Sentenza n. 96/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 478/1969
- art. 5legge 267/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 (Modifica delle tabelle A e B
allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta
generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili) e dell'art. 9
della legge 1 agosto 1969, n. 478 (Conversione in legge, con
modificazioni del d.l. 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime
fiscale di alcuni prodotti tessili), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 24 giugno 1976 dal Tribunale di Milano
nei procedimenti civili vertenti tra s.p.a. Legler Industria Tessile,
s.p.a. Manifattura Festi Rasini e l'Amministrazione delle Finanze dello
Stato, iscritte ai nn. 617 e 619 del registro ordinanze 1976 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 17
novembre 1976;
2) ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra s.p.a. M.T. Castoldi ed altri e
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 74 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Legler Industria
Tessile, della s.p.a. Manifattura Festi Rasini, della s.p.a. M.T.
Castoldi e della s.p.a. Manifattura Rotondi e gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi gli avv.ti Vincenzo Palladino e Giuseppe Guarino per le
s.p.a. Legler e Manifattura Festi Rasini, l'avv. Guido Scarpa per le
s.p.a. Castoldi ed altri e Manifattura Rotondi e l'avvocato dello Stato
Mario Fanelli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanze di identico contenuto emesse il 24 giugno 1976
nel corso di due cause civili vertenti tra la S.p.A. Legler Industria
Tessile e la Manifattura Festi Rasini S.p.A. contro l'Amministrazione
delle Finanze dello Stato, il Tribunale di Milano ha sollevato
questione di costituzionalità dell'art. 5, secondo comma, legge 21
marzo 1958, n. 267, in riferimento agli artt. 10 e 11 della
Costituzione.
Le parti attrici richiedono la restituzione della quota
dell'imposta generale sull'entrata, che si assume illegittimamente
riscossa dall'Amministrazione. Si tratta, precisamente, dell'IGE sui
cotoni nazionali in massa. La norma denunziata fissa l'aliquota del
tributo in questione al 4%; lo stesso prodotto, importato dai paesi
aderenti al GATT, è tuttavia gravato di un'aliquota pari al 6%; tale
differenza risulterebbe in contrasto con l'art. III dell'Accordo GATT
(cui l'Italia ha aderito e dato esecuzione con la legge 5 aprile 1950,
n. 295). Questa disposizione è così testualmente formulata: "i
prodotti del territorio di ogni contraente importati nel territorio di
ciascuna altra parte non saranno colpiti, direttamente o
indirettamente, da tasse o altre imposizioni interne, di qualsiasi
natura, superiori a quelle che colpiscono, direttamente o
indirettamente, i prodotti nazionali similari".
Osserva il Tribunale di Milano che la riduzione dell'aliquota dal 6
al 4%, disposta dalla norma impugnata, in quanto relativa ai soli
cotoni nazionali, non può in via di interpretazione ritenersi
automaticamente estesa ai prodotti provenienti dai paesi aderenti
all'Accordo GATT; d'altro lato il giudice non sarebbe abilitato a
riesaminare ed eventualmente modificare la scelta discrezionale del
legislatore; egli ritiene, tuttavia, di non poter disattendere per ciò
solo la domanda dell'attrice, e di dover invece sollevare d'ufficio il
giudizio, di cui la Corte è ora investita.
La questione, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda
delle parti attrici, sarebbe altresì non manifestamente infondata.
Lo stesso legislatore, si dice, ha, con la legge 1 agosto 1969, n.
478, abrogato la norma qui denunziata e ripristinato il regime
tributario originariamente previsto dalla legge 12 agosto 1957, n. 757.
Con ciò si sarebbe riconosciuto che la previgente e più onerosa
aliquota a carico dei prodotti importati era stata prevista in
violazione dell'Accordo GATT, e dunque delle invocate norme
costituzionali, poste a salvaguardia degli obblighi internazionali.
2. - Analogo ordine di rilievi vien fatto valere dalla difesa della
Società Legler, costituitasi nel presente giudizio. L'asserita
infrazione del divieto di discriminazione fiscale sancito in Trattato,
sarebbe stata avvertita dagli organi del GATT e, dopo i rilievi
formulati da questi ultimi, dallo stesso legislatore nazionale, il
quale, abrogando con la legge 1 agosto 1969 n. 478 la norma censurata,
avrebbe, appunto, inteso rimediare alla lamentata sperequazione.
Si osserva, poi, che con sentenza 183/73 questa Corte ha posto
taluni fondamentali principi. Le limitazioni di sovranità - e così di
tutte le tradizionali funzioni dello Stato: legislativa, esecutiva,
giurisdizionale - opererebbero in forza dell'art. 11 Cost., anche con
il mezzo della legge ordinaria, che serve ad autorizzare la ratifica
del Trattato e rendere interamente efficaci le norme in esso poste.
Da ciò segue, continua la difesa di parte privata, che le norme
prodotte dagli organi sovranazionali hanno diretta efficacia in Italia,
senza peraltro sottostare al regime costituzionale dettato per le leggi
nazionali, segnatamente negli artt. 23, 75, 81 e 134 del testo
fondamentale.
Dalla suddetta pronunzia della Corte deriverebbe altresì, che la
limitazione della sovranità statuale, ex art. 11 Cost., può valere, a
maggior ragione, per il contenuto delle singole leggi, nel senso che le
manifestazioni di volontà del legislatore statuale devono cedere di
fronte alle statuizioni incompatibili di alcun Trattato, coperto dal
disposto costituzionale in esame. Precisamente, si assume che il
sistema del GATT sia analogo a quello dell'ordinamento delle Comunità
Europee, sebbene abbia finalità e strutture più ridotte di quelle
comunitarie. Si tratterebbe pur sempre di una organizzazione investita
di proprie competenze, che si pone come autonoma rispetto agli Stati
membri. I termini della questione non muterebbero, peraltro, anche in
assenza delle caratteristiche strutturali che si ravvisano
nell'ordinamento del GATT. Il trattamento tributario riservato al
prodotto nazionale a differenza di quello importato dall'area del GATT,
travalica comunque - si dice - dal legittimo esercizio della
discrezionalità legislativa, con il risultato di offendere la clausola
di parità sancita dall'Accordo.
3. - Si costituisce davanti alla Corte il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. L'art. 2
della legge 12 agosto 1957, n. 757, deduce l'Avvocatura, stabiliva che
1'IGE sui prodotti importati era comprensiva dell'imposta sui prodotti
ottenuti o residuati dalla lavorazione delle materie tessili, qualora
detti prodotti figurassero nella tabella A annessa al testo normativo;
per gli scambi anteriori alla lavorazione l'IGE era limitata al 3%.
Siffatta previsione normativa danneggiava i prodotti nazionali non
lavorati, che erano comunque soggetti alla maggiore aliquota. Per
ovviare a tale sperequazione è stata emanata la legge 21 marzo 1958,
n. 267, che determina nella misura del 4% l'aliquota gravante sul
"cotone in massa" nazionale.
Soltanto dopo dieci anni, si osserva, è stata affacciata la tesi
della violazione dell'Accordo GATT, accolta peraltro, in un primo
momento, dalla suprema Corte di Cassazione.
Tuttavia, si soggiunge, le Sezioni Unite della Cassazione sono
successivamente andate in contrario avviso. È stato infatti affermato
che l'esecuzione nell'ordinamento interno dell'Accordo istitutivo del
GATT non implica necessariamente la puntuale identità dell'aliquota
IGE, che va assolta per il prodotto nazionale e per il similare
prodotto di provenienza estera. Secondo questa più recente
giurisprudenza del Supremo Collegio, occorre invece aver riguardo al
complessivo carico gravante, nel territorio dello Stato importatore,
sull'uno e l'altro degli anzidetti prodotti. Tale criterio troverebbe
generale applicazione nei paesi aderenti al GATT, e ad esso sarebbe
ispirato l'art. 5 della legge n. 267 del 1958, con il quale si è
sostanzialmente adottata una misura perequativa a favore del prodotto
nazionale, il cui apprezzamento nel merito - come si è ultimamente
precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - è precluso
al giudice, trattandosi di un mero presupposto del provvedimento
legislativo. La questione che - di fronte al mutato indirizzo della
Corte di Cassazione il Tribunale di Milano prospetta in questa sede
sarebbe infondata. In relazione all'art. 10 Cost., l'Avvocatura deduce
che il testo fondamentale si riferisce, qui, esclusivamente alle norme
generalmente riconosciute del diritto internazionale, non ai singoli
impegni assunti in campo internazionale dallo Stato.
La legge posta in esecuzione dell'Accordo GATT non avrebbe dunque
altro valore che quello della legge ordinaria, e così potrebbe essere
modificata o derogata da una legge successiva, senza che per ciò
sussista - oltre all'eventuale illecito internazionale derivante dal
mancato rispetto degli obblighi pattizi - l'infrazione dell'invocato
precetto costituzionale.
Del pari, ad avviso dell'Avvocatura, resta esclusa la prospettata
lesione dell'art. 11 Cost.. A quest'altra statuizione costituzionale
l'Avvocatura annette il significato d'una norma, che consente, tutt'al
più, limitazioni della sovranità statuale, ma dalla quale non
discende automaticamente la prevalenza delle norme contenute nel
Trattato rispetto alle confliggenti norme interne. In riferimento al
parametro ora considerato, la subordinazione della legge al Trattato si
prospetterebbe solamente là dove la limitazione della sovranità
nazionale statuale si connette, in conformità della previsione
costituzionale, con l'instaurazione di tali enti analoghi alla CEE ed
il perseguimento dei fini ad essi istituzionalmente devoluti. Il GATT,
semplice accordo tariffario e commerciale, rimarrebbe tuttavia fuori da
questa prospettiva, essendo d'altra parte rimasto inattuato
l'originario disegno di un'International Trade Organization, diretto a
superare gli schemi protezionistici su base sovranazionale.
La questione, nei termini in cui è posta alla Corte, sarebbe
quindi chiaramente destituita di fondamento, se non, addirittura,
inammissibile. L'Avvocatura deduce, ancora, che la parità del
trattamento fiscale dei prodotti importati rispetto ai nazionali, va
intesa come parità del complessivo carico fiscale e non come puntuale
coincidenza del singolo tributo, o della singola aliquota, gravante
sull'uno e l'altro prodotto. La norma che la prevede in seno al
Trattato non potrebbe allora ritenersi di immediata applicazione: essa
sancirebbe un impegno, che gli Stati contraenti, i quali non hanno
certamente inteso adottare un nuovo ed uniforme sistema impositivo,
sono chiamati a realizzare, ciascuno nella propria autonomia, con i
mezzi che il legislatore interno presceglie per conseguire la finalità
perequatrice indicata nel Trattato. Sotto questo riflesso, la mancata o
inadeguata corrispondenza al disposto dell'Accordo di singoli
provvedimenti legislativi non rileverebbe come illecito di diritto
internazionale né , tanto meno, come alcun motivo di illegittimità,
che possa esser censurato in questa sede. La parità di trattamento
fiscale dei prodotti interni e importati esigerebbe del resto - osserva
l'Avvocatura - l'armonizzazione delle imposte sugli affari, ed un
simile risultato' si consegue nel quadro di un'organizzazione
fondamentalmente diversa dal GATT, com'è accaduto nella Comunità
Europea, grazie all'introduzione nei paesi membri del sistema
impositivo monofase. Peraltro lo stesso Trattato di Roma (cfr. art. 95)
lascia liberi gli Stati membri della CEE di pervenire alla parità
complessiva del carico fiscale per le vie ritenute più idonee. Per
quanto in particolare riguarda l'imposta sugli affari, vi è poi l'art.
97 del Trattato, che adotta - riguardo agli oneri fiscali "a cascata",
quale era appunto l'IGE - il criterio della parità complessiva, e a
tal fine prevede la cosiddetta aliquota media, rinviando alle
necessarie e insindacabili determinazioni del singolo legislatore
statuale.
4. - La difesa di parte privata ha prodotto in prossimità
dell'udienza altra memoria, che illustra ulteriormente gli assunti
difensivi dedotti nell'atto di costituzione, sempre nel presupposto che
l'Accordo istitutivo del GATT ponga un limite alla legge ordinaria, del
quale il denunziato art. 5 della legge del 1958 concreterebbe la
lesione.
5. - Con ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 il Tribunale di Milano
ha sollevato, nel corso di un procedimento civile, vertente tra la
Società M.T. Castoldi ed altre contro l'Amministrazione delle
Finanze, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 legge
21 marzo 1958, n. 267 e 9 d.l. n. 319 del 1969 convertito con
modificazioni in legge 1 agosto 1969, n. 478, "per irrazionalità di
tali norme in relazione agli artt. 3, 53 Cost., e per contrasto con
l'art. 11 Cost.".
Le società ricorrenti hanno chiesto il rimborso dell'IGE
corrisposta in più rispetto alla quota del 4- 4,80%, che essi assumono
da loro dovuta, in considerazione del fatto che la merce importata,
sulla quale andava riscossa l'IGE, proveniva da Paesi aderenti al GATT,
e andava quindi, secondo le ricorrenti, soggetta allo stesso
trattamento tributario delle merci nazionali.
Le ricorrenti ricordano che con la legge 12 agosto 1957, n. 757, il
cotone in massa, sia importato, sia nazionale, era stato assoggettato
all'IGE del 6- 7,20%; mentre con l'art. 5 della successiva legge 21
marzo 1958, n. 267, (ora denunziato), l'aliquota è stata, per i soli
prodotti nazionali, ridotta al 4% in media. Si chiede, pertanto, il
rimborso delle quote (corrispondenti, in media, al 2% in più) versate
al fisco, per l'importazione di prodotti provenienti da Paesi aderenti
al GATT, tra il 1958 e il 1969: anno, quest'ultimo, nel quale la
dedotta disparità di trattamento sarebbe stata appunto rimossa, con la
legge n. 478 del 1969.
Il Tribunale, ritenuto che per accertare l'effettiva violazione
dell'accordo GATT fosse necessario riferirsi al trattamento tributario
globale così delle merci importate come di quelle nazionali, aveva
rimesso gli atti al Giudice istruttore, affinché chiedesse alla
pubblica Amministrazione i dati occorrenti alla comparazione degli
anzidetti oneri fiscali. D'altro lato, con la pronunzia 10/75 le SS.
UU. hanno, mutando indirizzo, negato la rilevanza di alcuna indagine
circa l'effettivo raggiungimento di una reale parità, poiché un
eventuale errore del legislatore, il cui intento era nella specie
indubbiamente perequativo, non potrebbe certo esonerare il giudice
dall'applicare la norma in discorso.
Nel sottoporre alla Corte l'attuale questione, l'anziedetto giudice
esclude che vi fosse, prima del 1958, disparità di trattamento
impositivo in danno dei prodotti nazionali. Depone a suo avviso in
questo senso la circostanza che, nel 1969, lo stesso legislatore abbia
provveduto con dichiarato intento perequativo ad eliminare la riduzione
dell'aliquota disposta nel 1958 a favore del prodotto nazionale
depurato, senza tuttavia sopprimere, in sede di conversione del decreto
legge, l'IGE "a cascata" dell'1% sul cotone in seme, com'era stata in
detto decreto prevista.
La finalità correttiva della legge 1 agosto 1969, n. 478,
sarebbe, sempre ad avviso del giudice a quo, ammessa anche nella
menzionata decisione della Cassazione. Ma il Supremo Collegio avrebbe
al tempo stesso negato che tale finalità possa rilevare ai fini
dell'accoglimento della domanda di rimborso, relativa alla maggiore
aliquota sulle importazioni avvenute sotto la vigenza della legge 21
marzo 1958, n. 267, dal momento che la legge n. 478 del 1969 non è né
retroattiva, né interpretativa della legge n. 267 del 1958. D'altro
lato, l'art. 5 di tale ultima legge è stato posto dal legislatore nel
discrezionale apprezzamento dello scopo perequativo che si voleva anche
allora perseguire: ed il giudice deve prescindere dal risultato
effettivamente raggiunto, né può sindacarne la congruenza rispetto al
fine ispiratore della legge.
Di fronte ad un tale orientamento giurisprudenziale il Tribunale di
Milano ritiene di dover prospettare alla Corte la seguente questione di
costituzionalità:
A) L'art.5 della legge n.267 del 1958 - a prescindere dalla stessa
volontà del legislatore - avrebbe violato le norme dell'accordo GATT,
determinando una sperequazione nel trattamento tributario del prodotto
nazionale e del prodotto importato dai paesi aderenti al GATT.
La questione di costituzionalità si porrebbe, precisa il suddetto
giudice, sotto vari profili. Anzitutto, l'art. 5 della legge n. 267
sarebbe una norma oggettivamente irrazionale, che discende da un errore
di valutazione dell'organo legiferante. Questa Corte, continua il
Tribunale di Milano, è competente a verificare la congruenza del mezzo
rispetto al fine perseguito dal legislatore. Ora di questa congruenza
si dubita nel caso in esame. Si deduce che essa difetti, e che l'art. 9
della legge abrogatrice n. 478 del 1969 ne risulti, a sua volta,
viziato, per non aver regolato gli effetti della normativa previgente,
rimuovendo la sperequazione creatasi fino dall'emanazione dell'art. 5
della legge n. 267.
B) L'incostituzionalità delle due norme, poste nel 1958 e nel
1969, per determinare l'aliquota del tributo, deriverebbe, dunque, o
direttamente dal contrasto con l'art. 11 Cost., per violazione
dell'Accordo GATT, ovvero dal fatto che la violazione del principio
della parità del trattamento impositivo previsto dall'Accordo medesimo
vulnererebbe, indirettamente, il principio della proporzione tra carico
fiscale e capacità contributiva, a sua volta collegato col principio
di eguaglianza. In punto di rilevanza, si osserva che un'eventuale
pronuncia di fondatezza delle suddette eccezioni implicherebbe
l'accoglimento delle domande di rimborso, presentate dalle ricorrenti.
Le ricorrenti, costituitesi nel giudizio di costituzionalità,
rilevano, innanzi tutto, che la presente controversia si è sviluppata
intorno agli artt. 1 e 17 della legge n. 762 del 1940 istitutiva
dell'IGE, nonché all'art. III dell'Accordo GATT, e alle altre norme
già menzionate.
L'art. II a) del Trattato GATT prevede che i singoli Stati possono
istituire sui prodotti importati un'imposta di conguaglio, pari
all'importo degli oneri che nell'intero ciclo di lavorazione vengono a
gravare il prodotto nazionale.
La legge n. 570 del 1954 prevede tale imposta solo a carico del
cotone idrofilo e non di quello depurato del seme. La legge n. 757 del
1957 introduce, sempre con riguardo al cotone in massa, un'identica
aliquota dell'IGE per i prodotti nazionali e per quelli importati, che
viene elevata dal 3 al 6%, e si assolve una tantum, non importa se per
il prodotto nazionale o per quello di provenienza estera. La norma che
costituisce il principale oggetto della presente questione è quella,
posta successivamente (l'art. 5 della legge n. 267 del 1958), che ha
ridotto la suddetta aliquota dal 6% al 4% per il solo cotone nazionale,
provocando le rimostranze degli organi del GATT, in seguito alle quali
è stata poi emanata la legge n. 478 del 1969 al fine di ristabilire
l'identica aliquota del 6%, quale era prevista nella normativa del
1957, sia per il prodotto importato, sia per quello nazionale.
La difesa delle ricorrenti ricostruisce altresì gli sviluppi della
giurisprudenza (sopra riferiti con riguardo alle altre ordinanze in
esame) per respingere la tesi ultimamente accolta dalle Sezioni Unite,
le quali hanno ritenuto irrazionale la legge n. 478 del 1969, e
razionale, per contro, la disparità delle aliquote, introdotta, come
si è detto, con l'art. 5 della legge n. 267 del 1958. Le ricorrenti
sostengono, dal canto loro, la fondatezza delle censure formulate
nell'ordinanza di rimessione, denunciando come lesiva del criterio di
eguaglianza tutte e due le anzidette disposizioni di legge, la prima
perché non estende al prodotto straniero l'aliquota del 4%, la seconda
perché manca di congegnare retroattivamente l'aumento dell'aliquota
del 6% per il prodotto nazionale: fermo restando che - in conformità
del Trattato, nonché dell'intento di attuarlo, che il legislatore
avrebbe sempre inteso di perseguire - il trattamento fiscale dei due
prodotti dovesse, nell'uno e nell'altro caso, risultare identico. Con
ciò, sarebbe violato anche l'art. 11 della Costituzione, sull'assunto
che il GATT possa assimilarsi all'accordo istitutivo delle Comunità
Europee e godere di analoga copertura costituzionale.
Si costituisce con atto separato davanti alla Corte anche la
Manifattura Rotondi, per sentir dichiarare la fondatezza delle
questioni sollevate.
6. - Anche nel presente giudizio ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale deduce sostanzialmente lo stesso ordine
di rilievi sopra esposti con riguardo alle ordinanze n. 617 e 619 del
1976, asserendo l'infondatezza della questione anche in relazione alla
prospettata lesione degli artt. 3 e 53 Cost.. Pur a voler prescindere
dalla considerazione che un problema di parità di trattamento in
ordine alla capacità contributiva dei soggetti passivi è
improponibile, dove si tratti di imposte doganali, il giudice
costituzionale dovrebbe comunque apprezzare il merito della scelta del
legislatore, essendo evidente in ogni caso che con le norme del 1958
questo abbia voluto perseguire un fine perequativo, come si afferma
nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte. Le successive
disposizioni del 1969 avrebbero, per le ragioni chiarite dalla Corte di
cassazione, successivamente ricreato una sperequazione in danno del
prodotto nazionale, senza incidere d'altro lato sulla disciplina del
prodotto importato: di guisa che, posta la questione sotto il riflesso
che la norma in esame eleva al 6% l'aliquota sul cotone nazionale solo
a far tempo dalla sua entrata in vigore, si tratta in definitiva di
vedere se sia conforme al principio di eguaglianza la mancata
previsione del rimborso da corrispondere all'erario, per tutto il
periodo in cui il prodotto interno ha goduto di un trattamento fiscale
più favorevole rispetto al prodotto importato. Ma il problema di
legittimità così prospettato non rileverebbe per la definizione del
caso di specie, in cui, viceversa, viene in considerazione l'eventuale
rimborso di somme, che gli importatori assumono percette in virtù di
un'illegittima maggiorazione dell'aliquota gravante sul prodotto
straniero.
7. - In prossimità dell'udienza, la difesa delle Società Castoldi
ed altre produce una memoria aggiuntiva. Ivi si osserva che l'unico
rimedio nei confronti dell'errore del legislatore o dell'eccesso di
potere legislativo - dove non si abbia alcun intervento correttivo da
parte dello stesso organo legiferante - è offerto dal sindacato di
costituzionalità. La presente questione, del resto, si atteggerebbe
sostanzialmente negli stessi termini di quella concernente i cosiddetti
diritti di visita sanitaria, decisa dalla Corte con la sentenza n. 163
del 1977. La norma nazionale istitutiva di tale diritto, allora
censurata, per asserita violazione dell'art. 11 Cost., in quanto
incompatibile con il divieto del dazio doganale sancito nella normativa
CEE, è stata a tal titolo dichiarata incostituzionale dalla Corte. Nel
caso presente lo stesso legislatore si è avveduto dell'errore e ha
provveduto ad abrogare l'art. 5 della legge n. 267 del 1958. Senonché,
non essendo stata accolta la tesi, più volte sostenuta davanti alle
giurisdizioni ordinarie, della retroattività della legge abrogante
(legge n. 478 del 1969), non rimane ai ricorrenti che denunziare in
questa sede l'omessa eliminazione degli effetti verificatisi a danno
degli importatori nel periodo della vigenza della legge n. 267. Sotto
tale profilo, vien dedotto che l'art. 9 di quest'ultima legge contrasta
con l'art. 3 Cost., in quanto chi ha importato il prodotto straniero
nel suddetto periodo soggiacerebbe ingiustificatamente - per errore del
legislatore - a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a chi
ha invece acquistato il prodotto interno nello stesso arco di tempo.
Anche a questo riguardo, la questione sarebbe analoga a quella risolta
con la sentenza n. 163 del 1977: con la sola ed evidente differenza che
tale ultima questione era stata sollevata esclusivamente in relazione
alla normativa previgente rispetto alla riscossione dell'imposta;
mentre nel presente caso la Corte avrebbe la possibilità di censurare
anche la disposizione di una legge sopravveniente, la quale manchi di
regolare gli effetti pregressi della norma impugnata. La censura che
qui si considera riguarderebbe anche la lamentata lesione dell'art.53
Cost., dovendosi presumere l'eguale capacità contributiva di coloro i
quali hanno compiuto l'operazione, soggetta all'onere fiscale in tempi
diversi, ma pur sempre a parità di presupposti e condizioni, dal
momento che il legislatore non ha mai ritenuto di dover discriminare il
prodotto straniero da quello nazionale.
La difesa della S.p.A. Rotondi presenta una memoria in prossimità
dell'udienza, nella quale si deduce, come asseriscono le altre
Società, la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., e si osserva che
l'Avvocatura dello Stato trascura le pronunzie rese da questa Corte in
tema di irrazionalità del provvedimento legislativo.
8. - Nel corso del presente giudizio questa Corte emetteva
l'ordinanza istruttoria n. 198/80, al fine di acquisire per il tramite
dei Ministeri degli Esteri e delle Finanze, ulteriori elementi di
valutazione - in merito ai rilievi, che le società ricorrenti
assumevano formulati dagli organi del GATT, per la pretesa
incompatibilità dell'art.5 della legge n.267 del 1958, con la
normativa pattizia - nonché in merito all'applicazione del principio
della parità tributaria, sancito dalla suddetta normativa.
I due Ministeri, ottemperando al disposto dell'ordinanza, hanno
inviato note e documenti allegati.
Il Ministero degli Esteri con telespresso, in data 4 aprile 1981,
comunica che la rappresentanza italiana presso le organizzazioni
internazionali con sede a Ginevra ha fornito varie notizie in relazione
a quanto richiesto dalla Corte. La norma pattizia che si ritiene
violata - informa il Ministero - è contenuta esclusivamente nell'art.
III, non essendo mai stata approvata la proposta di modifica
dell'ordine di successione delle norme GATT. Quanto ai richiami che
sarebbero stati mossi da parte degli organi del GATT al nostro governo,
si afferma che di essi non vi è traccia e che in ogni caso sarebbero
contrari alla prassi.
In casi analoghi, si precisa nella nota, è avvenuto che alcuno dei
paesi aderenti, il quale lamentasse di esser leso dalle norme prodotte
da altri contraenti in violazione del Trattato, abbia chiesto ed
ottenuto la modifica di tali norme.
Nel telespresso del Ministero delle Finanze, inviato alla Corte il
26 maggio 1981, si ricorda che una prima valutazione comparativa del
carico fiscale complessivo, cui sono stati rispettivamente sottoposti i
cotoni nazionali e quelli esteri, è stata effettuata in occasione
appunto dell'approvazione della legge n. 267 del 1958. Questa legge, si
dice, ha inteso con la sopra riferita riduzione dell'aliquota IGE sul
cotone nazionale, perseguire finalità perequative, essendo emerso
durante i lavori preparatori che il carico IGE su tale prodotto era
del 9%.
Nel 1973, però, rileva il Ministero delle Finanze, è stata
compiuta una nuova indagine, con riferimento al periodo di vigenza
della legge n. 267 del 1958. Di tale indagine l'Avvocatura ha peraltro
deciso di non tener conto, insistendo nella linea difensiva
dell'Erario, che le Sezioni Unite della Cassazione, mutando la
giurisprudenza del Supremo Collegio, hanno poi accolto. L'indagine era
stata affidata al Capo Ispettore dell'Amministrazione delle Tasse e
Imposte Indirette sugli affari, e si trova riassunta nella nota 510161
del 26 marzo 1973: da essa risulta che il carico fiscale IGE cui
sarebbe stato sottoposto il cotone nazionale poteva essere compreso,
secondo il numero di passaggi dal coltivatore all'azienda cotoniera,
tra l'1% e il 6%, e che, comunque, la maggior parte del cotone era
sottoposta all'IGE dell'1%; in ogni caso, anche volendo calcolare la
media semplice, risultava un carico fiscale IGE sul prodotto nazionale
- approssimato, peraltro, per eccesso - del 4 %, rispetto a quello del
6 %, previsto per quello estero.
9. - La difesa delle società cotoniere costituitesi nel terzo
giudizio di costituzionalità (di cui all'ordinanza 74/77) presenta una
memoria, nella quale si ribadiscono i precedenti assunti difensivi.
Dal 1966 numerose aziende cotoniere - notano le ricorrenti - hanno
presentato ricorsi. La Corte di Cassazione aveva in un primo momento
accolta la tesi, ad esse favorevole, dell'implicita estensione
dell'aliquota sui cotoni nazionali, anche ai cotoni importati dai paesi
aderenti all'Accordo GATT. Gli organi del GATT - si dice poi - avevano,
attraverso l'Ambasciata degli USA, espresso al nostro governo le
proprie rimostranze. Ulteriori rilievi venivano avanzati per il tramite
della Direzione generale degli affari economici presso il Ministero
degli Esteri, e il ministro delle Finanze dell'epoca presentava alle
Camere il decreto legge n. 319, successivamente convertito nella legge
n. 478 del 1969. Richiamato ancora una volta l'iter giurisprudenziale
della Cassazione, si rileva il divario che sussisterebbe fra le
finalità rispettivamente perseguite dalla legge n. 757 del 1957 (la
quale avrebbe eliminato il sistema a "cascata", elevando l'aliquota IGE
sul cotone sia nazionale, sia estero) dalla legge n. 267 del 1958, e,
infine, dalla legge n. 478 del 1969. Nel 1957 il legislatore riteneva
che il cotone nazionale fosse troppo poco tassato; nel 1958 esso ha
voluto invece evitare una presunta sperequazione ai danni di tale
prodotto, e nel 1969 ha ripristinato la formula adottata nel 1957.
Quanto poi al preteso specifico vizio di costituzionalità dell'art. 9
della legge n. 478 del 1969 viene rilevato come questa Corte abbia in
precedenti pronuncie riconosciuto la sindacabilità delle omissioni
legislative, che si risolvono in violazioni della Costituzione.
Il legislatore del 1969, continua ancora la difesa delle
ricorrenti, aveva infatti due alternative: o fissare la parità
dell'aliquota in basso, al 4%, o fissarla in alto, al 6%. Omettendo di
prevedere sia la ritassazione a carico degli acquirenti di cotone
nazionale, sia il rimborso agli importatori si è incorso, sostiene
sempre la difesa delle aziende che hanno importato cotoni esteri, nella
violazione degli artt. 3 e 53 Cost..
Con riferimento, poi, alle richieste formulate dalla Corte
nell'ordinanza istruttoria viene osservato che è depositata in atti la
nota interpretativa degli organi del GATT del 1970, nella quale si
afferma testualmente: "la taxe (sul prodotto importato e su quello
interno) doit etre la meme". Inoltre, la rimostranza di taluni ultimi
organi risulterebbe dall'allegata relazione in Parlamento
dell'onorevole Pandolfi e del senatore Martinelli.
Il riconoscimento della violazione dell'art. III dell'Accordo GATT
verrebbe altresì avvalorato dai lavori preparatori della legge del
1969, del pari allegati. Ancora: la risposta inviata dal ministro delle
Finanze e in particolare l'indagine comparativa compiuta nel 1973
offrirebbero ulteriori elementi di conferma delle tesi proposte dalla
parte privata. La nota ministeriale, per vero, pur avendo lealmente
dato conto dell'indagine suddetta, cercherebbe di sminuirne i
risultati, sia richiamando le sentenze della Cassazione in cui si
afferma l'insindacabilità dell'eventuale errore di fatto del
legislatore, sia insistendo sul carattere solo apparentemente
discriminatorio - ma sostanzialmente perequativo - della disposizione
del 1958. Senonché siffatti argomenti non persuaderebbero. In
relazione a quello riferito per ultimo, si osserva, infatti, che l'art.
9 del d.l. n. 319 del 1969, che prevedeva la soppressione dell'IGE
dell'1% sul cotone in seme, non è stato incluso nella legge di
conversione; l'aliquota in esso prevista sarebbe stata dunque mantenuta
ferma sull'evidente presupposto del maggior carico fiscale che verrebbe
diversamente a gravare sul prodotto importato.
10. - Anche l'Avvocatura dello Stato presenta altra memoria, con
riferimento a tutti e tre i giudizi di costituzionalità.
Riguardo alla risposta del Ministero delle Finanze,
l'Amministrazione si sarebbe sempre attenuta al criterio di applicare
le aliquote poste dal legislatore, al quale è riservato il compito del
rispetto degli obblighi internazionali.
L'unica comparazione, relativa al carico fiscale complessivo sui
cotoni effettuata in sede legislativa, risale alla formazione dell'art.
5 della legge n. 267 del 1958, ora censurato.
L'indagine successivamente compiuta nel 1973, i cui primi risultati
non erano stati condivisi dal patrocinio dell'Amministrazione, non ha
avuto concreto seguito e non è stata nemmeno approfondita, avendo il
Supremo Collegio intanto accolto l'opposto punto di vista della stessa
Avvocatura dello Stato.
Con riferimento, poi, alla nota del Ministero degli Esteri, si
osserva che non risulti esservi stata alcuna protesta degli organi del
GATT; la modifica del 1969 sarebbe invece avvenuta sulla spinta delle
categorie interessate, dopo le prime pronunzie della Cassazione,
superate poi dalla successiva giurisprudenza.
Ad ogni modo, continua l'Avvocatura, non si è mai ipotizzato
nell'ambito del GATT alcuna possibilità di sindacato che verifichi la
parità tributaria complessiva. Si è solo talvolta richiesto di
valutare l'opportunità di rivedere le disposizioni contestate e ciò
sulla base degli articoli XXII e XXIII del Trattato. Vengono quindi
ribadite le tesi già enunciate nell'atto di intervento sia in merito
alla natura del GATT, che non sarebbe un'organizzazione sovranazionale
del tipo della CEE, al quale fa riferimento l'art. 11 della
Costituzione, sia in merito al preteso contrasto dell'art. 5 della
legge n. 267 del 1958 con l'art. 10 della Costituzione.
Rileva ancora l'Avvocatura che l'art. III dell'Accordo GATT si
configura come norma che non pone precetti compiuti e immediatamente
applicabili, ma è diretta, semplicemente, a garantire il rispetto
della complessiva parità tributaria. La Corte in ogni caso non
potrebbe essere chiamata a individuare le misure di conguaglio, che al
legislatore spetta di adottare. Anche per questo, non si pone il dubbio
di costituzionalità che nell'ordinanza di rinvio è sollevato in
riferimento all'art. 10 Cost. La difesa dello Stato fa rinvio al
proprio atto di intervento con riguardo, altresì, alla presunta
violazione dell'art. 11 Cost.. Quanto, poi, alla parità complessiva
dell'imposizione fiscale, come richiesta dal Trattato, viene osservato
che tutti gli interventi legislativi hanno perseguito intenti
perequativi. Le norme al riguardo dettate sfuggirebbero dunque al
sindacato, in punto di ragionevolezza.
Per un corretto calcolo del carico impositivo dovrebbe del resto
esser preso in considerazione il quantitativo di cotone grezzo
occorrente per ottenere un chilogrammo di cotone depurato; si dovrebbe
poi stabilire l'onere fiscale per il cotone in seme; calcolatone il
totale, occorrerebbe tradurlo in termini percentuali rispetto al valore
del cotone in massa. Ma anche un calcolo di tale tipo, continua la
difesa dello Stato, appare pur sempre empirico, non potendosi escludere
che, anche procedendo sulla base di criteri corretti sotto il profilo
giuridico ed economico, si pervenga a risultati difformi, dall'uno
all'altro caso di specie. Spetta invece al legislatore mediare tra le
differenti situazioni, e conseguire un risultato unitario, che risponda
all'esigenza della generalità ed uniformità del precetto normativo.
Viene quindi osservato che il criterio di non discriminazione
richiede che si tenga conto dei sistemi vigenti nei singoli paesi, che
possono peraltro ispirarsi anche a criteri alternativi, secondo se i
beni importati sono tassati esclusivamente dal paese di origine, ovvero
dal paese importatore. Per l'una via o l'altra, viene evidentemente
evitata la doppia tassazione. Nella realtà, quanto meno con
riferimento alle imposte indirette, il sistema basato sul carico
fiscale del paese di origine non ha trovato attuazione, perché,
anzitutto, presupporrebbe l'abolizione delle frontiere fiscali. L'altro
principio trova, per contro, generale attuazione nell'ambito della CEE.
L'Avvocatura osserva, ancora, che la neutralità concorrenziale
sotto il profilo fiscale, in conformità del principio di non
discriminazione, che è posto a base dell'Accordo GATT, si attua, in
concreto, solo parificando gli oneri tributari ai quali sono soggetti i
prodotti interni e quelli importati. A tal scopo possono adottarsi due
sistemi: in caso d'imposizione monofase si applicherà una medesima
aliquota sul prodotto, importato o nazionale; nell'ipotesi
d'imposizione plurifase, qual era appunto l'IGE, per ottenere la
neutralità concorrenziale può rendersi indispensabile il ricorso ad
aliquote differenziate o ad un tributo compensativo.
Nell'ambito della stessa CEE la direttiva emessa in data 30 aprile
1968 ha posto in risalto la necessità di lasciare ai paesi membri la
valutazione forfettaria (relativamente al periodo precedente
l'istituzione dell'IVA). Dalle disposizioni della circolare risulta
peraltro che il calcolo degli oneri complessivi non può comunque
essere realizzato con precisione.
La stessa conclusione si imporrebbe, a maggior ragione, con
riferimento alla sfera di applicazione del GATT, per la quale, Si dice,
è impensabile che il giudice della costituzionalità sia chiamato a
verificare nei singoli casi l'ammontare complessivo dell'IGE. Tutt'al
più, potrebbe configurarsi un sindacato sulla effettiva funzione
perequativa delle norme: della quale funzione pare, però, anche alla
luce della giurisprudenza della Cassazione, non possa dubitarsi, sol
che si abbia presente il quadro normativo in cui si colloca la
disposizione ora censurata. I risultati sopra esposti trarrebbero
conferma dai lavori preparatori della normativa in esame: la riduzione
dell'aliquota IGE all'1% del cotone in seme e la riduzione
dell'aliquota al 4% del cotone in massa, si deduce, sono state
prospettate ed approvate in sede parlamentare sempre nel presupposto
che sul prodotto nazionale gravasse con le precedenti aliquote un
carico complessivo ben superiore a quello cui soggiaceva il cotone
importato, per il quale era prevista l'aliquota del 6%. Ma il
sindacato di costituzionalità, osserva l'Avvocatura, non ha mai
toccato altro vizio, che non sia quello afferente alla legittimità
della norma, sia pure sotto il profilo della ragionevolezza. Una volta
accertato il fine perequativo della legge, e l'effettiva sussistenza
della sperequazione, alla quale il legislatore ha voluto poi rimediare,
la Corte non potrebbe, in nessun caso, spingersi oltre. In questa
prospettiva, perde ogni rilievo l'indagine intrapresa dal Ministero
delle Finanze nel 1973, epperò mai approfondita e condotta a termine.
Si precisa in proposito, comunque, che non sono ammissibili indagini,
le quali abbiano riguardo alla prevalenza di alcun ipotetico sistema
impositivo, quale sarebbe quello incentrato sul trasferimento del
cotone in seme dal coltivatore all'azienda. In concreto, anche qui, non
potrebbero escludersi oneri intermedi, lungo il ciclo della lavorazione
del prodotto tassato. A maggior ragione, dove si abbia un doppio
passaggio (dal produttore al grossista e da questi allo sgranatore) - e
questa è l'ipotesi che, ad avviso dell'Avvocatura, si verifica più
frequentemente - il carico fiscale complessivo sfavorirebbe il cotone
nazionale, rispetto a quello straniero. D'altra parte, un'ipotetica
aliquota intermedia tra il 4% e 6%, difetterebbe del carattere di
uniformità e generalità, indispensabili per l'imposizione fiscale.
Il rilievo della parte privata, che le aziende cotoniere utilizzano
spesso le proprie attrezzature per la prima lavorazione del cotone
acquistato ancora in seme, non sarebbe rilevante al fine di individuare
il regime impositivo. Detto regime deve essere predisposto in
considerazione delle ipotesi normali e non delle altre, che possono pur
verificarsi, per motivi di convenienza.
Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere un sindacato
sull'eguaglianza di trattamento fiscale nell'ambito degli stessi
produttori nazionali.
L'Avvocatura conclude che solo l'introduzione dell'IVA ha potuto
eliminare quelle eventuali discrepanze di fatto che si connettono
inevitabilmente con l'imposizione "a cascata".
Per tutte le suddette ragioni si chiede alla Corte che le questioni
poste con le tre ordinanze del Tribunale di Milano siano dichiarate
inammissibili o comunque infondate.
Nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982, l'Avvocatura dello Stato
e la difesa della parte privata hanno ribadito e svolto le rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Nel presente caso vengono in considerazione due norme di
legge, concernenti l'aliquota dell'IGE gravante sul c.d. cotone in
massa (cotone depurato dai semi), e precisamente:
a) l'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267 ("Modifica delle
tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957 n.757, concernente
l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili"), il
quale stabilisce, al secondo comma, che "per il cotone di produzione
nazionale depurato dai semi l'aliquota è ridotta al 4%". La previgente
normativa - va subito precisato: cfr. la legge 12 agosto 1957, n. 757,
art. 2, a) e b) - prevedeva l'aliquota del 6% sia per il prodotto
nazionale, sia per il prodotto proveniente dall'estero; il citato art.
5 della legge 267 del 1958 nulla espressamente dispone con riguardo al
cotone in massa importato.
b) L'art. 9 della legge 1 agosto 1969, n. 478 ("Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319,
concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili"), che abroga
la testé ricordata statuizione della legge n. 267 del 1958 e
nuovamente assoggetta il cotone di produzione nazionale depurato dai
semi al regime impositivo dell'IGE già dettato dalla citata legge del
1957: dunque, all'aliquota del 6%.
Il Tribunale di Milano, in tutte e tre le controversie dalle quali
trae origine l'attuale questione, era chiamato a conoscere della
domanda di rimborso delle somme che le parti attrici assumono percette
dall'Amministrazione finanziaria in eccedenza dell'importo dell'IGE, da
loro dovuto per importazione di cotone in massa. I prodotti importati -
nella specie, dall'area del General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) - avevano infatti scontato l'aliquota del 6%, e non l'aliquota
del 4%, prevista per il cotone in massa di produzione nazionale. Il
GATT - ratificato e reso esecutivo nell'ordinamento interno (cfr. leggi
del 5 aprile 1950, n. 295 e del 7 novembre 1957, n. 1307) - avrebbe
infatti, secondo le società promotrici del giudizio a quo, prescritto
la puntuale identità delle aliquote gravanti rispettivamente sul
prodotto nazionale e su quello importato, a norma della seguente
clausola (art. III, 2): "Les produits du territoire de toute partie
contractante importés sur le territoire de toute autre partie
contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de
taxes ou d'autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles
soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou
indirectement, les produits nationaux similaires".
1 A) - Il giudice a quo assume che secondo la ormai consolidata
giurisprudenza della Corte di cassazione:
a) la clausola pattizia or ora citata implichi l'obbligo per
ciascun contraente di assicurare, non l'identità formale dei singoli
tributi e delle singole aliquote per il prodotto interno e per quello
importato dal territorio delle rimanenti parti del GATT, sibbene la
parità sostanziale del complessivo carico fiscale, quale risulta dal
coacervo dei tributi che gravano - beninteso, nel territorio dello
Stato importatore - sull'uno e sull'altro prodotto;
b) la comparazione degli oneri tributari che concorrono a stabilire
l'anzidetta parità di trattamento, a norma dell'Accordo, sia
esclusivamente rimessa al legislatore, e le discrezionali
determinazioni da questo adottate al riguardo, non siano suscettibili
di revisione, in sede applicativa, né per eccesso né per difetto, da
parte del giudice;
c) la norma regolatrice della specie - e cioè, l'art. 5, secondo
comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 - sia diretta negli intenti
dello stesso legislatore, non a proteggere il cotone nazionale, ma,
semplicemente, a perequarne il trattamento tributario, rispetto al
cotone straniero, rettificando il regime già fissato nella legge del
1957. Ciò nel presupposto che, ai sensi di quest'ultima legge, il
prodotto interno fosse più tassato di quello straniero: e
precisamente, fosse gravato oltre che, al pari del prodotto di
importazione, dell'aliquota del 6%, posta sul cotone in massa -
dall'IGE incidente, "a cascata", sul cotone in seme;
d) il legislatore del 1958 abbia calcolato il suddetto aggravio
differenziale a carico del cotone nazionale - tenendo in conto almeno
due passaggi soggetti a tassazione nell'anteriore ciclo di
trasformazione del prodotto - come ammontante al 2%: ed abbia dunque
alleggerito di altrettanto - in funzione perequativa - l'aliquota sul
cotone in massa nazionale, mentre ha mantenuto l'aliquota del 6% per il
similare prodotto di importazione.
2. - Ad avviso del Tribunale di Milano, il trattamento fiscale
così configurato discrimina ingiustificatamente il prodotto importato
da quello interno. Di qui la presente questione, così proposta
all'attenzione della Corte:
a) In due ordinanze di identico contenuto (nn.617 e 619) si censura
l'art. 5, secondo comma, della legge 1958 in riferimento agli artt. 10,
primo comma, e 11 Cost.. Con il ridurre l'aliquota dal 6% al 4% per il
cotone in massa di produzione interna - e non anche per quello
importato dall'area del GATT - il legislatore avrebbe disatteso il
principio di parità tributaria, sancito in detto trattato, vulnerando
gli invocati precetti costituzionali, dai quali si assume garantito il
rispetto dell'obbligo internazionale. Il ripristino della parità delle
aliquote - disposto con le norme del 1969, in seguito a rimostranze che
si asseriscono mosse all'Italia dagli organi del GATT - dimostrerebbe
che il regime dettato nel 1958 implicava un aggravio sul prodotto
importato, incompatibile con le prescrizioni dell'Accordo
internazionale.
b) Analogo ordine di rilievi è avanzato con più diffusa
motivazione nell'ordinanza di rinvio emessa dal Tribunale di Milano il
7 ottobre 1975 (reg. ord. n. 74 del 1977), e nella quale sono
denunziati sia l'art. 5 della legge n. 267 del 1958, sia l'art. 9 della
legge n. 478 del 1969.
b 1) La prima delle censurate disposizioni - pur diretta, come si
ritiene dalla Corte di Cassazione, a perequare l'aliquota sul prodotto
straniero, di fronte al ritenuto minor carico fiscale gravante sul
prodotto importato - sarebbe tuttavia viziata dalla sua stessa
"oggettiva irrazionalità", perché frutto di un "errore", compiuto dal
legislatore nella comparazione degli oneri, che complessivamente
incidono sull'uno e l'altro prodotto. Anche qui, come nell'altro
provvedimento di rimessione, si asserisce che tale errore è stato
riconosciuto dallo stesso legislatore, nel momento in cui, con la
successiva legge del 1969, si è ristabilita la parità dell'aliquota
per i due prodotti;
b 2) l'art. 9 della legge n. 478 del 1969, si afferma poi, è
parimenti irrazionale, nel senso che, disponendo l'identità delle
aliquote solo per il futuro, esso lascia sussistere i presunti effetti
discriminatori intanto spiegati dalla norma "errata", invece di
eliminarli fin dalla loro insorgenza, come avrebbe invece richiesto il
corretto adempimento dell'obbligo pattizio.
Con ciò si deduce che l'una e l'altra delle disposizioni in esame
sono costituzionalmente illegittime, o per immediato contrasto con
l'art. 11 della Costituzione, in relazione alle norme che hanno
autorizzato la ratifica del GATT e lo hanno reso internamente efficace,
e sull'assunto che detto Accordo vada, quanto ai rapporti con le fonti
interne, assimilato al Trattato istitutivo della CEE; ovvero, per
inosservanza del principio di parità tributaria stabilito nel
Trattato, dalla quale discenderebbe l'indiretta lesione del principio
della necessaria proporzione, ex art. 53 Cost., tra carico fiscale e
capacità contributiva dei soggetti, e del connesso principio
costituzionale di eguaglianza: giacché, si osserva, a situazioni
rivelatrici di identica capacità contributiva non son fatti
corrispondere uguali regimi impositivi.
3. - I giudizi instaurati con le ordinanze in epigrafe possono,
data l'identità delle questioni prospettate, essere riuniti e
congiuntamente decisi.
4. - Il Tribunale di Milano denuncia, in definitiva, l'infrazione
del sopra riferito disposto dell'art. III, 2 del GATT. Il problema è
sollevato in questa sede in quanto si assume, come si è appena visto,
che il rispetto di detta regola convenzionale sia direttamente o
mediatamente garantito dagli invocati precetti costituzionali. Occorre
quindi, prima di tutto, precisare come si configuri il criterio di
parità tributaria ivi stabilito. Ci troviamo, va avvertito, di fronte
ad una norma internazionale, la quale, immediatamente applicabile
nell'ordinamento statale, ha, in virtù del relativo ordine di
esecuzione, acquistato piena idoneità a conferire in capo ai singoli
situazioni giuridiche, tutelabili in via giurisdizionale. Resta,
tuttavia, da vedere se essa esiga necessariamente l'identità delle
singole aliquote che, nel sistema impositivo dell'IGE, gravano sul
prodotto straniero e sul similare prodotto interno: o se non si debba,
invece, aver riguardo alla sostanziale equivalenza del carico
tributario, al quale - nel territorio e secondo l'ordinamento dello
Stato importatore - soggiacciono, in complesso, l'uno e l'altro
prodotto.
4 a) - Secondo la difesa della Società Legler, Manifattura Festi
Rasini e Società Rotondi la parità di trattamento fiscale ai sensi
del Trattato va puntualmente riferita alle aliquote di tributo. Questa
tesi sarebbe, peraltro, la sola conforme al sistema e alla prassi
applicativa dell'Accordo. Al riguardo le parti private producono in
giudizio una nota interpretativa degli organi del GATT, che concerne
l'art. III, 2 e nel testo inglese ha il seguente tenore: "Internal
taxes on imported products could be increased if the tax on the
domestic products was also increased; the requirement was that the tax
should be the same on both imported and domestic products."
(E/CONF.2/C. 3/SR42 p. 4, GATT, Analytical Index, Third Revision March
1970).
La citata dichiarazione delle parti contraenti - ha affermato il
patrono delle Società Legler, Festi Rasini e Manifattura Rotondi,
nell'udienza del 12 novembre 1980 - stabilisce senza possibilità di
equivoco il significato della regola pattizia. Il criterio della
parità delle singole aliquote sarebbe stato infatti sancito, in sede
di interpretazione del Trattato, come generale ed inderogabile, con il
risultato di precludere ogni possibile differenza di regime ai danni
del prodotto importato: ciò, - sia se il legislatore aggravi
l'aliquota sul prodotto interno - e tale è l'ipotesi espressamente
considerata nella nota sopra riportata - sia se esso alleggerisca , per
converso , il trattamento del prodotto nazionale, com'è accaduto nella
specie.
Quest'affermazione non può, tuttavia, essere accolta. Com'è
spiegato in narrativa, la Corte ha ritenuto di dover acquisire,
mediante l'ordinanza istruttoria n. 198 del 1980, ulteriori elementi di
giudizio anche in ordine allo specifico profilo della specie che viene
ora in esame.
La documentazione fatta pervenire dal Ministero degli Affari Esteri
in ottemperanza a detto provvedimento dimostra che in seno al GATT
sussiste divergenza di vedute sul modo come, nell'ordinamento interno
di ciascun contraente, deve operare il divieto di peggiorare il
trattamento tributario del prodotto importato rispetto a quello del
similare prodotto nazionale: al punto che, nelle sedi competenti, non
si è inteso, né potuto, adottare alcuna statuizione interpretativa
dell'Accordo, in forza della quale la tesi della parità delle singole
aliquote del tributo possa, come si vorrebbe dalle parti private,
ritenersi preferita a quella del carico complessivo fiscale sui
prodotti in considerazione. (Cfr. il citato Analytical Index, sub art.
III, 2, alla voce 5 (c), che fa specifico riferimento alle tasse
interne incidenti su più stadi del ciclo di produzione: 3 s/210211
para. 10).
D'altra parte, tale ultima tesi trova il supporto della più
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ne ha
compiutamente rischiarato il fondamento. Questa Corte ritiene di
doverla accogliere, dal canto suo.
4 b) - Per la soluzione che così si adotta soccorre, infatti, più
di una considerazione. Il criterio del complessivo carico fiscale,
opera già, nel nostro ordinamento, con riguardo alla clausola di
parità tributaria del Trattato di Roma (art. 95), la quale è fuor di
dubbio analoga a quella in esame, dal momento che la CEE promuove e
tutela - non diversamente dal GATT: anzi, con tutte le istituzionali
risorse di un ente sovranazionale - la libertà di scambio e commercio
dei rapporti fra gli Stati membri.
Quanto, invece, all'altro criterio dell'identità delle singole
aliquote di tributo, è da ritenere, come osserva l'Avvocatura, che
esso possa giustificarsi solo nella prospettiva di un comune sistema di
imposta "monofase", una volta armonizzate in questo senso le
legislazioni interne dei paesi aderenti all'Accordo: giacché allora
sarebbe effettivamente e razionalmente soddisfatto il requisito
dell'automatica e puntuale coincidenza fra gli oneri fiscali che
afferiscono al prodotto importato e a quello interno, l'uno e l'altro
considerati, appunto, in quanto "similari", al medesimo stadio dei
relativi cicli di lavorazione. Un tale risultato è stato conseguito,
nel nostro sistema tributario, con l'introduzione dell'imposta - sul
valore aggiunto (IVA), epperò, con la simultanea soppressione
dell'IGE, che è imposta del tipo "onnifase". (Cfr. art. 90 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633). Senonché, il presente caso si inquadra in un
contesto della legislazione interna, in cui l'IGE esiste, serbando
integra la propria potenzialità di applicazione, insieme con altri
strumenti fiscali, preordinati a perequare gli oneri sul prodotto
nazionale e su quello straniero, rispettivamente in sede di
esportazione o importazione (cfr. artt. 1 e 2, legge 31 luglio 1954, n.
570: "Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti
esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle
importazioni"). E noto, del resto, come la successiva adozione dell'IVA
abbia adempiuto alle esigenze scaturenti dal Trattato di Roma, anche
nel senso di superare i rilievi sollevati in sede comunitaria con
riguardo al rimborso dell'IGE all'atto dell'esportazione, qual era
congegnato nella citata legge n. 570 del 1954; rilievi, che erano
dovuti proprio al funzionamento del caratteristico sistema dell'imposta
onnifase. Detto ciò, va peraltro escluso che l'assetto normativo sopra
richiamato abbia subito modifiche, in forza del disposto dell'art. III,
2 del GATT. Alla previsione di tale regola internazionale,
l'ordinamento interno si è, certo, adattato. In Italia, in quanto
paese di destinazione, si è dunque reso operante il divieto di
discriminare il prodotto importato da quello nazionale. Ma il
legislatore non è stato per questo spogliato della possibilità,
dischiusa dalle disposizioni allora vigenti, di giovarsi dell'uno o
dell'altro mezzo per assicurare la "neutralità fiscale", che l'Accordo
gli imponeva: e ha dunque anche mantenuto - dove una simile scelta
servisse alle finalità stabilite nel Trattato - la facoltà di
differenziare le aliquote dell'IGE, sia a favore del prodotto interno,
sia a svantaggio del cotone straniero. Il che dimostra come il
risultato prescritto dal GATT sia necessariamente quello, sopra
indicato, della complessiva parità del carico tributario, che si può
conseguire per vie diverse.
5. - Poste queste premesse, l'attenzione va fermata
sull'ammissibilità della questione concernente l'art. 9 della legge
n. 478 del 1969. L'Avvocatura dello Stato ne ha infatti eccepito
l'irrilevanza.
Detta statuizione, si è visto sopra, è denunziata come
irrazionale, sull'assunto che, nel porla, il legislatore abbia inteso
correggere, in conformità del GATT, l'erronea diversificazione delle
aliquote previste dalla legge del 1958, per l'IGE sul cotone in massa
di produzione nazionale e sul similare prodotto di provenienza estera:
ma abbia poi omesso di regolare retroattivamente gli effetti della
norma, che si asserisce errata. Con ciò, dunque, si deduce
un'illegittima disparità di discipline, sotto il duplice profilo della
discriminazione del prodotto estero da quello interno, e della
diseguaglianza degli oneri fiscali per chi ha importato il cotone in
massa dopo l'entrata in vigore della normativa del 1969, e chi invece
lo ha importato prima, sotto l'impero della legge n. 267 del 1958.
Senonché, osserva l'Avvocatura, il vizio così configurato verrebbe
nella specie a inficiare la norma, che, nel 1969, ha fissato l'aliquota
del tributo sul prodotto interno nella misura non del 4%, ma del 6%: la
lamentata irretroattività di questa disposizione, si osserva poi,
starebbe dunque in ciò, che si è mancato di prevedere il recupero
della maggiore imposta per il cotone nazionale; ma una simile censura,
si soggiunge, non rileva evidentemente per la definizione del giudizio
a quo, nel quale la parte attrice chiede, invece, il rimborso delle
somme che assume percette dall'Amministrazione finanziaria in eccedenza
dell'aliquota del 4%, posta nella legge del 1958 sul cotone di
produzione interna.
L'eccezione è fondata. La questione va quindi dichiarata
inammissibile in relazione a tutti gli invocati parametri
costituzionali (3, 11, 53 Cost.).
6. - Residuano all'esame della Corte le censure che investono
l'art. 5 della legge n. 267 del 1958. Giova esaminare anzitutto quella,
comune a tutte le ordinanze in esame, che ha riguardo alla pretesa
violazione dell'art. 11 Cost., insieme con l'altra, sollevata in
riferimento all'art. 10, primo comma, Cost.. I precetti che si assumono
violati erigono a limite della legge ordinaria il rispetto dei trattati
istitutivi di organizzazioni sovranazionali, qual è la CEE, e della
produzione normativa da essi derivata, nonché delle consuetudini e
delle altre regole generalmente riconosciute di diritto internazionale.
La regola convenzionale in discorso, contenuta in un accordo tariffario
e commerciale, non appartiene, però, né all'una né all'altra delle
anzidette categorie di norme, né gode altrimenti di coperture o
guarantigie costituzionali, in virtù delle quali si possa estrarre da
essa, in seno all'ordinamento statuale, alcun criterio di raffronto per
le disposizioni del legislatore ordinario. Già per questo solo e
assorbente motivo, la questione va ritenuta, in relazione ai parametri
che qui si invocano, priva di fondamento.
7. - La censura che si muove all'art. 5 della legge del 1958, in
riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., è, in buona sostanza, argomentata
in base al presunto errore del legislatore, cui si è fatto
riferimento, sub 2 b 1), e alla conseguente divergenza della
statuizione in esame dal fine, che con essa si voleva perseguire.
La norma denunziata, occorre ricordare, abbassa l'aliquota dell'IGE
sul cotone di produzione nazionale al 4%, e mantiene l'aliquota del 6%
sul prodotto importato. Si assume dal giudice a quo che il legislatore
si sia proposto di perequare, sempre nei limiti consentiti dal GATT, la
tassazione del cotone italiano rispetto a quella del prodotto
straniero: ma abbia, nel trattamento dei due prodotti, in realtà
avvantaggiato quello interno, proprio per aver erroneamente ritenuto
che, senza l'anzidetta diversificazione delle aliquote, esso avrebbe,
in rapporto all'altro, sopportato un maggior carico tributario.
L'incidenza di tale errore sulla norma censurata risulterebbe, poi,
dal confronto con il disposto della successiva statuizione dell'art. 9
della legge del 1969, che rimuove lo sgravio fiscale prima disposto nei
confronti del prodotto interno. L'anzidetta disparità delle aliquote -
ha peraltro osservato la difesa delle parti private, nell'udienza del
26 gennaio 1982 non è mai stata prevista, nel corso della nostra
legislazione, né prima né dopo la norma regolatrice della specie: la
quale ultima concreterebbe dunque, nella prospettazione del giudice a
quo, un'ingiustificata deviazione del regime dell'IGE sul cotone in
massa, che in ogni altro caso, vien dedotto, ha sempre puntualmente
aderito al criterio di non discriminazione, sancito nell'art. III, 2
del GATT. Nell'ordinanza di rinvio si assume, d'altro canto, che
nell'adeguare a detto criterio il trattamento comparativo del prodotto
estero e di quello interno, il legislatore abbia necessariamente
presupposto la stessa capacità contributiva - e comunque la stessa
situazione, ai fini dell'eguaglianza dell'onere tributario - di chi
importa il cotone in massa e di chi lo acquista dal produttore (o
dall'ente ammassatore) all'interno dello Stato (cfr. art. 2 a) e b)
legge 12 agosto 1957, n. 757, richiamato nella norma censurata).
Così posto il problema, la disposizione istitutiva della
disparità di aliquote potrebbe ritenersi affetta dal censurato vizio
di irrazionalità, solo se fosse certa la sussistenza dell'errore che
si assume abbia determinato l'organo legislativo ad emanarla. Escluso,
poi, che la presunta inosservanza del GATT possa costituire un'autonoma
ipotesi di infrazione dell'art. 10, primo comma, o dell'art. 11 Cost.,
l'indagine di cui è investita la Corte va esercitata rigorosamente
alla stregua dei criteri che governano il sindacato di legittimità in
ordine al principio costituzionale di eguaglianza, com'è qui appunto
invocato: e cioè, con specifico riferimento alla proporzione fra onere
tributario e capacità contributiva dei soggetti. Ad aversi violazione
dei menzionati precetti costituzionali, deve pertanto ricorrere una
manifesta irrazionalità dell'imposizione fiscale. Nella specie,
tuttavia, tale estremo difetta, per le considerazioni che seguono.
7 a) - Non regge, in primo luogo, l'affermazione che l'errore, dal
quale scaturirebbe l'irrazionalità della norma censurata, sia
comprovato dall'aver il legislatore successivamente rimosso la
disparità di aliquote a favore del prodotto interno, in detta
disposizione contemplata. Il giudice a quo giunge a questa conclusione
asserendo che l'identità di oneri per il cotone nazionale e per quello
straniero è stata ripristinata (come attesterebbero i lavori
preparatori della legge del 1969) in seguito ad apposito richiamo degli
organi del GATT. Fermo restando che il legislatore abbia adottato il
criterio di adeguarsi al trattato sia nel 1958, sia nel 1969, la prima
soluzione, accolta con la norma censurata, è errata, si deduce,
perché, contestata in sede internazionale, risulta aver discriminato
il prodotto importato, e la seconda, invece, corretta, perché rimedia
- in conformità dell'intento dell'organo legiferante, sebbene solo per
l'avvenire - alla lamentata discriminazione.
Ora, in relazione al punto che qui viene in rilievo; la Corte si è
curata di attingere dal Ministero degli Affari Esteri, con l ordinanza
istruttoria n. 198/80, ogni dato conoscitivo ed esplicativo dei rilievi
che si assumono mossi al nostro Governo dagli organi del GATT. Detto
Ministero ha fatto sapere di non aver potuto reperire "elementi precisi
nel caso specifico". La prassi applicativa dell'Accordo è ad ogni modo
nel senso che le eventuali doglianze di alcun contraente, quanto ai
tributi discriminatori posti dalle altre parti sui prodotti importati,
diano ingresso all'apposita procedura di conciliazione, disciplinata
nell'art. XXIII del GATT. In quella sede non è però sancito l'obbligo
di parificare retroattivamente le imposizioni fiscali, quando il
prodotto estero non fosse soggetto alla stessa aliquota del similare
prodotto interno; ciò che più importa, non è nemmeno precluso al
legislatore nazionale, il quale eguagli le aliquote di tributo per i
due prodotti, di ricorrere - nella manovra di un sistema impositivo,
com'è quello dell'IGE - ad un qualche congegno perequativo degli oneri
sopportati dal prodotto interno, con riguardo agli anteriori stadi del
relativo ciclo di lavorazione.
Vi è dunque questo dato da considerare, pur a voler ammettere che
la norma censurata sia stata oggetto, anche in seno al GATT, di rilievi
o contestazioni, dei quali non è comunque rimasta traccia ufficiale.
Infatti, è significativo che l'art. 9, nel testo del decreto legge n.
319 del 1969, prevedesse l'assorbimento nell'imposta scontata, con
l'aliquota del 6%, dal cotone in massa (nazionale), di quella dovuta
per il cotone in seme. La più favorevole aliquota prevista per il
prodotto interno nella legge del 1958, ed ora abolita, aveva del resto,
osserva il Ministro delle Finanze nella relazione alle Camere (Camera,
V Legislatura, stampato n. 1659) una sua giustificazione, perché
"rifletteva la necessità di compensare in qualche maniera gli altri
oneri tributari gravanti sul cotone nazionale, e cioè l'IGE sul cotone
in seme". La riferita previsione del decreto legge, si afferma inoltre
nella relazione ministeriale, voleva "raggiungere quindi, secondo una
tecnica impositiva più appropriata e non contrastante con le regole
GATT, un equo assetto tributario per il cotone nazionale, al quale
vengono evitate le successive imposizioni lungo l'arco del processo di
trasformazione della materia prima". È vero che questa disposizione
del decreto non è passata nella legge di conversione. Ma se si vuole,
anche qui, far affidamento su alcun elemento dei lavori preparatori,
che possa acclarare l'intento del legislatore nel sopprimerla, altro
non risulta, se non questo: chi ha proposto nel dibattito in aula il
testo dell'art. 9, qual è stato poi convertito in legge, riteneva che
l'assorbimento dell'imposta sul cotone in seme in quella sul cotone in
massa, avrebbe lasciato sussistere un regime di favore per il prodotto
interno, pur assoggettato all'aliquota del 6% al pari di quello estero,
in quanto il cotone di importazione continuava a scontare una
tassazione indiretta nel paese d'origine (Camera, V Legislatura,
9715-9716). Ora, non si vede come - sempre alla stregua delle
indicazioni offerte dai lavori preparatori della normativa in discorso
- possa giudicarsi corretta questa valutazione degli oneri gravanti sul
prodotto importato, che incorre nell'evidente inesattezza di attribuire
rilevanza alle imposte stabilite in ordinamenti statuali, diversi dal
nostro: e debbano, invece, ritenersi manifestamente errati gli
apprezzamenti fatti dal legislatore del 1958 in merito alla
sperequazione introdotta nella previgente disciplina ai danni del
cotone nazionale; apprezzamenti, peraltro, giustificati dalla
considerazione, sopra richiamata (sub 1 A c e d), che il prodotto
interno, prima della commercializzazione come prodotto sgranato, subiva
almeno altre due imposizioni, come cotone in seme (Camera dei Deputati,
II Legislatura, quarta commissione, pp. 2034, 2060-Senato della
Repubblica, II Legislatura, quinta commissione, p.3209). Il che è
stato, come si diceva, tenuto in considerazione dal Governo, sempre nel
dichiarato proposito di osservare le prescrizioni del GATT, con
l'inserire nel testo del citato decreto legge la norma, che esonerava
il prodotto interno dall'imposta a cascata sul cotone greggio.
7 b) - I rilievi fin qui svolti trovano, poi, chiara e decisiva
conferma, se si riflette che il trattamento tributario da adeguare al
criterio di parità sancito nell'Accordo è quello complessivamente
gravante, così sul prodotto importato, come sul similare prodotto
interno. Nessun fondamento può dunque avere l'ipotesi, delineata dalla
difesa delle parti private, secondo la quale dall'art. III, 2 del GATT
si desume l'opposto criterio della parità delle singole aliquote, di
guisa che, nell'ordinamento interno, proprio a detto criterio si
sarebbe in via di principio uniformato il regime dell'IGE sul cotone in
massa, con la sola ed ingiustificata eccezione del regolamento dettato
per la specie. D'altronde, non si ravvisano ragioni per ritenere che lo
scarto formale tra le aliquote, qual è stabilito dalla norma
censurata, abbia potuto irrazionalmente alterare, a favore del cotone
interno, l'intero carico fiscale sui due prodotti.
Una simile conclusione non sarebbe, del resto, autorizzata da
alcuna risultanza del suddetto provvedimento istruttorio. La Corte ha
in proposito richiesto all'Amministrazione finanziaria di precisare "se
e con quali criteri essa abbia, nell'applicare il regime dell'IGE al
cotone in massa", importato dall'area del GATT, "provveduto alla
comparazione degli oneri fiscali complessivamente gravanti su detto
prodotto e sul cotone in massa nazionale". Nella documentazione
prodotta dal competente Ministero figura - va qui avvertito - un
rapporto relativo al periodo di vigenza della norma censurata
(1958-1969), indirizzato il 26 marzo 1973 dalla Direzione Generale
delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari all'Avvocatura
generale dello Stato, che ne ha rimesso il testo alla Corte. Ivi, tra
l'altro, considerate varie probabilità di commercializzazione del
prodotto (dal produttore del cotone in seme all'utilizzatore del cotone
in massa), si formula - in base ad una media semplice delle relative
aliquote di incidenza fiscale - l'ipotesi che il cotone interno potesse
nell'anzidetto periodo ritenersi complessivamente meno gravato del
corrispondente prodotto d'importazione. Ma si tratta, per l'appunto, di
un ipotetico approccio al calcolo comparativo degli oneri fiscali sui
due prodotti, prospettato con la cautela che imponeva la difficoltà
delle indagini sottostanti, non ulteriormente controllato, né di fatto
seguito nell'applicazione data dagli organi amministrativi al regime
fiscale in questione. Il rapporto testé richiamato non manca, in ogni
caso, di porre in rilievo che il prodotto interno scontava, ai sensi
della legge del 1958, un onere aggiuntivo, oltre a quello del 4% sul
cotone in massa. D'altra parte, la maggiore aliquota sul prodotto di
importazione, che si assume lesiva del criterio di eguaglianza, trae
giustificazione, ai fini del presente giudizio, dall'atteggiarsi come
un'aliquota media e unica: tale, deve aggiungersi, proprio perché
regola il carico tributario sul cotone straniero in funzione della
somma degli oneri afferenti - per via dell'imposta operante con il
sistema onnifase - all'intero ciclo produttivo del cotone nazionale.
La previsione di aliquote differenziate serve, in definitiva, a
perequare l'imposizione fiscale contestata in questa sede : essa
resiste, allora, alla censura di irrazionalità, pur di fronte al
rilievo che - secondo il concreto atteggiarsi del circuito di
produzione e di commercializzazione del prodotto interno - l'una o
l'altra fase del ciclo anzidetto possa rimanere non colpita dal
tributo. L'Avvocatura dello Stato ha ricordato - in relazione, qui,
all'art. 97 del Trattato di Roma - l'ordinamento della CEE, e
l'attuazione che esso ha ricevuto ad opera della Corte del Lussemburgo.
Gli Stati membri della Comunità, si è detto, hanno la facoltà di
istituire aliquote medie, finché si valgano del sistema dell'imposta
cumulativa a cascata per riscuotere l'imposta sull'entrata: nel qual
caso è riconosciuta - pur nel quadro di un'integrazione sovranazionale
- la necessaria e insindacabile discrezionalità del legislatore
interno. La stessa soluzione dovrebbe, quindi, a maggior ragione valere
per il sistema del GATT.
A parte quest'ordine di riflessioni, non risulta comunque che il
regime delle aliquote differenziate sia nella specie viziato da
irrazionalità, tanto meno manifesta. Il legislatore ha, infatti,
valutato il carico tributario complessivo sui prodotti che, in
relazione alla regola pattizia, non andavano discriminati; e nel
discrezionale apprezzamento del fenomeno esso è ricorso all'ausilio di
presunzioni, che lo hanno poi condotto a quantificare diversamente
l'imposta sul cotone in massa, secondo se il prodotto fosse interno o
di provenienza estera: ma è un metodo certo non ingiustificato, sul
terreno fiscale, dove i fatti siano, come nella specie, di difficile
accertamento. La questione, in conclusione, non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge 1 agosto 1969, n. 478, sollevata dal Tribunale
di Milano con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 11 e
53 Cost.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267,
sollevata dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 11 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte