Sentenza n. 94/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 78, 540, primo
comma, e 600, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi
con ordinanze emesse:
1) l'8 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Bologna nel
procedimento penale a carico di La Volpe Alberto ed altro, iscritta
al n. 593 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1995;
2) il 10 luglio 1995 dal Pretore di Latina nel procedimento
penale a carico di Gastaldi Federico, iscritta al n. 724 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di La Volpe Alberto nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1996 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
Udito l'avv. Mariano Rossetti per La Volpe Alberto e l'Avvocato
dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - La Corte di appello di Bologna, a seguito della richiesta di
revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della quale il
giudice di primo grado aveva dotato la disposizione di una sentenza
di condanna relativa al risarcimento del danno (cagionato dal reato
di diffamazione aggravata), con ordinanza emessa l'8 giugno 1995 ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 540, primo comma, e 600,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui,
rispettivamente, non prevedono l'esecutività ex lege delle
disposizioni civili della sentenza penale e consentono la revoca e
non solo la sospensione della provvisoria esecuzione.
Osserva il giudice a quo che la diversa disciplina delineata
dall'art. 540 rispetto alla provvisionale - dichiarata
provvisoriamente esecutiva ex lege - in punto di provvisoria
esecuzione appare ingiustificata sia quanto alle acquisizioni
probatorie sulle quali si fonda la decisione, sia avuto riguardo agli
effetti perversi che ne derivano. La parte civile, onde assicurarsi
un titolo esecutivo non sindacabile nei suoi presupposti dal giudice
di appello, potrebbe infatti essere indotta a chiedere la
provvisionale invece della condanna esaustiva. Ciò con il rischio
di una moltiplicazione di processi ed in contrasto con la disciplina
dettata dal novellato art. 282 cod. proc. civ., che assicura la
provvisoria esecutività della sentenza di primo grado proprio per
scoraggiare "resistenze" ed impugnazioni motivate da finalità
dilatorie.
Avuto perciò riguardo alla disciplina della provvisionale ed a
quella della sentenza civile, il giudice a quo ravvisa nell'art.
540, primo comma, una disparità di trattamento. Un ulteriore profilo
è poi rilevato in termini di "arbitrarietà" della scelta
legislativa, che, privando di esecutività ex lege la sentenza che
liquida il danno, limita l'effettività e la concretezza della
tutela.
La Corte rimettente, esclusa l'eventualità di poter concedere una
sospensione della provvisoria esecuzione, osserva che la richiesta di
revoca dovrebbe essere accolta, non avendo il Tribunale motivato
circa il giustificato motivo richiesto dall'art. 540, primo comma,
cod. proc. pen., ma aggiunge - a sostegno della rilevanza della
questione - che tale richiesta andrebbe respinta ove la Corte
dichiarasse l'illegittimità di quest'ultima norma nella parte in cui
prevede la concessione della provvisoria esecuzione solo su istanza
di parte ed in presenza di un giustificato motivo, e dell'art. 600,
secondo comma, cod. proc. pen., là dove "consente di revocare e non
solo di sospendere" la provvisoria esecuzione già concessa.
1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la declaratoria di manifesta infondatezza nonché di
inammissibilità per difetto di rilevanza.
Osserva anzitutto l'Avvocatura che il presupposto da cui muove il
giudice a quo secondo il quale la domanda di revoca dovrebbe essere
rigettata se la sentenza fosse provvisoriamente esecutiva ex lege si
basa su un equivoco circa la distinzione tra revoca e sospensione.
La differenza tra tali due ipotesi non risiederebbe infatti nei
motivi da prendersi in considerazione da parte del giudice di
appello, bensì nei diversi momenti processuali in cui intervengono
le misure, dovendo la revoca riferirsi all'esecuzione non ancora
iniziata e la sospensione al processo esecutivo già in corso (come
confermato dal previgente testo dell'art. 283 cod. proc. civ., che
appunto alludeva a tale profilo cronologico). L'autorità intervenuta
trae argomento a sostegno di tale tesi dalla sentenza n. 353 del 1994
di questa Corte, rilevando come, a seguito della declaratoria
d'incostituzionalità dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen.
(nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della provvisionale
possa essere sospesa per gravi motivi), debba ora ritenersi abilitato
il giudice di appello a compiere una valutazione in fatto ed in
diritto, ad esecuzione iniziata o meno e su ogni sentenza di condanna
di primo grado. Di talché la questione concernente il secondo comma
dell'art. 600 cod. proc. pen. dovrebbe essere dichiarata
manifestamente infondata.
Irrilevante e perciò inammissibile sarebbe invece la questione
relativa all'art. 540, primo comma, cod. proc. pen., in quanto la
sentenza oggetto del gravame è già stata dotata dal giudice di
primo grado di quella provvisoria esecutività che il rimettente
vorrebbe veder conseguire ex lege dalla richiesta decisione della
Corte, senza peraltro - opina l'Avvocatura - che tale pronuncia
risulti influente nel giudizio a quo.
1.3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito uno
degli imputati eccependo preliminarmente l'inammissibilità della
questione, in mancanza dell'indicazione delle norme costituzionali
che si assumono violate. La parte privata osserva altresì che,
semmai, dovrebbe essere ritenuto illegittimo il tertium comparationis
costituito dalla provvisionale, là dove ne è sancita la provvisoria
esecutività ex lege. Né sarebbe utile parametro di riferimento
l'art. 282 cod. proc. civ., attesa la differenza tra le due ipotesi:
le statuizioni civili della sentenza penale trovano la loro premessa
in un'affermazione di responsabilità dell'imputato che è però
assistita da una presunzione d'innocenza sino alla condanna
definitiva.
2.1. - Il Pretore di Latina, nel corso di un procedimento penale in
cui la parte civile, dopo aver notificato a mezzo posta all'imputato
la propria costituzione, aveva ribadito in udienza la stessa
chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 10 luglio 1995, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione:
a) dell'art. 78 cod. proc. pen., nella parte in cui consente la
costituzione in udienza della parte civile senza che all'imputato
siano concessi termini a difesa analoghi a quelli ex art. 555, terzo
comma, cod. proc pen. (decreto di citazione a giudizio) così
comprimendo il diritto di difesa e violando il principio di
uguaglianza tra le parti; b) dell'art. 540, primo comma, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività ex
lege della sentenza che ha pronunciato sulla domanda della parte
civile, in violazione sia del principio di uguaglianza, per il
confronto con chi agisce in sede civile e sia del diritto di difesa,
"che si estrinseca anche nell'ottenere decisioni esecutive se
favorevoli".
2.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza delle questioni.
Quanto all'impugnativa dell'art. 78 cod. proc. pen., si osserva,
sulla scorta della giurisprudenza in materia di questa Corte, che
l'imputato deve necessariamente rappresentarsi l'eventualità della
costituzione della parte civile sin dal momento in cui gli è
contestata l'imputazione e che comunque la sede dell'accertamento
della responsabilità resta quella dibattimentale.
Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura, pur dando atto
dell'opportunità di un "allineamento alla disciplina dettata
dall'art. 540 cod. proc. pen. alla nuova normativa del processo
civile", rileva tuttavia come, a differenza di quanto accadeva nel
previgente regime, la pendenza del processo penale non impedisca oggi
il promuovimento o la prosecuzione dell'azione in sede civile, sì
che l'opzione in tal senso appare affidata ad una libera valutazione
dell'interessato, il quale può prendere in considerazione vantaggi e
svantaggi dell'una e dell'altra soluzione. Considerato in diritto
1.1. - La Corte di appello di Bologna solleva questione di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 540, primo comma, codice di
procedura penale, in quanto non prevede la provvisoria esecutività
ex lege delle disposizioni civili della sentenza di primo grado; b)
dell'art. 600, secondo comma, dello stesso codice, nella parte in
cui, per effetto di tale omessa previsione, consente la revoca e non
già soltanto la sospensione della provvisoria esecutività di dette
disposizioni.
A parere del giudice a quo risulterebbe violato il principio della
parità di trattamento in confronto con quanto disposto dall'art.
282 del codice di procedura civile (nuovo testo), che attribuisce la
provvisoria esecutività a tutte le sentenze di primo grado, nonché
con la previsione del secondo comma della stessa norma denunciata,
che tale esecutività attribuisce alla provvisionale.
1.2. - Il Pretore di Latina dubita parimenti della legittimità
costituzionale dell'art. 540, primo comma, cod. proc. pen., sulla
base di analoghi argomenti ed evocando come ulteriore parametro
l'art. 24 della Costituzione per l'asserita inerenza
dell'esecutività delle sentenze al diritto di difesa, che
risulterebbe così vulnerato dalla mancanza di provvisoria
esecutività delle decisioni.
1.3. - Il medesimo Pretore solleva inoltre questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - dell'art. 78 cod. proc. pen., nella parte in cui
consente alla parte civile di costituirsi in udienza senza prevedere
l'osservanza degli stessi termini a difesa fissati dal successivo
art. 555, terzo comma, per il decreto di citazione a giudizio.
2. - I due giudizi vanno riuniti, in quanto vertenti sulla medesima
materia, e decisi con un'unica sentenza.
3. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità
che l'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato nel giudizio sub
1.1. in ragione dell'asserita ininfluenza della pronuncia richiesta
alla Corte, atteso che la sentenza appellata è già stata dichiarata
provvisoriamente esecutiva dal giudice di primo grado.
Osserva in proposito la Corte che l'ampia motivazione della
rilevanza offerta dal giudice a quo non solo non appare priva di
plausibilità, ma è logicamente coerente con la premessa da cui lo
stesso giudice muove, e cioè che allo stato della normativa in
materia egli dovrebbe accogliere l'istanza di revoca della
provvisoria esecuzione, essendo stata questa concessa dal giudice di
primo grado senza alcuna indicazione dei "fondati motivi" richiesti
appunto dall'art. 540, primo comma, cod. proc. pen.; quand'invece la
provvisoria esecuzione rimarrebbe comunque ferma ove anche la
condanna esaustiva al risarcimento del danno in sede penale fosse
provvisoriamente esecutiva per legge, per effetto della richiesta
pronuncia d'illegittimità costituzionale.
Parimenti respinta dev'essere l'eccezione di inammissibilità
sollevata dalla parte privata per l'asserito difetto d'indicazione
delle norme costituzionali che si assumono violate. Nell'ordinanza di
rimessione, infatti, si legge un esplicito e motivato richiamo
all'art. 3 della Costituzione.
4. - Nel merito la questione sollevata da entrambi i rimettenti è
infondata.
4.1. - L'accentuata valorizzazione dell'autonomia conferita dal
nuovo codice di procedura penale all'azione per il risarcimento del
danno o per le restituzioni, consente al titolare dell'azione stessa
di chiedere la tutela nella sede propria, del tutto indipendentemente
dal giudizio penale, previa valutazione comparativa dei vantaggi e
degli svantaggi insiti nella opzione concessagli. Tuttavia, una volta
compiuta la scelta di esercitare l'azione civile nel processo penale,
non è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono,
per via della struttura e della funzione del giudizio penale, cui la
stessa azione civile deve necessariamente adattarsi, considerate le
esigenze di pubblico interesse sottese all'accertamento dei reati
(cfr., da ultimo, sentenze n. 353 del 1994 e n. 443 del 1990). Un
accertamento - è da sottolineare - che va condotto con piena
libertà di valutazione della prova, e che concerne l'esistenza e le
modalità dell'unico fatto storico da cui scaturiscono insieme le
conseguenze di carattere penale e quelle di carattere civile, le
seconde delle quali sono legate sempre alle prime, almeno fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, giacché la condanna al
risarcimento e alle restituzioni non può essere disgiunta dalla
condanna penale, che, d'altronde, fino al suo passaggio in giudicato
non fa venir meno la presunzione di non colpevolezza dell'imputato
sancita dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione
4.2. - Nel previgente sistema l'esclusione della provvisoria
esecutività delle statuizioni civili della sentenza penale di
condanna non ancora passata in giudicato, era stata temperata dalla
(mera) possibilità che, su istanza di parte, il capo di sentenza che
assegnava la provvisionale fosse dichiarato provvisoriamente
esecutivo (art. 489-bis aggiunto dall'art. 9 della legge 15 dicembre
1972, n. 773). L'illegittimità costituzionale di tale assetto
normativo, denunciato in riferimento all'art. 3 della Costituzione a
fronte dell'allora vigente art. 282 cod. proc. civ. (secondo cui il
giudice doveva concedere la provvisoria esecutività, su istanza di
parte, delle sentenze di condanna al pagamento di provvisionali,
sempre che non ricorressero particolari motivi per rifiutarla), era
stata esclusa da questa Corte, sull'argomento che spetta alla
discrezionalità del legislatore di stabilire i casi ed il momento in
cui la sentenza diventa titolo esecutivo (sentenza n. 40 del 1974).
All'art. 282 cod. proc. civ., poi, si era in altra occasione negato
il valore di "precetto inderogabile" al quale dovessero
necessariamente modellarsi altre previsioni normative che
diversamente conformavano il regime di esecutività delle pronunce
(sentenza n. 95 del 1985). E più volte si è infine chiarito, in
via generale, che resta affidata alla discrezionalità del
legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso
all'esecuzione forzata nei diversi tipi di giudizi, col solo limite
della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (v.,
da ultimo, sentenza n. 65 del 1996).
Appunto nell'esercizio di tale discrezionalità il legislatore del
nuovo codice di procedura penale ha ora previsto l'esecutività ex
lege della condanna al pagamento di una provvisionale e la
concessione della clausola, su istanza, della condanna al
risarcimento soltanto quando ricorrano giustificati motivi.
4.3. - L'ontologica diversità per presupposti ed effetti tra
questi due ultimi provvedimenti, non ne consente la comparabilità ai
fini di assoggettarli necessariamente ad un comune regime. Basti in
proposito considerare che la concessione d'una provvisionale -
secondo l'indicazione del punto 26 della legge delega per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale - consegue proprio
all'impossibilità di effettuare quella liquidazione del danno cui la
domanda viceversa primariamente tende, e viene disposta nei limiti di
quanto accertato, in conto di ciò che verrà determinato dal giudice
civile, anche con finalità considerate di carattere cautelativo
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
L'inidoneità del tertium comparationis già rilevata in passato,
va poi a fortiori ribadita con riguardo all'art. 282 cod. proc. civ.,
come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353.
La provvisoria esecutività di tutte indistintamente le sentenze
civili di primo grado risulta infatti coerente con il nuovo modello
strutturale del giudizio civile, quale risulta dopo la riforma
realizzata da tale legge; ed è fondamentalmente volta a scoraggiare,
attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello,
impugnazioni meramente dilatorie. Finalità, questa, estranea alla
dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si
rivela nella realtà effettuale una limitazione dell'appello
dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento
del danno.
Sicché, sotto nessuno dei profili prospettati, è ravvisabile la
denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.
4.4. - Neppure configurabile è poi la violazione dell'art. 24
della Costituzione, prospettata dal solo Pretore di Latina
sull'assunto che la provvisoria esecutività per legge rappresenti un
connotato necessario delle sentenze d'accoglimento, siccome inerente
al diritto di difesa.
In proposito è sufficiente richiamare la più volte sottolineata
discrezionalità del legislatore nel modulare le condizioni di
accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Tale
discrezionalità - come sopra detto - trova il solo limite della non
irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, e non appare
affatto irrazionale che la sentenza possa rimanere priva di
esecutività sino a quando non sia passata in giudicato, sin quando
cioè non sia stata accertata in modo definitivo la situazione
giuridica sostanziale che andrebbe realizzata attraverso l'esercizio
dell'azione esecutiva cui, secondo la prospettazione, si dovrebbe
riferire la garanzia assicurata dall'evocato art. 24 della
Costituzione.
5. - Il giudizio di non fondatezza della questione relativa
all'art. 540, primo comma, cod. proc. pen. travolge la denuncia del
successivo art. 600, secondo comma, prospettata dalla Corte d'appello
di Bologna come meramente conseguenziale. L'eliminazione del potere
di revoca previsto da tale ultima norma, accanto a quello di
sospensione, è stata infatti richiesta a questa Corte dal giudice a
quo - coerentemente con la logica del suo ragionamento - soltanto
come conseguenza dell'auspicata estensione dell'esecutività ex lege
a tutte le sentenze di primo grado che condannino l'imputato al
risarcimento del danno.
6. - Infondata è altresì la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 78 cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di
Latina.
6.1. - Con riguardo alla dedotta disparità di trattamento rispetto
alla previsione di cui all'art. 555, terzo comma, cod. proc. civ., è
sufficiente qui richiamare quanto questa Corte ha già osservato onde
escludere che tale norma possa venire utilmente invocata quale
tertium comparationis: vale a dire che la particolare ampiezza dei
termini ivi previsti è strettamente collegata alla facoltà per
l'imputato di richiedere i riti alternativi di deflazione del
dibattimento (cfr. sentenza n. 453 del 1992).
6.2. - Il richiamo ai precedenti di questa Corte vale anche per
disattendere l'assunto, secondo cui la facoltà dell'offeso di
costituirsi parte civile in udienza viene a comprimere il diritto di
difesa dell'imputato, mancando la previsione di termini che
consentano all'imputato stesso di apprestare le sue difese.
Con riguardo alla disciplina previgente, che non mostrava sul punto
significative differenze, si è infatti osservato che "la
costituzione di parte civile della parte offesa dal reato non
rappresenta per l'imputato una eventualità che egli non possa
rappresentarsi sin dal momento in cui è sorta per lui
l'imputazione", sì che "dalla prevedibilità dell'evento deriva che
l'imputato può ben preparare tempestivamente le ragioni della sua
opposizione alla costituzione di parte civile, se egli ha da farne
valere", e non ha pertanto rilievo se la parte stessa si costituisce
prima o all'atto dell'apertura del dibattimento, che resta pur sempre
- segnatamente nel nuovo sistema - la sede dell'accertamento del
fatto da cui nascono la responsabilità civile e quella penale (cfr.
sentenza n. 108 del 1970 e ordinanze nn. 157 del 1974, 182 del 1973,
7 e 167 del 1970). Ed è proprio l'unicità storica di tale matrice,
già sopra sottolineata, a far largamente coincidere il tema
difensivo dell'imputazione con le ragioni volte ad ottenere il
rigetto della domanda di risarcimento o di restituzione.
In verità - anche se, in linea generale, si può affermare che
"l'esigenza di un regolare contraddittorio tra il soggetto
danneggiato dal reato (costituitosi parte civile) e l'imputato (in
quanto obbligato a risarcire il danno o tenuto alle restituzioni) è
soddisfatta ... con la conoscenza (o la conoscibilità) della
dichiarazione di costituzione di parte civile" (sentenza n. 136 del
1968) - non può escludersi che, in relazione a profili peculiari
della domanda connessi all'esercizio dell'azione civile nel processo
penale - quali ad es. la stessa qualità di danneggiato o, più in
dettaglio, la quantificazione del petitum -, possa in concreto
verificarsi la necessità di apprestare una difesa circostanziata e
specifica. Ma in tale ipotesi il sistema processuale consente al
giudice di accordare, ex art. 477, secondo comma, cod. proc. pen.,
adeguate sospensioni di breve durata del dibattimento, qualora ciò
si appalesi assolutamente necessario alla salvaguardia del
contraddittorio (cfr. sentenze nn. 203 del 1992, 16 e 284 del 1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale:
a) degli artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevate dalla Corte d'appello di Bologna, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in
epigrafe;
b) degli artt. 540, primo comma, e 78 del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte