Sentenza n. 926/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13r.d.l. 636/1939
- art. 2legge 218/1952
usata come parametro
citata
- art. 22legge 903/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo
comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la
vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria),
convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2
della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), a sua volta sostituito dall'art. 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei
trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con
ordinanza emessa il 27 marzo 1987 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Marchesini Lorella e I.N.P.S.,
iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Marchesini Lorella e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento promosso da Marchesini Lorella
nei confronti dell'I.N.P.S., al fine di rivendicare ratei di pensione
di riversibilità, riconosciutale con decorrenza 1° febbraio 1969 e
sospesale per il periodo dal 1° novembre 1979 al 31 gennaio 1983,
avendo essa, nel medesimo periodo, prestato attività lavorativa
subordinata, l'adito Pretore di Modena ha sollevato, con ordinanza in
data 27 marzo 1987, in via principale, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939,
n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito
dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a sua volta sostituito
dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui
prevede l'elevazione rispettivamente al ventunesimo o al
ventiseiesimo anno del limite d'età per il godimento della pensione
di superstiti da parte dei figli del pensionato o assicurato che
frequentino una scuola media professionale ovvero l'università, solo
se costoro non prestino attività lavorativa retribuita.
Lo stesso giudice, in via subordinata, ha sollevato, poi,
questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione
di legge in quanto esclude il diritto dei figli del pensionato o
assicurato, che frequentino una scuola media professionale o
l'università, al godimento della pensione di superstiti
rispettivamente fino al ventunesimo e al ventiseiesimo anno di età,
qualora essi prestino attività lavorativa retribuita, e non
subordina, invece, l'acquisizione e la conservazione di tale diritto
alle stesse condizioni stabilite dall'art. 8 del decreto legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.
638, per il godimento da parte del pensionato della pensione di
invalidità.
Il giudice a quo ipotizza la violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
poiché ritiene non sorretta da razionale giustificazione la
diversità di trattamento normativo ed economico riservato (nel
regime dell'A.G.O.: art. 22 legge n. 903/65) al coniuge superstite ed
ai figli studenti universitari dell'assicurato o del pensionato, i
quali, a differenza del genitore superstite, perdano il diritto alla
pensione indiretta ove prestino attività lavorativa che produca
reddito anche di minima entità ed ancorché l'aliquota percentuale
di detta pensione ad essi spettante rappresenti un terzo di quella
riconosciuta al coniuge superstite (che, fra l'altro, non sempre è
genitore dei figli del dante causa) il quale, invece, conserva il
diritto al suo trattamento anche se svolge attività lavorativa o è
titolare di reddito da pensione.
Ulteriore profilo di discrininazione viene ravvisato nel fatto
che, a differenza degli studenti titolari di pensione ai superstiti,
esistono altri titolari di prestazioni assicurative obbligatorie che
possono cumulare queste ultime con redditi propri di lavoro o
assimilabili.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
Generale dello Stato e si è costituito l'I.N.P.S..
Entrambi hanno concluso nel senso della infondatezza della
questione per difetto di omogeneità delle situazioni poste a
confronto, dovendosi ritenere che la pensione di riversibilità
assolva funzioni diverse nei confronti del coniuge superstite da una
parte e dei figli del pensionato deceduto dall'altra; e che mal posto
è il riferimento alla posizione dei titolari di altre prestazioni
assicurative obbligatorie - cumulabili con redditi da lavoro o
assimilabili - essendo consentito al legislatore di diversificare,
in relazione a diverse prestazioni, il regime della relativa
erogazione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Modena, in via principale, dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272,
sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a sua volta
sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella
parte in cui prevede l'elevazione rispettivamente al ventunesimo o al
ventiseiesimo anno del limite di età per il godimento della pensione
ai superstiti, da parte dei figli del pensionato o assicurato che
frequentino una scuola media professionale ovvero l'università, solo
se costoro non prestino attività lavorativa retribuita.
Dette norme violerebbero: a) l'art. 3 Cost., per la disparità di
trattamento che si verifica rispetto al coniuge superstite (che,
peraltro, non è sempre e necessariamente genitore dei figli
dell'assicurato) al quale il diritto alla pensione di riversibilità
è conservato anche se presti lavoro retribuito e fino a che non
contragga un nuovo matrimonio (art. 3 d.l.lgt. 18 gennaio 1945, n.
39), anche in caso di cumulo con reddito da lavoro o con altro
trattamento di pensione; tanto più che ai figli, in concorso con il
coniuge, spetta solo il 20% della pensione diretta, onde essi possono
versare nella necessità di reperire i mezzi necessari per
sopravvivere e, quindi, di lavorare per sopperire al loro stato di
bisogno. Disparità di trattamento sussisterebbe altresì rispetto ai
percettori di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali ai
quali è consentito, sia pure entro determinati limiti, di cumularle
con redditi di lavoro. b) l'art. 38 Cost., il quale impone che sia
assicurato ai lavoratori e ai loro congiunti superstiti quanto
necessario al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
In via subordinata, il giudice a quo solleva, poi, questione di
legittimità costituzionale delle stesse norme di cui innanzi, sempre
in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto esse escludono il
diritto dei figli del pensionato o dell'assicurato studenti, se
prestano lavoro retribuito, e non subordina, invece, l'acquisizione e
la conservazione di tale diritto alle stesse condizioni stabilite
dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, per il godimento, da parte del
pensionato, della pensione di invalidità, della quale detta norma
prevede la sospensione solo quando il reddito da lavoro sia di
entità tale da superare il limite discrezionalmente fissato.
2. - Le questioni sono inammissibili.
Come questa Corte ha già ritenuto (v. sentt. nn. 6, 7 e 8 del
1980 e 145 del 1987), la situazione del coniuge superstite e dei
figli maggiorenni inabili del pensionato o dell'assicurato defunto è
diversa da quella dei figli maggiorenni, degli ascendenti e dei
collaterali.
Per quanto riguarda il coniuge superstite, la pensione di
riversibilità attua una specie di proiezione oltre la morte della
funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del coniuge,
anche in correlazione all'obbligo normativo in tal senso esistente.
Essa ha la funzione di prevenire lo stato di bisogno che può
derivare dalla morte del coniuge ed è, quindi, diretta a porre il
coniuge superstite al riparo dall'eventualità stessa del bisogno.
Per i figli maggiorenni, la detta pensione ha la funzione di
eliminare uno stato di bisogno, che deve, quindi, essere concreto e
non solo presunto, ed è in collegamento temporale e causale con la
morte del genitore a carico del quale essi vivevano e della
conseguente privazione della fonte reddituale.
In altri termini, per questi ultimi, il trattamento di
riversibilità realizza una garanzia di continuità del
sostentamento. Lo stato di bisogno si pone come presupposto costante
del trattamento pensionistico fatto dipendere da una situazione
pregressa di vivenza a carico e dalla sua interruzione per effetto
della morte del genitore.
L'obbligo di sostentamento, imposto dalla legge a carico del
genitore e soddisfatto con il reddito da lui conseguito in vita per
il figlio maggiorenne studente non inabile, è prolungato fino al
compimento degli studi sempre che egli non lavori conseguendo un
reddito di livello tale da farlo ritenere in grado di provvedere
autonomamente al proprio sostentamento o, comunque, non versante in
istato di bisogno.
Ora, la determinazione, in via generale, dei limiti del reddito
derivanti dal lavoro e che possono essere ritenuti tali da far venir
meno lo stato di bisogno, spetta al legislatore così come le
effettuazioni delle possibili scelte. Ma anche l'interprete può
ricavare con certezza dal sistema i criteri valutativi più idonei a
meglio puntualizzare i dati essenziali della pregressa vivenza a
carico e della esistenza o della cessazione dello stato di bisogno,
anche in conformità ai precetti costituzionali, tra cui l'art. 36
Cost. il quale stabilisce non solo che la retribuzione debba essere
proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, ma anche che essa
debba assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa e
certamente libera anche dal bisogno, vale a dire idonea a superare
quest'ultimo e ad assicurare il soddisfacimento delle peculiari
necessità di vita del lavoratore.
Egualmente spetta al legislatore la determinazione dei limiti di
cumulabilità del trattamento pensionistico, specie di
riversibilità, con i redditi di lavoro o assimilati, mentre può
affermarsi che la necessità di un intervento al riguardo deriva
anche dal fatto che non tutti i trattamenti pensionistici sono
omogenei ed identici, specie quelli diretti ed indiretti o di
riversibilità. Le relative posizioni soggettive sono certamente
differenti e, peraltro, la stessa tutela del nucleo familiare del
lavoratore defunto e le relative scelte sono affidate alla
discrezione del legislatore e restano insindacabili nel giudizio di
costituzionalità, sempre che risulti osservato il criterio della
ragionevolezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636
(Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie
per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria), convertito in legge 6 luglio 1939, n.
1272, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218
(Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), a sua volta sostituito
dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla
riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
sociale), sollevate dal Pretore di Modena, in riferimento agli artt.
3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:926 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte