Sentenza n. 96/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1335/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità Costituzionale dell'art. 2 della legge
30 novembre 1955, n. 1335 (esecuzione della Convenzione tra gli Stati
membri del Trattato nord Atlantico sullo statuto delle loro forze
armate), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1971 dal giudice
istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di
Astrup Nils Christian, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24
novembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Astrup Nils
Christian, ufficiale della N.A.T.O., imputato di omicidio colposo in
persona di Puggioni Ignazia a seguito d'investimento automobilistico,
in gita di piacere, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma
ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335 -
nella parte in cui dà esecuzione in Italia all'art. VII, paragrafo 3,
lett. c, della Convenzione di Londra 19 giugno 1951 - per contrasto con
il principio costituzionale secondo cui "nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge".
L'ordinanza di remissione denuncia l'illegittimità di detta norma,
che consente al potere esecutivo, mediante la rinuncia alla priorità
nell'esercizio della giurisdizione, senza predeterminazione di criteri
e con atto insindacabile e discrezionale, di sottrarre ex post al
giudice procedente il potere di decidere in ordine alla regiudicanda,
sotto il profilo che in tale maniera l'imputato verrebbe distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
di deduzioni depositato il 29 ottobre 1971, chiedendo dichiararsi
l'irrilevanza o quanto meno l'infondatezza della questione proposta.
Preliminarmente la difesa dello Stato eccepisce il difetto di
rilevanza della questione, poiché il giudice a quo, ha sollevato
dubbio di legittimità di una norma relativa ad una funzione del potere
esecutivo, che non ha trovato applicazione nel giudizio penale in
corso.
Nel merito soggiunge che l'esistenza di un concorso di
giurisdizione - quale risulta disciplinato dalle varie norme contenute
dall'art. VII della Convenzione di Londra - presuppone necessariamente
una duplice preventiva designazione del giudice naturale sulla base dei
due distinti ordinamenti, sicché la rinunzia alla giurisdizione
costituirebbe uno strumento necessario ad armonizzare le due
giurisdizioni, individuando il titolo giustificativo dell'operatività
alternativa ora dell'una ora dell'altra.
Lo strumento prescelto, inoltre, armonizzerebbe l'ordinamento
italiano con le consuetudini generali internazionali, secondo cui i
singoli appartenenti ai Corpi militari stranieri godrebbero anche
dell'immunità giurisdizionale extra-funzionale. La difesa dello Stato
conclude infine osservando che gli spostamenti di competenza
conseguenti al provvedimento di rinuncia, pur determinati da una
valutazione discrezionale a posteriori, non contrastano con il
principio costituzionale invocato, così come sono pienamente legittimi
quelli che derivano dalla applicazione delle norme sulla connessione
dei procedimenti, giustificati dalla necessità di assicurare il
rispetto di altri principi costituzionali. Considerato in diritto :
Va preliminarmene respinta l'eccezione di irrilevanza della
questione, prospettata dall'Avvocatura dello Stato, atteso che, come
più volte affermato, la valutazione della rilevanza rientra nella
competenza propria del giudice a quo, quando, come nella specie,
risulti compiuta ed adeguatamente motivata.
Nel merito la Corte costituzionale è chiamata a decidere se
contrasti o meno con il principio del giudice naturale la facoltà di
rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione attribuita
al potere esecutivo dall'impugnato art. 2 della legge 30 novembre 1955,
n. 1335, nella parte in cui dà esecuzione in Italia all'art. VII,
paragrafo 3, lett. c, della Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo
statuto delle forze armate della N.A.T.O.
L'articolo VII della citata Convenzione, disciplinando la materia
dei possibili conflitti di giurisdizione tra le autorità dello Stato
di origine e quelle dello Stato di soggiorno, delimita i casi di
giurisdizione esclusiva e di giurisdizione concorrente, specificando,
in quest'ultima ipotesi, le fattispecie rimesse alla priorità
giurisdizionale dell'uno o dell'altro Stato.
Tale regolamentazione appare ispirata al principio della
obbligatorietà e territorialità della legge penale, di cui agli artt.
3 e 6 del codice penale, come risulta dall'art. VII, paragrafo 3, della
Convenzione, secondo il quale, in caso di concorso di giurisdizione, le
autorità militari dello Stato di origine hanno priorità
nell'esercizio della giurisdizione soltanto per i reati commessi dagli
appartenenti alle forze armate nell'esercizio delle loro mansioni o per
quelli rivolti unicamente contro i beni o le persone di detto Stato,
mentre la priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato
di soggiorno per qualsiasi altro reato.
Il criterio così accolto va posto in relazione alle consuetudini
generali internazionali, secondo cui lo Stato di origine conserva il
proprio potere giurisdizionale in ordine ai reati commessi in tempo di
pace dagli appartenenti alla forza di stanza nei territori alleati;
consuetudini non irrilevanti per lo Stato italiano il cui ordinamento,
ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, si conforma alle norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La citata Convenzione, nel contemperare tale principio con quello
della territorialità, anche al fine di evitare, nei Casi di concorso
di giurisdizione, un doppio giudizio (citato articolo VII, par. 8), è
ricorsa alla regolamentazione delle priorità nell'esercizio
giurisdizionale, integrata dalla facoltà di rinuncia da parte di
quelle autorità cui la priorità stessa è conferita.
Pertanto detta facoltà - il cui esercizio non è obbligatorio -
attribuita al Ministro di grazia e giustizia, sentito quello per gli
affari esteri, appare rispettosa delle esigenze repressive proprie
dello Stato di soggiorno (art. 2 legge 1335 del 1955 e d.P.R. n. 1666
del 1956). Lo spostamento di competenza che la rinuncia comporta
avviene tra due organi giurisdizionali entrambi previsti a priori dai
rispettivi ordinamenti e dalla impugnata legge interna che dà
esecuzione alla Convenzione.
Occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella
determinazione legislativa di una Competenza generale, ma si forma
anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza
"sulla base di Criteri che razionalmente valutano i disparati interessi
posti in gioco dal processo" (sentenza n. 139 del 1971).
Pertanto la possibilità che in virtù della norma impugnata si
verifichi, per le ragioni sopra indicate, lo spostamento di competenza
a favore di altro giudice, anch'esso precostituito, non costituisce
violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui
dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lettera c, della Convenzione
di Londra del 19 giugno 1951, concernente lo statuto delle forze armate
della N.A.T.O., sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOCANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte