Sentenza n. 95/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 1792/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D. 10
maggio 1923, n. 1792, recante "Convalida dei regi decreti 19 novembre
1921, n. 1592 e 16 novembre 1921, n. 1593 e modificazione dell'imposta
sul consumo del gas e dell'energia elettrica", promosso con ordinanza
emessa il 14 marzo 1966 dal Tribunale di Monza nel procedimento penale
a carico di Brenna Riccardo ed altri, iscritta al n. 204 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 299 del 26 novembre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Brenna Riccardo ed altri e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Riccardo Brenna e
altri, imputati del reato di cui agli artt. 10 del Codice penale e 25 e
45 del D. M. 8 luglio 1924 (T.U. disposizioni legislative concernenti
l'imposta di fabbricazione degli spiriti), il Tribunale di Monza, con
ordinanza 14 marzo 1966, premesso che l'art. 25 del citato testo unico
riproduce la disposizione contenuta nell'art. 1, n. 12, all. 1, del
decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592, ha rimesso a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa degli
imputati, dell'art. 1 del R.D. 10 maggio 1923, n. 1792, così
formulato:
"Sono convalidati i regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592,
concernente la sistemazione delle imposte di produzione e di consumo, e
16 novembre 1921, n. 1593, concernente le imposte sul caffè, sui suoi
surrogati e sugli organi di illuminazione".
Poiché il decreto 10 maggio 1923 era stato emanato in base alla
delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre
1922, n. 1601, si osserva nell'ordinanza che la delega ivi contenuta
non aveva per oggetto la convalida di decreti-legge, e tanto meno del
D.L. n. 1592 del 1921, e che, in base ai principi costituzionali in
vigore prima della legge n. 100 del 1926, i decreti-legge non potevano
essere convalidati se non con la conversione in legge da parte del
Parlamento. L'art. 1 del decreto 10 maggio 1923 avrebbe pertanto
superato i limiti delega, e sarebbe stato costituzionalmente
illegittimo per violazione dei principi che regolavano, all'epoca della
sue emanazione, la convalida dei decreti-legge, nonché l'esercizio, da
parte del Governo, del potere legislativo delegato dalle Camere.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata. Con
deduzioni in data 20 novembre 1966, che sostanzialmente si riportano
agli argomenti dell'ordinanza, si sono costituiti in giudizio i signori
Ambrogio, Riccardo, Pierluigi e Giancarlo Brenna, rappresentati e
difesi dagli avvocati prof. Enrico Allorio, Sergio Carpinelli, Gino
Colombo e Edoardo Orsenigo.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto 16 dicembre 1966. In esso si contesta che l'art. 1 del decreto
n. 1792 del 1923 abbia inteso convertire in legge il decreto n. 1592
del 1921, di cui invece si sono volute inserire le disposizioni nel
riordinamento di norme a cui il Governo era stato delegato; e ciò
rientra nei limiti della delega. Né vi è dubbio che questa
consentisse l'emanazione di norme riguardanti le imposte di
fabbricazione.
La difesa dei sigg. Brenna ha presentato una successiva memoria.
In essa si osserva che il Tribunale di Monza si era trovato nella
necessità di affrontare il problema della legittimità costituzionale
del decreto-legge 19 novembre 1921, il cui art. 1 era stato riprodotto
nell'art. 25, secondo comma, del T.U. 8 luglio 1924, alla stregua del
quale gli imputati dovevano essere giudicati. Ribadendo gli argomenti
portati dall'ordinanza, nella memoria si sostiene che il Governo, nel
convalidare il decreto legge del 1921 col decreto 10 maggio 1923, non
si sarebbe contenuto nell'ambito della delegazione dei poteri
conferitigli con la legge n. 1601 del 1922. Alle deduzioni della difesa
del Presidente del Consiglio si oppone che la "convalida" presuppone
l'esistenza di un atto inficiato da vizi, che ne determinano la
invalidità. Ma il decreto legge n. 1592 del 1921 era pienamente
valido, e pertanto il Governo, parlando di convalida, non poteva
intendere che la conversione in legge. Si insiste quindi per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Nella discussione orale, la difesa del Presidente del Consiglio si
è rimessa agli scritti. Considerato in diritto :
1. - La questione che la Corte è chiamata a decidere è se l'art.
1 del decreto 10 maggio 1923, n. 1792, emanato in virtù della
delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre
1922, n. 1601, sia viziato da illegittimità costituzionale per eccesso
dalla delega. Con tale articolo si convalidavano, secondo l'espressione
ivi adoperata, i decreti legge n. 1592 e 1593 del 1921; ma si assume
nell'ordinanza di rimessione, e si sostiene dalle parti private, che la
delega di cui alla detta legge non aveva per oggetto la convalida di
decreti-legge, la quale, secondo i principi costituzionali del tempo,
non poteva avvenire che attraverso la conversione in legge, ad opera
del Parlamento.
La disposizione impugnata avrebbe perciò superato i limiti della
delega.
2. - In precedenti sentenze, la Corte, nell'affermare la propria
competenza a giudicare sulla legittimità dei decreti delegati
anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, ha fissato i
termini in cui va condotta l'indagine sulla costituzionalità di essi
(sentenze n. 37 e 54 del 1957, sentenza n. 53 del 1961).
Nelle ricordate decisioni si è rilevato che, nell'ordinamento
costituzionale precedente l'attuale, due principi fondamentali,
generalmente validi, condizionavano la legittimità dei decreti
delegati: l'esistenza di una delega del Parlamento, con oggetto
chiaramente definito, e l'osservanza, da parte del legislatore
delegato, dei limiti segnati con la delega.
Su la base di tali principi, l'esame della presente questione deve
essere rivolto ad accertare il contenuto della delega, di cui alla
legge 3 dicembre 1922, n. 1601, e quello della norma impugnata, per
stabilire, attraverso il loro raffronto, se quest'ultima si è
mantenuta nei limiti della prima.
3. - La legge 3 dicembre 1922 conferiva al Governo, come dice il
suo titolo, una delegazione di pieni poteri per il riordinamento del
sistema tributario e della pubblica Amministrazione. L'art. 1
specificava che al Governo era attribuita la facoltà di emanare
disposizioni aventi vigore di legge "per riordinare il sistema
tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità
del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte", nonché
per una generale riorganizzazione della pubblica amministrazione.
Dell'uso della facoltà conferitagli il Governo doveva dar conto al
Parlamento entro il marzo 1924 (art. 2).
La vastità della delega e gli scopi di essa implicavano una
revisione, nelle materie indicate, dell'ordinamento normativo allora
vigente. Pertanto, nei limiti delle predette materie, il Governo poteva
emanare norme, aventi vigore di legge, innovative, abrogative, o
modificative delle norme preesistenti; il che non escludeva che potesse
emanare disposizioni confermative di alcune di esse. Nel riesame, a cui
il Governo era tenuto, dell'intero sistema tributario, poteva ben
presentarsi l'opportunità di lasciare immodificate alcune norme,
considerate non contrastanti con le esigenze di semplificazione del
sistema e di una migliore distribuzione del carico delle imposte.
La volontà di lasciare immutate tali norme, dopo averle
considerate nel complesso del sistema in via di riordinamento, poteva
esprimersi con la loro testuale riproduzione in uno dei decreti emanati
in base alla delega, o con un richiamo ad esse, formulato ob
relationem. Nel render conto al Parlamento del proprio operato, il
Governo era così in grado di dimostrare la corrispondenza del suo
esame alla estensione della materia delegata e di indicare quali norme,
nel riordinato sistema, aveva modificate o introdotte o abrogate e
quali invece aveva mantenute.
Ai fini della presente indagine è inoltre da osservare, per quanto
sia ovvio, che la revisione dell'ordinamento normativo affidato al
Governo comprendeva indiscriminatamente tutte le norme allora vigenti
nelle materie oggetto della delega, indipendentemente dalla loro natura
formale; vale a dire, sia che fossero contenute in leggi formali, sia
che fossero contenute in decreti legislativi o decreti legge; ed è
noto quanta materia, nella legislazione del tempo, fosse disciplinata
da decreti-legge. È superfluo aggiungere che, rispetto alle norme in
questi contenute, il Governo aveva gli stessi poteri, innanzi indicati,
di abrogare, modificare o conservare.
4. - Le considerazioni innanzi esposte valgono a chiarire il
significato della formula, adoperata nell'art. 1 del decreto 10 maggio
1923, n. 1792: "Sono convalidati i regi decreti" 19 novembre 1921, n.
1592, e 16 novembre 1921, n. 1593.
È fuori dubbio che tale espressione non può essere intesa con
riferimento alla nozione di convalida, elaborata sulla base del diritto
privato (art. 1423 e 1444 del Codice civile) e del diritto
amministrativo, secondo la quale la convalida presuppone un atto
invalido (negozio annullabile; atto amministrativo illegittimo), di cui
si eliminano i vizi. Come esattamente ha rilevato la difesa delle parti
private, i decreti-legge di cui trattasi non erano atti invalidi,
secondo l'ordinamento del tempo, né erano soggetti a un termine di
conversione.
Nel momento dell'emanazione del decreto delegato, le norme in essi
contenute erano pertanto validamente in vigore, e come tali rientravano
nel complesso di norme di cui era stata affidata al Governo la
revisione e il riordinamento.
Già si è visto che il Governo, nelle materie oggetto della
delega, poteva modificare o mantenere in vigore le norme preesistenti:
nel caso in esame, ritenne di mantenerle immutate, e si servì
ellitticamente di una forma di richiamo ("sono Convalidati i decreti",
ecc.), alla quale non può attribuirsi altro significato se non quello
di affermare che le norme dei due decreti erano conservate nel loro
contenuto e nel loro vigore, ed entravano a far parte del riordinato
sistema tributario, essendosi riconosciuta la loro rispondenza agli
scopi per cui la delega era stata conferita.
Nel far questo, il Governo esercitava, pertanto, un potere che era
compreso nella delega, e non si sostituiva al Parlamento nel suo potere
di conversione in legge.
Se ne ha una conferma nella considerazione che, se nella cosiddetta
convalida si ravvisasse un atto eccedente i limiti della delega, si
dovrebbe ritenere che il Governo non avrebbe potuto neanche modificare
alcuna norma dei decreti-legge in vigore al momento dell'esercizio
della delega e non ancora convertiti, in quanto, con tale modifica, si
sarebbe sostituito al Parlamento nel potere di apportare emendamenti in
sede di conversione. Ma ciò vorrebbe dire considerare quei
decreti-legge sottratti a quel riordinamento del sistema tributario e
dell'organizzazione della pubblica Amministrazione per la cui
attuazione la delega era stata concessa.
La semplice enunciazione di queste proposizioni rivela come una
simile interpretazione della legge delega, oltre a non trovare
giustificazione nell'ordinamento del tempo, in cui, come si è
ripetuto, avevano il medesimo vigore leggi formali e decreti legge,
indipendentemente da limiti temporali di conversione, sarebbe in
contrasto con i fini di riordinamento generale a cui la delega era
diretta, e ne altererebbe l'oggetto, che era costituito dall'intero
sistema delle norme tributarie e delle norme relative
all'organizzazione della pubblica amministrazione, in quel momento
vigenti.
Deve pertanto concludersi che con la convalida del decreto legge n.
1592 del 1921 il Governo non oltrepassò i limiti della delega, dando
luogo a una conversione in legge di competenza del Parlamento, e che
legittimamente le norme di quel decreto furono mantenute invariate, e
continuarono ad aver vigore, nell'ordinamento tributario, riordinato in
attuazione della delega.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 1 del R.D. 10
maggio 1923, n. 1792, recante "Convalida dei regi decreti 19 novembre
1921, n. 1592 e 16 novembre 1921, n. 1593 e modificazione dell'imposta
sul consumo del gas e dell'energia elettrica", per eccesso dalla delega
rispetto alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte