Sentenza n. 94/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 1643/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,
quarto comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante
"Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e
trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche",
promossi con ordinanza emessa il 3 febbraio 1965 dal Tribunale di Parma
nel procedimento civile vertente tra l'Ente nazionale per l'energia
elettrica (E.N.EL.), la Società emiliana esercizi elettrici
(S.E.E.E.), la Società Edison, Guazzo Aldo e Vicini Giuseppe, e con
tre ordinanze emesse l'8 febbraio 1965 dal Tribunale di Genova nei
procedimenti civili vertenti tra l'E.N.EL., la Società Edison, la
Società Compagnia imprese elettriche liguri (C.I.E.L.I.) e la Società
italiana partecipazioni industriali (ITAL.P.I.), iscritte ai nn. 94,
98, 99 e 100 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 151 del 19 giugno 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione dell'E.N.EL., delle Società Edison,
S.E.E.E., C.I.E.L.I. e ITAL.P.I., di Guazzo Aldo e Vicini Giuseppe;
udita nell'udienza pubblica del 31 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Giuseppe Ferri, Rosario Nicolò e Antonio
Sorrentino, per le società elettriche e per Guazzo Aldo e Vicini
Giuseppe, gli avvocati Francesco Santoro Passarelli, Mario Nigro,
Leopoldo Piccardi ed Ercole Graziadei, per l'E.N.EL., ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.EL.) conveniva in
giudizio dinanzi il Tribunale di Parma la Società emiliana esercizi
elettrici (S.E.E.E.) e la Società Edison per ottenere, previe le
declaratorie del caso, il pagamento della somma di lire 583.431.558,
saldo di un conto che la S.E.E.E. aveva costituito presso la Società
Edison, disponendo che dovesse intendersi ad ogni effetto vincolato a
favore degli aventi diritto. A sostegno della domanda, l'E.N.EL.
adduceva trattarsi per la maggior parte di somma ad esso spettante
perché accantonata, in base a deliberazione assembleare del 3 aprile
1963 per la distribuzione agli azionisti di utili dell'esercizio
sociale 1962, eccedenti il limite del 5,50 per cento disposto dal
quarto comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
Costituitesi in giudizio le società convenute, ed intervenuti
anche gli azionisti della S.E.E.E. ing. Aldo Guazzo e signor Giuseppe
Vicini, costoro contestavano la fondatezza della domanda ed in
particolare - contro la pretesa dell'E.N.EL. avanzata sulla quota
accantonata dei dividendi eccedenti il suindicato limite legale -
eccepivano l'incostituzionalità del quarto comma del ripetuto art. 6,
in quanto il divieto di distribuzione di una parte degli utili
attuerebbe una espropriazione senza indennizzo, in danno degli
azionisti.
Con ordinanza del 3 febbraio 1965, il Tribunale di Parma,
dichiaratane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art.
6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in riferimento agli artt. 42,
43, 47 e 3 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza, la norma denunziata inciderebbe direttamente
sul diritto individuale degli azionisti al dividendo: essendo gli
azionisti i naturali e necessari destinatari degli utili realizzati con
l'attività sociale, ove si addivenga al riparto, soltanto i soci (e
non soggetti diversi quali l'E.N.EL.) ne possono fruire. Essi
divengono, appena posto in essere l'atto formale della deliberazione di
distribuzione, creditori della Società ai sensi degli artt. 2247 e
2350 del Codice civile, anche nel caso in cui la deliberazione di
approvazione del bilancio per l'esercizio del 1962, e di distribuzione
degli utili sia posteriore al trasferimento delle imprese elettriche
all'E.N.EL.
Dopo avere confutato la tesi dell'E.N.EL., secondo cui: a) la norma
limitativa della distribuzione degli utili dell'esercizio 1962 non
sarebbe altro che un aspetto del sistema di indennizzo per la
espropriazione avente ad oggetto tutta l'impresa; b) e troverebbe il
suo corrispettivo in una disposizione largamente riequilibratrice quale
è quella dell'assunzione a carico dell'E.N.EL., delle eventuali
perdite dell'ultimo esercizio precedente la espropriazione dell'impresa
elettrica, l'ordinanza pone in rilievo che occorre tenere presente
l'estraneità, alla impresa espropriata, degli utili maturatisi nel
1962 ed acquisiti a favore degli azionisti; e conclude che la norma
impugnata concreta una sostanziale espropriazione di beni in danno
degli azionisti. Pertanto, essa violerebbe:
1) l'art. 43, in quanto la devoluzione all'E.N.EL., della quota
eccedente il 5,50 per cento non potrebbe giustificarsi se non col
considerare la quota stessa come elemento patrimoniale dell'impresa
trasferita, il che non sembra giuridicamente esatto;
2) l'art. 42, perché l'espropriazione degli utili suddetti non
sarebbe giustificata da motivi di interesse generale (così come è
stato ritenuto per le imprese elettriche) e perché la norma in esame
concreterebbe un esproprio senza indennizzo e, comunque, una forma
aleatoria e non seria e concreta di indennizzo;
3) l'art. 47, che assegna allo Stato il compito di tutelare il
risparmio e di favorire l'accesso del risparmio popolare allo
investimento azionario dei grandi complessi produttivi del paese. E
l'inclusione coattiva nella impresa degli utili del 1962, imporrebbe
all'azionista un sacrificio non necessario, oltre che estraneo agli
interessi tutelati dall'art. 47;
4) l'art. 3, in quanto la norma creerebbe disparità di trattamento
rispetto alle società miste, che sono quelle che non esercitano in via
esclusiva e principale l'attività elettrica, per le quali non vige il
divieto di cui trattasi e rispetto alle società per azioni non quotate
in borsa, alle quali non si dovrebbe applicare il divieto stesso.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 19
giugno 1965.
Nel giudizio dinanzi questa Corte, si sono costituiti la Società
emiliana esercizi elettrici, la Edison, l'E.N.EL., e gli azionisti sig.
Guazzo e sig. Vicini. È intervenuto anche il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
In altri analoghi procedimenti civili, promossi dall'E.N.EL.,
contro la Società Compagnia imprese elettriche liguri (C.I.E.L.I.) e
la Società Edison; e contro la Società italiana partecipazioni
industriali (ITAL.P.I.) e la Edison, il Tribunale di Genova con
ordinanze dell'8 febbraio 1965, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dello stesso quarto comma dell'art. 6 della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in riferimento però soltanto all'art.
42 della Costituzione.
Premesse considerazioni analoghe a quelle dell'ordinanza del
Tribunale di Parma, e dopo avere affermato che la limitazione degli
utili spettanti ai soci delle imprese elettriche trasferite
all'E.N.EL., concreta una vera espropriazione senza indennizzo, il
Tribunale osserva che, in riferimento agli artt. 41, 43, 47 e 3 della
Costituzione la questione è manifestamente infondata. Essa sarebbe
invece fondata in riferimento all'art. 42, per le medesime ragioni
addotte dal Tribunale di Parma.
Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 19
giugno 1965. E, nel giudizio innanzi questa Corte, si sono costituite
le Società C.I.E.L.I., ITAL.P.I., Edison e l'E.N.EL.
Con gli atti di costituzione e con la memoria del 16 maggio 1966 i
difensori della Edison e delle altre Società elettriche rilevano che
le censure di incostituzionalità hanno per presupposto che la legge,
stabilendo il divieto di attribuzione agli azionisti di un dividendo
superiore al 5,50 per cento abbia disposto l'avocazione della
differenza all'E.N.EL. Il che non sarebbe esatto, perché, in
conformità ad analoghe precedenti limitazioni disposte per legge di
utili spettanti agli azionisti, la parte non distribuita dovrebbe
rimanere nel patrimonio e nella disponibilità della società. Anche
la Commissione ministeriale, formata a norma dell'art. 5 della legge di
nazionalizzazione delle imprese elettriche per esaminare i ricorsi
contro le liquidazioni effettuate dall'E.N.EL., con la decisione n. 76
del 16 ottobre 1965, ha stabilito che "la quota di utili non
distribuiti si traduce in un apporto coatto (ex lege) di quote di
capitale da parte degli azionisti, che ne erano i destinatari, a favore
della società; apporto che va computato in applicazione dell'art. 5 n.
3, prima parte, della legge di nazionalizzazione".
Questa interpretazione della norma impugnata farebbe cadere
automaticamente ogni questione di legittimità costituzionale.
Esaminando le questioni di legittimità proposte dall'ordinanza,
gli stessi difensori osservano che, dal coordinamento degli artt. 4, n.
11 e 6, n. 4 della legge di nazionalizzazione nonché dell'art. 5 del
D.P.R. n. 342 del 18 marzo 1965 si deduce che l'esercizio dell'anno
1962 è di pertinenza delle società, e che quindi gli utili conseguiti
in tale esercizio non sono compresi nella espropriazione delle imprese
elettriche. Perciò la pretesa dell'E.N.EL., di far propria la
differenza di utili superiore al 5,50 per cento si traduce in una
confisca a danno degli azionisti con la conseguente violazione degli
artt. 42, 47 e 3 della Costituzione.
L'E.N.EL., chiede, in primo luogo, che gli atti siano rimessi al
giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale per la decisione dei processi principali.
Tale rilevanza sarebbe insussistente per un duplice motivo.
L'E.N.EL., aveva proposto soltanto una azione di restituzione di
somme depositate presso terzi. Le società sono creditrici della
Edison delle somme depositate, ed essendo siffatti crediti caduti nel
trasferimento all'E.N.E.L. dei "rapporti giuridici" delle imprese
elettriche, l'E.N.EL., è diventato, in forza di tale trasferimento,
creditore della Edison. Poiché sul deposito è stato imposto
unilateralmente un vincolo a favore degli aventi diritto (gli
azionisti) il giudice deve decidere se siffatto vincolo abbia validità
ed efficacia oppure no.
La rilevanza sarebbe insussistente anche sotto un altro aspetto. La
norma impugnata si presenta come un elemento della complessa operazione
espropriativa delle imprese elettriche, una modalità necessaria e
conseguenziale al sistema adottato di determinazione dell'indennizzo,
previsto dagli artt. 4, 5 e 6. Pertanto l'esame di legittimità della
stessa può trovare ingresso soltanto nel caso in cui il giudice debba
decidere questioni relative all'indennizzo; ma nessuna domanda del
genere è stata proposta dall'E.N.EL.
L'E.N.EL., contesta infine che la norma impugnata possa configurare
un caso di espropriazione di un bene in danno degli azionisti.
Effettuando dei depositi presso la Società Edison, le varie società
elettriche hanno costituito in loro favore un diritto di credito che
continua ad essere un elemento del loro patrimonio sociale. La
qualificazione del deposito non poteva produrre l'effetto di separare,
di distaccare la somma dal patrimonio della società e di trasferirla
agli azionisti, perché gli utili della società non possono assumere
una loro individualità. Essi invece si concretano in una differenza
di valore del patrimonio sociale da un esercizio all'altro, e non
possono costituire altro che un diritto di credito dell'azionista nei
confronti della società per il pagamento del dividendo. Dunque, la
norma impugnata non può configurare un'espropriazione, ma, limitando
la libera disponibilità di ciò che è stato trasferito all'E.N.EL.,
essa regola i rapporti fra imprese espropriare ed E.N.EL.
Non sussistono pertanto le denunziate violazioni di norme
costituzionali, neppure in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal momento che la legge ha stabilito un metodo di indennizzo
completamente diverso, a seconda che le società per azioni siano o non
siano quotate in borsa oppure non esercitino in modo esclusivo o
prevalente l'attività elettrica.
Anche l'avvocato generale dello Stato chiede che, ove la Corte non
ritenga di dovere rimettere gli atti al giudice a quo per il riesame
della rilevanza, dichiari non fondata la questione di legittimità
costituzionale proposta. È d'avviso che la norma impugnata si
inserisce nel sistema di determinazione e di pagamento dell'indennizzo,
tanto che la percentuale di utili spettanti agli azionisti non va
calcolata sul valore nominale delle azioni, ma sul valore di indennizzo
in base ai criteri indicati dall'art. 5, n. 1, della legge di
nazionalizzazione; che il diritto di credito, derivante dal deposito
delle somme presso la Edison, è compreso fra i rapporti giuridici
trasferiti all'E.N.EL.; che la limitazione dei dividendi dell'esercizio
1962 non è altro se non una misura cautelare atta a garantire e
conservare la consistenza della impresa fino al momento del trapasso, e
che la norma impugnata va posta in relazione con le disposizioni
dell'art. 12 della legge di nazionalizzazione, aventi lo scopo di
tutelare la conservazione e manutenzione degli impianti, la buona
gestione delle imprese, e la conservazione del patrimonio e della
efficienza produttiva delle stesse fino al momento in cui non vengono
consegnate all'E.N.EL. Considerato in diritto :
1. - Tanto l'ordinanza del Tribunale di Parma quanto quelle del
Tribunale di Genova sollevano la stessa questione di legittimità
costituzionale del quarto comma dell'art. 6 della legge di
nazionalizzazione delle imprese elettriche 6 dicembre 1962, n. 1643,
nella parte in cui dispone che le società azionarie relative ad
imprese assoggettate a trasferimento, esercenti in via esclusiva o
principale attività elettriche, non possono - per l'esercizio 1962 -
distribuire dividendi superiori al 5,50 per cento, calcolati sul valore
di indennizzo dell'impresa: la prima, denunzia la violazione degli
artt. 42, 43, 47 e 3 della Costituzione, le altre, la violazione del
solo art. 42. Trattandosi della stessa questione le cause vanno
riunite e decise con unica sentenza.
2. - L'E.N.EL., ha chiesto preliminarmente che gli atti vengano
restituiti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della
questione, ma la Corte non può accogliere questa domanda, dal momento
che le ordinanze espongono, con adeguata e sufficiente motivazione, le
ragioni per le quali si ritiene che, per decidere la controversia fra
le parti, occorra applicare la norma, sulla quale sorgono dubbi di
legittimità costituzionale. E questa Corte conformemente ad un
principio costantemente affermato non ha motivo di sindacare le ragioni
addotte a sostegno di tale giudizio.
3. - Va innanzi tutto osservato che la questione di legittimità
costituzionale è prospettata esclusivamente sotto il profilo dei
diritti degli azionisti sulle eccedenze rispetto al limite legale dei
dividendi, nel senso che la quota di utili sottratta in tal modo ai
soci delle imprese elettriche trasferite all'E.N.EL. concreta una
sostanziale espropriazione senza indennizzo. Di conseguenza tale
prospettazione, che segna precisi limiti alla indagine di questa Corte,
preclude che i rapporti fra società espropriate ed E.N.EL., siano
presi in esame anche limitatamente alle eccedenze di utili.
Solo per il fatto che le parti hanno discusso e proposto
subordinate domande anche attinenti a tali rapporti, è opportuno
rilevare che - non avendo le ordinanze proposto alcuna questione di
legittimità delle norme riguardanti l'indennizzo attribuito alle
società - l'indagine se le asserite eccedenze di utili spettino
all'E.N.EL., oppure alle società si riduce all'esame se siano, oppur
no, comprese fra i beni espropriati, esame questo che non investe alcun
problema di costituzionalità.
4. - La questione è infondata.
Non può porsi in dubbio che, per le società interessate nel
presente giudizio, l'esercizio relativo all'anno 1962 è considerato di
transizione, nella complessa procedura di trasferimento dell'impresa
all'E.N.EL.
Dalla norma del numero 1 dell'art. 5 che stabilisce l'indennizzo in
misura pari alla media dei valori del capitale azionario secondo le
quotazioni di borsa del triennio 1 gennaio 1959-31 dicembre 1961, e
dalle altre norme le quali dispongono il trasferimento della gestione
all'E.N.EL., a decorrere dal 1 gennaio 1963, deriva la necessità di
disciplinare la gestione stessa nel periodo intermedio, compreso fra il
momento della determinazione dell'indennizzo e quello dell'effettivo
trasferimento dell'impresa, tenendo anche di mira la finalità di
evitare eventuali diminuzioni della consistenza economica e
patrimoniale della società.
Il carattere di transitorietà di tale gestione, che era esplicito
nel progetto di legge, è rimasto - per le suindicate ragioni - anche
dopo le modifiche apportate al progetto, in sede parlamentare,
allorquando - in considerazione dello scorrimento di un semestre del
trasferimento - si è disposto che le società di cui trattasi
provvedano alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite,
per l'esercizio 1962 con il divieto di distribuire utili superiori al
5,50 per cento.
5. - Il limite si spiega con un duplice ordine di considerazioni.
Da un canto l'E.N.EL., assumeva a proprio carico il rischio di
eventuali perdite nel corso dell'esercizio del 1962, come risulta e dai
lavori preparatori e dalla norma dell'art. 5, n. 3, della legge di
nazionalizzazione; la quale, soltanto per le società diverse da quelle
con azioni quotate in borsa, dispone che dal valore d'indennizzo siano
portate in detrazione le perdite attinenti agli esercizi successivi al
1960.
D'altro canto, sia per il Codice civile che per la legge 4 marzo
1958, n. 151, la formazione del bilancio e la determinazione degli
utili comportano complesse valutazioni delle assemblee delle singole
società, di cui, per la loro natura, sarebbe stato difficile un
sostanziale controllo; onde la necessità di fissare un limite al
potere deliberativo di quelle assemblee, superato il quale avrebbe
potuto sorgere il pericolo di vedere diminuita la consistenza economica
del complesso trasferibile all'E.N.EL., mediante un eccessivo distacco
di beni, o mediante un qualunque altro accorgimento contabile.
La limitazione disposta dalla norma impugnata fa parte di quel
sistema, cui si ispira la legge, inteso ad ovviare al pericolo
predetto, ed immediatamente realizzato con le misure cautelari previste
dall'art. 12; responsabilità dei legali rappresentanti delle società
soggette a trasferimento per la conservazione e manutenzione degli
impianti, nonché per la buona gestione delle imprese stesse; e
nullità degli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre
1961, che abbiano comunque diminuito la consistenza economica e
patrimoniale o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse.
Tale sistema, protettivo delle finalità perseguite dalla legge di
nazionalizzazione, non può qualificarsi di carattere espropriativo,
come invece hanno ritenuto le ordinanze di rimessione.
La legge, mediante la limitazione contenuta nella norma denunciata,
ha compiuto una valutazione approssimativa di ciò che (in base agli
accertamenti degli utili conseguiti negli anni precedenti al 1962, di
quelli concernenti gli utili distribuiti negli anni stessi, e
dell'andamento della gestione di transizione) era prevedibile che si
potesse distribuire. E tenute nel debito conto le esigenze delle
società e le finalità della legge di nazionalizzazione, ha utilizzato
un rimedio, quale è quello della limitazione del potere dell'assemblea
di ripartire utili ai soci, che, a scopi diversi, altra volta
l'ordinamento giuridico ha predisposto, senza che mai si sia ricondotto
all'istituto della espropriazione, o più genericamente a quello del
trasferimento coattivo; e che, nemmeno nell'applicazione fattane
mediante la norma denunciata, ha assunto carattere ablativo. Il limite
corrisponde per altro ad una media corrente, e segue l'indirizzo della
legge speciale, rapportandosi a quel 5,50 per cento che l'E.N.EL., deve
corrispondere come interessi sull'indennizzo a decorrere dal 1 gennaio
1963, data di inizio della sua gestione.
La limitazione di cui si discute si inserisce, se mai, fra quelle
che la legge può apportare ai diritti individuali per assicurarne
l'esercizio secondo una funzione sociale; funzione che - nella specie -
si realizza in quei fini di utilità generale che la legge si è
proposta di raggiungere.
6. - Dimostrato che la gestione dell'esercizio 1962 si caratterizza
come gestione transitoria fra quella propriamente privata delle
società e quella pubblica dell'E.N.EL., la Corte rileva che nel
determinare la particolare necessaria disciplina nei modi e nelle forme
che sono stati ricordati e per i fini che sono rilevabili dalla
medesima legge di nazionalizzazione, il legislatore ha operato
nell'esercizio di una non arbitraria discrezionalità, senza urtare
alcun principio costituzionale, e senza violare alcuno dei precetti che
la Costituzione pone a tutela della proprietà privata, della libera
iniziativa economica e del risparmio individuale. Discutendo di
dividendi, di espropriazione senza indennizzo, e di eccedenze di utili,
le parti hanno invece modificato i termini della controversia,
omettendo di tenere conto della singolarità dell'esercizio delle
imprese elettriche per l'anno 1962, e della conseguente specialità
della disciplina normativa.
7. - Anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione la
questione è infondata.
Come bene osserva l'Avvocatura dello Stato, il quarto comma
dell'art. 6 pone il divieto di attribuire utili superiori al 5,50 per
cento per tutte le società indicate nel n. 1 dell'art. 4, con "imprese
assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o
principale attività elettriche" senza distinguere affatto fra società
per azioni quotate in borsa o non quotate. Poiché il richiamo alle
società quotate in borsa è fatto soltanto in riferimento al calcolo
della percentuale del 5,50, la norma è stata interpretata ed applicata
nel senso che il divieto si riferisce a tutte indistintamente le
società per azioni. Dal che deriva che non sussiste di fatto un
diverso trattamento fra le due forme di società. Ma, in ogni caso,
tenendo conto del differente modo di calcolare l'indennizzo fra le
imprese indicate nel n. 1 e quelle indicate nel n. 2 dell'art. 5 della
legge di nazionalizzazione, il diverso trattamento sarebbe pur sempre
giustificato.
Per questo stesso motivo, non è di certo violato il principio di
eguaglianza, rispetto alle società miste per le quali l'indennizzo è
determinato mediante stima diretta dei beni con le modalità stabilite
dal decreto di esproprio. Infatti, la stima diretta dei beni al
momento del trasferimento esclude la necessità di qualsiasi intervento
dell'E.N.EL., e quindi di qualsiasi limitazione nelle gestioni degli
anni precedenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, quarto comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643
(istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e
trasferimento ad esso delle imprese esercenti industrie elettriche),
nella parte in cui esso pone il divieto di distribuzione di dividendi
superiori al 5,50 per cento per l'esercizio 1962 delle società per
azioni quotate in borsa; questione sollevata con ordinanza del
Tribunale di Parma del 3 febbraio 1965 in riferimento agli artt. 42,
43, 47 e 3 della Costituzione e con ordinanze del Tribunale di Genova
dell'8 febbraio 1965 in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte