Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1996

Altra decisione · depositata il 28/03/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21legge 210/1985

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, quarto

comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente

Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile

1995 dal Pretore di Nocera Inferiore, nel procedimento civile

vertente tra Pagano Bartolomeo e Ferrovie dello Stato - Società di

trasporti e servizi per azioni, iscritta al n. 460 del registro

ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Pagano Bartolomeo, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Pagano Bartolomeo

nei confronti delle Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e di

servizi per azioni (già Ente Ferrovie dello Stato e, prima ancora,

Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) - per il riconoscimento

della sussistenza di una malattia professionale (ipoacusia da

rumori), il Pretore di Nocera Inferiore ha sollevato, su eccezione

della società resistente, questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 38, quarto comma, della Costituzione,

dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210

(Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato);

che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, nel

consentire in via transitoria, ma di fatto stabilmente in

considerazione della mancata approvazione della legge di riforma del

generale trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori

dipendenti, che le prestazioni previdenziali per i dipendenti della

società per azioni Ferrovie dello Stato, ivi compresa l'erogazione

della rendita per malattia professionale o infortunio sul lavoro,

siano poste a carico della società stessa, sarebbe divenuta, a

seguito della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in

società per azioni, costituzionalmente illegittima, in quanto l'art.

38, quarto comma, della Costituzione, stabilisce che ai compiti

previsti dall'art. 38 provvedano "organi o istituti predisposti o

integrati dallo Stato";

che si è costituito nel presente giudizio il ricorrente nel

giudizio a quo chiedendo l'accoglimento della questione e

prospettando la necessità della consequenziale dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 127, primo comma, numero 2,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale esclude dalla

assicurazione infortuni presso l'INAIL i dipendenti dell'Azienda

autonoma Ferrovie dello Stato (oggi Ente Ferrovie dello Stato);

che è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata, anche alla luce del decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale 30 marzo 1994, con il quale è stata

approvata la delibera del 19 gennaio 1994, n. 11, del Commissario

straordinario dell'INAIL che introduce una nuova voce di tariffa per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali del personale dipendente dell'Ente Ferrovie S.p.a.;

Considerato che successivamente alla ordinanza con la quale è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto

del presente giudizio è intervenuto il decreto-legge 1 febbraio

1996, n. 39 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente

utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia

previdenziale), il quale, all'art. 2, tredicesimo comma (riproduttivo

dell'art. 4, quattordicesimo comma, del decreto-legge 4 dicembre

1995, n. 515, non convertito), così dispone: "A decorrere dal 1

gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è

assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente Ferrovie

dello Stato S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in

base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data

sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre

prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e

alla manifestazione di malattie professionali verificatisi entro il

31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché

possa valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio

principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Nocera Inferiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte