Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma

10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai

sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),

promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 dal Consiglio di

Stato, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, n. 39

dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione delle parti del giudizio

principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 21 gennaio 2000, il Consiglio

di Stato ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,

n. 52), nella parte in cui "ha inteso precludere l'accesso alle

notizie, alle informazioni ed ai dati in possesso della CONSOB in

ragione della sua attività di vigilanza, definendoli "coperti da

segreto d'ufficio ";

che in particolare, ad avviso del giudice a quo, l'articolo

4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 contrasterebbe

con l'articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della

disparità di trattamento tra soggetti che siano sottoposti a poteri

di vigilanza e di controllo in diversi ambiti professionali, sia

sotto il profilo del mancato rispetto del canone della

ragionevolezza, tenuto conto degli interessi che vengono in

considerazione e del principio per il quale ad un soggetto coinvolto

in un qualsiasi procedimento, a maggior ragione se di natura

disciplinare, vanno rilasciati gli atti che riguardino direttamente

la sua sfera giuridica, anche quando si tratti di attività svolta

dall'autorità amministrativa nell'esercizio di poteri di vigilanza e

di controllo;

che, prosegue il remittente, la disposizione censurata

violerebbe l'articolo 24 della Costituzione, poiché la preclusione

dell'accesso agli atti della Commissione nazionale per le società e

la borsa (CONSOB) potrebbe negativamente incidere sulle scelte

processuali dei soggetti interessati, i quali non sarebbero posti in

condizione di valutare se gli atti ed i comportamenti della CONSOB

siano conformi alla legge, anche nel caso in cui il diniego sia

motivato da ragioni di interesse pubblico, e sarebbe altresì in

contrasto con i principî di buon andamento ed imparzialità della

pubblica amministrazione;

che, infine, secondo il Consiglio di Stato, l'articolo 4,

comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 violerebbe

l'articolo 76 della Costituzione, in quanto l'articolo 1 della legge

di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento

di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità

europee - Legge comunitaria 1994) prevede che "ove ricorrano deleghe

al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme

occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie, tra i

principî e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli

della piena trasparenza e della imparzialità dell'azione

amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla

documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché,

nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti";

che si è costituita in giudizio la parte ricorrente nel

processo principale, e ha chiesto l'accoglimento della questione di

legittimità costituzionale;

che si è costituita altresì la Commissione nazionale per le

società e la borsa, in persona del Presidente pro-tempore, ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, entrambi

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e hanno

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

questa Corte, con la sentenza n. 460 del 2000, ha dichiarato non

fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e

21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), proposta in riferimento agli

articoli 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma, della

Costituzione;

che nella citata pronuncia, si è chiarito che la sfera di

applicazione dell'articolo 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva

estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati

in possesso della CONSOB in relazione alla sua attività di

vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare,

sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto

segreti e sono invece pienamente accessibili, non soltanto nel

giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello

speciale procedimento di accesso regolato dall'articolo 25 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, strumento esperibile anche

dall'incolpato nei procedimenti disciplinari per orientare

preventivamente l'azione amministrativa onde evitarne deviazioni;

che, in relazione al diritto di accesso nei procedimenti

disciplinari, l'interpretazione offerta dalla citata sentenza lascia

indenne l'articolo 4, comma 10, dalla denunciata violazione

dell'articolo 76 della Costituzione per contrasto con l'articolo 1,

comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che, tra i principî e

criteri generali ai quali il Governo avrebbe dovuto ispirare

l'esercizio della delega, includeva quello della piena trasparenza e

della imparzialità dell'azione amministrativa, al fine di garantire

il diritto di accesso alla documentazione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e

21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento

agli articoli 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di

Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte