Sentenza n. 94/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza
emessa il 3 luglio 1970 dal tribunale di Potenza nel procedimento
civile vertente tra la società Filotecnica Salmoiraghi e il fallimento
di Barbagli Renato, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 19
dicembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso in data 19 novembre 1966 la società Filotecnica
Salmoiraghi chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di
Barbagli Renato, dichiarato dal tribunale di Potenza il 14 ottobre
1966. La domanda era però accolta solo parzialmente dal giudice
delegato e pertanto la società ricorrente proponeva opposizione
avverso lo stato passivo, ai sensi degli artt. 98 e 99 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
Spedita la causa in decisione, il tribunale, con ordinanza in data
3 luglio 1970 (pervenuta alla Corte solo il 13 novembre 1973),
sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli
artt. 98 e 99 della legge fallimentare, in riferimento agli artt. 101,
102, IO8, 3 e 24 della Costituzione.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata, ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Nell'ordinanza si prospetta il dubbio che gli artt. 98 e 99
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte
in cui affidano al giudice delegato l'istruzione delle cause di
opposizione allo stato passivo da lui predisposto ai sensi degli artt.
95 e seguenti della legge fallimentare (prevedendo altresì che in tale
qualità egli partecipi alla decisione delle cause medesime) siano in
contrasto:
a) con il principio dell'imparzialità e dell'indipendenza del
giudice, desumibile dagli artt. 3, 101, 102 e 108 Cost., in quanto il
giudice delegato sarebbe chiamato a riesaminare un provvedimento da lui
emesso in una precedente fase giudiziaria, sia pure con cognizione
sommaria;
b) con il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa,
sancito dall'art. 24, comma secondo, Cost., in considerazione del
pregiudizio che il creditore potrebbe risentire per il fatto di essere
costretto a sottoporre l'accertamento del suo credito ad un organo
giurisdizionale di cui fa parte il giudice delegato, che si è
pronunziato in senso a lui sfavorevole.
2. - Le questioni, nei termini in cui sono prospettate, non sono
fondate sotto alcun profilo.
Per vero questa Corte, con sentenza n. 158 del 18 novembre 1970, ha
già escluso che la partecipazione del giudice delegato alla istruzione
e alla decisione delle cause di opposizione allo stato passivo comporti
violazione dei precetti costituzionali dell'imparzialità e
dell'indipendenza del giudice, in base al rilievo che detta
partecipazione, mentre risponde all'esigenza di assicurare il rapido
svolgimento ed il miglior rendimento dell'attività giurisdizionale,
non può pregiudicare la decisione del tribunale, giacché
l'appartenenza del giudice delegato all'ordine giudiziario e le
garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono
in grado di operare sempre con assoluta obbiettività.
Né priva di rilievo appare la circostanza che la cognizione del
giudice delegato nella prima fase del procedimento di verifica dei
crediti, che si conclude con il decreto di approvazione dello stato
passivo, sia sommaria e certamente non rispondente ai moduli ordinari.
Infatti, nel vigente ordinamento processuale civile sono riscontrabili
numerose disposizioni che, in relazione ad accertamenti effettuati con
cognizione sommaria ed incompleta, affidano il riesame del
provvedimento allo stesso giudice che lo ha emesso o ad un organo
giudiziario di cui fa parte. Nell'ambito della legge fallimentare, è
questo il caso del giudizito del processo civile ordinario, fra gli
altri, quello dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, e di
convalida del sequestro.
3. - Quanto si è detto è rilevante anche ai fini dell'altro
profilo, prospettato dal giudice a quo, secondo il quale la
partecipazione del giudice delegato ai giudizi di opposizione allo
stato passivo comporterebbe violazione del diritto di difesa del
creditore non ammesso.
Infatti una volta escluso che detta partecipazione pregiudichi
l'imparzialità e la libertà della decisione non si vede quale
pregiudizio possano risentire le parti private in ordine all'esercizio
del diritto di difesa, posto che - com'è pacifico - nessuna
limitazione è apposta dalla legge all'esplicazione della loro
attività processuale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge
fallimentare), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24,101,102 e 108
della Costituzione, dal tribunale di Potenza con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte