Sentenza n. 94/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 558/1971
- art. 9legge 558/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
9 della legge 28 luglio 1971, n. 558 (disciplina dell'orario dei negozi
e degli esercizi di vendita al dettaglio), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1973 dal giudice conciliatore di
Gossolengo nel procedimento civile vertente tra Dolci Emilio ed il
Comune di Gossolengo, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20
febbraio 1974;
2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal pretore di Cesena nel
procedimento civile vertente tra Cappelletti Rino e il Prefetto di
Forlì, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 27 gennaio 1973 il Sindaco del Comune di
Gossolengo intimava a Dolci Emilio di pagare la somma di lire 30.000
quale sanzione amministrativa per avere tenuto aperto il negozio di
generi alimentari domenica 29 ottobre 1972, in violazione delle norme
di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a, legge 28 luglio 1971, n.
558, sulla disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di
vendita al dettaglio.
Avverso tale ingiunzione il Dolci proponeva opposizione, con atto
notificato il 28 febbraio 1973, chiedendo al giudice conciliatore di
Gossolengo di dichiarare la nullità della ingiunzione; e sollevava,
con memoria 21 ottobre 1973, l'eccezione di illegittimità
costituzionale dell'art. 1 legge 28 luglio 1971, n. 558, affermando che
questo articolo violava gli artt. 4 e 41 della Costituzione.
Il giudice conciliatore di Gossolengo, con ordinanza 29 ottobre
1973, riteneva rilevanti ai fini della decisione della causa e non
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
del citato art. 1 legge n. 558 del 1971 in riferimento agli artt. 4 e
41 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
20 febbraio 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo
che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non
fondate.
2. - Con ordinanza 9 febbraio 1973 il Prefetto di Forlì intimava a
Cappelletti Rino, gestore di impianto stradale per la distribuzione di
carburante, di pagare la somma di lire 84.000, quale sanzione
amministrativa per aver distribuito carburante in giorno di chiusura
per turno; e disponeva la chiusura dell'impianto per la durata di
cinque giorni.
Avverso tale ordinanza il Cappelletti proponeva opposizione davanti
al pretore di Cesena, con atto notificato il 26 marzo 1973, sollevando
la questione di legittimità costituzionale della legge 28 luglio 1971,
n. 558.
Con ordinanza 20 febbraio 1974 il pretore di Cesena riteneva
rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge
28 luglio 1971, n. 558, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
5 giugno 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto 5
giugno 1974, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Le questioni dedotte con le due ordinanze attengono alla
disciplina dei criteri ai quali le Regioni debbono uniformarsi a
termini della legge 28 luglio 1971, n. 558, che delega alle Regioni
stesse, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, la
determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle
altre attività esercenti la vendita al dettaglio.
2. - L'ordinanza del giudice conciliatore di Gossolengo impugna,
con distinto riferimento all'art. 4 e all'art. 41 della Costituzione,
l'art. 1, lett. a, della legge citata, che prescrive alle Regioni nella
"determinazione dell'orario di uniformarsi al criterio della chiusura
totale nei giorni domenicali e festivi", salva la facoltà di
autorizzare "nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di
pane... ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo
genere".
3. - Secondo il giudice conciliatore, la norma, nelle zone rurali,
priverebbe i commercianti dell'unica prospettiva di lavoro e di
guadagno sufficienti, perché proprio nei giorni festivi si
verificherebbe, in misura sempre più massiccia, l'esodo dalle città
verso le campagne. Violerebbe, pertanto, l'art. 4 della Costituzione,
che riconosce al cittadino il diritto al lavoro e vieta al legislatore
di porre vincoli che siano in contrasto con il dovere di rendere
effettivo tale diritto.
La censura non è fondata.
Dal riconoscimento del diritto al cittadino al lavoro e della
libertà di scegliere un'attività lavorativa discende per lo Stato il
dovere di non porre norme che tale diritto o tale libertà direttamente
o indirettamente escludano, ma non consegue il divieto al legislatore
di dettare disposizioni concernenti la tutela di esigenze sociali
costituzionalmente protette (sentenze di questa Corte n. 12 del 15
marzo 1960; n. 102 del 2 luglio 1968 e n. 41 del 25 febbraio 1971).
Nel sindacato di legittimità costituzionale non si può, pertanto,
prescindere da una considerazione globale dell'intero sistema per
verificare se limiti e condizioni trovino nel sistema stesso
giustificazioni e siano, quindi, legittimi.
Il criterio impugnato è determinato dall'esigenza di tutela del
diritto irrinunciabile al riposo, diritto che, nella sua configurazione
normale e globale, coincide con le domeniche e gli altri giorni
festivi.
Questa Corte, con sentenza 5 aprile 1974, n. 111, ha precisato che
"anche la tutela del diritto del lavoratore al riposo settimanale
costituisce una delle ragioni di finalità sociale e di salvaguardia
della dignità umana poste al limite della libera iniziativa economica
privata; né vale distinguere fra lavoratore dipendente e lavoratore in
proprio. La legge ha inteso tutelare anche il lavoratore in proprio
creando, attraverso l'obbligo della chiusura, il presupposto logico
giuridico della chiusura, perché anch'egli possa usufruire del riposo
settimanale". I limiti, quindi, al diritto al lavoro e alla libertà
del suo esercizio debbono essere stabiliti dalla legge con valutazione
di esigenze sociali unitarie e globali, di competenza degli organi
legislativi, e con disposizioni delle autorità amministrative
competenti ai sensi di legge, come è stabilito dall'art. 1, lett. a,
legge citata per le rivendite di pane e dall'art. 3 della legge in
oggetto, secondo cui "nelle località ad economia turistica e
limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati
per ogni località, sentito l'Ente provinciale per il turismo, le
Regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma
dell'art. 1, "possono fissare l'orario di apertura e di chiusura dei
negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi,
indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente art. 1".
Tale norma rivela come il legislatore, alla stregua della
disciplina costituzionale, ha ritenuto proprio per la tutela del
diritto al lavoro, che la coincidenza del riposo dei lavoratori con le
domeniche e i giorni dichiarati festivi sul piano nazionale possa
essere derogata, nel settore del commercio della vendita al dettaglio,
per interessi di carattere generale (come quello del turismo) e in
situazioni concrete accertate con procedimenti dagli organi
amministrativi competenti.
4. - Tanto meno è fondata la questione per quanto concerne l'art.
41 della Costituzione.
Contrariamente a quanto è affermato nell'ordinanza, l'attività di
esercizio commerciale, quanto ad orario e a determinazione dei giorni
di chiusura obbligatoria, deve adeguarsi alla esigenza unitaria della
tutela del diritto al lavoro e a quella della disciplina unitaria dei
prezzi. E la legge impugnata ha osservato le indicate esigenze in
quanto, escludendo la deroga al principio di coincidenza di chiusura
nei giorni festivi, ha ritenuto non meritevoli di tutela affermati
interessi particolari non aventi riflessi globali, che avrebbero potuto
comportare assunzione di altro personale, per esigenza di turni, con
ripercussioni sui prezzi.
5. - È anche non fondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal pretore di Cesena, dell'art. 9 legge 28
luglio 1971, n. 558, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
L'art. 9 porrebbe limiti ingiustificati alla libera iniziativa
economica dei privati "essendo certo", secondo il pretore, "più utile
per la collettività che i distributori di carburante rimangano aperti,
a disposizione del pubblico, il maggior tempo possibile, purché
naturalmente sia salvaguardato il diritto al riposo degli addetti".
Non sembra discutibile che la necessaria regolamentazione degli
orari di apertura e dei turni festivi dei distributori di carburante
debba essere sottratta all'arbitrio dei singoli gestori, né si
comprende come dovrebbe essere tutelata in concreto l'esigenza di
garantire, con la dovuta uniformità, l'irrinunciabile diritto dei
lavoratori dipendenti al riposo settimanale, sia pure per turno in un
giorno festivo.
Va, inoltre, considerato che gli orari debbono essere disciplinati,
tenendo conto del traffico, della regolarità del servizio e degli
interessi delle varie imprese; e che non spetta a questa Corte
interferire su valutazioni di competenza esclusiva degli organi
legislativi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 28
luglio 1971, n. 558 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi
di vendita al dettaglio) sollevata dal giudice conciliatore di
Gossolengo, con ordinanza 29 ottobre 1973, in riferimento agli artt. 4
e 41 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 28
luglio 1971, n. 558 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi
di vendita al dettaglio) sollevata dal pretore di Cesena, con ordinanza
20 febbraio 1974, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte