Sentenza n. 91/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 289/1963
- art. 1legge 798/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6,
sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore degli avvocati e procuratori), promosso con ordinanza emessa il
12 gennaio 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra Cavallucci Guido e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore degli avvocati e procuratori, iscritta al n. 150 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 140 del 3 giugno 1971.
Visti gli atti di costituzione di Cavallucci Guido e della Cassa
nazionale forense e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Guido Cavallucci, l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la
Cassa nazionale forense, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente fra la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori e l'avv.
Guido Cavallucci, e concernente il credito di lire 441.210 vantato
dalla Cassa ai sensi dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289,
a titolo di contributo del 25 per cento sull'importo del compenso di
curatore del fallimento della società ACIM, spettante al detto
professionista, il tribunale di Roma, con ordinanza 12 gennaio 1971, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma
in relazione agli articoli 53 e 3 della Costituzione.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione sotto
il primo profilo, il tribunale osserva che il menzionato articolo 5
della legge n. 289 del 1963, richiamato dall'art. 1, n. 5, della legge
5 luglio 1963, n. 798, stabilisce a favore della Cassa un contributo
progressivo sui compensi percepiti dai professionisti per incarichi
retribuiti conferiti dall'Autorità giudiziaria, con percentuali che,
per le somme eccedenti il milione di lire, raggiungono il 25 per cento.
Con ciò il professionista verrebbe colpito, per tale componente del
proprio reddito, con una aliquota fino a cinque volte maggiore di
quella applicata dalla stessa legge per tutte le altre componenti del
reddito stesso, in relazione alle altre contribuzioni ivi previste, e
ne risulterebbe una sperequazione nella ripartizione del costo del
servizio assistenziale e previdenziale, non in funzione della effettiva
capacità contributiva di ciascuno, ma in base ad un elemento inidoneo
di per sé ad indicarne la reale misura, ed a tutto danno dei
professionisti nel cui patrimonio tale elemento è maggiormente
presente.
Questo sistema di imposizione, poi, secondo il tribunale,
concreterebbe altresì una disparità di trattamento, sia nei rapporti
interni fra gli appartenenti all'ordine forense, in relazione alla
esplicazione della loro attività professionale globalmente
considerata, sia nei rapporti esterni, in relazione ad altri tipi di
professioni, come quelle di dottore commercialista e ragioniere, che,
pur consentendo, sotto alcuni profili, attività identiche a quelle
degli avvocati (ad esempio per le curatele fallimentari), per quanto
riguarda la tassazione a fini previdenziali sulle retribuzioni
derivanti da incarichi speciali, presenterebbero profonde differenze,
essendo le relative percentuali, per questi ultimi professionisti,
limitate al solo 2 per cento, nonostante si debba riscontrare la
sostanziale identità delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
relative.
In tal modo la denunciata norma si porrebbe anche in contrasto col
principio di eguaglianza.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 3 giugno 1971.
Si è costituito nel giudizio avanti alla Corte costituzionale
l'avv. Cavallucci, in unione con l'avv. Vincenzo D'Audino, ed ha
depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'avv. Cavallucci, dopo avere accennato alla limitazione nella
scelta dell'attività professionale ed alla conseguente violazione
dell'eguaglianza dei cittadini che, sotto questo profilo, si
concreterebbe per effetto dell'eccessivo carico contributivo previsto
dalle norme impugnate, svolge ampiamente le argomentazioni contenute
nell'ordinanza a sostegno della censura concernente la pretesa
violazione dell'art. 53 della Costituzione.
In particolare insiste sulla esosità dell'aliquota prevista in
relazione agli incarichi giudiziari che si aggiungerebbe ai già
pesanti contributi che colpiscono i redditi del professionista ai fini
previdenziali e assumerebbe con la sua progressività una vera e
propria funzione punitiva contro un settore dell'attività
professionale, oltretutto spesso svolta proprio da avvocati che non
godrebbero di altre apprezzabili fonti di lavoro. A mettere in maggior
risalto l'inaccettabilità della norma, l'avv. Cavallucci richiama la
disposizione dell'ultimo comma dell'art. 5 citato, secondo cui la
rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento alla Cassa, e
conclude chiedendo dichiararsi l'illegittimità della norma impugnata e
di quelle eventualmente collegate.
Si è anche costituita la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per avvocati e procuratori, in persona del presidente pro
tempore rappresentato e difeso dall'avv. prof. Arturo Carlo Jemolo, che
ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
La difesa osserva che rientrerebbe nella discrezionalità del
legislatore lo stabilire l'oggetto e l'entità dei singoli contributi
dovuti alla Cassa per i suoi fini istituzionali, così come rientra
nella stessa discrezionalità la fissazione delle tariffe dei compensi
per le varie attività professionali, mentre non sarebbe dubitabile
l'idoneità della categoria dei proventi derivanti da incarichi
giudiziari a costituire oggetto di uno specifico contributo.
Né sarebbe violato il principio di eguaglianza per le lamentate
disparità fra categorie professionali, giacché la determinazione dei
contributi ad enti previdenziali sarebbe fatta in funzione delle
necessità e delle caratteristiche degli stessi, ovviamente diversi a
seconda delle diverse situazioni delle categorie cui debbono
provvedere.
Del pari infondata sarebbe la censura riferita all'art. 53 della
Costituzione, non potendosi parlare di contributo alle spese pubbliche,
quando si tratta di contributo degli iscritti ad un ente mutualistico.
Comunque, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della
capacità contributiva inciderebbe sul complesso del sistema fiscale, e
non sui singoli tributi, onde non potrebbe essere utilmente invocato
nel caso in esame, e ciò anche a potere prescindere dalla
considerazione che nella specie non si tratterebbe di un tributo, ma di
una prestazione obbligatoria conseguente alla iscrizione obbligatoria
ad un ente mutualistico.
In tesi generale, poi, secondo la difesa della Cassa, se si
accogliesse il dubbio avanzato dall'ordinanza, rimarrebbe coinvolto
tutto il sistema previdenziale, giacché resterebbe vulnerato il
principio secondo cui le imprese industriali debbono tutte gli stessi
contributi, indipendentemente dalle loro condizioni di redditività.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione.
Si è infine costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura si richiama anzitutto alle sentenze n. 30 del 1964;
n. 23 del 1968 e n. 85 del 1969 con cui la Corte avrebbe affermato,
appunto in materia di contribuzioni previdenziali forensi, che l'art.
53 della Costituzione riguarda solo i tributi, cioè quelle prestazioni
patrimoniali che servono a far fronte alle spese della organizzazione
di servizi nell'interesse della collettività, mentre le contribuzioni
previste dagli artt. 3 e 4 della legge in esame sarebbero riscossi ai
fini di conseguire atti o attività propri del servizio giudiziario, ed
il cui costo pertanto può essere determinato divisibilmente. Tali
concetti sarebbero applicabili in toto anche ai contributi previsti
dalle norme impugnate, e pertanto resterebbe esclusa la violazione
dell'art. 53 della Costituzione.
Dovrebbe anche escludersi la lamentata violazione dell'art. 3 per
quanto riguarda l'aspetto interno alla categoria, perché la
differenziazione di contribuzioni troverebbe una razionale
giustificazione nella diversità oggettiva degli incarichi giudiziari
cui si riferiscono le contribuzioni in esame mentre, per quanto
riguarda l'aspetto esterno, le differenze fra le attività
professionali menzionate nell'ordinanza e le peculiari strutture e
finalità delle singole Casse di previdenza non consentirebbero un
valido esame comparativo e giustificherebbero comunque la diversità di
trattamento.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi la manifesta infondatezza
della questione.
L'avv. Cavallucci ha depositato nei termini una memoria
illustrativa, con cui svolge ampiamente le argomentazioni già addotte.
In particolare obbietta che la giurisprudenza della Corte,
richiamata dall'Avvocatura a sostegno della propria tesi, rifletterebbe
ipotesi estranee a quelle in esame, poiché riguarderebbe le
contribuzioni dovute dai terzi non esercenti la professione forense, in
occasione di prestazioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 3 e 4 della
legge n. 289 del 1963, e fuori quindi della ipotesi di cui alla norma
impugnata.
Contestando le deduzioni della Cassa riafferma, poi, la unicità
sostanziale dell'attività professionale forense anche per quanto
riguarda gli incarichi giudiziari e particolarmente le curatele
fallimentari (dei cui compensi dovrebbe, oltre tutto, escludersi la
particolare lucrosità), ed insiste sulla disparità di trattamento
contributivo, che dovrebbe ravvisarsi con le altre attività
professionali per effetto della norma impugnata, nonché sulla esosità
della contribuzione che risulterebbe anche dalla duplicità
dell'imposizione che colpirebbe lo stesso cespite: una volta per la
contribuzione de qua ed un'altra per quella generale riferita al
reddito complessivo del professionista a norma dell'art. 6 della legge
25 febbraio 1963, n. 289.
Anche la discrezionalità del legislatore in materia, dedotta dalla
difesa della Cassa, non potrebbe utilmente essere invocata perché essa
dovrebbe arrestarsi di fronte alla "irragionevolezza" della
sperequazione denunziata, sia nei rapporti interni sia nei rapporti
esterni con altre categorie di professionisti.
Nel ribadire poi il carattere tributario della contribuzione in
esame e la conseguente applicabilità dell'art. 53 della Costituzione,
precisa che tale precetto sarebbe anche violato per il sistema di
progressività adottato con la norma impugnata, sistema che, riferito a
una contribuzione concernente una sola e non indicativa componente
della capacità contributiva del soggetto tassato, esorbiterebbe dalla
progressività prevista dall'art. 53 stesso come criterio generale
riferibile non a un singolo tributo, ma a tutti i tributi nel loro
complesso, ed al reddito personale complessivo e non ad una sola parte
di esso.
Neppure il riferimento ai calcoli attuariali posti a base della
determinazione degli aspetti economici delle contribuzioni
previdenziali dovute alla Cassa sarebbe conducente, perché i calcoli
stessi non potrebbero essere utilizzati per decidere la ripartizione
interna degli oneri fra i contribuenti.
L'avv. Cavallucci, infine, adduce a sostegno della propria tesi
alcune espressioni contenute nei lavori preparatori, circa
l'inopportunità di imporre la contribuzione de qua nella misura
lamentata.
Anche la difesa della Cassa ha depositato una memoria con cui
confuta le argomentazioni addotte a sostegno della illegittimità della
norma impugnata, sostanzialmente riaffermando la discrezionalità del
legislatore nella scelta dell'oggetto dell'imposizione e la
peculiarità dell'attività colpita dal contributo in esame.
Riguardo alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 5
impugnato, concernente l'obbligo di contribuzione anche nel caso di
rinuncia al compenso, la difesa della Cassa osserva che trattasi di
disposizione tendente ad eliminare facili elusioni, e giustificata
dall'intento di assicurare il conseguimento delle entrate spettanti
all'ente mutualistico.
Infine, circa la lamentata doppia imposizione, rileva che, oltre a
trattarsi di doglianza non compresa nell'ordinanza di rinvio, e non
riferita ad alcun precetto costituzionale, rifletterebbe comunque un
fenomeno assai comune nel campo tributario e pacificamente accettato. Considerato in diritto :
1. - La suindicata ordinanza del tribunale di Roma sottopone alla
Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge 25 febbraio 1963, n. 289, che, nell'introdurre modifiche a
precedente legge n. 6 del 1952 sull'istituzione della Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza fra avvocati e procuratori, ha disposto che
il professionista, al quale l'autorità giudiziaria abbia conferito un
incarico retribuito, corrisponda alla Cassa una percentuale, graduata e
progressiva, sull'importo della retribuzione.
L'ordinanza estende, per ragioni formali, la questione alla
pedissequa legge 5 luglio 1965, n. 798, che, all'art. 1, n. 5,
annovera, tra le entrate della Cassa, le somme percentuali della natura
ora indicata.
Si deduce nell'ordinanza che la disposizione denunciata
contrasterebbe con l'art. 53 della Costituzione, "in quanto il costo
delle prestazioni previdenziali e assistenziali, verrebbe in
conseguenza ripartito tra gli appartenenti alla categoria, prescindendo
dalla effettiva misura della rispettiva capacità contributiva". Si
aggiunge che contrasterebbe altresì con il principio di uguaglianza di
cui all'art. 3 della Costituzione, sia se confrontato, all'esterno
della categoria, con le inferiori prestazioni patrimoniali a fine
previdenziale, imposte ad esercenti attività professionali affini od
identiche "in modo assoluto" a quelle degli avvocati e procuratori
(come nel caso delle curatele fallimentari affidate anche a dottori
commercialisti e ragionieri): sia se confrontato, all'interno della
categoria, "in relazione all'esplicazione della attività professionale
globalmente considerata".
2. - La questione non è fondata.
L'Avvocatura dello Stato, per sostenerne la manifesta infondatezza,
fa richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sulla questione di
legittimità degli artt. 3 e 4, che precedono, nella stessa legge,
l'art. 5 impugnato, questione già riconosciuta non fondata in
riferimento all'art. 53 della Costituzione, con le sentenze n. 30 del
1964; n. 23 del 1968 e n. 85 del 1969, come ricorda anche la difesa
della Cassa. Il richiamo non è, tuttavia, pertinente, data la
diversità della questione in precedenza sollevata e risolta soltanto
nei confronti di prestazioni patrimoniali, a beneficio della Cassa,
ritenute comprese nella categoria dei tributi giudiziari-lato
sensu-gravanti sopra soggetti che fruiscono "divisibilmente" (cioè in
modo misurabile per ogni singolo atto) dei servizi giudiziari in
rapporto o all'esercizio del proprio ministero davanti ad organi
giurisdizionali ordinari, amministrativi, speciali, ovvero in relazione
all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali. Ma la già
riconosciuta estraneità all'ambito di applicazione dell'articolo 53
Cost. e, correlativamente, dell'art. 3 Cost. da parte dei citati artt.
3 e 4 della legge in esame, non si riflette, nello stesso modo e senso,
sull'art. 5, che concerne la diversa ipotesi di una prestazione
patrimoniale, anche essa imposta in base a legge secondo l'art. 23
Cost., e caratterizzata dal sacrificio pecuniario di una parte
dell'utile spettante al professionista iscritto all'Ente nazionale allo
scopo di devolverla all'Ente stesso per dotarlo dei mezzi necessari a
realizzare, nel settore, il principio di solidarietà sociale, che sta
alla base dell'art. 53 Cost. in relazione all'art. 2.
In questo caso, la natura tributaria del rapporto di prestazione
obbligatoria deriva, oltre che dalla qualificazione pubblicistica
dell'Ente al quale la prestazione è devoluta pel conseguimento di
scopi di assistenza e previdenza, testualmente compresi nell'ambito
dell'art. 38 della Costituzione, precipuamente dallo speciale modo e
dalla particolare finalità del prelievo di reddito, quale sopra
descritto.
Aggiungasi che, secondo giurisprudenza di questa Corte (da ultimo,
sentenza n. 21 del 1969), il citato art. 38 della Costituzione "non
esclude che possano farsi gravare su singole categorie di soggetti gli
oneri finanziari inerenti ai compiti cui esso art. 38 si riferisce".
Da tutto ciò consegue che, diversamente da quanto ritenuto per gli
artt. 3 e 4 della legge in esame, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della stessa legge sollevata nei confronti
dell'art. 53 della Costituzione, non può, senz'altro, dichiararsi
manifestamente infondata, bensì richiede particolare esame.
3. - Secondo l'ordinanza di rinvio, l'obbligo di versare una somma
percentuale sull'importo della singola retribuzione percepita,
lederebbe il principio della pari capacità contributiva di cui
all'art. 53 della Costituzione, perché il costo delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali verrebbe in tal modo ripartito tra gli
appartenenti alla categoria non in base ad un indice complessivo di
detta capacità, ma in base ad una eventuale singola e non indicativa
sua componente.
La Corte osserva, tuttavia, che, nel caso, il principio di
conformità all'art. 53 Cost. risulta osservato.
Va premesso che la prestazione contributiva - de qua - s'inquadra
nel sistema, caratterizzato dal conseguimento di finalità generali,
distinte da quelle particolari (e perciò, come già si è detto,
divisibili) relative al compimento di singoli atti, per rivestire,
invece, carattere di indivisibilità, con i seguenti effetti,
rientranti propriamente nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione.
Va, poi, considerato che, giusta giurisprudenza (sentenze n. 45 del
1964; nn. 16 e 50 del 1965; n. 89 del 1966; n. 97 del 1968) per
"capacità contributiva" ai sensi dell'art. 53 deve intendersi
l'idoneità soggettiva alla obbligazione d'imposta, deducibile dal
presupposto al quale la prestazione è collegata e determinabile
quantitativamente in base a detto presupposto.
Nella situazione in esame, basata sulla percezione effettiva di un
reddito, quel presupposto è reale ed inoltre la misura
dell'obbligazione risulta stabilita in relazione alla misura del
reddito percepito. La redditività funziona, pertanto, come indice di
capacità contributiva, in conformità al precetto costituzionale.
Secondo l'ordinanza di rinvio, la violazione del precetto è,
tuttavia, denunciata, come si è detto, pel fatto che la ripartizione,
in quote percentuali, del costo delle prestazioni previdenziali tra gli
appartenenti alla categoria professionale, risulti sperequata per
unilateralità di valutazione.
L'assunto non è fondato, tanto se considerato, in termini di
paragone, con l'imposizione su redditi di altra natura, quanto se
considerato in relazione alla specifica imposizione in esame, poiché
è riservato al legislatore di provvedere alla determinazione in
concreto di un tributo, secondo principi direttivi di politica
economico-fiscale. Questa Corte (sentenze n. 89 del 1966 e n. 124 del
1971) ha già statuito che il sindacato sulla entità e la
proporzionalità di un tributo fissato in base a calcoli appositi,
esula dai poteri spettanti al giudice della legittimità delle leggi,
in funzione dell'art. 53 Cost., salvo i casi di assoluta arbitrarietà
o irrazionalità, che qui, per i motivi suesposti, non ricorrono. Ed
esula parimenti ogni possibilità di esame che attenga alla verifica di
una corrispondenza comparativa in concreto tra l'ammontare delle
contribuzioni devolute e l'ammontare delle prestazioni ricevute.
4. - L'ordinanza di rinvio estende la censura di legittimità alla
violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
principio di cui, come generalmente riconosciuto, l'articolo 53 è
espressione particolare.
La questione è parimenti non fondata.
Secondo l'ordinanza, la violazione si verificherebbe all'interno
della categoria degli avvocati e procuratori "globalmente considerata".
Ma, a parte la genericità della deduzione, il ricorso al criterio
della "globalità" non è pertinente, ove si consideri l'origine e la
natura della personale fonte di reddito, su cui, nel caso in esame,
viene ad incidere la quota d'imposizione, dovuta dai beneficiari, a
vantaggio del fondo comune da redistribuire. La dedotta violazione
dell'art. 3 Cost. non è, sotto questo profilo, sollevata a proposito.
Ugualmente deve ritenersi per quanto riguarda la stessa questione,
sollevata con riguardo ad altre situazioni, emergenti all'esterno della
categoria.
Il confronto con il trattamento previdenziale, riservato,
attivamente e passivamente, ad appartenenti ad altri ordini
professionali, non può condurre a ritenere disapplicato il principio
della parità di trattamento.
Premesso che, per costante giurisprudenza, l'osservanza di questo
principio ricorre nei casi di situazioni pari e non in quelle
differenziate, va osservato che il confronto con altre categorie , in
particolare con le categorie dei dottori commercialisti e dei
ragionieri, non conduce ad una constatazione di disparità, ai sensi
dell'art. 3.
Agli effetti della questione da decidere, non rileva che vi siano
casi (come quello delle curatele fallimentari) nei quali l'adempimento
di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria abbia pari natura e
svolgimento per gli appartenenti a tutte le categorie professionali
suaccennate.
Rilevante è, invece, distinguere e considerare la questione sotto
il profilo suo proprio, che attiene alla disciplina legislativa e
statutaria per ciascuna Cassa di previdenza e di assistenza, istituita
nell'ambito dei rispettivi Ordini professionali.
Tale disciplina è autonoma, per effetto di leggi particolari,
ognuna delle quali deriva il suo contenuto da valutazioni e da calcoli
attinenti al numero dei contribuenti iscritti, alla loro età media e a
quella pensionabile, alla media capacità economica contributiva, alle
esigenze settoriali ed ai risultati che si intendono conseguire.
Un livellamento per tutte le categorie delle percentuali di
contribuzione, od anche soltanto un loro adeguamento, onde evitare
differenze troppo sensibili, non è imposto dall'osservanza del
principio di uguaglianza di trattamento, data la non omogeneità delle
rispettive situazioni.
Comunque, spetterà esclusivamente al legislatore ravvisare
l'opportunità o meno di un riesame tecnico aggiornato della materia
per correggere, nel sistema, gli eventuali difetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, contenente modifiche
alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e
procuratori, nonché dell'art. 1, n. 5, della legge 5 luglio 1965, n.
798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25
febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e
l'istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e
procuratori legali: questione sollevata, dall'ordinanza in epigrafe del
tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte