Sentenza n. 925/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Pretore di Trento
nel procedimento penale a carico di Deiana Attilio, iscritta al n. 41
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Pretore di Sestri
Ponente nel procedimento penale a carico di Camberini Franco,
iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Bonino Emma, iscritta al n. 545 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 17 giugno 1986 dal Pretore di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Vezzoli Giovanni, iscritta al n.
686 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 57, prima serie speciale, dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dal Pretore di Monfalcone
nel procedimento penale a carico di Danieli Gianni Luca, iscritta al
n. 698 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno
1987.
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Deiana
Attilio, il Pretore di Trento, con ordinanza del 26 novembre 1985, ha
denunciato, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 724, primo comma, del codice penale, che
punisce con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila chiunque
pubblicamente bestemmia contro la Divinità o i Simboli o le Persone
venerati nella religione dello Stato.
Il giudice a quo prende le mosse dall'Accordo di modificazioni del
Concordato lateranense intervenuto fra la Repubblica italiana e la
Santa Sede il 18 febbraio 1984 e recepito nel nostro ordinamento
attraverso la legge di ratifica ed esecuzione 25 marzo 1985, n. 121:
il punto 1 del Protocollo addizionale - con lo stabilire che "Si
considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato
dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione
dello Stato" - e l'art. 13 del nuovo Concordato - con lo stabilire
che le disposizioni del Concordato non riprodotte nell'Accordo sono
abrogate - hanno determinato la caducazione del concetto di
religione cattolica come sola religione dello Stato (art. 1 del
Trattato concluso fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929;
art. 1 dello Statuto del Regno), così da contrassegnare l'intervento
dello Stato italiano in tema di religione (v. anche il Preambolo
dell'Accordo) come una scelta di vera e propria "neutralità". Tale
scelta, il mutare dei costumi, il crescente secolarismo e la tendenza
del mondo cattolico a rinunciare a privilegi legislativi
imporrebbero, quindi, una "rilettura" dell'art. 724 del codice penale
tale da consentire alla Corte il riesame delle sue precedenti
decisioni di non fondatezza (sentenze n. 79 del 1958 e n. 14 del
1973).
I parametri costituzionali invocati dal giudice a quo
risulterebbero violati nel senso che, se l'art. 724 del codice penale
tutelasse soltanto "il libero esercizio della religione cattolica e
il sentimento religioso dei cattolici", verrebbe operata
un'ingiustificata discriminazione fra i cittadini e fra le religioni,
privando "il cittadino professante diversa religione, di analoga
difesa del suo sentimento religioso e privilegiando così il libero
esercizio di un solo culto", con violazione, oltre che dell'art. 8,
primo comma ("in quanto eguale libertà ed eguale protezione non sono
garantite dalla vigente legislazione penale" alle altre religioni),
dell'art. 3 della Costituzione (il quale "non consente al legislatore
discriminazioni in relazione alla religione professata e dunque una
differenziata considerazione del sentimento religioso"). Sarebbe
vulnerato anche l'art.7 della Costituzione "che vuole i rapporti tra
Stato e Chiesa regolati dai patti lateranensi" (v. artt.1 e 13
dell'Accordo e punto 1 del Protocollo addizionale), "disattesi nello
spirito e nella lettera dal privilegio della protezione penale delle
offese recate contro la religione di Stato".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22, prima serie speciale, del
21 maggio 1986.
Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri né vi è stata costituzione della parte privata.
2. - Nel corso del giudizio penale a carico di Camberini Franco,
imputato, fra l'altro, del reato di bestemmia, il Pretore di Sestri
Ponente, con ordinanza del 4 aprile 1986, ha denunciato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 8 e 19 della Costituzione, l'art. 724
del codice penale.
Addotte argomentazioni analoghe a quelle del Pretore di Trento
circa il rilievo del punto 1 del Protocollo addizionale e confutata -
anche sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di
cassazione - la tesi di alcuni giudici di merito, che dalla
novazione concordataria hanno fatto derivare l'immediata abrogazione
della norma censurata, il giudice a quo sostiene che, alla stregua
del nuovo assetto, sarebbero venuti meno i presupposti in base ai
quali la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le precedenti
questioni di legittimità dell'art.724 del codice penale. Una norma
che, apprestando per la sola religione cattolica una speciale tutela
penale, comporterebbe "lesione dei princìpi costituzionali di
uguaglianza e di libertà dei cittadini", quali si desumono dagli
invocati precetti costituzionali, la cui osservanza sarebbe, invece,
assicurata o garantendo "ogni religione in eguale misura dagli
attacchi e dalle offese alle rispettive credenze, o nel senso di
eliminare dal codice penale quelle fattispecie volte unicamente a
sanzionare i comportamenti offensivi nei riguardi della sola
religione cattolica".
Infatti, mentre, per un verso, nessuna norma costituzionale
conferisce alla religione cattolica una più intensa protezione
rispetto alle altre confessioni religiose, per un altro verso, la
maggiore diffusione di tale religione non può giustificare
violazioni o deroghe a quelle norme costituzionali che intendono
garantire l'effettiva libertà ed eguaglianza dei singoli e delle
formazioni sociali in cui i singoli hanno il diritto di esplicare
liberamente la loro personalità": anzi, in tema di "libertà",
utilizzare il criterio della "maggioranza del gruppo prevalente"
costituisce l'argomento "più denso di pericoli".
Infine, è ormai comunemente riconosciuto che lo Stato italiano,
evitando di assumere la difesa di una religione, ha perso ogni
connotato di confessionalità, dichiarandosi, invece, indifferente
rispetto alle scelte dei consociati, liberi di professare o no un
credo religioso: ciò comporta l'incompatibilità con la Costituzione
di ogni norma che imponga trattamenti differenziati di fronte a
comportamenti di identica rilevanza.
A confortare la tesi dell'illegittimità dell'art. 724 del codice
penale è intervenuta la recente modifica dei Patti lateranensi, la
quale, pur riconoscendo la peculiarità della religione cattolica, ha
regolato ex novo i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede, "stabilendo
in sostanza che tutte le religioni e i valori religiosi in genere
devono essere ugualmente rispettati": donde l'impossibilità "di
riservare la tutela penale alla sola religione cattolica e la
necessità di ampliare tale tutela a tutte le confessioni religiose".
In conclusione, non essendosi ancora il legislatore conformato
alle sollecitazioni espresse dalla Corte con la sentenza n. 14 del
1973, provvedendo ad "estendere la tutela penale contro le offese del
sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse
da quella cattolica", la dedotta discriminazione non potrebbe essere
rimossa se non attraverso la pronuncia d'illegittimità
costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38, prima serie speciale, del
1° agosto 1986.
Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri né si è costituita la parte privata.
3. - Nel corso del procedimento penale a carico di Bonino Emma,
il Pretore di Roma, con ordinanza del 29 aprile 1986, ha denunciato,
in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 724, primo comma, del codice penale.
Rileva il giudice a quo che, mentre, alla stregua dell'art.1 del
Concordato del 1929, la norma incriminatrice della bestemmia si
armonizzava puntualmente con il sistema dei rapporti fra lo Stato
italiano e la Chiesa cattolica (infatti, "era possibile affermare
l'eguaglianza" tra religione di Stato e religione cattolica), una
volta venuto meno tale sistema a seguito dell'abrogazione, contenuta
nella recente modifica del Concordato, del principio della religione
cattolica come "religione di Stato", non sarebbe più possibile
individuare in astratto quale sia la "religione di Stato"; con la
conseguenza che la fattispecie prevista dall'art. 724 c.p.,
sussistendo incertezza circa il significato di un suo elemento
costitutivo, "non può ritenersi, attualmente, sufficientemente
determinata".
Avendo assunto l'espressione "religione di Stato", fin dal suo
ingresso nel sistema normativo, un preciso significato tecnico-giuridico, l'eliminazione di essa dall'attuale assetto avrebbe,
perciò, privato di ogni determinatezza la fattispecie criminosa
descritta dalla norma denunciata, con violazione dell'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, "non potendosi predeterminare
quali siano i comportamenti riconducibili" al precetto dell'art. 724,
primo comma, del codice penale.
"In via del tutto subordinata, nel caso si dovesse ritenere che
l'espressione "religione di Stato" sia stata fin dall'origine usata
per individuare atecnicamente la religione cattolica", così che
l'intervenuta abrogazione del princìpio della religione cattolica
come "religione di Stato" nulla avrebbe innovato nella previsione
dell'art. 724 del codice penale, il giudice a quo ha denunciato,
sempre in relazione alle innovazioni normative intervenute a
disciplinare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, violazione del
princìpio di eguaglianza: incriminando la bestemmia si sarebbe,
infatti, attuata un'ingiustificata discriminazione fra soggetti con
riguardo alla religione professata.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 49, prima serie speciale, del
15 ottobre 1986.
Nemmeno in questo giudizio vi è stato intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri e costituzione della parte privata.
4. - Nel procedimento penale a carico di Vezzoli Giovanni, il
Pretore di La Spezia, facendo proprie le "motivazioni contenute nella
memoria" presentata dalla difesa dell'imputato, ha, con ordinanza del
17 giugno 1986, sollevato, in riferimento all'art. 7 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 724 del codice
penale.
La detta memoria, richiamando la nuova disciplina concordataria,
osserva come il venir meno dell'"unicità della religione di Stato"
comporti "che, se anche il legislatore vorrà tutelare il comune e
variamente manifestantesi sentimento religioso, proprio di ogni
popolo, dovrà mettere a punto una nuova norma che preveda
espressamente l'offesa a tutte le religioni professate nel Paese".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, prima serie speciale, del
3 dicembre 1986.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. - Al termine del dibattimento a carico di Danieli Gianni Luca,
imputato, fra l'altro, del reato di bestemmia, il Pretore di
Monfalcone, con ordinanza del 25 maggio 1987, ha denunciato, in
riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 724 del codice penale, formulando censure sostanzialmente
analoghe a quelle addotte dal Pretore di Trento.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49, prima serie speciale, del
25 novembre 1987.
Nemmeno in tale giudizio si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sollevano questioni di
legittimità costituzionale in tutto o in parte coincidenti: i
relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - Oggetto di censura è sempre l'art. 724 del codice penale,
con particolare riguardo al suo primo comma ("Chiunque pubblicamente
bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o
i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è
punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila"), come
l'ordinanza del Pretore di Roma sottolinea nel dispositivo e le altre
lasciano evincere dalla motivazione, conformemente, del resto,
all'addebito di volta in volta contestato nei procedimenti a quibus.
In ciascuno di essi l'imputazione ha, infatti, per oggetto il reato
di bestemmia, senza che venga mai considerata la fattispecie di cui
al secondo comma dell'art. 724 (manifestazioni oltraggiose verso i
defunti).
3. - Numerosi sono, invece, i parametri costituzionali invocati,
talora isolatamente, più spesso in varia combinazione: così il
Pretore di La Spezia si richiama all'art. 7; il Pretore di Roma
all'art. 25, secondo comma, e, in subordine, all'art. 3; i Pretori di
Trento e Monfalcone agli artt. 3, 7 e 8; il Pretore di Sestri Ponente
agli artt. 2, 3, 8 e 19, con espressa esclusione dell'art. 21, che la
difesa dell'imputato aveva pur coinvolto nell'eccezione di
legittimità da essa prospettata.
4. - Come puntualmente ricordato dal Pretore di Sestri Ponente e
dal Pretore di Monfalcone, già in altre due occasioni questa Corte
è stata chiamata ad occuparsi della legittimità costituzionale
dell'art. 724, primo comma, del codice penale, sempre concludendo per
la non fondatezza delle questioni rispettivamente proposte: la prima
volta (v. la sentenza n. 79 del 1958) in riferimento agli artt. 7 e
8, la seconda (v. la sentenza n. 14 del 1973) in riferimento agli
artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione.
5. - Nel rimettere in discussione la legittimità costituzionale
della norma che incrimina la bestemmia, le attuali ordinanze muovono
tutte dall'innovazione insita nel punto 1 del Protocollo addizionale
all'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense del 1929,
Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e recepito nel nostro
ordinamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione 25 marzo
1985, n. 121. Si tratta del punto in cui la Santa Sede e la
Repubblica italiana dichiarano di considerare "non più in vigore il
principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della
religione cattolica come sola religione dello Stato", svuotando così
di ogni contenuto l'art. 1 del Trattato del 1929, alla cui stregua
l'Italia riconosceva e riaffermava "il principio consacrato nell'art.
1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione
cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato".
6. - L'incidenza di un così importante mutamento sulla
configurazione del reato di bestemmia non viene valutata allo stesso
modo dai giudici a quibus, pur concordi nel respingere, analogamente
a quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la
tesi secondo cui, come vorrebbero altri giudici di merito, ci si
troverebbe addirittura di fronte all'abrogazione di tutte le norme
facenti richiamo alla "religione dello Stato". Mentre, infatti, i
Pretori di Trento, di Sestri Ponente, di La Spezia e di Monfalcone
esprimono l'avviso che, ai fini dell'art. 724, primo comma, del
codice penale, per "religione dello Stato" deve continuare ad
intendersi la religione cattolica, il Pretore di Roma sostiene in via
principale che il venir meno del "principio della religione cattolica
come religione di Stato" non consentirebbe più di "individuare in
astratto quale sia la "religione di Stato", per cui la fattispecie di
cui all'art.724 c.p., essendo incerto il significato di un suo
elemento costitutivo, non può ritenersi, attualmente,
sufficientemente determinata", donde l'ipotizzata violazione
dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
7. - La carica di novità, che, non solo a causa del parametro
invocato, una questione così impostata presenta rispetto a tutte le
altre, appare evidente. Ciò anche perché, con il loro aderire
all'ottica interpretativa che ravvisa nell'art. 724, primo comma, del
codice penale un persistente, sottinteso, richiamo alla religione
cattolica, le questioni proposte dai Pretori di Trento, di Sestri
Ponente, di La Spezia e di Monfalcone (come quella proposta in via
subordinata dal Pretore di Roma) - se si eccettua il riferimento
all'art. 2 della Costituzione, che, peraltro, il Pretore di Sestri
Ponente strettamente collega con l'art. 3, all'unico scopo di
sottolineare come "i cittadini" non possano essere assoggettati a
discriminazioni religiose, non soltanto singolarmente, ma neppure
"nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità" -
aggiungono ben poco agli argomenti già disattesi con le sentenze n.
79 del 1958 e n. 14 del 1973, fatta salva, ovviamente, la necessità
di valutare l'incidenza del punto 1 del Protocollo addizionale del
1984.
Muovendo, invece, dall'opposto convincimento che non sia più
possibile continuare ad intendere la religione cattolica come entità
sottostante alla nozione di "religione dello Stato", la questione
sollevata in via principale dal Pretore di Roma viene a rivestire
connotati del tutto inediti.
8. - L'"insufficiente determinatezza" - che, in seguito
all'abrogazione dell'art. 1 del Trattato lateranense,
caratterizzerebbe il precetto dell'art. 724, primo comma, del codice
penale, così da renderlo illegittimo, ai sensi dell'art. 25, secondo
comma, della Costituzione - deriverebbe dal fatto che, non essendo
"più possibile, sulla base del nuovo sistema normativo, individuare
in astratto quale sia la "'religione dello Stato'", sarebbe divenuto
"incerto il significato" dell'elemento costitutivo contrassegnato,
appunto, dall'espressione "religione dello Stato", "che delimita
l'ambito di applicazione della norma". L'espressione, "di origine
politica" e "non usuale al linguaggio comune", è "un'espressione
tecnica, il cui significato va desunto solo ed esclusivamente dal
sistema normativo". Non potendosi più
desumere "tale significato" dal sistema normativo vigente, data
"l'abrogazione del principio della religione cattolica come religione
di Stato, la fattispecie risulterebbe attualmente indeterminata, non
potendosi predeterminare quali siano i comportamenti riconducibili ad
essa".
9. - La questione non è fondata.
A differenza di quanto mostra di ritenere il Pretore di Roma,
l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione
"religione dello Stato" non esclude che, entro il contesto dell'art.
724 del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma
sempre sufficientemente determinabile, quello, appunto,
riconosciutole, in conformità ad analoghe prese di posizione della
Corte di cassazione, dagli altri giudici a quibus: cioè, il
significato di "religione cattolica", in quanto già religione dello
Stato, qualificazione il cui superamento risulta formalmente sancito
con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n.121, che, con il
ratificare e rendere esecutivi l'Accordo di modificazioni al
Concordato lateranense ed il relativo Protocollo addizionale, ha dato
operatività nel nostro ordinamento alla dichiarazione contenuta nel
punto 1 di quel Protocollo.
10. - Da ciò consegue che, anche per quanto riguarda le altre
questioni riproposte dai giudici a quibus, l'incidenza del punto 1
del Protocollo addizionale, da essi assunto a decisivo elemento di
novità, non risulta così determinante da modificare nella sostanza
i termini delle questioni stesse e, quindi, le risposte di non
fondatezza già fornite da questa Corte nelle precedenti occasioni.
Né con la sentenza n.79 del 1958 né con la sentenza n.14 del 1973
si era, infatti, posto l'accento sul fatto che la lettera
dell'art.724, primo comma, del codice penale dà rilievo ad "una
qualificazione formale della religione cattolica", bensì si era
messa in risalto la circostanza che la norma riguarda più
propriamente la religione cattolica in quanto mera confessione
religiosa diffusa nel Paese, tant'è vero che l'infondatezza delle
questioni allora sollevate era stata motivata con argomenti
imperniati sull'"antica ininterrotta tradizione del popolo italiano"
(v. pure la sentenza n.125 del 1957), sull'ampiezza e sull'intensità
delle "reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese dirette"
a quella religione.
D'altro canto, "la limitazione della previsione legislativa alle
offese contro la religione cattolica" non può continuare a
giustificarsi con l'appartenenza ad essa della "quasi totalità" dei
cittadini italiani (v. la sentenza n. 79 del 1958) e nemmeno con
l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della "maggior parte
della popolazione italiana" (v. la sentenza n.14 del 1973): non tanto
vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia, la
religione cattolica resta la più seguita in Italia), quanto ragioni
di ordine normativo. Il superamento della contrapposizione fra la
religione cattolica, "sola religione dello Stato", e gli altri culti
"ammessi", sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984, renderebbe,
infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si
basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle
varie confessioni religiose.
Ciò non toglie che la perdurante limitazione insita nel dettato
dell'art. 724, primo comma, del codice penale possa trovare tuttora
un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente
rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata
concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva
abitudine per molti, anche se al legislatore incombe l'obbligo di
addivenire ad una revisione della fattispecie, così da ovviare alla
disparità di disciplina con le altre religioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma,
del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 29
aprile 1986;
b) Dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 della
Costituzione, dal Pretore di Trento con ordinanza del 26 novembre
1985, dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 4 aprile 1986,
dal Pretore di Roma con ordinanza del 29 aprile 1986, dal Pretore di
La Spezia con ordinanza del 17 giugno 1986 e dal Pretore di
Monfalcone con ordinanza del 25 maggio 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:925 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte