Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del

codice di procedura civile e dell'art. 21 del regio decreto 13

febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale)

promossi con ordinanze emesse il 25 novembre 1998 (n. 6 ordinanze)

dal giudice di pace di Otranto, il 23 dicembre 1998 (n. 2 ordinanze)

dal giudice di pace di Lecce, il 12 gennaio 1999 dal giudice di pace

di Cesena e il 15 febbraio 1999 dal giudice di pace di Lecce,

rispettivamente iscritte ai nn. da 141 a 146, 205, 206, 224 e 240 del

registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 11, 15, 16 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di O.R. e A.T.G., di E.R. ed

altra, del consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi e del consorzio di

bonifica Savio e Rubicone, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per O.R. e A.T.G. e per E.R.

ed altra, Giovanni Compagno per il consorzio di bonifica Ugento e Li

Foggi, Gian Paolo Nascetti e Alessandro Pace per il consorzio di

bonifica Savio e Rubicone e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il giudice di pace di Otranto, con sei ordinanze

emesse il 25 novembre 1998, il giudice di pace di Lecce, con tre

ordinanze emesse rispettivamente il 23 dicembre 1998 ed il 15

febbraio 1999, ed il giudice di pace di Cesena, con ordinanza emessa

il 12 gennaio 1999, in altrettanti giudizi aventi ad oggetto

l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento di

somme richieste a titolo di contributo di bonifica e la domanda di

ripetizione di importi corrisposti al medesimo titolo, hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui

estende a tali controversie la competenza del tribunale in materia di

imposte e tasse, ovvero - secondo il giudice di pace di Cesena -

attribuisce ad esso le controversie in materia di contributi

consortili, nonché - i primi due rimettenti - anche dell'art. 7 del

codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, ovvero

esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle

controversie in materia di contributi di bonifica, ed infine - il

terzo - anche dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

(Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui rinvia

alle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette la

disciplina della riscossione dei contributi consortili di bonifica,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53 (parametro non richiamato dal

giudice di pace di Cesena), 97 (parametro non indicato dal giudice di

pace di Lecce) e 113 della Costituzione;

che i rimettenti censurano le norme sotto profili e con

argomentazioni in larga parte coincidenti, sostenendo che i

contributi di bonifica non avrebbero natura tributaria, in quanto,

nonostante costituiscano una forma di concorso al finanziamento di

un'attività svolta dai consorzi nell'interesse della collettività,

hanno come presupposto il collegamento tra la spesa sostenuta

dall'ente impositore per l'esecuzione e la manutenzione delle opere

di bonifica ed il vantaggio diretto e specifico che ne deriva per il

fondo onerato;

che, in particolare, secondo il giudice di pace di Otranto,

la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle Sezioni Unite della

Corte di cassazione, riconoscendo natura tributaria alla prestazione

in esame, e facendola rientrare nella competenza del tribunale in

materia di imposte e tasse, benché siano insussistenti gli elementi

che caratterizzano le entrate tributarie, realizzerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra i proprietari di

fondi inclusi nei comprensori di bonifica e coloro i quali azionano

in giudizio pretese di identico valore;

che risulterebbe altresì violata la garanzia del giudice

naturale e realizzato uno "sviamento" della tutela giurisdizionale

nei confronti della pubblica amministrazione in quanto,

indipendentemente dal valore della controversia, sarebbe precluso ai

consorziati l'esercizio della facoltà di stare in giudizio

personalmente (art. 82 cod. proc. civ.), di farsi rappresentare da

qualsiasi persona munita di mandato, anche priva di cognizioni

tecnicogiuridiche (art. 317 cod. proc. civ.), e di avvalersi

dell'esenzione da imposte, spese, tasse e diritti (art. 46 della

legge 21 novembre 1991, n. 374), determinandosi peraltro un aggravio

di lavoro per i tribunali ed una disparità di trattamento

impositivo, dato che l'obbligo di contribuzione non riguarderebbe

tutti i fondi inclusi nel comprensorio di bonifica né tutti quelli

che traggono beneficio dall'attività del consorzio;

che, inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalle Sezioni

Unite della Corte di cassazione, ad avviso del giudice di pace di

Lecce, i contributi di bonifica costituirebbero oneri reali esigibili

con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, ma non

avrebbero natura tributaria e, secondo il giudice di pace di Cesena,

essi configurerebbero diritti pubblicistici di natura personale;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in

quattro giudizi, con atti di contenuto sostanzialmente analogo,

eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della questione,

in quanto diretta esclusivamente ad ottenere un chiarimento in ordine

alla natura dei contributi di bonifica, e sostenendo nel merito che,

al pari delle imposte, essi costituiscono prestazioni imposte per

legge, e che la distribuzione della competenza tra i giudici non

incide sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica

amministrazione, né sulla garanzia del giudice naturale, mentre la

maggiore onerosità delle forme prescritte per il procedimento

dinanzi al tribunale non pregiudica la difesa dei contribuenti, e la

celerità dei giudizi non trova copertura nell'art. 97 della

Costituzione;

che, nei giudizi sollevati dal giudice di pace di Otranto e

dal giudice di pace di Lecce, si è costituito il consorzio di

bonifica Ugento e Li Foggi, convenuto nei processi a quibus eccependo

l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale, sul rilievo che i contributi di bonifica

costituirebbero un tributo speciale, imposto dalla legge per il

finanziamento di una funzione pubblica necessaria e determinato con

criteri diversi dalle leggi di mercato, e che la sottrazione alla

competenza del giudice di pace, oltre a riguardare un numero

indefinito di controversie, sarebbe giustificata dall'opportunità di

evitare che controversie attinenti alla provvista finanziaria degli

enti pubblici siano affidate a giudici privi di adeguata preparazione

e professionalità;

che, nel giudizio derivato dall'ordinanza del giudice di pace

di Cesena, si è costituito il consorzio di bonifica Savio e

Rubicone, convenuto nel giudizio principale, il quale ha eccepito, in

via pregiudiziale, l'inammissibilità della questione, sostenendo,

nel merito, che il carattere della commutatività connota anche altre

prestazioni imposte in base alla legge, e che il criterio della

materia costituisce espressione dell'ampia discrezionalità

riconosciuta al legislatore in tema di distribuzione della competenza

tra i giudici, mentre la maggiore onerosità della difesa in

giudizio, eventualmente conseguente alla sua applicazione, attiene ad

una valutazione del singolo, in quanto la Costituzione non garantisce

la gratuità del servizio giudiziario;

che, in due dei giudizi promossi dal giudice di pace di Lecce

ed in quello sollevato dal giudice di pace di Cesena, si sono

altresì costituiti gli attori nei processi principali, svolgendo

argomentazioni analoghe, con le quali hanno insistito per

l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale,

eccependo l'inesistenza delle ragioni che giustificano la competenza

eccezionale del tribunale in materia di imposte e tasse, in quanto i

contributi in esame non avrebbero natura tributaria, sicché

l'interesse tutelato sarebbe esclusivamente quello specifico del

proprietario, il cui concorso al finanziamento dell'attività di

bonifica è commisurato al beneficio.

Considerato che il giudice di pace di Otranto dubita, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione,

della legittimità costituzionale dell'art. 7 cod. proc. civ., nella

parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice

di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di

bonifica, e dell'art. 9 cod. proc. civ., nella parte in cui estende

alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di

imposte e tasse, mentre il giudice di pace di Lecce denuncia le

medesime disposizioni di legge per violazione degli artt. 3, 24, 25,

53 e 113 della Costituzione, ed il giudice di pace di Cesena dubita,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione,

della legittimità costituzionale dell'art. 9 cit., nella medesima

parte censurata dagli altri giudici rimettenti, nonché dell'art. 21

del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella parte in cui

dichiara applicabili alla riscossione dei contributi in questione le

norme che regolano l'esazione delle imposte dirette;

che le questioni proposte dai giudici rimettenti hanno tutte

ad oggetto la competenza del tribunale in ordine alle controversie in

materia di contributi di bonifica e si fondano sul comune assunto

secondo cui tali controversie non avrebbero ad oggetto un'entrata

tributaria, in quanto i contributi in questione, pur avendo carattere

obbligatorio ed essendo esigibili nelle forme previste per la

riscossione delle imposte dirette, rappresenterebbero il

corrispettivo dovuto dal proprietario del fondo onerato per il

vantaggio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere

di bonifica;

che la sostanziale identità delle censure riportate nelle

ordinanze di rinvio e dei principi costituzionali invocati e la

parziale identità delle norme impugnate rendono opportuna la

riunione dei giudizi;

che la questione di legittimità costituzionale riguarda gli

artt. 7 e 9 cod. proc. civ., nella parte in cui, nel disciplinare la

competenza nel processo civile, devolvono alla cognizione del

tribunale genericamente le "cause in materia di imposte e tasse";

che la questione, nei termini in cui viene prospettata,

appare inammissibile in quanto le norme impugnate vanno applicate, in

mancanza di una specifica individuazione dei tributi ricompresi nella

predetta previsione legislativa, soltanto a seguito della

qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro

definito in base alle diverse norme che disciplinano specificamente

l'entrata pubblica in contestazione;

che, alla luce di quanto afferma nell'ordinanza di rinvio il

giudice di pace di Cesena, secondo il quale l'art. 21 del regio

decreto n. 215 del 1933 "non si occupa della qualificazione della

natura del rapporto, bensì del grado di imperatività ed

esecutività del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio

di bonifica", appare altresì inammissibile l'individuazione di tale

disposizione come oggetto della questione di legittimità

costituzionale;

che, peraltro, i giudici rimettenti hanno concretamente

dimostrato di non dubitare affatto della natura extratributaria delle

controversie in materia di contributi di bonifica, dal cui

riconoscimento deriverebbe automaticamente l'inapplicabilità

dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., ed hanno precisato di

essere stati indotti a sollevare la questione di legittimità

costituzionale dal contrario indirizzo che, in ordine alla

qualificazione di tali contributi, hanno adottato le sezioni unite

della Corte di cassazione, con la citata sentenza 23 settembre 1998,

n. 9493;

che tale precisazione, unitamente al tenore letterale delle

ordinanze di rinvio, nelle quali si censura il principio

giurisprudenziale enunciato nella predetta sentenza, più che le

disposizioni di legge indicate dai giudici rimettenti, rivela la

reale finalità delle questioni sottoposte all'esame della Corte,

volte non tanto alla risoluzione di un dubbio di costituzionalità,

che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di

poter risolvere in via interpretativa, quanto a proteggere le

emanande pronunce dall'alea di un'impugnazione e di un eventuale

annullamento;

che una siffatta finalità risulta estranea alla logica del

giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e pertanto le

questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (cfr.

ordinanze n. 54 del 1999 e n. 70 del 1998, sentenza n. 110 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura

civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113

della Costituzione, dai Giudici di pace di Otranto e Lecce con le

ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 del codice di procedura

civile e dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

(Nuove norme per la bonifica integrale), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, dal giudice di

pace di Cesena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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