Art. 21
[1]Azione civile contro l'Amministrazione
[2]Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta ((...)), se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva