacolo, obbligandoli
però a servirsi di una struttura di carattere pubblicistico a prezzi
parimenti imposti, si risolve nella creazione di "un regime di
monopolio nella materia, caratterizzato peraltro dal fatto
dell'obbligo di contrarre con il monopolista pubblico", nonché nella
"previsione di una forma di contribuzione priva di una specifica
regolamentazione degli elementi indispensabili, da prevedersi
necessariamente con legge"; con conseguente violazione degli artt. 23
e 41 della Costituzione.
3. - Osserva questa Corte che, una volta riconosciuta la
legittimità costituzionale d'un monopolio pubblico del servizio
antincendi (così come risultante dall'art. 1 della legge 27 dicembre
1941 n. 1570 e dagli artt. 1 e segg. della legge 13 maggio 1961 n.
469), la questione sollevata dal giudice rimettente viene ad
esorbitare dalla sfera di applicabilità dell'art. 41 della
Costituzione, poiché il lamentato obbligo per i titolari dei locali
di pubblico spettacolo, di contrarre esclusivamente col monopolista
pubblico, costituisce un ineliminabile corollario della menzionata
configurazione di tale servizio. Sicché, quel che viene in
considerazione sotto il profilo costituzionale è solo la previsione,
quale corrispettivo del servizio stesso, di un prezzo imposto, il cui
pagamento è da considerare certamente come "prestazione
patrimoniale" ricadente nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione.
A tale ultimo riguardo infatti è appena il caso di ricordare come
questa Corte ha ripetutamente affermato che quando un servizio, in
considerazione di una sua particolare rilevanza, venga riservato alla
mano pubblica e l'uso di esso sia da considerare essenziale ai
bisogni della vita, la determinazione autoritaria delle tariffe deve
assimilarsi ad una vera e propria imposizione di prestazioni
patrimoniali (v. sentenza n. 72 del 1969), ove - come nella specie -
la prestazione sia istituita senza il concorso della volontà del
soggetto gravato.
Occorre, allora, soltanto verificare se, con riguardo alla
normativa in esame, la determinazione delle tariffe sia assistita da
quella garanzia che l'art. 23 della Costituzione ha inteso
assicurare, con riguardo appunto ad ogni "prestazione personale o
patrimoniale" autoritativamente imposta, attraverso la riserva di
legge.
4. - Giova premettere, in proposito, che trattasi di una riserva a
carattere relativo, giacché l'art. 23 della Costituzione non esige
che la prestazione sia imposta "per legge", cioè che tutti i
presupposti e gli elementi di essa risultino dalla legge, ma vuole
soltanto che essa sia istituita "in base alla legge". Tant'è che
questa Corte ha costantemente ritenuto che il principio di riserva è
rispettato anche "in assenza di un'espressa indicazione legislativa
dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di
discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano
desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla
composizione e dal funzionamento degli organi competenti a
determinarne la misura" (così, da ultimo, sentenza n. 507 del 1988).
Ciò posto, non si può, a fortiori, non considerare rispettato
detto principio nel caso in esame, dove è la stessa legge censurata
ad aver inizialmente determinato, nelle tabelle ad essa allegate, le
tariffe relative all'impiego del personale del Corpo dei vigili del
fuoco per i servizi a pagamento. Tabelle che la pubblica
amministrazione, per espresso disposto dell'art. 40 della successiva
legge 23 dicembre 1980, n. 930 (recante norme sui servizi antincendi
negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
s'è limitata ad aggiornare nel tempo con decreti (in data 20 gennaio
1982 e in data 29 aprile 1991) del Ministro dell'interno di concerto
coi Ministri del tesoro e delle finanze: attraverso cioè un modulo
procedimentale che realizza la collaborazione di più organi
nell'esplicazione di una mera discrezionalità tecnica, e, dunque, in
modo tale che si può escludere quell'eventualità di arbitrii, da
cui l'art. 23 della Costituzione ha inteso salvaguardare i soggetti
onerati dalle prestazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, lett. b), della legge 26 luglio 1965, n.
966 sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 41 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte