Sentenza n. 94/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/04/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 16/1970
- art. 15legge 16/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 15
della Legge della Provincia di Bolzano 25 luglio 1970, n. 16 (tutela
del paesaggio) promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 dal
Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall'ENEL contro la Giunta
Provinciale di Bolzano, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno
1980.
Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano e
dell'ENEL;
udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1985 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
uditi gli avv.ti Michele Conte per l'ENEL e Raffaele De Matteo per
la Provincia di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 3 maggio 1971 l'ENEL impugnava
innanzi al Consiglio di Stato la deliberazione 1. 3. 1971, n. 593 con
cui la Giunta provinciale di Bolzano aveva respinto il ricorso
gerarchico avverso il provvedimento della stessa Giunta (n. 5114 del 27
novembre 1970) di diniego di approvazione di un suo progetto di
derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico dai torrenti
Passirio ed altri.
Con ordinanza del 26 ottobre 1979 il Consiglio di Stato - sez. VI
giurisdizionale - sollevava questione di legittimità costituzionale
degli artt. 12 e 15 della legge della Provincia di Bolzano 25 luglio
1970, n. 16 (sulla "tutela del paesaggio"), assumendone il contrasto
con gli artt. 9, 11 e 12 dello Statuto speciale della Regione T.A.A.
Il giudice rimettente osservava innanzitutto, in punto di
rilevanza: 1) che il potere esercitato col provvedimento impugnato si
fonda sull'art. 12, primo comma, L.P. cit., a termini del quale "la
realizzazione di grandi derivazioni di acqua che siano progettate
nell'ambito o in vista ovvero in prossimità di zone sottoposte a
vincolo paesaggistico o su immobili tutelati, devono essere autorizzate
dal Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore
competente, sentito il parere della sezione tutela del paesaggio"; 2)
che tale locuzione non può non ritenersi comprensiva delle grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, essendo escluse dalla soggezione al
suddetto potere autorizzativo le sole opere destinate alla difesa
nazionale (art. 12, ult. comma e art. 15, primo comma); 3) che il
carattere monopolistico del potere in questione è confermato dall'art.
15, secondo comma, della stessa legge, a norma del quale "per le grandi
opere pubbliche di interesse nazionale, qualora le amministrazioni
interessate ne facciano richiesta, l'Assessore provinciale competente
è tenuto ad esaminare, con il concorso delle amministrazioni
richiedenti, soluzioni che contemperino gli interessi del paesaggio con
quelli rappresentati dalle amministrazioni stesse".
Ciò premesso, il Consiglio di Stato osservava che l'art. 9 dello
Statuto regionale - sia nel testo originario (L.C. 26 gennaio 1948, n.
5) che in quello sostituito con l'art. 10 L.C. 10 novembre 1971, n. 1 -
pur attribuendo all'autorità provinciale (originariamente a quella
regionale) determinati poteri strumentali alla tutela (anche) di
interessi paesaggistici, riserva implicitamente, ma inequivocabilmente,
allo Stato i poteri amministrativi relativi alle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico (cfr. C. Cost. n. 20/1961): riserva,
questa, che è poi ribadita dall'art. 12, n. 9 dello stesso Statuto,
nel testo modificato con l'art. 6 L.C. 1/71. Le disposizioni impugnate,
perciò, attribuendo all'autorità provinciale - cui compete in ogni
caso la tutela del paesaggio (art. 11 St.) - un potere ampiamente
discrezionale tale da collidere, per la mancanza di predeterminate
regole di compatibilità, con quello spettante all'amministrazione
statale a tutela di altri interessi pubblici, violerebbero, ad avviso
del Consiglio di Stato, il riparto di competenze fra Stato e Provincia
stabilito dalle predette norme statutarie.
2. - Nel giudizio così instaurato si è costituita la Giunta
provinciale di Bolzano, che in una breve memoria ha osservato: 1) che
il quadro normativo è mutato "per effetto dell'emanazione della "legge
provinciale sulla tutela del paesaggio", (peraltro non indicata) che ha
coordinato le precedenti leggi provinciali 25 luglio 1970 n. 16 e 19
settembre 1973 n. 37, fissando agli artt. 12 e 15 nuove disposizioni";
2) che "le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
del Trentino-Alto Adige D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, pur mantenendo le
competenze statali in materia di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico, hanno modificato la procedura per la loro concessione
stabilendo nuovi rapporti tra Provincia e Stato in ordine alla
titolarietà del demanio idrico".
3. - Nel giudizio si è costituito anche l'ENEL, che - nella
memoria di costituzione ed in una memoria aggiunta - ha osservato: 1)
che le modifiche agli artt. 12 e 15 L.P. 16/70 introdotte con la L.P.
19 settembre 1973, n. 37 sono irrilevanti rispetto all'oggetto del
giudizio a quo; 2) che la competenza legislativa provinciale in materia
di tutela del paesaggio incontra i limiti degli interessi nazionali e
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica (artt. 4 e 8 Statuto, nel testo unificato di cui al d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670); 3) che l'art. 12 della legge impugnata,
discostandosi dal sistema del concerto adottato con la precedente L.P.
24 luglio 1957, n. 8, sovverte il rapporto tra gli interessi nazionali
alla produzione di energia idroelettrica e quelli paesaggistici
provinciali; 4) che neanche il meccanismo di cui all'art. 15 cpv. è
idoneo a garantire il rilievo predominante dei primi sui secondi, dato
che attribuisce pur sempre all'autorità provinciale la decisione
definitiva sulle possibili soluzioni di contemperamento tra tali
interessi e con ciò riduce il ruolo dello Stato "a quello di un
semplice interlocutore con il quale è possibile (ma non è necessario)
concordare soluzioni di contemperamento dei diversi interessi in
gioco"; 5) che da ciò può scaturire "un ostacolo insormontabile per
l'esplicazione del potere che lo Stato si è riservato in ordine alle
scelte di politica energetica connesse con la realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del demanio
idrico".
Tale disciplina, ad avviso dell'ENEL, contrasta anche con il nuovo
assetto costituzionale realizzato con la L.C. 1/71, la quale, all'art.
17, ha previsto che il contemperamento tra i diversi interessi avvenga
"a monte", e cioè mediante un piano generale di utilizzazione delle
acque pubbliche da stabilire d'intesa tra i rappresentanti dello Stato
e delle province, secondo una procedura disciplinata dall'art. 8 delle
norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. Lo
strumento della previa intesa, idoneo a contemperare gli opposti
interessi ed a garantire alla provincia di poter far valere quello alla
tutela del paesaggio, è poi previsto dal medesimo d.P.R. sia per le
concessioni di grandi derivazioni anteriori alla formazione del
suddetto piano generale (art. 9), sia per il caso di concorrenza tra le
domande di derivazione dell'ENEL e quelle degli enti locali (art. 11). Considerato in diritto :
1. - Il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, dubita
della legittimità costituzionale degli artt. 12 e 15 della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 1970, n. 16, prospettandone il
contrasto con gli artt. 9, 11 e 12 dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948 n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.
Specificatamente, della succitata legge provinciale n. 16/1970,
vengono in considerazione:
- il primo comma dell'art. 12, nella parte in cui dispone che "la
realizzazione di grandi derivazioni di acque che siano progettate
nell'ambito o in vista ovvero in prossimità di zone sottoposte a
vincolo paesistico ... devono essere autorizzate dal presidente della
giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, sentito il
parere della sezione tutela del paesaggio";
- l'ultimo comma del medesimo art. 12, ai sensi del quale "le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere
destinate alla difesa nazionale, di cui all'art. 822, primo comma, del
codice civile" (donde si deduce l'applicabilità delle disposizioni
medesime alle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, come
è confermato dal successivo art. 15, primo comma);
- l'intero testo dell'art. 15, che fissa l'ambito di efficacia
delle norme e misure a tutela del paesaggio (primo comma); stabilisce,
per le grandi opere di interesse nazionale, l'obbligo dell'assessore
provinciale competente di esaminare, in concorso con le amministrazioni
interessate, che ne facciano (però) richiesta "soluzioni che
contemperino gli interessi del paesaggio con quelli rappresentati dalle
amministrazioni stesse" (secondo comma); demanda, in caso di accordo,
al presidente della giunta provinciale di autorizzare, con proprio
decreto, sentita la sezione tutela del paesaggio, le grandi opere in
discorso, "modificando, se occorre, il precedente vincolo" (terzo
comma).
2. - Il giudice rimettente non contesta che nel riparto delle
competenze tra lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano, spetti a
quest'ultima la potestà legislativa primaria - con la conseguente
potestà amministrativa - in materia di tutela del paesaggio. Così,
infatti, dispone l'art. 11, n. 7 dello Statuto speciale di autonomia,
approvato con la legge costituzionale n. 5 del 1948, nel testo
sostituito dall'art. 5, n. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1971
(che trova ora collocazione nell'art. 8, n. 6, del testo unificato
approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Il giudice a quo assume, però, che il potere attribuito al
presidente della giunta provinciale dal succitato art. 12, di
rilasciare, concorrendo le condizioni previste dalla norma in esame,
l'autorizzazione alla "realizzazione di grandi derivazioni di acque",
senza eccezioni di sorta, viene a sovrapporsi al potere concessorio
riservato all'amministrazione statale in materia di grandi derivazioni
di acque a scopo idroelettrico, condizionandone l'esercizio sino a
vanificarlo del tutto. Che spetti unicamente allo Stato rilasciare le
concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo
idroelettrico anche nel territorio della Provincia di Bolzano si deduce
con sicurezza, ad avviso del Consiglio di Stato, dal disposto
statutario (art. 9 della legge costituzionale n. 5 del 1948, il cui
testo è stato sostituito dall'art. 10 della legge costituzionale n. 1
del 1971; ora art. 12 del testo unificato) che prevede l'intervento,
originariamente, della Regione ed ora della provincia, (di Trento e) di
Bolzano, nel procedimento amministrativo preordinato all'emanazione del
decreto ministeriale di concessione - o di proroga - delle grandi
derivazioni di acque a scopo idroelettrico. Ulteriore elemento a
conferma dell'assunto, il giudice a quo ricava dall'art. 12, n. 9 dello
statuto medesimo, come sostituito dall'art. 6 della legge
costituzionale n. 1 del 1971 (ora art. 9 n. 9 del testo unificato) là
dove è stabilita la competenza legislativa, concorrente, della
provincia (e quindi la corrispondente competenza amministrativa) in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse, però, le
grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Né infine, argomenta il giudice rimettente, la previsione di cui
all'art. 15, secondo comma, della legge provinciale in esame, varrebbe
a modificare il rapporto di subordinazione in cui le scelte statali
vengono a trovarsi rispetto alle scelte regionali, di talché permane
il denunciato contrasto con gli invocati parametri statutari.
3. - All'esame, nel merito, delle questioni sollevate dal Consiglio
di Stato giova premettere alcune considerazioni di carattere generale.
Il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della
Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito
straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla
Repubblica di tutelarlo tra i principii fondamentali dell'ordinamento
(art. 9, secondo comma, Cost.).
Senza che qui occorra svolgere una compiuta esegesi del citato
disposto costituzionale, basta rilevare come, in forza di esso, il
perseguimento del fine della tutela del paesaggio (e del patrimonio
storico ed artistico nazionale) sia imposto alla Repubblica, vale a
dire allo stato-ordinamento e perciò, nell'ambito delle rispettive
competenze istituzionali, a tutti i soggetti che vi operano. Ed è di
piana evidenza che così debba essere, volta che, in via generale, la
tutela del paesaggio non può venire realisticamente concepita in
termini statici, di assoluta immodificabilità dei valori paesaggistici
registrati in un momento dato, ma deve, invece, attuarsi dinamicamente
e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo
socio-economico del paese per quanto la soddisfazione di esse può
incidere sul territorio e sull'ambiente.
Si vuol dire con ciò che, fermo il riparto delle competenze
disposto da norme costituzionali e sulla base di esso, la tutela del
paesaggio presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento
di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici
rappresentati da una pluralità di soggetti, la cui intesa è perciò
necessario perseguire di volta in volta, se comune a tutti è il fine
costituzionalmente imposto, appunto, della tutela del paesaggio.
4. - Lo statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto
Adige, di cui alla legge costituzionale n. 5 del 1948 e successive
modificazioni e integrazioni - nell'ambito del quale vanno individuati
i parametri cui può farsi riferimento nel presente giudizio -
ripartendo le competenze tra lo Stato, la Regione e le Province,
mantiene al primo il potere di assentire le concessioni di grandi
derivazioni di acque a scopo idroelettrico, come si evince
implicitamente ma inequivocabilmente dall'art. 9 della citata legge
costituzionale n. 5 del 1948. Alla Regione (e successivamente, ex art.
10 della legge costituzionale n. 1 del 1971, alla Provincia) è
attribuita soltanto la facoltà di intervenire nel relativo
procedimento, mentre il Presidente della Giunta regionale o un suo
delegato (e quindi ex art. 10 della citata legge costituzionale n. 1
del 1971 il presidente della giunta provinciale territorialmente
competente o un suo delegato) è invitato a partecipare, con voto
consultivo, alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
nelle quali sono esaminati i provvedimenti attinenti alla concessione
in esame.
Il disposto statutario non consente margini di dubbio per quanto
concerne l'attribuzione allo Stato del potere esclusivo di rilasciare
la concessione per le grandi derivazioni di acque a scopo
idroelettrico, che vengono così sottratte anche alla competenza
regionale, in tema di utilizzazione delle acque pubbliche, di cui
all'art. 5 n. 5 dello statuto originario.
Sul punto, con riferimento al medesimo parametro statutario, questa
Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 20 del
1961, precisando, sulla scorta di una diffusa argomentazione, che "nel
territorio del Trentino-Alto Adige, in base allo statuto regionale ed
alle relative norme di attuazione, sono riservate ai poteri dello Stato
le sole concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, mentre
sono di competenza della Regione tutte le concessioni di piccole
derivazioni e inoltre le concessioni di grandi derivazioni per
utilizzazione diversa da quella idroelettrica".
Ora, poiché, in base alla vigente disciplina, la concessione di
grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico riguarda tutte le
opere la cui realizzazione è necessaria per il conseguimento, appunto,
dello scopo per il quale la concessione stessa viene assentita, non
può dubitarsi che il riparto di competenze operato a livello
statutario precluda qualsiasi intervento, normativo od esecutivo, della
provincia che comporti menomazione o vanificazione del potere
attribuito, in via esclusiva allo Stato.
Né può addursi in contrario che la legge impugnata è stata
emanata dalla provincia di Bolzano nell'esercizio della propria
incontestabile competenza primaria in tema di tutela del paesaggio.
Vale, al proposito, quanto questa Corte ebbe ad osservare, nella
sentenza n. 46 del 1962, per cui "se fosse lecito" - in mancanza di
apposite norme legislative statali - "far rientrare nelle competenze"
(regionali e/o provinciali) "relative alle singole materie, tutte le
altre ad esse connesse sulla base della loro attinenza a queste ultime,
verrebbe meno la possibilità di tracciare una linea precisa di
demarcazione con le competenze statali".
La questione proposta dal Consiglio di Stato deve, quindi,
dichiararsi fondata, una volta accertato che i disposti (artt. 12 e 15)
della legge n. 16 del 1970 della provincia di Bolzano contrastano, per
la parte concernente le grandi derivazioni di acque a scopo
idroelettrico, con l'art. 9 dello statuto speciale di autonomia,
approvato con la legge costituzionale n. 5 del 1948, restando assorbito
ogni ulteriore motivo di censura.
5. - Vero è - come sopra si è avvertito sub 4 - che, per quanto
attiene alla tutela del paesaggio, più che mai stringente è la
necessità di predisporre strumenti normativi idonei a realizzare un
corretto bilanciamento degli interessi in gioco. Nella fattispecie
esaminata, la nettezza del disposto statutario - che attribuisce allo
Stato la competenza esclusiva per le grandi derivazioni di acque a
scopo idroelettrico - esclude che la provincia possa autonomamente
intervenire e interferire nella materia. Vero è, ancora, che il
medesimo art. 9 dello statuto originario conferiva alla Regione - ed
ora alla provincia - determinate facoltà di intervento e di
partecipazione, a titolo consultivo, nel procedimento amministrativo
per il rilascio (o il diniego) della concessione, nel quale poteva,
quindi, far valere, perché venissero presi nella debita
considerazione, gli interessi da essa rappresentati, ivi compreso,
ovviamente, quello alla tutela del paesaggio. E rispetto a quest'ultimo
neppure l'amministrazione dello Stato poteva - e può - assumere una
posizione di indifferenza, quasi che la competenza primaria attribuita
alla provincia valesse a scioglierla dell'obbligo di osservare il
principio fondamentale posto dall'art. 9, secondo comma, Cost..
Resta da osservare, conclusivamente, che la normativa sopravvenuta,
se ribadisce - e in termini espliciti - la competenza esclusiva dello
Stato per le grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico (art. 12
n. 9 dello statuto, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge
costituzionale n. 1 del 1971; artt. 5, primo comma e 11 lettera f) del
d.P.R. n. 381 del 1974), prevede, però, ulteriori momenti di
consultazione e di intesa con la provincia (artt. 9, ultimo comma, e 10
penultimo comma dello statuto nel testo sostituito rispettivamente
dagli artt. 10 e 11 della legge costituzionale n. 1 del 1971; artt. 6,
9 e 11 d.P.R. n. 381 del 1974; art. 9 d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235).
In questo quadro particolare rilievo sembra assumere il "piano
generale per la utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello
Stato e della provincia nell'ambito delle rispettive competenze", in
quanto strumento destinato a registrare "l'intesa tra i rappresentanti
dello Stato e della provincia, in seno ad un apposito comitato" (art.
17 ter, terzo comma dello statuto, introdotto con l'art. 16 della legge
costituzionale n. 1 del 1971, ora art. 14 del testo unificato approvato
con d.P.R. n. 670 del 1972; art. 8 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381).
La presente decisione, quindi, si inserisce in un tessuto normativo
che prevede una pluralità di strumenti di coordinamento dell'attività
dello Stato, della Regione e della provincia anche in tema di grandi
derivazioni di acque a scopo idroelettrico e mentre attua il rispetto
dei precetti statutari non intende, con ciò, stabilire una gerarchia
dei valori di rilievo costituzionale che vengono a confronto, dei quali
spetta ai soggetti pubblici cui ne è affidata la rappresentanza
realizzare la composizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 15
della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano nelle
parti in cui non escludono l'applicabilità delle disposizioni in esse
contenute alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo
idroelettrico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte