Sentenza n. 92/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza emessa
il 6 novembre 1974 dal tribunale di Torino, nel procedimento penale a
carico di Battistini Attilio, iscritta al n. 125 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152
dell'11 giugno 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore
Bucciarelli Ducci;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio su reclamo avverso il decreto pretorile di
non inoltro a mezzo posta del periodico "Playmen", nel quale veniva
descritto "con morboso compiacimento e in termini chiari e realistici
una masturbazione di massa" cui aveva partecipato Camillo Casati, il
tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n.
1114, nella parte in cui equiparava, ai fini della disciplina
dell'ammissione all'inoltro postale, le pubblicazioni a stampa alla
corrispondenza ordinaria, per asserito contrasto con l'art. 21, commi
secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione.
Si osservava nell'ordinanza di rimessione che tale equiparazione
avrebbe violato i principi secondo cui la stampa non può esser
soggetta ad autorizzazioni o censure, essendone consentito il sequestro
solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, mentre la norma impugnata prevedeva il non
inoltro della stampa a mezzo del servizio postale per effetto di un
provvedimento giurisdizionale, non qualificabile come sequestro, ed
adottabile a prescindere dalla contestazione di un reato. Più in
particolare, con riferimento alla stampa contraria al buon costume, era
prospettata la lesione del sesto comma dell'art. 21 Cost., sotto il
profilo che pur demandandosi al legislatore ordinario la possibilità
di stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni del divieto delle pubblicazioni contrarie al buon costume,
la legge corrispondente avrebbe dovuto avere necessariamente carattere
di generalità per rispondere al prescritto criterio di adeguatezza,
non essendo consentito di limitare un particolare mezzo di
distribuzione, quello dell'inoltro tramite il servizio postale.
Altrimenti certa stampa contraria al buon costume avrebbe potuto
liberamente circolare, a differenza di altra, quella diffusa per
corrispondenza.
La causa veniva discussa innanzi alla Corte costituzionale alla
pubblica udienza del 3 maggio 1973, e la Corte, con ordinanza n. 75 del
1973, ravvisando che l'impugnata procedura di inoltrabilità delle
corrispondenze aperte, soggette a verifica, era stata innovata per
effetto dall'approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale (d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),
restituiva gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza
alla stregua dello jus superveniens.
Il tribunale di Torino, riesaminata la questione, con ordinanza 6
novembre 1974 trasmetteva nuovamente gli atti a questa Corte, ritenendo
che le censure a suo tempo proposte non avessero perso rilievo per
effetto delle nuove disposizioni. Osservava che la questione, anche in
riferimento all'art. 11, comma secondo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, ora denunciato appariva rilevante e non manifestamente infondata
per le ragioni (ora riportate) già indicate nella prima ordinanza di
rimessione, alla cui motivazione rinviava integralmente.
È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atto di deduzioni depositato il 2 maggio 1975, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Osserva l'Avvocatura generale che nell'esercizio di un pubblico
servizio, l'Amministrazione dello Stato può esser tenuta
all'osservanza di limiti, posti per legge, e rimessi al controllo
dell'autorità giudiziaria, in quanto diretti ad evitare abusi da parte
degli utenti con danno per la comunità. Il non inoltro della
corrispondenza aperta - tra cui rientrano gli stampati - quando si
tratti di pubblicazioni vietate perché contrarie al buon costume (art.
21, sesto comma, Cost.), non può esser assimilato agli istituti della
censura e del sequestro penale, ognuno dei quali ha una propria
configurazione giuridica ed una concreta amplissima portata, che lo
distingue chiaramente dal "non inoltro". La norma impugnata non
realizzerebbe alcuna illegittima limitazione alla circolazione degli
stampati, che potrebbero comunque essere diffusi in tutti gli altri
usuali modi.
La parte privata non si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 11 del d.P.R. del 29
marzo 1973, n. 156, contenente la nuova disciplina del non inoltro
delle corrispondenze postali vietate, contrasti o meno con l'art. 21,
secondo, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione. La norma
impugnata, equiparando alla corrispondenza la stampa inviata per mezzo
del servizio postale, e assoggettando questa ultima, quando è aperta,
ad un controllo, devoluto all'autorità giudiziaria, in ordine alla non
ammissione al servizio stesso dell'utente che intenda valersene per
recapitare stampe contrarie al buon costume, potrebbe rappresentare,
secondo il giudice a quo, una limitazione alla diffusione della stampa
e pertanto verrebbe a contrastare con il divieto di autorizzazioni o di
censure stabilito dal secondo comma dell'art. 21 Costituzione. Il
tribunale di Torino, pur osservando che la suddetta limitazione non
sarebbe configurabile come un vero e proprio sequestro, perché questo
è previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 21 Cost. solo per talune
fattispecie penali, mentre nella specie il divieto di utilizzazione del
servizio postale prescinde dalla contestazione di un reato, non la
ritiene comunque giustificabile in virtù dell'ultimo comma dell'art.
21 Cost. giacché la disciplina censurata difficilmente potrebbe
rientrare tra i mezzi di prevenzione contemplati nella predetta
disposizione, in quanto sarebbe priva di quel carattere di generalità
che il testo costituzionale richiederebbe con l'espressione
"provvedimenti adeguati".
2. - La questione non è fondata.
Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, contenuta nel
testo unico delle leggi in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, si inserisce in un complesso normativo volto a
disciplinare le condizioni cui i privati devono sottostare per poter
fruire di un pubblico servizio, svolto dallo Stato nell'interesse della
collettività.
Se pertanto devono essere prese nella debita considerazione le
domande del cittadino che chiede di fruire del servizio stesso, il
legislatore non può ignorare di dover nel contempo provvedere, in
ordine alla organizzazione del servizio e nello stabilire le condizioni
perché i singoli possano valersene, a tutelare l'interesse della
collettività al fine evidente e giustificato di impedire che il
servizio pubblico costituisca uno strumento che faciliti la
consumazione di reati, di attentati alla sicurezza pubblica, o un mezzo
di diffusione (a tariffa agevolata), di pubblicazioni di per sé
vietate dall'ordinamento perché contrarie al buon costume. Né può
tralasciarsi, in proposito, che l'Italia si è impegnata
internazionalmente, per effetto della Convenzione postale universale, a
non inoltrare oggetti osceni o immorali, la cui spedizione è
espressamente vietata (cfr. da ultimo art. 33 del d.P.R. 5 dicembre
1975, n. 684, che l 'ha resa esecutiva all'interno), come pure, per
effetto di successive convenzioni internazionali in materia di
telecomunicazioni, l'Amministrazione pubblica è obbligata a fermare la
trasmissione dei telegrammi contrari, tra l'altro, al buon costume
(cfr. art. 19 legge 7 ottobre 1977, n. 790).
La disposizione impugnata va pertanto inquadrata nell'ambito della
disciplina di un pubblico servizio. Il godimento di tale servizio può
essere legittimamente negato soltanto con riferimento a pubblicazioni
vietate dalla stessa Costituzione ed a seguito di una complessa
procedura giurisdizionale - posta a garanzia delle libertà individuali
- articolantesi in un decreto del pretore, reclamabile innanzi al
tribunale, che decide, in contraddittorio degli interessati, con
sentenza, suscettibile, a sua volta, di ricorso in Cassazione.
Che tale complessa procedura giudiziaria relativa al "non inoltro,
di una singola copia, o di più copie, di giornali o stampe inviate per
corrispondenza, possa rientrare tra le autorizzazioni o le censure,
vietate dall'art. 21 Cost., sembra assai difficile ammettere,
costituendo detti ultimi provvedimenti discrezionali istituti ben noti
e tipici del diritto pubblico, le cui caratteristiche essenziali sono
state da tempo illustrate dalla prevalente dottrina e dalla stessa
giurisprudenza di questa Corte. Neppure è configurabile una
assimilazione, in via di fatto, del "non inoltro" di una o più copie
dello stampato a tali provvedimenti, sol che si consideri l'amplissima
portata connaturale a questi ultimi, che è preclusiva di ogni libertà
di stampa.
Da quanto precede risulta altresì l'estraneità alla norma
impugnata delle altre disposizioni costituzionali di raffronto, che non
sono pertinenti alla disciplina censurata - concernente la
regolamentazione di un pubblico servizio - e non risultano quindi
violate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
sollevata, in riferimento all'art. 21, commi secondo, terzo, quarto e
sesto, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Torino in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte