Corte costituzionale

Sentenza n. 926/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13r.d.l. 636/1939
  • art. 2legge 218/1952

citata

  • art. 22legge 903/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo

comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle

disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la

vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria),

convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2

della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), a sua volta sostituito dall'art. 22 della legge 21

luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei

trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con

ordinanza emessa il 27 marzo 1987 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Marchesini Lorella e I.N.P.S.,

iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Marchesini Lorella e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento promosso da Marchesini Lorella

nei confronti dell'I.N.P.S., al fine di rivendicare ratei di pensione

di riversibilità, riconosciutale con decorrenza 1° febbraio 1969 e

sospesale per il periodo dal 1° novembre 1979 al 31 gennaio 1983,

avendo essa, nel medesimo periodo, prestato attività lavorativa

subordinata, l'adito Pretore di Modena ha sollevato, con ordinanza in

data 27 marzo 1987, in via principale, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939,

n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a sua volta sostituito

dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui

prevede l'elevazione rispettivamente al ventunesimo o al

ventiseiesimo anno del limite d'età per il godimento della pensione

di superstiti da parte dei figli del pensionato o assicurato che

frequentino una scuola media professionale ovvero l'università, solo

se costoro non prestino attività lavorativa retribuita.

Lo stesso giudice, in via subordinata, ha sollevato, poi,

questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione

di legge in quanto esclude il diritto dei figli del pensionato o

assicurato, che frequentino una scuola media professionale o

l'università, al godimento della pensione di superstiti

rispettivamente fino al ventunesimo e al ventiseiesimo anno di età,

qualora essi prestino attività lavorativa retribuita, e non

subordina, invece, l'acquisizione e la conservazione di tale diritto

alle stesse condizioni stabilite dall'art. 8 del decreto legge 12

settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.

638, per il godimento da parte del pensionato della pensione di

invalidità.

Il giudice a quo ipotizza la violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

poiché ritiene non sorretta da razionale giustificazione la

diversità di trattamento normativo ed economico riservato (nel

regime dell'A.G.O.: art. 22 legge n. 903/65) al coniuge superstite ed

ai figli studenti universitari dell'assicurato o del pensionato, i

quali, a differenza del genitore superstite, perdano il diritto alla

pensione indiretta ove prestino attività lavorativa che produca

reddito anche di minima entità ed ancorché l'aliquota percentuale

di detta pensione ad essi spettante rappresenti un terzo di quella

riconosciuta al coniuge superstite (che, fra l'altro, non sempre è

genitore dei figli del dante causa) il quale, invece, conserva il

diritto al suo trattamento anche se svolge attività lavorativa o è

titolare di reddito da pensione.

Ulteriore profilo di discrininazione viene ravvisato nel fatto

che, a differenza degli studenti titolari di pensione ai superstiti,

esistono altri titolari di prestazioni assicurative obbligatorie che

possono cumulare queste ultime con redditi propri di lavoro o

assimilabili.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

Generale dello Stato e si è costituito l'I.N.P.S..

Entrambi hanno concluso nel senso della infondatezza della

questione per difetto di omogeneità delle situazioni poste a

confronto, dovendosi ritenere che la pensione di riversibilità

assolva funzioni diverse nei confronti del coniuge superstite da una

parte e dei figli del pensionato deceduto dall'altra; e che mal posto

è il riferimento alla posizione dei titolari di altre prestazioni

assicurative obbligatorie - cumulabili con redditi da lavoro o

assimilabili - essendo consentito al legislatore di diversificare,

in relazione a diverse prestazioni, il regime della relativa

erogazione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modena, in via principale, dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272,

sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a sua volta

sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella

parte in cui prevede l'elevazione rispettivamente al ventunesimo o al

ventiseiesimo anno del limite di età per il godimento della pensione

ai superstiti, da parte dei figli del pensionato o assicurato che

frequentino una scuola media professionale ovvero l'università, solo

se costoro non prestino attività lavorativa retribuita.

Dette norme violerebbero: a) l'art. 3 Cost., per la disparità di

trattamento che si verifica rispetto al coniuge superstite (che,

peraltro, non è sempre e necessariamente genitore dei figli

dell'assicurato) al quale il diritto alla pensione di riversibilità

è conservato anche se presti lavoro retribuito e fino a che non

contragga un nuovo matrimonio (art. 3 d.l.lgt. 18 gennaio 1945, n.

39), anche in caso di cumulo con reddito da lavoro o con altro

trattamento di pensione; tanto più che ai figli, in concorso con il

coniuge, spetta solo il 20% della pensione diretta, onde essi possono

versare nella necessità di reperire i mezzi necessari per

sopravvivere e, quindi, di lavorare per sopperire al loro stato di

bisogno. Disparità di trattamento sussisterebbe altresì rispetto ai

percettori di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali ai

quali è consentito, sia pure entro determinati limiti, di cumularle

con redditi di lavoro. b) l'art. 38 Cost., il quale impone che sia

assicurato ai lavoratori e ai loro congiunti superstiti quanto

necessario al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.

In via subordinata, il giudice a quo solleva, poi, questione di

legittimità costituzionale delle stesse norme di cui innanzi, sempre

in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto esse escludono il

diritto dei figli del pensionato o dell'assicurato studenti, se

prestano lavoro retribuito, e non subordina, invece, l'acquisizione e

la conservazione di tale diritto alle stesse condizioni stabilite

dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella

legge 11 novembre 1983, n. 638, per il godimento, da parte del

pensionato, della pensione di invalidità, della quale detta norma

prevede la sospensione solo quando il reddito da lavoro sia di

entità tale da superare il limite discrezionalmente fissato.

2. - Le questioni sono inammissibili.

Come questa Corte ha già ritenuto (v. sentt. nn. 6, 7 e 8 del

1980 e 145 del 1987), la situazione del coniuge superstite e dei

figli maggiorenni inabili del pensionato o dell'assicurato defunto è

diversa da quella dei figli maggiorenni, degli ascendenti e dei

collaterali.

Per quanto riguarda il coniuge superstite, la pensione di

riversibilità attua una specie di proiezione oltre la morte della

funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del coniuge,

anche in correlazione all'obbligo normativo in tal senso esistente.

Essa ha la funzione di prevenire lo stato di bisogno che può

derivare dalla morte del coniuge ed è, quindi, diretta a porre il

coniuge superstite al riparo dall'eventualità stessa del bisogno.

Per i figli maggiorenni, la detta pensione ha la funzione di

eliminare uno stato di bisogno, che deve, quindi, essere concreto e

non solo presunto, ed è in collegamento temporale e causale con la

morte del genitore a carico del quale essi vivevano e della

conseguente privazione della fonte reddituale.

In altri termini, per questi ultimi, il trattamento di

riversibilità realizza una garanzia di continuità del

sostentamento. Lo stato di bisogno si pone come presupposto costante

del trattamento pensionistico fatto dipendere da una situazione

pregressa di vivenza a carico e dalla sua interruzione per effetto

della morte del genitore.

L'obbligo di sostentamento, imposto dalla legge a carico del

genitore e soddisfatto con il reddito da lui conseguito in vita per

il figlio maggiorenne studente non inabile, è prolungato fino al

compimento degli studi sempre che egli non lavori conseguendo un

reddito di livello tale da farlo ritenere in grado di provvedere

autonomamente al proprio sostentamento o, comunque, non versante in

istato di bisogno.

Ora, la determinazione, in via generale, dei limiti del reddito

derivanti dal lavoro e che possono essere ritenuti tali da far venir

meno lo stato di bisogno, spetta al legislatore così come le

effettuazioni delle possibili scelte. Ma anche l'interprete può

ricavare con certezza dal sistema i criteri valutativi più idonei a

meglio puntualizzare i dati essenziali della pregressa vivenza a

carico e della esistenza o della cessazione dello stato di bisogno,

anche in conformità ai precetti costituzionali, tra cui l'art. 36

Cost. il quale stabilisce non solo che la retribuzione debba essere

proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, ma anche che essa

debba assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa e

certamente libera anche dal bisogno, vale a dire idonea a superare

quest'ultimo e ad assicurare il soddisfacimento delle peculiari

necessità di vita del lavoratore.

Egualmente spetta al legislatore la determinazione dei limiti di

cumulabilità del trattamento pensionistico, specie di

riversibilità, con i redditi di lavoro o assimilati, mentre può

affermarsi che la necessità di un intervento al riguardo deriva

anche dal fatto che non tutti i trattamenti pensionistici sono

omogenei ed identici, specie quelli diretti ed indiretti o di

riversibilità. Le relative posizioni soggettive sono certamente

differenti e, peraltro, la stessa tutela del nucleo familiare del

lavoratore defunto e le relative scelte sono affidate alla

discrezione del legislatore e restano insindacabili nel giudizio di

costituzionalità, sempre che risulti osservato il criterio della

ragionevolezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636

(Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie

per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la

disoccupazione involontaria), convertito in legge 6 luglio 1939, n.

1272, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218

(Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), a sua volta sostituito

dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla

riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza

sociale), sollevate dal Pretore di Modena, in riferimento agli artt.

3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:926 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte