Sentenza n. 94/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo
comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1991 dal Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Termini Imerese, nel
procedimento penale a carico di Gianforte Francesco ed altri,
iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento in cui le persone offese avevano
proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal
pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Termini Imerese ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del
20 maggio 1991, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nella parte in cui dispone che in caso di opposizione proposta nel
procedimento pretorile, si provvede "a norma dell'art. 554, comma 2
c.p.p. e non a norma del combinato disposto di cui agli artt. 410,
comma 3 e 409 commi 2, 3, 4 e 5 c.p.p.".
Ad avviso del giudice rimettente, la circostanza che la norma
impugnata, richiamando l'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen.,
disponga che sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura provvede de plano, anziché previa audizione delle parti in
camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., secondo
quanto disposto per l'analoga opposizione proposta nei procedimenti
di competenza del tribunale dagli artt. 410, terzo comma, e 409 cod.
proc. pen., dà luogo ad ingiustificata disparità di trattamento tra
le parti offese dei due procedimenti. Tale audizione, infatti, non è
mera ripetizione di argomentazioni già svolte, ma concretizzazione
del principio accusatorio proprio di un sistema processuale in cui le
parti, nella fase delle indagini preliminari, operano in condizioni
di parità nel contraddittorio innanzi al giudice.
La norma impugnata, inoltre, darebbe luogo ad irrazionale
disparità di trattamento rispetto ad altre fasi del procedimento
pretorile, dato che in altri casi di opposizione, come quella avverso
il decreto che dispone la restituzione di cose sequestrate (art. 263,
quinto comma, cod. proc. pen.), è prevista l'udienza camerale
dell'art. 127 cod. proc. pen.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata. A suo avviso, è del tutto
ragionevole, alla stregua della direttiva della "massima
semplificazione" posta per il procedimento pretorile dal legislatore
delegante, che nella disciplina dell'archiviazione siano stati
adottati meccanismi semplificativi, idonei a salvaguardare
imprescindibili esigenze di funzionalità della macchina giudiziaria,
che diversamente sarebbe inesorabilmente travolta dalla massa di
procedimenti che affluiscono ogni giorno alle preture. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Termini Imerese dubita che
l'art. 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto non prevede
che nel procedimento pretorile - a differenza che in quello davanti
al tribunale (artt. 409, 410 cod. proc. pen.) - le parti siano
sentite in camera di consiglio (art. 127 cod. proc. pen.) in caso di
opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,
contrasti con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che,
in termini di rispetto del contraddittorio, si determina tra le parti
offese nei due tipi di procedimenti, e per la diversità di
disciplina, nello stesso procedimento pretorile, rispetto ad altri
casi di opposizione, come quella avverso il decreto di restituzione
di cose sequestrate (art. 263, quinto comma).
2. - Giova innanzitutto chiarire che la differenza di disciplina
dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione
del pubblico ministero nel procedimento, rispettivamente, davanti al
tribunale e davanti al pretore è meno marcata di quanto potrebbe
evincersi dal mero raffronto testuale tra le disposizioni dettate, da
un lato, nell'art. 410 del codice e, dall'altro, nell'art. 156 delle
disposizioni di attuazione.
Innanzitutto, come esattamente precisato nelle Osservazioni
governative al progetto di quest'ultima disposizione (in allora, art.
141- bis; cfr. p. 184), la stessa previsione della facoltà di
opposizione comporta che anche nel procedimento pretorile il pubblico
ministero sia tenuto - ai sensi dell'art. 408, secondo comma, del
codice - a dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona
offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata.
Dall'applicabilità di tale norma discende, inoltre, che, anche
nel procedimento pretorile, qualora l'avviso sia omesso, la persona
offesa sia abilitata a proporre ricorso per cassazione, secondo
quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 353 del 1991.
Quanto, poi, al contenuto dell'opposizione della persona offesa -
che nel primo procedimento (art. 410) "chiede la prosecuzione delle
indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto
della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova",
mentre nel secondo (art. 156) "indica gli elementi di prova che
giustificano il rigetto della richiesta" di archiviazione - nelle
citate Osservazioni si precisa che la differenza discende dal fatto
che nel procedimento pretorile non è previsto che il giudice per le
indagini preliminari abbia il potere (previsto per il procedimento
ordinario dall'art. 409, quarto comma) di indicare al pubblico
ministero ulteriori indagini da compiere.
Questo presupposto della differenziazione è, però, venuto meno
per effetto della sentenza di questa Corte n. 445 del 1990, che ha,
appunto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 554,
secondo comma, del codice nella parte in cui non prevede che anche
nel procedimento pretorile il giudice per le indagini preliminari,
"se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza
al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro
compimento". Ciò comporta, sul piano logico-sistematico,
un'espansione della facoltà della persona offesa correlativa alla
scomparsa del suddetto presupposto: sicché si deve ritenere che
anche nel procedimento pretorile la sua opposizione non sia più
finalizzata solo al rigetto della richiesta di archiviazione, ma
possa anche consistere nella sollecitazione di un'investigazione
suppletiva con indicazione - a pena, di inammissibilità -
dell'oggetto di essa e dei relativi elementi di prova.
È da rilevare, infine, che una differenziazione tra procedimento
pretorile e procedimento davanti al tribunale non appare ravvisabile
in riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini
preliminari ritenga l'opposizione della persona offesa inammissibile
e la notizia di reato infondata, dato che anche nel secondo
procedimento, a norma dell'art. 410, secondo comma, è previsto che
il giudice provveda de plano, pronunciando l'archiviazione con
decreto motivato.
La differenziazione che il giudice a quo lamenta concerne, quindi,
le ipotesi diverse da quella ora enunciata, rispetto alle quali la
decisione avviene de plano nel procedimento pretorile (cfr. le citate
Osservazioni governative), mentre in quello davanti al tribunale si
fa luogo all'udienza in camera di consiglio (art. 410, terzo comma).
3. - Tanto precisato, la questione deve ritenersi non fondata.
È perlomeno dubbio, innanzitutto, che la mancanza della procedura
camerale si risolva in un pregiudizio per la persona offesa idoneo a
radicare il deteriore trattamento che il giudice rimettente lamenta
rispetto alla persona offesa che abbia proposto opposizione nel
procedimento davanti al tribunale. La procedura camerale appare,
invero, tesa non tanto a garantire la persona offesa - che ha già
esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione - quanto,
piuttosto, a consentire al pubblico ministero ed alla persona
sottoposta alle indagini di interloquire sul merito dell'opposizione:
e ciò trova conferma nella statuizione per cui, "in caso di più
persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo
opponente" (art. 410, terzo comma).
D'altra parte, se si considera che il procedimento pretorile
soggiace alla direttiva (n. 103 dell'art. 2 della legge delega n. 81
del 1987) della "massima semplificazione", non può dirsi privo di
giustificazione - e quindi fonte di disparità di trattamento tale da
violare l'art. 3 Cost. - che il legislatore abbia ritenuto di
attuarla evitando l'appesantimento che l'adozione della complessa
procedura camerale indubbiamente comporta.
Parimenti infondata è, infine, l'ulteriore censura prospettata
attraverso il raffronto con la disciplina dell'opposizione avverso il
decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose
sequestrate (art. 263, quinto comma), dato che tale procedura
obbedisce ad esigenze diverse, tali da rendere disomogenei i termini
della comparazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nella parte in cui non
prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle
parti in camera di consiglio, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Termini Imerese con ordinanza del 20 maggio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte