Sentenza n. 93/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 482/1968
- art. 11legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e
11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende
private), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 giugno 1981 dal pretore di Asti nel
procedimento penale a carico di Gallo Luigi ed altro, iscritta al n.
546 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 318 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1982 dal pretore di Salò nel
procedimento civile vertente tra Levangi Virgilio e la S.p.a. Ferriera
Valsabbia, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal pretore di Borgo a
Mozzano nel procedimento penale a carico di Palagi Pietro, iscritta al
n. 569 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1985 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'Avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con tre diverse ordinanze, i pretori di Asti (ordinanza emessa in
data 9 giugno 1981, n. 546 del reg. ord. 1981), di Salò (ordinanza
emessa in data 12 gennaio 1982, n. 107 del reg. ord. 1982) e di Borgo a
Mozzano (ordinanza emessa in data 21 giugno 1982, n. 569 del reg. ord.
1982) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina
l'obbligo di assunzione di lavoratori invalidi da parte di aziende
private, laddove detta norma non prevede la facoltà del datore di
lavoro di rifiutare l'assunzione di lavoratore precedentemente
licenziato per giusta causa, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 41
della Costituzione.
Devesi rilevare che la questione suddetta è stata sollevata dai
pretori di Asti e di Borgo a Mozzano nel corso di procedimenti penali
che vedono imputati datori di lavoro rifiutatisi di assumere lavoratori
invalidi precedentemente licenziati per giusta causa, mentre il pretore
di Salò, nel corso di un procedimento di lavoro promosso da un
lavoratore invalido avviato all'assunzione obbligatoria e non assunto
siccome aveva in precedenza rassegnato le dimissioni dalla stessa
azienda per non incorrere in denuncia penale, ha sollevato questione di
costituzionalità oltreché dell'art. 10 anche dell'art. 11 della
citata legge n. 482 del 1968 nella parte in cui le dette norme non
prevedono la possibilità, per il datore di lavoro, di rifiutare
l'assunzione di lavoratori precedentemente licenziati o comunque
dimessisi per motivi riguardanti il rapporto fiduciario tra dipendente
e datore di lavoro.
A sostegno della prospettata questione si assume che il quinto
comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, espressamente
prevede, per ciò che attiene al collocamento ordinario, che il datore
di lavoro possa rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'ufficio
competente, i quali siano stati da lui licenziati per giusta causa.
Tale facoltà non è prevista in caso di collocamento obbligatorio;
la disparità di trattamento che ne consegue violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, in quanto la ratio delle disposizioni di cui all'art. 15
della legge n. 264 del 1949, appare pienamente operante anche nel caso
di collocamento obbligatorio.
Una siffatta disciplina violerebbe altresì l'art. 41 della
Costituzione, in quanto inciderebbe sull'organizzazione economica
dell'impresa imponendo all'imprenditore di rivedere la propria
organizzazione produttiva per reinserire un lavoratore in precedenza
licenziato per giusta causa.
La rilevanza della cennata questione è motivata in tutti e tre i
giudizi; va al riguardo rilevato che il pretore di Salò cita
giurisprudenza secondo la quale le dimissioni del lavoratore originate
da timore di denuncia penale sono assimilabili al licenziamento per
giusta causa.
È intervenuto in tutti e tre i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione sia dichiarata "non rilevante o comunque
infondata".
Assume l'Avvocatura nell'atto di intervento che il dubbio di
costituzionalità avanzato dai tre giudici a quo sia frutto di un non
adeguato sforzo ermeneutico; in realtà, l'art. 15, quinto comma, della
legge n. 264 del 1949 sarebbe riferibile anche al collocamento
obbligatorio, "in quanto enunciativo di un principio generale".
Se la distinzione fra le due ipotesi di avviamento al lavoro
riguarda la modalità con cui si perviene alla costituzione del
rapporto, per il resto la disciplina generale del rapporto di lavoro
rimane immutata; ne consegue che non potrebbe dirsi elusa dalla
disciplina peculiare del collocamento obbligatorio la necessità che
l'inserimento della persona nell'organizzazione produttiva risponda a
quei naturali requisiti del rapporto di lavoro attinenti alla reciproca
fiducia e collaborazione tra le parti.
Un dato normativo in tal senso sarebbe ravvisabile nell'art. 10
della legge n. 482 del 1968, laddove chiarisce che il trattamento
giuridico e normativo del rapporto instauratosi a seguito di
collocamento obbligatorio è identico a quello dell'ordinario rapporto
di lavoro. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze dei tre pretori di Asti, di Salò e di Borgo a
Mozzano indicate in epigrafe e riassunte in narrativa, ancorché emesse
due in sede di giudizio penale e una in sede di procedimento di lavoro,
sollevano la stessa questione. I relativi giudizi possono quindi essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 15, comma quinto, della legge 29 aprile 1949, n. 264
(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori disoccupati) stabilisce che "il datore di lavoro può
rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'ufficio competente, i
quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa".
Una simile disposizione non è contenuta né nell'art. 11 né
nell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private) che regolano rispettivamente l'obbligo dei privati
datori di lavoro con oltre 35 dipendenti di "assumere lavoratori
appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo" (cioè:
invalidi di guerra e per servizio, invalidi del lavoro, invalidi
civili, non vedenti, sordomuti, orfani e vedove di guerra, per servizio
e per lavoro), e l'applicazione, "a coloro che sono assunti al lavoro
in forza della presente legge", del "normale trattamento economico
giuridico e normativo".
I pretori di Asti e di Borgo a Mozzano (n. 546 del reg. ord. 1981 e
n. 569 del reg. ord. 1982), chiamati a giudicare in sede penale della
violazione dell'obbligo di assunzione di due lavoratori già loro
dipendenti licenziati per giusta causa, e il pretore di Salò (n. 107
del reg. ord. 1982), chiamato in sede civile a ordinare l'assunzione di
un lavoratore che in precedenza si era dimesso volontariamente per
evitare il licenziamento (situazione che il pretore, in conformità
della giurisprudenza della Cassazione, reputa assimilabile al
licenziamento per giusta causa), ritengono tutti che la mancata
espressa previsione anche nella normativa relativa alle assunzioni
obbligatorie della facoltà del datore di lavoro di rifiutare
l'assunzione di lavoratori precedentemente da lui licenziati per giusta
causa vada interpretata come negazione di tale facoltà. Dal che
conseguirebbe per il pretore di Borgo a Mozzano la violazione dell'art.
3 della Costituzione, per i pretori di Asti e di Salò la violazione
degli artt. 3 e 41 della Costituzione.
3. - La questione non è fondata.
Come giustamente eccepisce l'Avvocatura dello Stato nel suo atto di
intervento, è errata la interpretazione della normativa che ne
costituisce il presupposto.
Infatti è vero che né l'art. 10 della legge n. 482 del 1968
denunciato di incostituzionalità dai pretori di Asti e di Borgo a
Mozzano, né l'art. 11, insieme col 10, denunciato dal pretore di
Salò, riproducono le disposizioni dell'art. 15 della legge 29 aprile
1949, n. 264 che accorda al datore di lavoro la facoltà di rifiutare
l'assunzione di lavoratori avviati dall'Ufficio competente,
precedentemente dallo stesso datore licenziati per giusta causa, ma da
ciò non consegue che il legislatore della legge n. 482 abbia voluto
escludere tale facoltà, perché essa era scritta, con valore di
principio generale, nella legge n. 264 che regola l'avviamento al
lavoro, attraverso gli uffici di collocamento, dei lavoratori
involontariamente disoccupati.
Basti considerare che anche gli aventi diritto all'assunzione
obbligatoria di cui alla legge n. 482 appartengono alla categoria dei
disoccupati involontari che vengono assunti attraverso gli uffici di
collocamento.
Infatti tanto il datore di lavoro che deve assumere lavoratori per
le esigenze della sua azienda, a sua richiesta e nel numero da lui
determinato, tanto il datore di lavoro tenuto ad assumere lavoratori
disoccupati delle categorie indicate nella legge n. 482, sono obbligati
ad assumere i lavoratori iscritti nelle rispettive liste dell'Ufficio
di collocamento (titolo II della legge n. 264 del 1949; titolo III
della legge n. 482 del 1968). Quindi deve ritenersi che anche nelle
assunzioni obbligatorie valgano i principi generali del collocamento
dei lavoratori disoccupati non incompatibili con i principi specifici
delle assunzioni obbligatorie.
Si può dunque pervenire alla conclusione (accolta espressamente in
qualche decisione di merito e che appare implicita nella giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno ritenuto valida, anche
per i contratti di assunzione obbligatoria, l'inserzione del patto di
prova) che la disposizione del quinto comma dell'art. 15 della legge n.
264 sia fra quelle applicabili anche nell'ambito delle assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile
1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso
la pubblica amministrazione e le aziende private) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dai pretori di Asti,
Salò e Borgo a Mozzano con le ordinanze di cui in epigrafe (n. 516 del
reg. ord. 1981 e nn. 107 e 569 del reg. ord. 1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte