Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Persona offesa - Soggetto eventuale del procedimento o del processo - Necessità che il suo apporto si traduca in un supporto e controllo del PM - Sua opposizione all'archiviazione - Necessità che sia finalizzata a colmare eventuali lacune investigative (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro per l'indagato che sia costretto a difendersi contro l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione da parte del PM la quale sia giudicata inammissibile nel merito). (Classif. 199019).
La persona offesa dal reato nel processo penale – soggetto eventuale del procedimento o del processo in omaggio alla separazione dei giudizi, penale e civile – è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero. La sua opposizione alla richiesta di archiviazione, quindi, non può tradursi in una mera censura e non può limitarsi a fornire una diversa valutazione degli elementi conoscitivi già disponibili, ma deve offrire concreti spunti che possano costituire oggetto di investigazioni non ancora effettuate, finalizzata a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini. (Precedenti: S. 203/2021 - mass. 44261; S. 249/2020 - mass. 43062).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., che, disciplinando i moduli procedurali che il GIP deve seguire ove la persona offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, non prevedono alcuna forma di ristoro in favore dell’indagato che sia stato costretto a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore di fiducia oppure assegnato di ufficio, ove l’opposizione risulti inammissibile nel merito. Nel sindacato sulla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute dal legislatore è necessario tenere conto, da un lato, dell’interesse a prevenire e a sanzionare, con la responsabilità per le spese, la presentazione di querele temerarie e, dall’altro, dell’interesse a non scoraggiare l’esercizio non solo del diritto di querela, ma anche del diritto di opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa. In tale quadro, il primo interesse è stato dal legislatore ritenuto recessivo rispetto al secondo, con valutazione che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole, specie alla luce dell’evoluzione del ruolo riconosciuto alla persona offesa nell’ambito del processo penale; anche perché il quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, fornisce all’organo giudicante uno strumento idoneo a svolgere una funzione di filtro rispetto a quelle opposizioni che, seppur formalmente proposte per sollecitare ulteriori investigazioni, risultino chiaramente pretestuose, consentendo di archiviare de plano, senza fissare l’udienza camerale, in presenza di richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, non serie o meramente esplorative. La scelta operata dal legislatore, dunque, trova giustificazione nell’opportunità, da inquadrarsi nel generale principio del favor querelae, di non scoraggiare o inibire la persona offesa nell’esercizio di tutti i poteri che le sono attribuiti al fine di cooperare alla completezza delle indagini e all’accertamento della verità. La lamentata violazione dell’art. 3 Cost. non è ravvisabile neanche sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, poiché le situazioni raffrontate dal rimettente non sono tra loro effettivamente sovrapponibili, attese le differenze di effetti, di connotati, e di stabilità del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Né l’obbligo di assistenza tecnica dell’indagato nell’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. compromette l’effettività del diritto di difesa, poiché rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore la scelta sulle modalità con cui dare attuazione a tale principio, che trova, comunque, adeguata salvaguardia, per i non abbienti, nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato. (Precedente: S. 187/2025 - mass. 47169).
sentenza 59/2026massima n. 47385 Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO FORMALMENTE A CARICO DI IGNOTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI ARCHIVIAZIONE - OPPOSIZIONE - ISCRIZIONE DELLA PERSONA SOSTANZIALMENTE INDAGATA NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO, A RICHIESTA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA SOSTANZIALMENTE INDAGATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all’art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui – a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione 'ex' art. 410 cod. proc. pen. – non consente al Giudice per le indagini preliminari di invitare il pubblico ministero che abbia chiesto l’archiviazione di un procedimento penale, formalmente a carico di ignoti, ma dal quale possa evincersi il nome della persona sottoposta ad indagini, ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 cod. proc. pen. prima dell’udienza 'ex' art. 409, comma 2, cod. proc. pen., impedendo alla persona sostanzialmente sottoposta ad indagini di essere invitata a partecipare all’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e quindi di difendersi all’interno di essa. L’art. 415, comma 2, cod. proc. pen., infatti, espressamente prevede che il giudice «se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritta nel registro delle notizie di reato», sicché, a prescindere dal “tipo” di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetta in ogni caso al giudice il potere – ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini – di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l’iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire. - Sul potere del giudice di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire, v. la citata ordinanza n. 176/1999.
Riguarda ancheart. 335 Codice di procedura penaleart. 409 Codice di procedura penale
Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione alla richiesta della parte offesa - Mancata previsione della possibilità che all’udienza camerale partecipi anche la persona cui il soggetto offeso querelante ha attribuito la commissione di reati - Prospettato contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in relazione all'art. 409, comma 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che l'udienza camerale, a seguito di opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa in querela ha attribuito la commissione di reati". Nella specie, la pronuncia additiva richiesta dal rimettente nulla aggiungerebbe (proprio perché si tratta di soggetto non ancora identificato) a quanto il giudice rimettente è chiamato a compiere, trattandosi di procedimento che a causa di un non corretto andamento delle indagini è stato gestito contro ignoti, nel quale, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione relativamente al giudizio 'a quo', il giudice per le indagini prelimiinari non ha alternative rispetto all'obbligo di fissare immediatamente l'udienza camerale con la sola partecipazione del pubblico ministero ed opponente.
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penale
Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa dal reato - Obbligatoria fissazione di un’udienza in camera di consiglio - Lamentata lesione del principio della ragionevole durata del processo, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione e di soggezione del giudice alla sola legge nonché disparità di trattamento, rispetto alla richiesta di proroga delle indagini preliminari - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, sull'assunto della superfluità della fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio, prevista nell'ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, avanzata dalla persona offesa. Infatti la censura piuttosto che essere dedotta quale conseguenza astratta e generale della norma impugnata, appare centrata sulle conseguenze di mero fatto che essa è in grado di generare; e in tale prospettiva appaiono insussistenti tutte le dedotte violazioni. - Per un precedente sostanzialmente identico, v. citata ordinanza n. 408/2001. - Con particolare riguardo al parametro 97 Cost., v. citate ordinanze n. 204/2001 e n. 490/2000. - Con riguardo al parametro 3 Cost., v. citata sentenza n. 88/1991.
Processo penale - Indagini preliminari - Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - Effetti - Obbligo del giudice, senza possibilità di operare un severo vaglio, di fissare per la discussione, previo avviso alle parti ed eventuale nomina di un difensore di ufficio dell'indagato, udienza in camera di consiglio - Conseguente ingiustificata sottoposizione dell'indagato ad una procedura comunque particolarmente onerosa - Diritto del difensore di ufficio alla retribuzione - Conseguente obbligo dell'indagato a tutela del quale si è provveduto alla nomina, di corrispondere gli onorari anche in mancanza di un suo accertato comportamento doloso o colposo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza e imposizione di prestazioni patrimoniali solo in base alla legge - Questione prospettata in forma ancipite - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27 Cost., nei confronti dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen. - in quanto, in caso di opposizione, da parte della persona che si assume offesa dal reato, alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, obbligando il giudice a fissare, per la discussione, l'udienza in camera di consiglio, previo avviso anche al pubblico ministero e all'indagato ed eventuale nomina di un difensore di ufficio, senza la possibilita' di operare un severo vaglio preventivo, legittimerebbe ingiustificatamente l'opponente a far subire all'indagato una procedura comunque onerosa - e dell'art. 31 delle disp. att. cod. proc. pen., che, a sua volta, nel sancire, in generale, il diritto del difensore di ufficio alla retribuzione, addosserebbe al cittadino interessato l'onere di provvedere al relativo pagamento indipendentemente dall'accertamento di un suo comportamento doloso o colposo. Le su esposte censure, infatti, si pongono in rapporto di reciproca subordinazione logica giacche' l'accoglimento di una di esse priverebbe, alternativamente, di rilievo l'altra, e cio' senza che dall'ordinanza di rimessione sia dato desumere quale sia quella a cui il rimettente attribuisca prevalenza, ne' quindi individuare, tra le sentenze additive simultaneamente invocate, quella che si vuole pronunciata. Cosicche' la questione, risultando prospettata in forma ancipite, non puo' essere decisa nel merito.
sentenza 78/2000massima n. 25205 PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - OBBLIGO DI INDICARE, A PENA DI INAMMISSIBILITA', NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE, L'OGGETTO DELLA INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA E I RELATIVI ELEMENTI DI PROVA - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA PER AVERE IL LEGISLATORE DELEGANTE PREVISTO IL MERO OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OFFESE DAL REATO - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, direttiva 51, l. 16 febbraio 1987, n. 81) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prescrive che nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indichi, a pena di inammissibilita', l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova - in quanto, con riferimento al preteso eccesso di delega rispetto alla richiamata direttiva della legge di delegazione (secondo cui la persona offesa dal reato puo' formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare) - posto che il secondo comma della disposizione impugnata stabilisce che la pronuncia immediata del decreto di archiviazione e' subordinata alla duplice condizione che l'opposizione sia inammissibile e che la notizia di reato sia infondata - una opposizione che non contenga l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova non preclude al g.i.p. che non ravvisi, ad un primo esame, l'infondatezza della notizia di reato, di fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., cosi' assicurando alla persona offesa la medesima forma di tutela prescritta dalla richiamata direttiva; ed in quanto, con riferimento alla supposta violazione dell'art. 3 Cost., la disciplina apprestata dall'art. 410, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. e' idonea a tutelare le ragioni della persona 0ffesa sia nel caso in cui questa intenda contrastare carenze e lacune investigative, sia quando l'opposizione sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del p.m.; sicche', dal sistema del codice emerge chiaramente che, in sede di opposizione, la persona offesa, nei casi in cui si trova nella impossibilita' di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, puo' comunque far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo del resto con la facolta', riconosciutale in via generale dall'art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice, con la conseguenza che questo puo' non accogliere la richiesta di archiviazione e fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 1, cod. proc. pen., cosi' pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi due commi dell'art. 410. - S. n. 88/1991. red.: S. Di Palma
sentenza 95/1997massima n. 23206 PROCESSO PENALE - ARCHIVIAZIONE - REQUISITI - DISCIPLINA - VECCHIO E NUOVO CODICE - DIFFERENZE FONDAMENTALI.
Riguardo alla disciplina dell'archiviazione, con la direttiva n. 50 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 87, e' stata adottata una formula - la "manifesta infondatezza" - identica tanto a quella della precedente delega del 1974 (punti 37 e 41) e del relativo progetto preliminare (art. 379), quanto a quella che, secondo l'interpretazione comune, definiva il grado di infondatezza idoneo a consentire l'archiviazione secondo il codice abrogato. Tra vecchio e nuovo codice, tuttavia, vi e', in materia, una fondamentale differenza. Nel primo, la decisione sull'archiviazione, assunta in base alla sola notizia di reato o a piu' o meno scarni elementi acquisiti nel corso degli atti preliminari all'istruzione, tendeva a stabilire se vi fosse o no un'infondatezza cosi' manifesta da far ritenere superflua o meno, l'istruzione vera e propria. Nel secondo, invece, si tratta di decidere all'esito, e sulla base, di indagini preliminari anche "complete" e talvolta integrate da investigazioni suppletive (artt. 409, 410 e 413). Cio' spiega perche' il legislatore delegato, nel formulare l'art. 408, abbia ritenuto di omettere l'attributo "manifesta" che il delegante aveva adottato senza particolari discussioni sul punto: si e' ritenuto, cioe', verosimilmente, che "l'infondatezza", collocata al termine delle indagini preliminari, recasse gia' in se' il segno dell'inequivocita'. Il vero significato della regola cosi' dettata e', quindi, quello della non equivoca, indubbia superfluita' del processo.
sentenza 88/1991massima n. 16998 Riguarda ancheart. 413 Codice di procedura penaleart. 409 Codice di procedura penaleart. 246 r.d. 1399/1930art. 408 Codice di procedura penaleart. 74 r.d. 1399/1930