Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del

codice di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 31

dicembre 1998 (n. 5 ordinanze) ed il 20 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze)

dal giudice di pace di Otranto, il 20 gennaio 1999 dal giudice di

pace di Maglie, il 20 gennaio e il 18 maggio 1999 dal giudice di pace

di Otranto, rispettivamente iscritte ai nn. da 147 a 155, 196, 231 e

432 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 11, 14, 17 e 37, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visti gli atti di costituzione del consorzio di bonifica Ugento e

Li Foggi, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Giovanni Compagno per il consorzio di bonifica

Ugento e Li Foggi e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il giudice di pace di Otranto, con undici ordinanze

emesse rispettivamente il 31 dicembre 1998, il 20 gennaio 1999 ed il

18 maggio 1999, in altrettanti giudizi aventi ad oggetto

l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento di

somme richieste a titolo di contributo di bonifica e la domanda di

ripetizione di importi corrisposti al medesimo titolo, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del codice di

procedura civile, nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la

competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia

di contributi di bonifica, e dell'art. 9, secondo comma, del codice

di procedura civile, nella parte in cui estende a tali controversie

la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione;

che, premesso di aver già affermato la propria competenza

con sentenza non definitiva, il giudice rimettente sostiene che i

contributi di bonifica, pur essendo strutturati giuridicamente come

un'imposta, non avrebbero natura tributaria, in quanto, pur

costituendo una forma di concorso al finanziamento di un'attività

svolta dai consorzi nell'interesse della collettività, hanno come

presupposto il collegamento tra la spesa sostenuta dall'ente

impositore per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica

ed il vantaggio diretto e specifico che ne deriva per il fondo

onerato;

che invece, secondo il giudice a quo la sentenza 23 settembre

1998, n. 9493 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione,

riconoscendo natura tributaria alla prestazione in esame e facendola

così rientrare nella competenza del tribunale in materia di imposte

e tasse, determinerebbe, in assenza degli elementi che caratterizzano

le entrate tributarie, un'ingiustificata disparità di trattamento

tra i proprietari di fondi inclusi nei comprensori di bonifica ed

altri soggetti che facciano valere in giudizio pretese di identico

valore;

che, inoltre, sarebbe ravvisabile la violazione della

garanzia del giudice naturale e lo "sviamento" della tutela

giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, in

quanto sarebbe precluso ai consorziati, indipendentemente dal valore

della controversia, l'esercizio della facoltà di stare in giudizio

personalmente (art. 82 cod. proc. civ.), di farsi rappresentare da

qualsiasi persona munita di mandato, anche priva di cognizioni

tecnicogiuridiche (art. 317 cod. proc. civ.), e di avvalersi

dell'esenzione da imposte, spese, tasse e diritti (art. 46 della

legge 21 novembre 1991, n. 374), determinandosi inoltre un aggravio

di lavoro per i tribunali, nonché una disparità di trattamento

impositivo, in quanto l'obbligo di contribuzione non riguarderebbe

tutti i fondi inclusi nel comprensorio di bonifica né tutti quelli

che traggono beneficio dall'attività del consorzio;

che in alcuni dei giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha eccepito in via

pregiudiziale l'inammissibilità della questione, volta

esclusivamente ad ottenere un chiarimento in ordine alla natura dei

contributi di bonifica, sostenendo nel merito che, al pari delle

imposte, essi costituiscono prestazioni imposte per legge, e che la

ripartizione della competenza tra i giudici non incide sulla tutela

giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, né

sulla garanzia del giudice naturale, mentre la maggiore onerosità

delle forme prescritte per il procedimento dinanzi al tribunale non

pregiudica la difesa dei contribuenti, e la celerità dei giudizi non

trova copertura nell'art. 97 della Costituzione;

che si è inoltre costituito il Consorzio convenuto nei

giudizi principali, il quale ha eccepito l'inammissibilità e

l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale,

sostenendo che i contributi di bonifica costituiscono un tributo

speciale, imposto dalla legge per il finanziamento di una funzione

pubblica necessaria e determinato con criteri diversi dalle leggi di

mercato, e che la sottrazione alla competenza del giudice, oltre a

riguardare un numero indefinito di controversie, trova

giustificazione nell'opportunità di evitare che controversie

attinenti alla provvista finanziaria degli enti pubblici siano

affidate a giudici privi di adeguata preparazione e professionalità;

che il giudice di pace di Maglie, con ordinanza emessa il 20

gennaio 1999, ha sollevato, in giudizi aventi il medesimo oggetto di

quelli pendenti dinanzi al giudice di pace di Otranto, la stessa

questione di legittimità costituzionale, precisando anch'egli,

peraltro, di aver già affermato la propria competenza con sentenza

non definitiva;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, svolgendo difese analoghe a

quelle proposte nei giudizi promossi dal giudice di pace di Otranto;

Considerato che i Giudici di pace di Otranto e Maglie dubitano,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione,

della legittimità costituzionale dell'art. 7 cod. proc. civ., nella

parte in cui non prevede la competenza del giudice di pace in ordine

alle controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9

cod. proc. civ., nella parte in cui estende alle medesime

controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e

tasse;

che l'identità delle norme impugnate, delle censure proposte

e dei principi costituzionali invocati rende opportuna la riunione

dei giudizi;

che le questioni sollevate dai giudici rimettenti hanno tutte

ad oggetto la ripartizione della competenza in ordine alle

controversie in materia di contributi di bonifica;

che, peraltro, nelle ordinanze di rinvio i giudici a quibus

precisano di aver già affrontato, nei medesimi giudizi, la questione

relativa alla competenza e di aver affermato, con sentenza non

definitiva, la natura extratributaria dei contributi di bonifica, con

la conseguente esclusione della speciale competenza del tribunale,

prevista dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. per le cause in

materia di imposte e tasse, e l'applicazione del criterio generale

previsto dall'art. 7, primo comma, cod. proc. civ., in virtù del

quale i giudici rimettenti hanno dichiarato la propria competenza per

valore;

che l'intervenuta definizione della questione di competenza

con provvedimenti non suscettibili di revoca nei giudizi principali,

si risolve, in parte qua nell'esaurimento del potere decisorio da

parte di giudici rimettenti, in ordine alle norme applicabili

all'oggetto delle controversie sottoposte al loro esame, rendendo

quindi manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le

questioni di legittimità costituzionale dagli stessi sollevate (cfr.

ordinanza n. 144 del 1999, ordinanza n. 94 del 1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice

di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,

53, 97 e 113 della Costituzione, dai Giudici di pace di Otranto e

Maglie con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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