Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello

Stato), come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello

Stato), nella parte in cui non prevede, per il personale comandato,

la corresponsione del più favorevole trattamento economico che

eventualmente competa al personale dell'ufficio di destinazione,

ordinanza emessa il 10 aprile 1992, dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione di Latina, sul ricorso proposto da

Ferrara Costantino contro il Ministero di Grazia e Giustizia,

iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Ferrara Costantino nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un giudizio - in cui il ricorrente,

funzionario direttivo dell'Amministrazione centrale del tesoro,

comandato presso il Ministero di grazia e giustizia, aveva richiesto

la corresponsione dell'indennità prevista per il personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie dalla legge 22 giugno 1988, n.

221 - il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di

Latina, con ordinanza emessa il 10 aprile 1992, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dell'art. 57 del d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato), come sostituito

dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, nella parte in cui

non prevede, per il personale comandato, la corresponsione del più

favorevole trattamento economico che eventualmente competa al

personale dell'ufficio di destinazione;

che il giudice a quo sospetta la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, in quanto il personale comandato sarebbe discriminato

rispetto a quello di ruolo che pur espleta identiche mansioni negli

stessi uffici; dell'art. 36 della Costituzione, in base al quale la

retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del

lavoro; del dovere di imparzialità sancito dall'art. 97 della

Costituzione, perché l'amministrazione corrisponderebbe retribuzioni

differenti per lavori eguali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per la declaratoria d'inammissibilità o comunque di infondatezza

della questione;

che è intervenuta la parte privata, a sostegno dei dubbi di

legittimità costituzionale mossi dal giudice rimettente;

Considerato che il dipendente comandato non viene inquadrato

nell'amministrazione di destinazione e non ottiene qualifica o

livello che consenta un raffronto sotto il profilo del rispetto del

principio di eguaglianza e che d'altronde, come questa Corte ha più

volte affermato, spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio

della sua discrezionalità, individuare i destinatari, la misura e le

caratteristiche delle "indennità giudiziarie" (sentt. nn. 334 del

1992, 510 e 119 del 1991 e 238 del 1990; ordd. nn. 97 e 422 del

1990);

che l'amministrazione di provenienza - a carico della quale

restano gli oneri per il personale comandato - non può subire un

aggravio di spesa in conseguenza del comando, essendo d'altronde

pacifico che il comandato non possa avanzare pretese di natura

economica verso l'amministrazione di destinazione;

che non può dirsi violato l'art. 36 della Costituzione se al

dipendente venga conservata, nel periodo di comando, la sua posizione

retributiva;

che il comando, disposto per esigenze di servizio o quando sia

richiesta una speciale competenza, è istituto correlato al buon

andamento dell'amministrazione e non è certo strumento per

conseguire miglioramenti retributivi, risultando dunque palesemente

inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo

unico degli impiegati civili dello Stato), come sostituito dall'art.

34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere

degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede,

per il personale comandato, la corresponsione del più favorevole

trattamento economico che eventualmente competa al personale

dell'ufficio di destinazione, sollevata dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte