Sentenza n. 92/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 315/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo
comma, della legge 3 maggio 1967, n. 315 (trattamento di quiescenza
della Cassa per le pensioni ai sanitari), promosso con ordinanza emessa
il 29 gennaio 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili
- sul ricorso di De Castro Ugo contro la Direzione generale degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, iscritta al n.
360 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.
Visti gli atti di costituzione di De Castro Ugo e della Direzione
generale degli Istituti di previdenza;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Renato Alessi, per il De Castro, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per gli Istituti di
previdenza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nei procedimenti riuniti relativi ai ricorsi proposti dal dott.
Ugo De Castro avverso i provvedimenti di liquidazione della pensione
emessi dal Direttore generale degli Istituti di previdenza del
Ministero del tesoro, la Corte dei conti, terza sezione
giurisdizionale, con ordinanza 29 gennaio 1972, ha proposto d'ufficio
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,
della legge 3 maggio 1967, n. 315, nella parte in cui non contempla
che, nella serie delle retribuzioni pensionabili annue costituenti la
pensione teorica degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari,
sia inclusa anche la retribuzione effettivamente corrisposta agli
interessati alla data della cessazione del servizio.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che stabilisce i
criteri per la determinazione della pensione teorica spettante ai
sanitari alla data della cessazione dal servizio, è in contrasto con
l'art. 36 della costituzione, perché la omessa valutazione, agli
effetti del trattamento di quiescenza, degli emolumenti effettivamente
corrisposti al sanitario alla data del collocamento a riposo,
inciderebbe illegittimamente sulla retribuzione differita, in
violazione del precetto costituzionale che garantisce il diritto a una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
prestato.
Inoltre, l'art. 5, primo comma, della legge n. 315 del 1967,
contrasterebbe con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione, non essendo giustificata la disparità di
trattamento tra le categorie di dipendenti assoggettati a contribuzione
a favore delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale
degli Istituti di previdenza. Al riguardo la Corte dei conti osserva
che, diversamente dalla norma impugnata, nei confronti degli iscritti
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa
per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate (amministrate anche esse dalla Direzione generale degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), l'art. 3 della
legge 26 luglio 1965, n. 965, stabilisce che debba essere valutata, ai
fini del trattamento di quiescenza, la intera retribuzione annua
contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi
di legge.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti il Ministero del
tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza - a mezzo
della Avvocatura generale dello Stato, e il dott. De Castro,
rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Alessi e Adriano
Pallottino.
La difesa dello Stato, dopo aver osservato che la misura del
trattamento di quiescenza degli iscritti alle Casse di previdenza
dipende in linea di principio dalla situazione tecnico finanziaria
delle singole Casse, rileva che il carattere retributivo della
pensione, quale compenso differito per il lavoro prestato, non comporta
ai fini della determinazione del quantum il riferimento automatico alla
retribuzione percepita alla data di cessazione del servizio.
Ora, prosegue l'Avvocatura, è vero che l'esigenza di adeguare il
trattamento di quiescenza al livello economico della retribuzione di
fine servizio ha trovato pratica attuazione in altri sistemi di
pensionamento e, recentemente, anche a favore degli iscritti alla Cassa
per le pensioni ai sanitari, per i quali, relativamente al personale
cessato dal servizio a partire dal 1 luglio 1971, la legge 11 agosto
1972, n. 485, ha collegato il trattamento di quiescenza alla
retribuzione annua riferita alla data di cessazione dal servizio;
tuttavia va considerato che a tale risultato si è potuti pervenire
solo in base alle risultanze dei bilanci compilati successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 315 del 1967. D'altra parte, la
disposizione denunciata deve essere esaminata nella sua collocazione
temporale: in questa prospettiva essa rappresenta addirittura un
miglioramento della precedente disciplina, in quanto al sistema che
prevedeva la dipendenza della misura delle pensioni dagli stipendi
percepiti nell'intera attività di servizio, è stato sostituito il
criterio di valutare i servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1967
sulla base della retribuzione raggiunta a tale data. Alla stregua di
tali considerazioni, l'Avvocatura ritiene che non sussista la dedotta
violazione dell'art. 36 della Costituzione.
Anche per quanto riguarda il preteso contrasto tra la norma
impugnata e il principio di eguaglianza, la difesa dello Stato esclude
che la censura sia fondata, perché l'art. 5, primo comma, della legge
n. 315 del 1967 contiene una norma di carattere generale, valevole
quindi per tutti gli interessati. Inoltre la autonomia amministrativa
delle singole Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale
degli Istituti di previdenza, non consente un raffronto tra i diversi
sistemi pensionistici, perché la attuazione della tendenza di adeguare
il trattamento di quiescenza al livello economico di attività, non
può avvenire per tutti i dipendenti amministrati dalle singole Casse
subito e contemporaneamente, ma richiede, in relazione ai diversi
gruppi non omogenei di dipendenti, una opportuna diversificazione in
relazione a condizioni tecnico finanziarie obbiettive e meritevoli di
diversa considerazione.
Per contro, la difesa del dott. De Castro, pur rilevando che il
giudizio dinanzi alla Corte dei conti avrebbe potuto essere deciso in
senso favorevole al ricorrente, anche senza l'incidente di legittimità
costituzionale sulla base di una corretta applicazione delle norme
vigenti, osserva che, alla stregua della interpretazione data dal
giudice a quo alla norma impugnata, e per le stesse considerazioni
contenute nella ordinanza di rinvio, la questione proposta deve
ritenersi fondata.
All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente il lustrate
le loro deduzioni e richieste. Considerato in diritto :
1. - La legge 3 maggio 1967, n. 315, stabilisce all'art. 5 che, ai
fini del calcolo dell'importo della pensione spettante ai sanitari al
loro collocamento a riposo, si prende per base la successione delle
retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto per ogni anno
solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile.
Il conteggio riferito all'anno solare implica (artt. 12 e 17 legge
11 aprile 1955, n. 379) che l'importo da tener presente per ogni
annualità da computare è quello goduto dall'iscritto alla Cassa per
le pensioni dei sanitari all'inizio di ciascun anno e cioè al 1
gennaio, con la conseguenza che, degli aumenti eventualmente concessi
nel corso dell'anno, si debba tener conto, ai fini del calcolo per la
pensione, solo al 1 gennaio dell'anno successivo. Questo criterio
risulta temperato dalla disposizione di cui all'art. 3 della citata
legge n. 315 del 1967, il quale, relativamente ai sanitari in servizio
al 1 gennaio 1967, stabilisce che le annualità anteriori a quella data
sono computate non sulla base delle retribuzioni percepite all'inizio
di ciascun anno, ma di quanto loro dovuto al 1 gennaio 1967. La norma
prevede, inoltre, l'ulteriore accorgimento di computare nel calcolo
anche gli aumenti successivamente concessi ed ai quali fosse stato
dato, nelle relative deliberazioni, valore retroattivo, sempre che tali
aumenti derivassero però o da promozioni, o da leggi, oppure da
regolamenti organici.
2. - Nel giudizio relativo al ricorso di un sanitario, collocato in
pensione il 31 luglio 1969, che, con deliberazione presa il 9 giugno
dello stesso anno, aveva conseguito sensibili aumenti di stipendio per
effetto della maggiore anzianità riconosciutagli a seguito della
unificazione dei servizi prestati anche presso altri enti ospedalieri
(deliberazione adottata ai sensi dell'art. 34, secondo comma, del
d.P.R. 27 maggio 1969, numero 130), la Corte dei conti, sezione III
giurisdizionale (pensioni civili), ha ritenuto di sollevare, con
riferimento agli articoli 36 e 3 della Costituzione, questione di
costituzionalità dell'art. 5, primo comma, della legge n. 315 del
1967, "nella parte in cui non contempla che, nella serie delle
retribuzioni pensionabili annue, costituenti la pensione teorica degli
iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sia inclusa anche la
retribuzione effettivamente corrisposta agli interessati alla data
della cessazione del servizio".
3. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 5 impugnato,
spostando, ai fini pensionistici, al 1 gennaio dell'anno successivo
l'efficacia di miglioramenti economici concessi nel corso dell'anno
precedente, violerebbe innanzi tutto l'art. 36 della Costituzione.
Argomenta in proposito il giudice a quo che la pensione, la cui natura
di retribuzione differita è stata costantemente affermata da questa
Corte, non potrebbe ritenersi proporzionata alla quantità e qualità
del lavoro fornito dal sanitario qualora non fosse computata anche con
riferimento all'ammontare della retribuzione effettivamente corrisposta
alla data di cessazione dal servizio.
Ma la questione non è fondata.
Come esattamente osserva la difesa dello Stato, l'affermazione
circa il carattere retributivo riconosciuto alla pensione quale
compenso differito per il lavoro prestato, non comporta, ai fini della
determinazione del quantum, che il calcolo debba sempre farsi con
riferimento, in tutto o in parte, all'importo della retribuzione
percepita a quella data, ma esprime solo l'esigenza di un graduale
adeguamento del trattamento di quiescenza al livello economico di
attività.
Al riguardo è da osservare innanzi tutto che la legge n. 315 del
1967 non ha affatto ignorato tale esigenza, allorché, in un sistema
pensionistico sostanzialmente fondato sulla media dei valori delle
retribuzioni e delle contribuzioni annue riferiti all'intero periodo di
servizio, ha introdotto adeguati correttivi, come quello di assumere
quale dato fisso per ciascuno degli anni anteriori al 1967, l'ammontare
dello stipendio e del contributo di quell'anno, o quello di tener conto
di aumenti successivi cui fosse stato dato dagli organi competenti
effetto retroattivo, nei casi contemplati dalla legge.
Né, ai fini della risoluzione della questione, può avere alcuna
rilevanza il dato di fatto che, nel giudizio a quo, il ricorrente non
potesse far risalire gli effetti della deliberazione concessiva degli
aumenti a data anteriore a quella (8 maggio 1969) dell'entrata in
vigore del d.P.R. 27 maggio 1969, n. 130, che li aveva autorizzati e
che era posteriore alla data (1 gennaio 1969) per lui utile ai fini del
computo della pensione.
In termini più generali, va poi considerato che l'esigenza di
avvicinare l'ammontare del trattamento di quiescenza a quello del
servizio attivo, implicante un giudizio di merito che è, per altro,
prerogativa del Parlamento, va trovando pratica attuazione, secondo le
possibilità della pubblica finanza, ed in rapporto anche alle
disponibilità dei singoli Istituti e Casse autonome nelle quali si
strutturano i vari settori della pubblica azione previdenziale. Così,
per i dipendenti dello Stato, è stata raggiunta la base pensionabile
dell'80% della retribuzione di fine servizio, per gli iscritti
all'INPS, quella del migliore triennio, mentre per gli iscritti alla
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e a quella degli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, il riferimento,
con effetto dal 1 luglio 1965, è collegato all'ammontare dell'ultimo
stipendio percepito.
Il che, con la legge 11 agosto 1972, n. 485, è stato poi disposto
anche per gli iscritti alla Cassa pensione dei sanitari, ma a vantaggio
del solo personale collocato a riposo dal 1 luglio 1971. Di tale
disposizione non possono pertanto beneficiare coloro che sono stati
collocati in pensione anteriormente a quella data, tra essi compreso
anche il sanitario ricorrente nel giudizio che ha dato luogo alla
dedotta questione di costituzionalità.
4. - Questa varietà di strutturazione del sistema pensionistico
tra i vari organismi previdenziali e le relative modificazioni nel
tempo offrono all'ordinanza di rimessione argomento per una ulteriore
censura di incostituzionalità dello stesso art. 5, con riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione. La differenza di
trattamento che ovviamente discende dalla varietà di regolamentazione
esistente anche in rapporto alle varie Casse amministrate dallo stesso
Ministero del tesoro, violerebbe il principio di eguaglianza.
Ma nemmeno sotto questo profilo la questione può ritenersi
fondata.
Le anzidette Casse pensioni hanno in comune solo l'organo che le
amministra, ma sono fra di loro distinte ed autonome, ciascuna con un
proprio bilancio, in cui le entrate, rappresentate dai contributi, e le
spese, costituite dalle erogazioni per pagamento pensioni, variano da
cassa a cassa, in rapporto al vario ammontare delle retribuzioni, su
cui gravano differenziati oneri contributivi. Ne consegue che il
diverso trattamento pensionistico fra gli iscritti alle varie casse,
trovando giustificazione nelle diversità della strutturazione di esse
fondata sulla differenza di base esistente fra le varie categorie di
iscritti, non può dar luogo a censure sul rispetto del principio di
eguaglianza, il quale può ritenersi violato solo quando un trattamento
differenziato è applicato a situazioni che abbiano caratteristiche
identiche o almeno analoghe.
Né può contrastare il principio di eguaglianza un differenziato
trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti
diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di
per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni
concernenti sia gli stessi soggetti come gli altri componenti
dell'aggregato sociale.
Il che è stato dalla Corte affermato proprio in tema di
trattamento di quiescenza, allorché (sent. n. 57 del 1973) ha ritenuto
che le situazioni dei collocati a riposo sono legittimamente
differenziate in riferimento alla data di cessazione dal servizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967, numero 315
(trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari);
questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 36 e 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte