Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119

del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (elezione della Camera dei deputati),

promossi con due ordinanze emesse il 25 ottobre 1979 dal tribunale di

Verbania e con ordinanza emessa il 10 gennaio 1980 dal tribunale di

Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 146 e 720 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 131, 124 e 325 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il tribunale di Verbania, con due ordinanze emesse il

25 ottobre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in

riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione: dal

momento che la norma impugnata discriminerebbe illegittimamente i

lavoratori, secondo che partecipino all'organizzazione delle elezioni

politiche o delle elezioni amministrative; che analoga impugnativa è

stata proposta dal tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 10

gennaio 1980, in riferimento al principio di eguaglianza, di cui allo

stesso art. 3 Cost.; che in tutti i giudizi è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso

dell'infondatezza della proposta questione.

Considerato che i tre giudizi si prestano ad essere riuniti; che

la questione è stata già risolta dalla Corte, sotto entrambi i

profili prospettati dai giudici a quibus, con la sentenza n. 35 di

quest'anno: la quale ha dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957,

in riferimento sia al primo che al secondo comma dell'art. 3 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,

sollevata dal tribunale di Verbania e dal tribunale di Brescia - in

riferimento all'art. 3 Cost. - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte