Sentenza n. 91/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 1 dicembre
1961, n. 1441, "contenente modificazioni al decreto legislativo 11
marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti
di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di enti
locali", promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1962 dalla Corte di
cassazione - Sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente
tra il Ministero dell'interno e Landi Paola e Stellario, iscritta al n.
139 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 215 del 25 agosto 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'interno e di Landi Paola e Stellario;
udita nell'udienza pubblica del 24 aprile 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Pietro Saija, per Landi Paola e Stellario, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'interno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, recante norme sulla
sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già
costruite direttamente dallo Stato o a mezzo degli enti locali,
nell'art. 2 stabiliva che l'indennità di espropriazione del suolo
occupato per la costruzione dei ricoveri antiaerei era determinata in
base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta
occupazione e che sulla somma dovuta come indennità erano corrisposti
gli interessi legali dalla data dell'occupazione.
Questa Corte, con sentenza n. 67 del 29 dicembre 1959, premesso che
il criterio stabilito dal decreto legislativo, quale che fosse stata la
qualificazione del rapporto ordinario tra l'Amministrazione ed i
proprietari dei beni occupati, era quello di sottoporre, fin
dall'inizio, il rapporto stesso al regime dell'espropriazione per
pubblica utilità; e rilevato che, contro la logica del sistema che
avrebbe dovuto portare a stabilire che la determinazione del
l'indennità si effettua in relazione al momento in cui si verifica il
trapasso della proprietà, l'indennità era determinata in base al
valore dei beni al momento dell'occupazione, dichiarò l'illegittimità
costituzionale dei primi due commi del citato art. 2, perché in
contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Invero, la
norma dichiarata illegittima, volta alla sanatoria di una situazione
preesistente, era venuta a creare, con effetto retroattivo, un'altra
situazione valevole ad esimere l'Amministrazione da un obbligo sancito
dalla Costituzione. Con il sistema di tenere per base i valori
dell'epoca dell'occupazione si giungeva alla liquidazione di indennità
puramente simboliche rispetto ai valori del tempo dell'espropriazione,
dato che fra i due periodi, quello dell'occupazione (periodo bellico) e
quello dell'emanazione del decreto legislativo (1948), si era
verificata la nota svalutazione monetaria.
La Corte avvertiva che, con questo, non si voleva dire che il
decreto legislativo avrebbe dovuto stabilire il criterio che le
indennità fossero liquidate sulla base del valore venale degli
immobili al tempo dell'espropriazione, valendo il principio posto dalla
precedente sentenza n. 61 del 1957, con la quale si era dichiarato che
l'espressione "indennizzo" dell'art. 42 , terzo comma, non va
interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola, ma
soltanto come il massimo di contributo che, nell'ambito degli scopi di
interesse generale, la pubblica Amministrazione può garantire
all'interesse privato secondo una valutazione che spetta al legislatore
nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali. La Corte soggiungeva che
anche in quel caso sussistevano gravi ragioni per temperare il criterio
generale fondato sulla base del valore venale, ma occorreva che la
legge avesse preso in considerazione la possibilità di introdurre, nei
limiti consentiti dal precetto costituzionale, tale temperamento. Se
ciò la legge avesse fatto, non si sarebbe potuto sindacare
l'apprezzamento attraverso il quale la legge stessa fosse pervenuta ad
un determinato criterio normativo. Ma nella specie il legislatore non
fece alcuna valutazione né alcun apprezzamento, essendosi limitato a
dettare un congegno in base al quale l'indennità da liquidare sarebbe
stata sicuramente niente altro che un'apparenza.
A seguito di quella decisione, fu emanata la legge 1 dicembre 1961,
n. 1441, la quale nell'art. 1 stabilisce che per le espropriazioni
previste dal decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, l'indennità è
determinata con riferimento al valore venale dell'immobile al momento
dell'avvenuta occupazione, moltiplicato per il coefficiente dieci e che
su tale somma sono dovuti all'espropriato gli interessi al tasso
legale.
La Corte di cassazione a Sezioni unite, con ordinanza 24 maggio
1962, emessa in causa Ministero dell'interno contro Paola e Stellario
Landi, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 1 della legge 1961, n. 1441, in
relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Dopo avere
affermato la rilevanza della questione sulla lite, la Corte di
cassazione ha ricordato la giurisprudenza della Corte costituzionale,
secondo cui non basta che il legislatore congegni ex post una
disciplina giuridica la quale porti alla liquidazione di una indennità
apparente o simbolica, occorrendo invece, ai fini dell'osservanza del
precetto costituzionale che impone l'obbligo di un indennizzo
all'espropriato, la predisposizione di un congegno legislativo atto ad
assicurare, se non la totale reintegrazione del patrimonio, almeno un
minimum di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di
interesse generale, deve essere garantito all'interesse privato. "Nella
fattispecie - prosegue l'ordinanza - può sorgere legittimo il dubbio
se il legislatore ordinario con la legge n. 1441 del 1961 abbia colto
appieno il senso del principio come sopra affermato dalla Corte
costituzionale, giacché, pur col criterio introdotto dal
moltiplicatore dieci della valutazione del bene riferito al momento
dell'occupazione e con il ristoro degli interessi da tale momento,
sembra che il problema della legittimità della nuova norma, nel solco
del principio medesimo riguardato con i ben noti coefficienti della
svalutazione monetaria, rimanga in definitiva pressoché immutato".
L'ordinanza della Corte di cassazione è stata notificata alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 luglio 1962,
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 dello stesso
mese, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del
25 del mese successivo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel presente
giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
nell'atto di intervento depositato il 9 agosto 1962 sostiene che i
criteri fissati dalla legge n. 1441 del 1961 non sono in contrasto con
l'art. 42 della Costituzione e che il legislatore, adottando quella
disposizione, si è uniformato all'indirizzo segnato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 67 del 1959. La quale decisione,
dichiarando l'illegittimità costituzionale dei primi due commi del
decreto legislativo del 1948, riconobbe esplicitamente che una nuova
legge avrebbe potuto adottare idonei temperamenti ai fini della
corresponsione di una indennità che non fosse puramente simbolica.
D'altra parte la Corte di cassazione, nella sua ordinanza, non ha
precisato le ragioni in base alle quali la nuova norma, che pure
dispone la moltiplicazione per dieci dell'indennità stabilita dal
decreto legislativo del 1948, n. 409, non sarebbe nel solco dei
principi stabiliti dalla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 1959,
riallacciandosi alla posizione assunta con la sentenza n. 61 del 1957,
ha chiarito che l'espressione "indennizzo", di cui all'art. 42 della
Costituzione, deve essere inteso come il massimo di contributo o di
riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la
pubblica Amministrazione può garantire all'interesse privato, secondo
una valutazione che spetta al legislatore nell'esercizio dei suoi
poteri discrezionali; ha riconosciuto che nella soggetta materia, volta
a sanare situazioni eccezionali collegate con gli eventi bellici,
sussistevano gravi ragioni per temperare il criterio generale fondato
sulla base del valore venale; ha precisato che se la legge avesse, nei
limiti consentiti dal precetto costituzionale, introdotto dei
temperamenti al criterio del valore venale, non sarebbe stato
sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità l'apprezzamento
attraverso il quale la legge fosse pervenuta ad un determinato
risultato normativo.
Ora, la legge del 1961 rappresenta lo strumento concreto per
tradurre in atto tale temperamento. E con la moltiplicazione del
valore-base per il coefficiente dieci, anche se non si raggiungono i
valori post-bellici, si attua un contemperamento dell'interesse
pubblico con quello privato e soprattutto si toglie all'indennità quel
carattere "simbolico" che aveva indotto la Corte costituzionale a
riconoscere la non rispondenza del sistema introdotto dal decreto n.
409 del 1948 al precetto sancito nell'art. 42 della Costituzione.
Né, d'altra parte, può sindacarsi l'entità del coefficiente
adottato, sotto l'aspetto di una sua eventuale esiguità, perché con
tale ragionamento si spingerebbe l'esame su quegli elementi tecnici,
economici, finanziari, politici, che hanno indotto il legislatore a
stabilire il coefficiente predetto, e che la Corte costituzionale ha
riconosciuto essere prerogativa esclusiva del legislatore.
L'Avvocatura dello Stato conclude, pertanto, perché la questione
promossa dalla Corte di cassazione sia dichiarata infondata.
Nella memoria depositata il 10 aprile 1963 la difesa dello Stato
insiste particolarmente nel dimostrare che il procedimento
espropriativo previsto dal decreto 11 marzo 1948 con la modifica
introdotta dalla legge 1 dicembre 1961 ha inteso disciplinare
situazioni create da esigenze di stretto carattere bellico, molto
affini a quelle relative all'indennizzo dei danni derivanti da fatto di
guerra, indennizzo la cui misura è stata prevista in ragione
dell'ammontare del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943,
moltiplicato per il coefficiente cinque, o per il coefficiente otto,
previa detrazione di una quota non superiore al 25 per cento (art. 25
della legge 27 aprile 1963, n. 968). Seppure con diversa qualificazione
giuridica, il sacrificio imposto ai cittadini per la costruzione di
ricoveri antiaerei rientra, lato sensu, nell'ampia categoria dei
risarcimenti dovuti per fatti di guerra e che, quindi, della natura di
tali risarcimenti non si poteva non tenere conto in sede di
determinazione del quantum dell'indennità in relazione alle analoghe
situazioni regolate sullo stesso piano equitativo.
Identiche argomentazioni l'Avvocatura dello Stato ha svolto
nell'interesse del Ministero dell'interno, anch'esso costituitosi nel
presente giudizio.
Si sono pure costituiti i signori Paola e Stellario Landi,
espropriati, i quali, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 7 ed
il 13 agosto 1962 e nella successiva memoria depositata addì 8 aprile
1963, rilevano che il legislatore del 1961, nel fissare la
determinazione dell'indennità di esproprio di terreni per la
costruzione di rifugi antiaerei sulla base del valore dell'immobile al
momento dell'occupazione, sia pure moltiplicato per il coefficiente
dieci, e con gli interessi legali dalla data di occupazione, non sembra
aver colto l'essenza della decisione della Corte costituzionale n. 67
del 1959 ed ha posto nuovamente in essere un congegno, in base al quale
l'indennità da liquidare è niente altro che una apparenza. Infatti,
di fronte ad un valore venale del bene, determinato dalla Corte
d'appello di Messina in oltre otto milioni e ottocentomila lire,
l'indennità che viene ad offrirsi in base alla legge del 1961, n.
1441, è di appena lire duecentonovantamila, la quale somma rappresenta
poco più dell'interesse, al tasso del tre per cento, sull'indennità
già determinata con la consulenza giudiziale.
Inoltre, qualsiasi criterio valutativo si voglia seguire, il valore
da tener presente è quelle dell'immobile al momento
dell'espropriazione, come è pacificamente riconosciuto sia in dottrina
che in giurisprudenza, o quanto meno, si deve avere un concreto punto
di partenza che non sia quello effimero preso a base della legge in
questione.
Pertanto la parte privata chiede che l'art. 1 della legge 1
dicembre 1961, n. 1441, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo
per violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato ha rilevato che nella ordinanza di rinvio
non sarebbero precisate le ragioni in base alle quali la nuova norma,
contenuta nella legge 1 dicembre 1961, n. 1441, non sarebbe "nel solco
dei principi stabiliti da questa Corte con le decisioni n. 61 del 1957
e n. 67 del 1959". Ma il rinvio non è esatto, giacché dal contesto
della motivazione dell'ordinanza si evince che la questione è stata
sollevata sotto gli stessi profili di legittimità costituzionale che
furono tracciati dalla Corte nella precedente sentenza del 1959.
In quella sentenza la Corte dichiarò che, basandosi sul valore
dell'immobile al momento dell'occupazione e non sul valore al tempo
dell'espropriazione, la norma, allora denunziata, del decreto
legislativo 11 marzo 1948, n. 409, era viziata per il fatto che era
stata illegittimamente creata, con effetto retroattivo, una situazione
volta ad attuare la sanatoria di uno stato di cose preesistenti; e ciò
al fine di esimere l'Amministrazione da un obbligo sancito dalla
Costituzione, in quanto l'indennità di espropriazione, collegata
com'era ai valori del tempo dell'occupazione, era simbolica , stante la
svalutazione monetaria intervenuta tra il periodo dell'occupazione e
quello dell'espropriazione.
L'ordinanza di rinvio solleva, sotto la forma dell'espressione di
un dubbio ma in termini non equivoci, le stesse questioni ora riassunte
e prospetta che la nuova legge, pur avendo stabilito un coefficiente di
maggiorazione sulla base del valore riferito al momento
dell'occupazione dei beni, non avrebbe eliminato le cause di
illegittimità accertate dalla precedente decisione della Corte.
Il dubbio espresso nell'ordinanza è fondato.
Nella sentenza del 1959 la Corte, pur premettendo che l'art. 42,
terzo comma, della Costituzione non impone che l'indennità di
espropriazione sia ragguagliata al valore della cosa al momento
dell'espropriazione e che il giudice della costituzionalità delle
leggi non può sindacare il criterio adottato discrezionalmente dal
legislatore circa la misura dell'indennità, dichiarava che il
legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve tener
conto degli interessi pubblici ai quali l'espropriazione è preordinata
e con tali interessi deve contemperare l'interesse privato
dell'espropriato. Determinando l'indennità sui valori del tempo
dell'occupazione, la legge del 1948 non solo aveva stabilita
un'indennità apparente, stante l'enorme squilibrio dei valori monetari
tra l'occupazione e l'espropriazione, ma aveva posto in essere una
deviazione dai fini di pubblico interesse che la legge voleva e doveva
perseguire.
La Corte avvertì che se un temperamento si fosse voluto apportare,
esso sarebbe stato legittimo ed insindacabile; ma la Corte, come
risulta senza possibilità di equivoco dalla intera motivazione della
sentenza, si riferì non ad una maggiorazione dell'indennità
ragguagliata ai valori del tempo dell'occupazione, bensì ad una
minorazione dell'indennità collegata ai valori del tempo
dell'espropriazione.
Maggiorando l'indennità riferita ai valori del tempo
dell'occupazione e lasciando così invariato il sistema di
determinazione dell'indennità, la nuova legge non ha eliminato il
vizio di legittimità riscontrato nella legge precedente. Anche se per
effetto della maggiorazione l'indennità fosse stata non fittizia, il
vizio sarebbe rimasto ugualmente, giacché nel caso attuale non era
possibile discostarsi dalla base del valore dei beni al momento
dell'espropriazione, salvi i temperamenti che sui risultati di tale
valutazione il legislatore avesse stabilito di apportare.
A questa conclusione, che risponde allo stesso principio che
informò la precedente sentenza, la Corte perviene, anzitutto, per la
considerazione che le ragioni di pubblico interesse che sorreggevano la
legge del 1948 erano date dalla necessità di sistemare una situazione
di provvisorietà e di incertezza che si era iniziata con una
occupazione di urgenza e che doveva chiudersi e definirsi con un atto
di espropriazione, in virtù del quale si effettuava il passaggio della
proprietà dei beni. Era alla data di questo passaggio che doveva
essere compiuta la valutazione dei beni, giacché solo in detta data
sarebbe cessato lo stato di provvisorietà.
Fino a quel giorno il proprietario, pur essendo tenuto a pagare le
imposte ed a sopportare gli altri oneri della proprietà senza averne
alcun vantaggio, doveva attendere la realizzazione di qualunque suo
diritto; nella maggior parte dei casi, trattandosi di occupazioni
parziali di immobili per costruzione di ricoveri antiaerei, lo stato di
provvisorietà era tale da rendere impossibile o assai difficile la
ricostruzione o l'utilizzazione della restante parte non occupata.
Comunque, quello stato sarebbe durato senza limiti precisi di tempo
fino a quando gli uffici del Genio civile e le Prefetture avrebbero
espletato i loro compiti e l'effetto di qualunque ritardo in tale
espletamento sarebbe stato a carico dell'espropriato, in quanto
l'indennità sarebbe rimasta fissa nella misura stabilita in relazione
al momento dell'occupazione, ma sarebbe stata pagata dopo
l'espletamento delle procedure. Né la corresponsione degli interessi
poteva costituire una forma adeguata di ristoro del pregiudizio
economico conseguente al ritardo.
Ora, è da tener presente che, in qualunque modo voglia configurarsi
l'indennizzo previsto dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione,
esso deve pur sempre rappresentare un serio ristoro del pregiudizio
economico risultante dall'espropriazione. E la realtà delle cose,
oltre che la logica del sistema, impongono di considerare non conforme
alla norma costituzionale la determinazione dell'indennità effettuata
sul valore venale della cosa al tempo dell'occupazione, quando, come
nel caso attuale, esista una dissociazione tra la situazione esistente
al momento in cui le espropriazioni furono o saranno compiute e quella
in cui le occupazioni ebbero inizio; tanto più se tra i due periodi
si siano inseriti eventi perturbatori, quali la svalutazione monetaria.
Vero è che il legislatore può discrezionalmente stabilire i
criteri per la determinazione delle indennità. Ma poiché trattasi di
discrezionalità, occorre che tali criteri siano adottati in vista
degli scopi di pubblico interesse che la legge deve perseguire.
Nel caso attuale l'interesse era quello di sanare una situazione di
fatto che perdurava da anni e di sanarla nell'interesse finanziario
dello Stato senza un eccessivo sacrificio per i privati. L'interesse di
costoro non poteva essere soddisfatto se non con una indennità vera e
non simbolica.
Procedere a questi accertamenti non significa compiere un
apprezzamento sull'esercizio del potere discrezionale del legislatore
né significa giudicare della giustizia o dell'equità del dettato
legislativo, ma costituisce una tipica espressione del sindacato di
legittimità costituzionale, essendo precipua caratteristica di tale
giudizio il constatare se una norma sia in contrasto con la
Costituzione o con i fini che la norma stessa doveva raggiungere in
adempimento di un precetto costituzionale.
Ciò premesso non è necessario accertare se, anche con il
coefficiente di maggiorazione dieci, l'indennità sia o non sia
simbolica. Questo accertamento rientrerebbe pur sempre nell'ambito del
giudizio di legittimità costituzionale, giacché non si tratterebbe di
sindacare se la maggiorazione sia giusta, equa, congrua, ma se, anche
con la maggiorazione, l'indennità sia una vera indennità.
La permanenza del vizio già rilevato rende, però, superfluo
quest'altro accertamento.
Non vale, infine, il richiamo dell'Avvocatura dello Stato alla
regolamentazione dell'indennizzo dei danni di guerra.
Vero è che il fatto di guerra sta anche sullo sfondo della
situazione qui in esame, ma i casi sono diversi. La reintegrazione dei
danni di guerra non è garantita da norme costituzionali. Trattasi di
interessi legittimi - tali li qualifica l'Avvocatura - ai portatori dei
quali lo Stato ha concesso quegli aiuti che era possibile dare nel
quadro dei mezzi finanziari occorrenti per la ricostruzione del Paese.
Dalle espropriazioni per cui si controverte è, invece, pacifico -
anche per il legislatore - che nascono diritti soggettivi tutelabili a
norma dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione. E la diversità
delle due situazioni si fonda sul fatto che, mentre per il danno di
guerra l'Amministrazione nulla poté fare per evitarlo e null'altro
avrebbe potuto fare se non indennizzarlo, per le occupazioni previste
dalla legge 11 marzo 1948 l'Amministrazione avrebbe potuto, a guerra
finita, restituire i beni ai proprietari. Se la legge ha ritenuto che
ciò non fosse opportuno, doveva provvedere - come, del resto ha
provveduto, sia pure non legittimamente quanto alla misura - alla
concessione di una indennità di espropriazione da determinarsi con
criteri non in contrasto con precetti della Costituzione.
La Corte, nella precedente sentenza, avverti - e non ha ragione
adesso di dire il contrario - che il legislatore poteva legittimamente
adottare dei temperamenti rispetto alla misura dell'indennità, che,
come si è già ricordato, era vista dalla Corte stessa in un
necessario collegamento con i valori del tempo dell'espropriazione. E
ovvio che la causa di guerra era - e rimane - la più importante
giustificazione di tali temperamenti; e solo in questo senso
l'osservazione fatta dalla difesa dello Stato è valida e potrà essere
tenuta presente, purché non si dimentichi che i temperamenti non
sarebbero legittimi se, per effetto di essi, l'indennità di
espropriazione conservasse o acquistasse carattere di mera apparenza.
Per le esposte ragioni deve essere dichiarata l'illegittimità
dell'intera legge 1 dicembre 1961, n. 1441, in quanto all'invalidità
dell'art. 1 consegue necessariamente quella degli artt. 2 e 3 che si
riferiscono alla copertura della spesa per la sua attuazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 1 dicembre
1961, n. 1441, "contenente modificazioni al decreto legislativo 11
marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti
di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di enti
locali", in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1963:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte