Sentenza n. 94/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 665
del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Pisa nel
procedimento civile vertente tra la società immobiliare B. Gandolfo e
C. e Testai Cirano, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 140 del 3
giugno 1971
2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1911 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Motta Virgilio e Rivolta Giancarlo,
iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972.
Visti gli atti di costituzione di Rivolta Giancarlo e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Giuseppe Celona, per il Rivolta, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile promosso dalla soc. immobiliare "B.
Gandolfo" nei confronti di Testai Cirano, ed avente ad oggetto
intimazione di licenza per finita locazione, il pretore di Pisa, con
ordinanza del 9 novembre 1970, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 665 c.p.c., per preteso contrasto con gli
artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.
Il giudice a quo osserva nell'ordinanza, quanto al primo rilievo di
illegittimità, che, secondo la norma impugnata, se il conduttore
intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del
locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a
richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa
cauzione se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio,
immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni
del convenuto, che potranno essere svolte solo nel normale processo di
cognizione conseguente all'opposizione. Si creerebbe in tal modo una
disparità di trattamento fra il convenuto in un qualunque processo di
cognizione e quello nel processo che abbia per oggetto la risoluzione
di un contratto di locazione, poiché, nel primo caso, la pronunzia
segue alla valutazione di qualunque specie di prova addotta dal
convenuto a dimostrazione delle proprie eccezioni, mentre, nel secondo,
il conduttore è condannato sommariamente, anche se ha da far valere
prove fondate, ma non scritte, in virtù di una sorta di provvisoria
esecuzione che anticiperebbe in modo anomalo la pronuncia definitiva. E
ciò con pregiudizio irreparabile, dato che il risarcimento del danno e
la eventuale restitutio in integrum conseguenti al successivo
riconoscimento della infondatezza della pretesa del locatore non
varrebbero in ogni caso a ripagare il conduttore del disagio subito con
l'esecuzione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, in considerazione
anche della possibile incidenza del provvedimento su un contratto
soggetto a proroga legale.
La disparità, inoltre, si configurerebbe anche in relazione alla
posizione di ingiustificato privilegio che si evidenzierebbe, poi,
anche nei confronti del trattamento riservato ai soggetti di altri
rapporti di scambio.
Né varrebbe opporre l'esistenza di altre ipotesi di procedimenti
speciali che, come quelli possessori o d'urgenza, prevedono
provvedimenti esecutivi adottati in base a cognizione sommaria, poiché
si tratterebbe anzitutto di provvedimenti non vincolati nell'an e
sempre revocabili, mentre la specialità dei procedimenti stessi
sarebbe giustificata comunque da particolari e attendibili motivi, che
non sarebbe dato rinvenire invece nella specie, non potendo
ragionevolmente ritenersi accettabile la descritta discriminazione a
danno del convenuto conduttore rispetto al convenuto tipo, in
disaccordo, oltre tutto, con l'attuale politica legislativa in materia
di locazione, rivolta, come è noto, piuttosto a tutelare il conduttore
di fronte al locatore.
Per quanto riguarda la pretesa violazione del diritto di difesa, il
giudice a quo afferma che il ricollegare effetti ostativi alla
emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio solo ad eccezioni
fondate su prova scritta costituirebbe una limitazione della detta
garanzia costituzionale, attraverso la ingiustificata preferenza
accordata a tale strumento probatorio. Né la denunziata violazione
sarebbe temperata dalla possibilità che il giudice, secondo quanto
pure dispone la norma impugnata, neghi l'ordinanza di rilascio per
"gravi motivi", perché la genericità della disposizione potrebbe
risolversi in un arbitrio senza possibilità di controllo, data la non
impugnabilità dell'ordinanza neppure in base all'art. 111 della
Costituzione.
Nel procedimento civile promosso da Motta Virgilio contro Rivolta
Giancarlo, avente oggetto analogo al precedente, il pretore di Milano,
con ordinanza 25 ottobre 1971, ha pure sollevato questione di
legittimità dell'art. 665 c.p.c. per motivi simili a quelli come sopra
esposti, osservando in particolare che la disciplina in esame sarebbe
altresì intrinsecamente contraddittoria, perché, mentre da un lato,
in presenza dell'opposizione del conduttore, il legislatore avrebbe
sancito la trasformazione del procedimento da speciale in ordinario,
dall'altro, mediante la limitazione probatoria in esame, avrebbe
mostrato di ritenere ancora come non avvenuta tale trasformazione, al
fine evidente di favorire il locatore.
Entrambe le suddette ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate.
Nella causa proveniente dal pretore di Milano si è tempestivamente
costituito il Rivolta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo
Moschella e Giuseppe Celona, che hanno depositato deduzioni difensive
con cui sviluppano le tesi svolte nell'ordinanza di rinvio.
In particolare la difesa, dopo avere insistito sulla sostanziale
equiparazione dell'ordinanza di rilascio ad una sentenza di condanna
con riserva, afferma che sarebbe arbitraria la preferenza data dalla
norma impugnata alla prova scritta poiché la stessa non potrebbe
considerarsi più probante di quella orale ed aggiunge che la
disposizione sarebbe discriminatoria a favore del locatore, cui non è
richiesta la prova scritta e sarebbe altresì discriminatoria
nell'ambito della stessa categoria dei locatori, in quanto subordina la
emissione della ordinanza di rilascio alla possibile imposizione di una
cauzione per i danni, ingiustamente gravatoria a danno di coloro che,
in ipotesi, non siano in grado di versarla.
L'irrazionalità della discriminazione apparirebbe poi innegabile
di fronte alle finalità sociali di difesa delle parti contraenti più
deboli che anche la giurisprudenza della Corte avrebbe espressamente
riconosciuto degne di tutela in materia di locazione.
Ed anche in ordine alla lamentata violazione del diritto di difesa,
si rileva nelle deduzioni che limitazioni al riguardo possono
ammettersi solo ove non contrastino con l'effettiva possibilità di
esercizio del diritto stesso, che invece nella specie sarebbe
conculcata per la drastica limitazione probatoria e la non
obbligatorietà della cauzione per i danni.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi illegittima la norma
impugnata.
Nella causa proveniente dal pretore di Pisa è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le
proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che la norma impugnata non sarebbe del tutto
singolare nel nostro ordinamento, potendosi ravvisare situazioni
analoghe nell'art. 65 della legge cambiaria, e negli artt. 35, 648,
689, 700 e 703 c.p.c., e risponderebbe comunque ad una razionale
esigenza in quanto la cessazione della locazione implicherebbe la
detenzione abusiva della cosa altrui onde, ovviamente, dovrebbe
spettare al conduttore dimostrare l'esistenza di un suo eventuale
diritto di seguitare a detenere la cosa. Tale posizione processuale
delle parti evidenzierebbe anche la diversità della loro situazione,
il che escluderebbe per altro verso ogni incostituzionale disparità di
trattamento fra di loro.
Irrilevanti sarebbero poi i riferimenti al preteso contrasto della
norma impugnata con la politica legislativa di tutela del conduttore,
dato che tratterebbesi, se mai, di contrasto fra leggi ordinarie che
non potrebbe costituire vizio di illegittimità costituzionale. Detto
contrasto comunque non sussisterebbe perché le leggi vincolistiche in
materia di locazione, pur prorogando il contratto, non farebbero
tuttavia venir meno l'obbligo del conduttore di restituire la cosa
locata alla scadenza, obbligo alla cui osservanza la norma impugnata
appunto tenderebbe.
Infine, secondo l'Avvocatura, sarebbe anche infondata la questione
sollevata sotto il profilo della pretesa violazione del diritto di
difesa. Invero l'ordinanza di rilascio sarebbe concessa "se l'intimato
comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta", cioè in
un momento in cui si sarebbe istaurato il contraddittorio ed il
conduttore potrebbe esercitare la sua difesa, la quale, anche nei
limiti in esame, non potrebbe mancare di essere presa in considerazione
dal giudice, che può rifiutare l'ordinanza, quando, pur difettando la
prova scritta delle eccezioni, sussistano tuttavia gravi motivi, e
può, comunque, nel suo prudente apprezzamento, imporre una cauzione
che valga a garantire il conduttore per i danni e la restituzione del
bene, in caso di riconosciuta fondatezza delle eccezioni riservate.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondate le questioni come
sopra sollevate.
La difesa del Rivolta ha depositato una memoria illustrativa con
cui svolge ampiamente le argomentazioni già proposte a sostegno della
fondatezza delle questioni sollevate e, inoltre, prospetta un nuovo
profilo di illegittimità della norma impugnata. Si afferma infatti
nella memoria il contrasto della disciplina in esame con il principio
della autonomia della funzione giurisdizionale sancito dall'art. 104
della Costituzione, in quanto la norma stessa costituirebbe "un vero e
proprio ordine impartito dal legislatore al giudice di emettere il
provvedimento" in esame, inibendogli "la libera valutazione" della
fattispecie sottopostagli.
Tale questione secondo l'esplicita richiesta della difesa dovrebbe
essere sollevata dalla Corte d'ufficio. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di cui in epigrafe, emesse, rispettivamente, dai
pretori di Pisa e di Milano, sottopongono alla Corte, in base a motivi
coincidenti, la stessa questione di legittimità costituzionale
dell'art. 665 del codice di procedura civile.
Si rende, pertanto, opportuna la riunione dei due giudizi, onde dar
luogo a pronuncia di un'unica sentenza.
2. - Secondo l'ordinanza del pretore di Pisa, l'illegittimità
dell'art. 665 c.p.c. sarebbe prospettabile sotto due rilievi.
Anzitutto, il procedimento per convalida di sfratto porrebbe il
conduttore intimato in posizione di disparità nel confronto del
convenuto in ordinario processo di cognizione avente per oggetto la
risoluzione del contratto di locazione, limitando la prova delle
eccezioni a quella scritta e sancendo la non impugnabilità e, quindi,
l'irrevocabilità, sino a conclusione del successivo giudizio di
merito, secondo l'art. 667, del provvedimento di sfratto emanato previa
cognizione del tutto sommaria. Questa non razionale tutela privilegiata
accordata al proprietario locatore darebbe luogo a violazione dell'art.
3 della Costituzione. Secondo altro rilievo, connesso al precedente, la
restrizione dei mezzi di prova e le drastiche conseguenze esecutive
costituirebbero altresì violazione dei diritti di difesa, secondo
l'art. 24 della Costituzione.
Agli stessi concetti è informata l'ordinanza del pretore di
Milano, con l'aggiunta di una particolare considerazione, basata sul
fatto che la specialità del procedimento verrebbe meno all'atto della
comparsa dell'intimato e della sua opposizione, per dar luogo, in
quello stesso momento, all'apertura di un procedimento ordinario, le
cui regole non consentirebbero eccezioni ingiustificate.
3. - Le questioni non sono fondate.
La dedotta disparità di trattamento, con la conseguenza di
ritenere violato l'art. 3 Cost., muove dal presupposto che la tutela
giurisdizionale riservata al locatore nei confronti del conduttore, sia
e debba essere soltanto quella disponibile mediante l'esercizio della
normale azione contrattuale.
Il presupposto non si adegua, anzitutto, al principio d'ordine
generale, già riconosciuto da questa Corte, nel senso che è da
considerare legittima una differenziazione con adattamento della tutela
giurisdizionale, mediante la creazione di un sistema che abbia riguardo
alla particolarità del rapporto da regolare ai fini della salvaguardia
di interessi ritenuti razionalmente degni di protezione giuridica.
Il presupposto non si adegua, poi, all'applicazione dell'ora
cennato principio, che la Corte ha già compiuto, proprio in tema di
procedimento per convalida di sfratto, nel punto riguardante gli
effetti della mancata comparizione dell'intimato. In rapporto a tale
situazione, allora impugnata come contrastante con gli stessi artt. 3 e
24 Cost. in quanto supposta irrazionalmente derogativa dei principi del
processo contumaciale, la Corte (sentenza n. 89 del 1972) ha ritenuto
che le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino
la tutela giurisdizionale e che, qui, trattasi "di un procedimento
speciale predisposto dal legislatore per determinate finalità, fra le
quali quella di evitare che, attraverso l'abuso del diritto di difesa,
il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il godimento del
bene locato".
Tali considerazioni valgono, in via di principio, a giustificare
sotto ogni aspetto il sistema di legge che, data la specialità della
materia, prevede, accanto al procedimento ordinario, un procedimento
che, ove ricorrano determinate condizioni, consente un assetto del
rapporto, vuoi definitivo nel caso di mancata comparizione o
opposizione (salvo l'opposizione successiva ai sensi dell'art. 668
c.p.c.) vuoi temporaneo, sino alla decisione del merito, secondo l'art.
667.
Non è, quindi, fondato l'assunto che, nel caso, il procedimento
ordinario di cognizione, costituisca un unicum necessitato e
inderogabile. Al contrario, dottrina e giurisprudenza riconoscono la
validità della speciale procedura, inquadrandola nella categoria delle
pronunce con riserva, cioè interinali, con anticipo della esecutività
rispetto al giudicato: ciò, nello stesso modo col quale sono regolate
situazioni affini, come l'eccezione di compensazione di un credito
contestato (art. 35 cod. proc. civ.) o come la sentenza provvisoria di
condanna nei giudizi cambiari (art. 65 R.D. n. 1669 del 1933).
4 - Parimenti non fondata è la questione basata sulla dedotta
violazione del diritto alla difesa, tutelato dall'art. 24 della
Costituzione.
Si assume che, restringendo alla sola prova scritta, la
possibilità per l'intimato di far valere la fondatezza delle sue
eccezioni, se ne comprimerebbe senza ragione il diritto ad usufruire
altrimenti del mezzo ordinario della prova orale.
Ma va osservato, in via di principio, che, secondo giurisprudenza
di questa Corte "il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova,
come quello della testimonianza, non costituisce di per se stesso
violazione del diritto di difesa, ben potendo il legislatore in piena
discrezionalità limitarne o escluderne l'ammissibilità" (sentenza n.
128 del 1972). In particolare (sentenza n. 112 del 1970 con richiamo
dei precedenti) "l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle
delimitazioni suggerite, in relazione a singoli tipi di procedimento,
dal coordinamento di norme dirette ad armonizzare reciprocamente la
protezione di contrapposti diritti sostanziali". In altre parole,
occorre che tali delimitazioni trovino nel sistema una loro razionale
giustificazione. Nel caso in esame, tale giustificazione è data dalle
esigenze di rapidità e di immediatezza, che informano, come si è
detto, lo speciale procedimento e che verrebbero altrimenti eluse,
svuotando il sistema dei suoi caratteri tipologici.
D'altra parte, sono questi caratteri che, considerati nel loro
insieme, escludono che la posizione dell'intimato possa considerarsi
carente di tutela nel caso di mancanza di prova scritta.
Anzitutto, l'intimato rimane, comunque, sempre obbligato a fornire
la prova dei presupposti della sua domanda. Inoltre, resta affidata al
giudice una valutazione obiettiva di complesso sui motivi che,
eventualmente, sconsiglino la convalida, e il concetto di "gravità"
dei motivi, nella sua larga accezione, non può non comprendere anche
quei motivi che attengono alla posizione dell'intimato sfrattando,
prudentemente apprezzati. Aggiungasi, ad escludere vieppiù la
drasticità del sistema, che, nel caso di contestazione sull'ammontare
dei canoni, il successivo art. 666 c.p.c. consente al giudice di
concedere un termine di dilazione per adempimento, previa verifica.
5. - Si assume ancora che la non impugnabilità dell'ordinanza di
rilascio costituirebbe, sotto altro profilo, violazione del diritto di
difesa.
Ma in contrario va osservato che, data la natura del provvedimento,
privo, come si è spiegato, di contenuto decisorio in senso
sostanziale, la tutela del conduttore è assicurata dal fatto che al
provvedimento interinale fa seguito la prosecuzione in forma ordinaria
del giudizio nel merito (art. 667 c.p.c.) a cognizione piena, con
possibilità di svolgimento ampio e integrale di tutte le eccezioni,
secondo il dedotto e il deducibile. Su questo punto, concernente il
momento del passaggio al giudizio di merito, va ritenuto non esatto il
rilievo contenuto nell'ordinanza del pretore di Milano secondo cui
detto momento dovrebbe identificarsi all'atto della comparsa
dell'intimato opponente per esercitarvi ogni mezzo di difesa. Il
rilievo non tiene conto che le due fasi, regolate da diversa normativa,
sono consecutive, e distinte.
6. - Infine, va ritenuta non ammissibile l'istanza avanzata in
memoria illustrativa dalla difesa della parte Rivolta Giancarlo per
ottenere che la Corte sollevi di ufficio questione di legittimità
della norma, sotto il profilo che ne sarebbe leso il principio
dell'autonomia della funzione giurisdizionale sancito dall'art. 104
Cost. in quanto la norma stessa costituirebbe un ordine impartito dal
legislatore al giudice di emettere il provvedimento. Basta, infatti,
appena osservare che manca, per le ragioni sopra sviluppate, ogni
carattere di strumentalità della questione, in tale modo prospettata,
rispetto alla decisione qui adottata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 665 del codice di procedura civile, sollevata con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte