Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1991 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

citata

  • art. 27legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo

comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal Tribunale di Varese

nel procedimento a carico di Tallachini Vittorio, iscritta al n. 516

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 24 maggio 1990 dal Tribunale di Varese

nel procedimento a carico di Iannece Nicolina, iscritta al n. 559 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Varese, con due ordinanze dal

contenuto sostanzialmente identico emesse il 14 maggio 1990 ed il 30

maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 464, primo

comma, del codice di procedura penale, laddove prescrive che, "in

assenza del consenso del p. m. nel termine fissato dal G.i.p., il

giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,

inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e che

i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

che, questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991, ha dichiarato,

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del

codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice;

che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di

procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le

ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a

dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del

pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice,

questione sollevata dal Tribunale di Varese con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte