Sentenza n. 93/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo
comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e
successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio
1971 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di
Marradini Dante, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5
maggio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Dante Marradini, il
pretore di Poggibonsi ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43, primo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e
successive modificazioni, recante il testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio venatorio nelle riserve
di caccia al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.
Osserva l'ordinanza che nell'ordinamento vigente la facoltà di
cacciare animali selvatici è riconosciuta indistintamente a tutti i
cittadini muniti della relativa autorizzazione amministrativa, e che
proprio tale pari facoltà è lesa, con violazione del principio di
uguaglianza, dal regime delle riserve, che, mantenendo in vita
anacronistici privilegi, limita a favore di determinati soggetti la
libertà di Caccia.
Afferma, inoltre, l'ordinanza che la concessione dell'esercizio
esclusivo della caccia nelle riserve non può essere considerata quale
"corrispettivo" per l'attività svolta, le spese sostenute ed i danni
subiti dal titolare per l'attuazione del fine pubblico di tutela ed
incremento della selvaggina. Infatti, mentre la concessione
amministrativa avrebbe la caratteristica giuridica di trasferire
temporaneamente a privati taluni poteri e facoltà di cui lo Stato si
è reso titolare in modo eminente, tutto ciò non si verifica in tema
di caccia, non essendo lo Stato titolare di un diritto eminente, e
dovendo, in conseguenza, rispettare, nel perseguimento dei suoi fini,
la parità dei diritti dei cittadini rispetto all'occupazione della
selvaggina, res communis omnium.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 5 maggio 1971.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, con atto depositato in cancelleria il 25 maggio 1971. Nelle
deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende, si sostiene l'insussistenza del preteso contrasto del regime
delle riserve di caccia con il principio di eguaglianza, essendo la
disciplina impugnata rivolta al perseguimento dell'interesse generale
alla conservazione ed allo sviluppo del patrimonio faunistico, rispetto
al quale la posizione del concessionario riceve una tutela solo
indiretta. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del testo unico
delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della
caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive
modificazioni, nella parte in cui l'esercizio venatorio nelle riserve
è consentito esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal
medesimo autorizzato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata. La Corte ha già avuto occasione
di dichiarare che l'esercizio della caccia e l'acquisto della
selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro
ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione
(sent. n. 50 del 1967). La cosiddetta libertà di cacciare non è un
diritto costituzionale garantito, ma una facoltà che, pur essendo
esplicazione particolare del diritto di libertà individuale, è
soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa
per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo
della pericolosità inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto
in ordine al fine di conservazione ed incremento della fauna selvatica,
stanziale e migratoria, in rapporto al danno sociale che potrebbe
derivare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina
pubblicistica si esplica, oltre che con il regime della autorizzazione
amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e
divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed altri mezzi
di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e
all'oggetto stesso della caccia.
3. - In questo preciso quadro legislativo trova piena
giustificazione lo speciale regime vigente per le bandite, le zone di
ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il
legislatore ha riconosciuto "lo scopo di incrementare la produzione
della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni
circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie", secondo
l'espressa disposizione dell'art. 43, primo comma, del t.u. n. 1016 del
1939, modificata con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 799. La
disciplina attuata con gli artt. 56 e seguenti per le riserve pubbliche
o private, chiuse o aperte, costituite di diritto o in concessione,
conferma con assoluta chiarezza le finalità di pubblico interesse
perseguite dal legislatore, che risultano con particolare evidenza
dagli obblighi imposti ai privati concessionari di riserva dall'art. 62
e da altre disposizioni. È pertanto pienamente giustificato il regime
della concessione amministrativa, che, nella specie, non ha ad oggetto
l'uso e godimento di beni demaniali, ma corrisponde alla tipica
applicazione dell'istituto per l'esercizio di funzioni o servizi
pubblici. Lo Stato considera compito proprio curare il ripopolamento e
favorire la sosta della selvaggina, "per migliorare le condizioni atte
all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino
l'incremento medesimo", e questo compito esplica, sia direttamente -
secondo le competenze rispettivamente attribuite ad esso e alle Regioni
-, sia mediante la concessione, temporanea e revocabile, a soggetti
privati, investiti di un complesso di obblighi e di diritti in rapporto
alle esigenze del servizio pubblico loro affidato. È evidente che
questi soggetti sono indotti a chiedere di costituire in riserva i
terreni di cui abbiano la proprietà o il possesso, singolarmente o
uniti in consorzi, con ciò addossandosi gli obblighi relativi
all'attuazione dell'interesse pubblico, in quanto possano ottenere
anche la realizzazione di un coincidente interesse proprio, quale si
concreta nella facoltà esclusiva dell'esercizio venatorio - sempre nei
modi e termini stabiliti dalla legge -, che l'art. 43, primo comma,
riconosce al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.
Tanto i permessi di caccia quanto l'eventuale affitto delle riserve
sono soggetti a rigorose forme di controllo da parte delle autorità di
vigilanza, con congrue sanzioni, che giungono fino alla decadenza o
revoca della concessione, quando non siano osservate le disposizioni di
legge o del decreto di concessione (art. 49 del vigente testo unico).
4 - La Corte ha già avuto occasione di osservare che il principio
di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione non implica
l'illegittimità costituzionale di una disciplina dell'esercizio
venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a
esigenze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di
funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina e il
rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal
legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della
riserva stessa (sentenza n. 71 del 1967). Sotto questo profilo,
appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al
titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di
cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve è prevista
dalla legge per soddisfare un fine di interesse generale, e tale fine
ben può essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del
privato concessionario, come avviene per tutte le altre attività di
interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori
concessionari. La scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento dei
propri fini rientra nella discrezionalità politica del legislatore,
rispetto alla quale non può prospettarsi un controllo di legittimità
da parte di questa Corte.
5. - Deve infine rilevarsi che è del tutto inconferente il
richiamo fatto dalla ordinanza di rinvio al regime civilistico
dell'acquisto della proprietà degli animali selvatici per occupazione.
Il divieto di caccia nelle riserve, come nelle bandite e zone di
ripopolamento, non comporta alcuna violazione della "parità dei
diritti dei cittadini sulle res communes omnium", perché la normativa
generale circa l'acquisto delle cose mobili che non sono proprietà di
alcuno non attribuisce ai cittadini uno speciale diritto
all'occupazione della selvaggina, costituzionalmente garantito. Anche
sotto questo profilo, non si può dunque ravvisare nella condizione
fatta dalla legge al concessionario di riserva una posizione di
privilegio, contrastante con il principio di eguaglianza. È appena il
caso di aggiungere che anche le vecchie giustificazioni
giusnaturalistiche del diritto civico di caccia, come mezzo per
procacciarsi cibo e sostentamento, comprensibili per le popolazioni
rurali d'altri tempi viventi in una povera economia silvo-pastorale e
soggette ad abusive pretese feudali di esercizio esclusivo della
caccia, non hanno ormai alcun apprezzabile valore di fronte alla
odierna realtà, nella quale la caccia non è più un mezzo per
soddisfare necessità alimentari, e nemmeno di regola un'attività
professionale, ma un puro esercizio sportivo, mentre la progressiva
rarefazione della selvaggina richiede più vigile e rigorosa disciplina
per la tutela del pubblico interesse alla conservazione di quanto
sopravvive della fauna locale e dell'ambiente ecologico naturale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 43, primo
comma, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e
per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n.
1016, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte