Sentenza n. 93/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n. 267), promosso con
ordinanza emessa il 22 giugno 1961 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Querci Cesare, Illuzzi Vincenzo e il
curatore del fallimento della Società immobiliare "I.R. I.R. ",
iscritta al n. 202 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Illuzzi Vincenzo;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il liquidatore di una Società immobiliare (I.R.I.R.) dichiarata
fallita con sentenza 18-27 luglio 1960 del Tribunale di Roma, conveniva
in giudizio davanti allo stesso Tribunale il curatore del fallimento e
il creditore Illuzzi Vincenzo con atto notificato il 3 dicembre 1960,
chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento.
L'Illuzzi si costituiva in termini ed eccepiva che l'opposizione
alla sentenza era stata proposta tardivamente, essendo stata notificata
nel 130 giorno dalla dichiarazione di fallimento, quindi molto al di
là dei termini stabiliti nell'art. 18 della legge fallimentare.
A questo punto l'opponente eccepiva la illegittimità
costituzionale di tale norma, asserendo che essa era in contrasto con
le norme contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 24 della
Costituzione.
Il giudice delegato e istruttore rimetteva le parti al collegio per
l'esame della questione, e il Tribunale, con ordinanza in data 22
giugno 1961, sospendeva il giudizio e ordinava la trasmissione degli
atti a questa Corte, ritenendo non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale nei termini in cui era stata
proposta.
Il Tribunale osserva che l'art. 18 della legge fallimentare (R.D.
16 marzo 1942, n. 267) stabilisce - in deroga alle disposizioni
contenute nell'art. 152 del Cod. proc. civ. - in giorni quindici il
termine utile, entro il quale il debitore e qualunque interessato
possono fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e
fissa la decorrenza di tale termine dal giorno dell'affissione della
sentenza stessa alla porta esterna del Tribunale, sostituendo tale
forma di notificazione a quella normale prevista dall'art. 137 del Cod.
proc. civile.
Aggiunge poi che la differenza fra le due forme di notificazione, e
cioè tra quella seguita nel procedimento ordinario e quella prescelta
nel processo fallimentare, è così profonda, sia per la maniera con la
quale viene effettuata (affissione), sia perché limitata al solo
estratto della sentenza, e sia, infine, per la brevità del termine
concesso per far opposizione, da far logicamente dubitare che gli
interessati possano avere idonea e tempestiva notizia del provvedimento
per predisporre, in tempo utile, la loro difesa. Tale dubbio è
aggravato dalla rigidità del termine, cui - come è noto - la
Cassazione ha riconosciuto il carattere della perentorietà, e dal
fatto che la comunicazione diretta agli interessati, prevista dal
precedente art. 17, può, per ovvie ragioni, subire ritardi o, come
talvolta avviene, avere esito negativo. Vero è che il legislatore è
mosso dalla presunzione generale di conoscenza della sentenza
dichiarativa di fallimento, data la natura pubblicistica dell'istituto,
nonché dalla esigenza di imprimere rapidità e snellezza al
procedimento relativo; ma non è men vero che la stessa sentenza è un
provvedimento di così grande importanza, per le gravi conseguenze
d'ordine morale, giuridico ed economiche che essa comporta, da esigere
il rigido rispetto, nei confronti di chiunque vi abbia interesse, di
tutte le garanzie volute dai principi generali del diritto e da quelle
sancite nella Costituzione, fra le quali la inviolabilità del diritto
del cittadino ad esercitare utilmente la propria difesa (art. 24 della
Carta costituzionale).
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e
pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.
Si è costituito nel giudizio solo il creditore Illuzzi; ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nel proprio atto di intervento, depositato in cancelleria il 2
ottobre 1961, l'Avvocatura generale dello Stato si richiama a
precedenti decisioni della Corte costituzionale su questioni analoghe
alla presente ed osserva che, ove si accogliesse il principio affermato
dal Tribunale di Roma, si giungerebbe ad ammettere una indagine di
merito su qualsiasi norma, che possa sembrare a un giudice tale da
imporre obblighi di eccessivo rigore a carico di un soggetto del
processo, e si finirebbe col confondere un problema di politica
legislativa con un problema (inesistente) di legittimità
costituzionale. Conclude perché la questione proposta dal Tribunale di
Roma sia dichiarata infondata.
Nelle deduzioni depositate il 3 gennaio 1962 la difesa dell'Illuzzi
si sofferma particolarmente su considerazioni concernenti il merito
della norma denunciata, per dimostrare che essa accorda sufficienti
possibilità di difesa al debitore dichiarato fallito e, pertanto, non
è in contrasto con i principi della Costituzione, e conclude perché
la Corte dichiari la legittimità costituzionale della norma stessa.
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 1962 l'Avvocato dello Stato ha
ribadito le argomentazioni già esposte nelle deduzioni. Considerato in diritto :
La questione sottoposta all'esame della Corte dal Tribunale di Roma
ha quale oggetto la compatibilità delle forme e del termine stabiliti
dalla legge per l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
con il principio contenuto nell'art. 24 della Costituzione, che afferma
e garantisce il diritto di difesa in giudizio. Il dubbio è sorto per
il fatto che l'art. 18 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, c. d. legge
fallimentare, stabilisce quel termine in quindici giorni e ne fissa la
decorrenza dal giorno della affissione della sentenza (per estratto)
alla porta esterna del Tribunale. Poiché non sempre la comunicazione
del provvedimento agli interessati, disposta dall'art. 17 della legge,
avviene contemporaneamente e, d'altra parte, il termine suddetto è
stato riconosciuto perentorio dalla Corte di cassazione, si domanda se
possa considerarsi garantito il diritto di difesa nei casi nei quali
coloro che sarebbero legittimati a proporre opposizione a quella
sentenza non abbiano potuto neppure avere una tempestiva conoscenza di
essa.
La Corte osserva che non si può sicuramente contestare che in
qualche caso taluno degli interessati, se non il fallito, possa venire
a trovarsi nella condizione di ignorare per un tempo anche lungo la
pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, specialmente se
risieda in luoghi lontani dalla sede principale dell'impresa e con
scarsi mezzi di comunicazione. Oggi, peraltro, non può trattarsi se
non di casi molto rari o addirittura eccezionali, resi possibili
soltanto dal concorso di una notevole dose di indifferenza e negligenza
da parte dell'interessato. Comunque, l'ipotesi prospettata è inerente
al carattere essenziale di quelle crisi di impresa, che trovano rimedio
nel fallimento e negli altri procedimenti concorsuali, e sono
contraddistinte dalla presunzione dell'esistenza di una serie di
creditori, non determinata né quanto al numero, né quanto alla
identità di essi, almeno fino al momento della approvazione dello
stato passivo del fallimento, e, in realtà, neppure allora in modo
assolutamente certo e definitivo.
Per questo la forma della notificazione mediante pubblici proclami,
ammessa in via generale dal nostro Cod. proc. civ. (art. 150) previa
autorizzazione del capo dell'ufficio, si è imposta a tutte le
legislazioni ed è stata da queste adottata come l'unico mezzo
esperibile nell'interesse generale, data la impossibilità di
raggiungere altrimenti tutti coloro, che hanno avuto rapporti di affari
con l'imprenditore caduto in dissesto. D'altra parte è da ricordare
che non si provvede soltanto all'affissione dell'estratto della
sentenza alla porta esterna del Tribunale: esso viene comunicato al
Pubblico Ministero, alla cancelleria del Tribunale nella cui
giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita, ed
all'Ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non
oltre il giorno successivo al ricevimento, e deve essere inoltre
pubblicato nel foglio degli annunzi legali della Provincia a cura del
cancelliere (art. 17 della legge fallimentare).
In quanto all'imprenditore, anche a prescindere dal fatto che la
legge prevede che egli sia sentito dal Tribunale prima della
dichiarazione di fallimento, e che ciò avviene anzi normalmente, in
quasi tutti i Tribunali, salvo casi di dissesto clamoroso, o di fuga o
di latitanza di lui, è praticamente da escludere la eventualità che
una impresa - oltretutto non piccola, perché altrimenti sottratta al
campo di applicazione dei procedimenti concorsuali (art. 1 della legge)
- venga assoggettata al fallimento senza che ne abbiano nessun sospetto
né il titolare, né alcuno dei collaboratori e dipendenti di lui in
grado di informarlo di quanto avviene anche nel caso di sua assenza e
tenuti a farlo per dovere elementare di ufficio. Anche se la
comunicazione fosse fatta in ritardo, costoro non potrebbero ignorare
l'apposizione dei sigilli, che deve avvenire immediatamente (art. 84).
Rimane da considerare il punto della misura del termine stesso, che
il Tribunale ha collegato con quello concernente la decorrenza di esso.
Poiché il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito
dalla Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo
da assicurarne la elettività, la Corte osserva che, ove per
l'esercizio di esso fossero stabiliti dalla norma denunciata termini
così ristretti da renderlo estremamente difficile, la norma stessa
dovrebbe essere dichiarata illegittima. Senonché, non sembra che il
termine di quindici giorni stabilito nell'art. 18 della legge
fallimentare debba essere ritenuto incongruo.
La congruità di un termine deve essere valutata tanto in rapporto
all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per
salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione
assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico.
Le finalità proprie del fallimento, che rispondono a evidenti
interessi generali - della serie dei creditori e, almeno mediatamente,
dell'intera comunità politica - , hanno indiscutibile natura pubblica
ed esigono misure di pronto intervento, di accertamento rapido dei
diritti dei diversi soggetti interessati e, nel contempo, un notevole
grado di stabilità giuridica dei provvedimenti, i quali non
risponderebbero più alla propria funzione se fosse possibile
impugnarli anche a notevole distanza di tempo.
Il Codice di commercio del 1882 aveva regolato l'opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento assegnando due termini diversi, di
otto giorni dall'affissione della sentenza per il fallito, e di trenta
giorni dalla stessa data per ogni altro interessato (art. 693). La
legge vigente ha unificato i due termini, il primo dei quali era
considerato troppo breve, mentre il secondo ritardava eccessivamente la
formazione del giudicato anche nel caso di mancanza di opposizione, in
un solo termine di quindici giorni, dettato per tutti gli interessati.
Ad avviso della Corte, tale termine non può ritenersi incongruo, così
ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di difesa, come a quelli
della speditezza delle operazioni della procedura fallimentare e della
sicurezza della permanenza della loro efficacia. Pertanto, il dubbio
sulla legittimità costituzionale della norma non si può considerare
fondato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 18 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte