Corte costituzionale

Ordinanza n. 900/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 153 e 618,

primo comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 22

novembre 1986 dal Pretore di Agrigento nel procedimento civile

vertente tra Assessorato Regionale del lavoro e SO.GE.SI -

E.N.I.P.M.I., iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Agrigento, con ordinanza in data 22

novembre 1986 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

questione incidentale di legittimità costituzionale degli articoli

153 e 618, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte

in cui non prevedono la possibilità di concedere un nuovo termine

per la notificazione in presenza di una causa di forza maggiore o di

caso fortuito;

che la questione è stata sollevata nel corso del procedimento

civile vertente tra Assessorato Regionale del Lavoro e SO.GE.SI -

E.N.I.P.M.I.;

che, invero, proposto ricorso per opposizione agli atti

esecutivi, il predetto Assessorato lo aveva notificato, unitamente al

decreto di comparizione delle parti, oltre il termine perentorio

all'uopo assegnato dal pretore a norma dell'art. 618, primo comma,

c.p.c., e, deducendo, all'udienza di comparizione, che la tardività

della notificazione era da ascrivere a causa di forza maggiore, aveva

chiesto di essere rimesso in termini;

che il giudice a quo, premesso che è giurisprudenza consolidata

che la mancata o tardiva notificazione del ricorso e del decreto, in

tema di opposizione agli atti esecutivi, si traduce nel difetto di un

presupposto necessario per la costituzione del rapporto processuale,

rimanendo esclusa, in tale ipotesi, ogni possibilità di concedere un

nuovo termine per la notificazione stessa, osserva che la mancata

previsione, sia nell'art. 618, primo comma, sia nell'art. 153 c.p.c.,

di tale possibilità in presenza di una causa di forza maggiore o di

caso fortuito sembra contrastare con gli artt. 3 e 24 Cost.;

che al riguardo, lo stesso giudice rileva che l'ordinamento

giuridico prevede altre ipotesi in cui la forza maggiore assume,

invece, rilevanza, quali quelle di cui agli artt. 650 e 668 c.p.c.;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale

dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione

e, comunque, nel merito, per la infondatezza della stessa;

Considerato che va rigettata l'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'autorità intervenuta, emergendo dal contesto

dell'ordinanza adeguata motivazione sulla rilevanza della questione;

che, peraltro, questa appare manifestamente infondata;

che, invero, come questa Corte ha già avuto occasione di

precisare, la garanzia del diritto di difesa non può implicare che

sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri

processuali limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso

della giustizia;

che inerisce alla natura stessa dei termini perentori la loro

improrogabilità con la connessa impossibilità di provvedimenti di

sanatoria in caso di loro inutile decorso, per motivi di certezza e

di uniformità la cui ragionevolezza non può revocarsi in dubbio;

che, in particolare, nel processo civile, l'immutabilità dei

termini perentori, sia legali che giudiziali, tende a garantire una

effettiva parità di diritti delle parti in causa, contemperando

nell'esercizio con le esigenze della difesa (v. Corte cost. n. 106

del 1973);

che è inconferente il richiamo agli artt. 650 (opposizione

tardiva a decreto ingiuntivo) e 668 (opposizione ad intimazione di

licenza o di sfratto dopo la convalida) cod. proc. civ., che

prevedono la rilevanza della forza maggiore ai fini dello svolgimento

di un'attività difensiva oltre il suo normale termine di legge;

che, invero, le disposizioni di cui alle testé citate norme

attuano il principio per il quale, allorché incombe alla parte un

termine per il compimento di determinate attività processuali, è

necessario, per la salvaguardia del diritto di difesa, che non

sussistano cause ad essa imputabili, preclusive della conoscenza

dell'evento dal quale il termine stesso comincia a decorrere (v.

sentt. nn. 139 del 1967 e 34 del 1974);

che, pertanto, dette disposizioni disciplinano ipotesi del tutto

diverse da quella esaminata dal giudice a quo, sicché risulta

ingiustificato il riferimento all'art. 3 Cost.;

che per non dissimili considerazioni va ritenuto ultroneo il

rilievo attribuito nell'ordinanza di rimessione al caso fortuito;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 153 e 618, primo comma, del cod. proc.

civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore

di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:900 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte