Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1,

405, comma 2, e 406, comma 8, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1997 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Oristano, iscritta al n.

509 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Oristano, delibando favorevolmente la relativa eccezione

proposta nel corso della udienza preliminare, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 335, comma 1, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non indica con "determinazione" il termine entro

il quale il pubblico ministero deve iscrivere nell'apposito registro

il nome della persona alla quale è attribuito il reato, dell'art.

405, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che i

termini per le indagini preliminari decorrano dal momento in cui

emergono indizi di reità a carico della persona indagata invece che

dalla data della iscrizione del relativo nominativo nel registro

delle notizie di reato, nonché, infine, dell'art. 406, comma 8, cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possano essere

utilizzati gli atti di indagine compiuti in assenza di iscrizione

immediata della persona nei cui confronti sono emersi indizi di

reità;

che a parere del giudice a quo la disposizione dettata dall'art.

335 cod. proc. pen. non prevede alcun termine entro il quale il

pubblico ministero deve procedere alla iscrizione della notizia di

reato e del nominativo della persona cui il reato stesso è

attribuito, il che assegnerebbe allo stesso organo un ambito di

valutazione discrezionale e insindacabile nella individuazione degli

elementi idonei a determinare l'iscrizione;

che da tale discrezionalità del pubblico ministero scaturirebbe,

ad avviso del rimettente, una situazione di disparità di trattamento

fra indagati, in quanto per essi i tempi più o meno lunghi di

definizione della fase delle indagini vengono fatti dipendere dalle

diverse valutazioni compiute da ciascun pubblico ministero in ordine

alla sussistenza o meno degli indizi di reità a loro carico;

che violati sarebbero anche i principi e criteri direttivi

dettati dall'art. 2, nn. 35 e 48, della legge-delega 16 febbraio

1987, n. 81, giacché, avendo il codice riprodotto quelle stesse

formule, necessariamente generiche, solo apparentemente avrebbe dato

attuazione ai principi medesimi, che al contrario postulavano

"specifiche indicazioni cogenti in ordine ai tempi e modi di

esercizio delle anzidette funzioni del p.m. nella fase delle indagini

preliminari;

che vulnerato risulterebbe, infine, l'art. 24 della Costituzione,

in quanto la dedotta disparità di trattamento si risolverebbe anche

in una violazione del diritto di difesa, che deve essere tutelato

pure nella fase delle indagini preliminari";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata.

Considerato che dalla ordinanza di rimessione non è dato

comprendere se in concreto sussistano e quali siano gli atti delle

indagini preliminari che dovrebbero essere coinvolti dalla sanzione

di inutilizzabilità che lo stesso rimettente mira in ultima analisi

a far scaturire dalla articolata denuncia sottoposta all'esame di

questa Corte;

che, in particolare, il giudice a quo ha omesso di motivare in

punto di rilevanza se l'inutilizzabilità si rifletta su specifici

atti eventualmente compiuti prima della iscrizione della notizia di

reato e del nominativo dell'indagato nel registro previsto dall'art.

335 cod. proc. pen., ovvero se la stessa debba travolgere gli atti

espletati dopo la scadenza del termine di durata delle indagini

preliminari, computato non dalla data di iscrizione, ma da quello in

cui sono emersi indizi di reità a carico della persona indagata;

che accanto a tali rilievi ed alla obiettiva ambiguità del

petitum oscillante fra più alternative nessuna delle quali

univocamente additata, sta anche l'impossibilità per questa Corte di

indicare con "determinatezza il termine entro il quale il pubblico

ministero deve iscrivere nell'apposito registro il nome della persona

alla quale è attribuito il reato", che, pure, il rimettente ha

enunciato come quesito additivo posto a fulcro delle dedotte

censure.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e

406, comma 8, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Oristano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte