Sentenza n. 96/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/04/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e
art. 35, u.c. legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con l'ordinanza
emessa il 10 maggio 1986 dal Pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Zeno Agostino e S.p.A. Saipem iscritta al n. 552
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Zeno Agostino nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Roberto Muggia per Zeno Agostino e l'Avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Zeno Agostino, arruolato con mansioni di "piccolo di cucina" su
alcuni mezzi navali speciali della soc. Saipem, aveva impugnato il
suo licenziamento perché avvenuto senza giusta causa e chiedeva la
reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni. Il
Pretore di Milano, investito del giudizio, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge
medesima al personale navigante, allegandone il contrasto con l'art.
3 Cost. Con l'ordinanza è stato impugnato anche l'art. 35, ultimo
comma della l. 20 maggio 1970, n. 300, per contrasto con gli artt. 3
e 76 Cost., nella parte in cui dispone che i contratti collettivi di
lavoro provvedono ad applicare i princìpi in essa stabiliti alle
imprese di navigazione per il personale navigante "con specifico
riferimento ai princìpi contenuti nell'art. 18".
Nell'ordinanza si premette che la normativa che consente il
recesso ad nutum (artt. 342-345 cod. nav.) dell'armatore non può
ritenersi abrogata per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 604
del 1966, stante il disposto dell'art. 1, comma secondo, cod. nav.,
che prevede l'applicabilità alla materia della navigazione delle
norme di diritto civile solo in assenza di una specifica disciplina
speciale, che, invece, è espressamente dettata riguardo al contratto
di arruolamento. Si afferma che gli accordi collettivi, nei casi
all'esame del giudice a quo, prevedono una disciplina dei
licenziamenti meno favorevole di quella stabilita dalla l. n. 604 del
1966 e si deduce il contrasto dell'art. 10 di tale legge con l'art. 3
Cost. perché, non avendo disposto espressamente l'applicabilità
della l. n. 604 al contratto di arruolamento, il personale navigante
resta escluso ingiustificatamente dalle garanzie di stabilità del
posto di lavoro previste per gli altri lavoratori.
Nell'ordinanza si deduce analogo profilo d'illegittimità
costituzionale riguardo all'art. 35, ultimo comma, dello Statuto dei
lavoratori in quanto, rinviando ai contratti collettivi di disporre
l'applicazione al personale navigante dell'art. 18 dello Statuto
stesso (riguardante la reintegrazione nel posto di lavoro del
lavoratore licenziato senza giusta causa), porrebbe in essere
anch'esso una ingiustificata discriminazione, giacché i contratti
collettivi potrebbero non estendere mai la garanzia prevista
dall'art. 18 ai lavoratori marittimi. Tenuto conto che la Corte
costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione con
sentenza n. 129 del 1976, nell'ordinanza se ne chiede il riesame,
sottolineandosi che nel frattempo la contrattazione collettiva ha
esteso la garanzia dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori ai
piloti ed agli assistenti di volo, così introducendo ulteriori
elementi di discriminazione tra i lavoratori. In relazione all'art.
35 dello Statuto dei lavoratori, si deduce altresì la violazione
dell'art. 76 Cost., sotto il profilo che i princìpi contenuti nello
Statuto dei lavoratori sono inderogabili e pertanto non ne può
essere rimessa alla contrattazione collettiva l'applicazione ad
alcune categorie di lavoratori. In proposito si sottolinea che,
ormai, la navigazione non è un'attività più pericolosa di molte
altre (come quelle attinenti all'energia), cosicché non si
giustificano minori garanzie per i lavoratori motivate da ragioni di
"sicurezza della navigazione".
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri ed ha chiesto che le questioni siano dichiarate
manifestamente infondate per essere state già decise nel senso della
non fondatezza con la sentenza 129 del 1976. Nella comparsa di
costituzione si sostiene in particolare la piena legittimità del
rinvio operato dall'art. 35 alla contrattazione collettiva,
sottolineandosi che proprio le differenti discipline da essa adottate
per le varie categorie di personale navigante dimostrano la
necessità di una normativa articolata in relazione alla varietà di
funzioni di quel personale.
Si è costituita pure la parte privata chiedendo che le questioni
siano ritenute fondate e, nella memoria, ha svolto particolari
considerazioni sulla minore tutela del lavoratore prevista, nella
fattispecie, dall'art. 6.3 lett. h) dell'accordo integrativo
aziendale 18 febbraio 1982 e sui princìpi sui quali si fonda la
sent. n. 29 del 1976 di questa Corte, contestandone la fondatezza. Si
sottolinea, in particolare, la disparità che la contrattazione
collettiva ha accentuato tra categorie di personale nautico molto
simili, come i piloti e gli assistenti di volo e il personale
marittimo navigante, dimostrandosi inidonea a realizzare, dopo 17
anni dall'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, un'omogenea
e adeguata tutela di un vasto complesso di lavoratori marittimi. Considerato in diritto
1. - La prima censura dell'ordinanza di rimessione del Pretore di
Milano, giudice del lavoro, si riferisce all'art. 10
della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)
nella parte in cui non prevede l'applicabilità della
legge stessa al personale marittimo navigante, in riferimento
all'art. 3 Cost. Viene, poi, sospettato di incostituzionalità
l'art. 35, ultimo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei
lavoratori), in relazione agli artt. 3 e 76 Cost., nella
parte in cui dispone che i contratti collettivi di lavoro provvedono
ad applicare i princìpi dello statuto dei lavoratori alle imprese di
navigazione per il personale navigante, con specifico riferimento ai
princìpi contenuti nell'art. 18 dello stesso statuto.
2. - Esattamente il giudice rimettente esclude che l'art. 345 cod.
nav., che dà facoltà all'armatore di risolvere il contratto di
arruolamento in qualsiasi tempo e luogo, salvi i diritti spettanti
all'arruolato, debba ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in
vigore della l. 15 luglio 1966, n. 604, che introduce il principio
del licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato
motivo.
In materia di navigazione, il sistema delle fonti, regolato
dall'art. 1 cod. nav., consente l'applicazione delle leggi generali
('diritto civile') qualora manchino disposizioni del diritto della
navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia (cfr. sent.
di questa Corte 19 maggio 1976, n. 129).
L'art. 345 cod. nav. pone una regola speciale in materia di
risoluzione del contratto di arruolamento, che impedisce il ricorso
alla disciplina generale sui licenziamenti posta dalla l. n. 604 del
1966.
Né è ipotizzabile l'abrogazione dello stesso art. 345 per
incompatibilità con tale legge. La norma, attribuendo all'armatore
la facoltà di risolvere ad nutum il contratto di arruolamento,
obbedisce ad una valutazione dell'equilibrio delle situazioni
soggettive del rapporto di lavoro, nel quadro degli interessi della
spedizione marittima, e si configura come una disposizione speciale
con forza normativa operante nei confronti dei titolari di quelle
situazioni. Non sussiste, quindi, incompatibilità fra la disciplina,
relativa al lavoro comune, posta dalla l. n. 604 e quella,
concernente l'arruolamento, posta dall'art. 345 c. nav.
Il contratto di arruolamento - sottotipo qualificato del rapporto
di lavoro comune - inserisce l'arruolato nell'equipaggio della nave e
nella comunità di lavoro a bordo, che, con il complesso delle sue
prestazioni, concorre al raggiungimento dei fini della spedizione
marittima, ai quali non sono estranei interessi di ordine generale.
Rispetto alla disciplina della l. n. 604 cit., l'art. 345 cod.
nav. pone una normativa diversificata per contenuto, per fini e per
destinatari, che sopravvive alla normativa posteriore, di carattere
generale, sui licenziamenti individuali nel rapporto di lavoro
comune.
3. - La vigenza, nella sua propria sfera, dell'art. 345 cod. nav.,
è testualmente confermata dall'art. 10 della l. n. 604 del 1966 -
impugnato dall'ordinanza di rimessione -, che delimita l'applicazione
di questa legge "ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica
di impiegato e di operaio". Tali categorie si diversificano da quella
del personale navigante, cui appartiene il lavoratore, soggetto della
fattispecie che ha dato luogo all'ordinanza.
Si tratta di un dipendente della Saipem S.p.A., arruolato con le
mansioni di "piccolo di cucina", che, avendo espletato la sua
prestazione di lavoro a bordo per oltre cinque anni, si duole di
essere stato licenziato senza giustificato motivo e chiede la
reintegrazione nel suo posto di lavoro.
4. - Questa Corte ha avuto occasione, anche recente, di precisare
la forza delle norme regolatrici del rapporto di lavoro del personale
marittimo navigante, in due distinte proiezioni: rispetto alle norme
di diritto civile (o comune) e alle norme costituzionali.
Nei confronti delle prime la prevalenza della norma speciale è
determinata dal suo carattere di regola propria e diretta del
rapporto, mentre la prevalenza del precetto costituzionale è da
ascrivere al suo rango di norma superiore (cfr. sent. 2 marzo 1987,
n. 63).
In tale quadro sono da approfondire il fondamento e i fini dianzi
accennati - dell'art. 345 c. nav. e, una volta definita questa
indagine, la norma va sottoposta al vaglio di costituzionalità
richiesto dall'ordinanza di rimessione.
La peculiarità della disciplina posta dall'art. 345 cod. nav.
viene tradizionalmente ricondotta alla necessità di attribuire
all'armatore i poteri necessari per garantire la disciplina di bordo
e la sicurezza della navigazione, alle quali farebbero riscontro la
struttura fiduciaria e la rilevanza personale della prestazione a
bordo del marittimo.
Senonché lo stesso codice della navigazione, col prevedere (art.
374) la derogabilità dell'art. 345 da parte dei contratti collettivi
e, se a favore dell'arruolato, dei contratti individuali, configura
l'ampia facoltà di licenziamento del marittimo come diretta a
tutelare un interesse, il cui perseguimento è rimesso alla
disponibilità dell'armatore; tale facoltà non appare, di
conseguenza, intesa a realizzare finalità generali, indisponibili,
della spedizione.
Quanto alle esigenze della sicurezza, l'ordinanza di rimessione
pone in luce la supervalutazione che se n'è data
rispetto alla navigazione. In questo ambito esse non sono più
pregnanti di quelle esistenti in settori di lavoro terrestre a
più elevato rischio (come nei settori dell'energia). E non senza
efficacia nella memoria della parte privata si fa
riferimento all'applicabilità delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300
del 1970 ai lavoratori addetti alle centrali nucleari, agli altiforni
siderurgici e agli impianti chimici ad alta tossicità. È, peraltro,
opportuno porre in rilievo che in questi casi la tutela della
sicurezza si collega a un fattore statico (impianto produttore),
laddove nella navigazione essa è correlata a un fenomeno dinamico.
Tale diversità non rileva sull'effetto, che accomuna in una fascia
particolare di pericolosità tutti i prestatori di lavoro innanzi
indicati e, sotto questo riguardo, certamente non li discrimina.
5. - È stata ancora invocata a fondamento della regola posta
dall'art. 345 la particolare, ampia autonomia dell'armatore di
organizzare la comunità di bordo; essa si esprime anche nella
formazione e nella composizione qualitativa dell'equipaggio (sotto
l'aspetto della piena affidabilità dei suoi membri).
Osserva la Corte che l'esercizio di tale potestà organizzativa
non può ritenersi pregiudicato dall'esistenza dei razionali limiti
posti alla facoltà di licenziamento dalla l. n. 604 del 1966,
considerate la intrinseca obiettività e la elasticità dei concetti
di giusta causa e di giustificato motivo, il cui controllo
giurisdizionale è destinato inoltre ad esplicarsi ex post, quando
sono esauriti non soltanto la fase tipicamente organizzativa della
spedizione ma lo stesso rapporto negoziale. Il giudizio sulla
legittimità del provvedimento dell'armatore - giudizio certamente
capace di valutare le esigenze della comunità di bordo e il
correlativo comportamento richiesto alle persone dell'equipaggio non
può dunque pregiudicare l'indefettibile salvaguardia della vita
umana e dei beni coinvolti nella spedizione marittima.
6. - Il superamento del drastico principio del licenziamento ad
nutum posto dall'art. 345 c. nav. e non corretto - per la
inapplicabilità al lavoro nautico - dalla legge n. 604, non è stato
garantito dalla già rilevata derogabilità della norma del codice
della navigazione ad opera dei contratti collettivi (art. 374 cod.
nav. cit.).
La fattispecie dalla quale è mossa l'ordinanza di rimessione, ne
è chiara prova.
L'art. 6.3 lett. h) dell'accordo integrativo aziendale Saipem del
1982, applicabile nel caso, prevede la cancellazione dal turno
particolare per "riduzione o fine dell'attività dei mezzi speciali o
disarmo degli stessi". Ha rilevato l'ordinanza che queste ipotesi, se
riducono di fatto il potere di recesso dell'armatore, non sono
equiparabili a quella del giustificato motivo obiettivo ex art. 3
della l. n. 604, nel contenuto, nella incidenza dell'onere della
prova e nelle conseguenze risarcitorie.
Quanto all'attuazione, in generale, della deroga all'art. 345 cod.
nav. da parte della contrattazione collettiva, è da osservare che si
è ravvisato un ostacolo all'applicabilità della l. n. 604 al
personale marittimo navigante nella mancata partecipazione delle
associazioni sindacali degli armatori e dei marittimi alla
stipulazione dell'accordo confederale sui licenziamenti (che sarebbe
stato recepito dalla legge ora indicata).
Non pare che questa opinione sia da condividere.
Dall'inerzia delle associazioni sindacali in una fase preliminare,
non necessaria e formalmente irrilevante nella produzione della
normativa, non può derivare la preclusione della applicabilità
della normativa stessa ai lavoratori iscritti a quei sindacati. Ed
è, poi, assorbente rilievo che nella legge non è alcuna traccia di
quell'accordo come elemento o limite per la sua operatività.
Le norme agiscono nella loro autonomia obiettiva,
indipendentemente dai particolari impulsi che le hanno determinate,
quando non ne risulti traccia o riscontro nella concreta disciplina
da esse posta.
7. - Non sussistono, dunque, valide ragioni per escludere il
personale marittimo navigante dalla disciplina della
l. n. 604 del 1966 ed è da riconoscere fondato il sospetto di
illegittimità costituzionale dell'art. 10 di questa legge nella
parte in cui non prevede la sua applicabilità anche a tale
personale. La sostanziale omogeneità delle relative situazioni
afferenti ai lavoratori comuni ed a quelli nautici impone
l'uniformità delle discipline, nella mancanza di fondate ragioni per
differenziarle.
È da dichiarare pertanto illegittimo il suindicato art. 10 della
l. n. 604, in riferimento all'art. 3 Cost.
La rimozione dei limiti, innanzi precisati, all'operatività di
questa norma nei riguardi del personale marittimo arruolato comporta
anche l'adempimento dell'obbligo assunto dallo Stato italiano con
l'adesione alla convenzione sul "contratto di arruolamento dei
marittimi". Tale convenzione, adottata dalla conferenza generale
dell'Organizzazione del lavoro nella nona sessione di Ginevra del 24
giugno 1926, è stata approvata e ratificata dall'Italia con l. 14
gennaio 1929, n. 417 ed è diventata esecutiva il 20 ottobre dello
stesso anno. Essa obbliga (artt. 11, 15 e 19) lo Stato italiano a
fissare nell'ordinamento interno "les circostances dans lesquelles
l'armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immediatement
le marin".
Dando, così, attuazione alla normativa internazionale, la
legislazione italiana si riallaccia ad un precetto tradizionalmente
osservato dai paesi marinari, dal Nord dell'Europa al bacino del
Mediterraneo.
È opinione comune che tutte le leggi marittime manifestarono la
tendenza ad impedire la risoluzione dell'"ingaggio" senza giusta
causa ed alcune di esse specificarono i motivi, in base ai quali il
licenziamento era permesso.
Come efficace espressione di questo indirizzo si ricorda il
Consolato del mare, il cui capitolo 122 consentiva di "cavar marinaro
dalla nave" soltanto in quattro casi: "per ladro", "per eresia", "se
non fa il comandamento del nocchiero", "se spergiurerà".
8. - La seconda censura di illegittimità costituzionale, mossa
dall'ordinanza, concerne in modo specifico l'art. 35, ultimo comma,
della l. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), per la
mancata previsione della tutela reale del marittimo licenziato, con
la reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello
statuto stesso.
È, questa, una delle norme dichiarate di non immediata e diretta
applicabilità, in quanto l'art. 35 dello statuto ne demanda alla
contrattazione collettiva la determinazione dei princìpi relativi,
per quanto concerne il personale navigante delle "imprese di
navigazione".
Si trasferisce, così, all'autonomia sindacale - che risulta nella
materia relativamente limitata (Cass. 13 marzo 1982, n. 1651) - la
determinazione dei criteri fondamentali di restituzione del "diritto
al lavoro" al personale navigante, diritto esattamente definito come
l'essere, che condiziona l'avere e ogni altro bene e che costituisce
espressione diretta dell'articolo 4 Cost.
9. - La Corte non condivide il profilo della censura, che
l'ordinanza fonda sulla violazione dell'art. 76 Cost.
L'art. 35, ultimo comma, dello statuto dei lavoratori non
conferisce, invero, una delega legislativa al sindacato, ma ravvisa
nel contratto collettivo il mezzo più idoneo per garantire
gradualmente al personale navigante la stabilità del posto di
lavoro, adattando la disciplina posta in generale dalle leggi n. 604
del 1966 e n. 300 del 1970 alla particolarità della situazione di
tale personale.
Su questa base, la potestà negoziale delle organizzazioni
sindacali è stata considerata da questa Corte (sent. 19 maggio 1976,
n. 129 cit.) particolarmente idonea alla concreta valutazione delle
esigenze proprie del settore, convalidando un indirizzo normativo
che, anche di recente, è stato ritenuto strumento essenziale per la
disciplina del rapporto di lavoro nautico dallo schema di disegno di
legge di delega al Governo (1986) per l'emanazione del nuovo codice
della navigazione (art. 6, n. 35 e n. 20 della Relazione
illustrativa).
Sotto altro profilo, in relazione all'art. 3 Cost., l'ordinanza di
rimessione pone in particolare rilievo la non adeguata risposta della
contrattazione collettiva all'auspicato adeguamento dei princìpi
dello statuto al settore nautico.
La libertà (e discrezionalità) dei sindacati di esercitare la
loro autonomia normativa è stata, infatti, causa di ulteriore
sperequazione tra le diverse categorie di lavoratori nautici.
10. - Rileva la Corte che dal 1976 (anno nel quale essa emanò la
ricordata sentenza n. 129) la contrattazione collettiva o non è
intervenuta ad eliminare, in materia di tutela reale, lo squilibrio a
svantaggio dei marittimi rispetto alle altre categorie di prestatori
di opere o, quando è intervenuta, non è riuscita a realizzare
risultati appaganti.
Invero, non risulta venuta meno la diversità di trattamento tra
marittimi iscritti e non iscritti ai sindacati. Né a questo fine ha
giovato la contrattazione aziendale (applicabile, per la sua
struttura, a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla iscrizione
al sindacato): tale tipo di contrattazione si è esplicato in misura
rilevante nel rapporto di lavoro del personale di volo, ma ha avuto
trascurabile e non uniforme impiego nella navigazione marittima.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti di
aeromobile (30 dicembre 1978) e quello per gli assistenti di volo (23
marzo 1979) non soltanto dichiarano l'applicabilità a queste
categorie degli artt. 2 e 3 della l. n. 604 del 1966 (cfr. Cass. 6
aprile 1984, n. 2241), ma prevedono espressamente per esse la tutela
reale attraverso la reintegrazione nel posto di lavoro, sempre che
sussista la idoneità e, per i piloti comandanti, limitatamente al
grado.
11. - Né può dirsi che abbia in concreto pienamente operato
l'obbligo, configurato a carico delle imprese, di trattare in buona
fede sul piano collettivo le condizioni per l'applicazione dello
statuto, dato il non preciso contenuto di siffatto obbligo, non
assistito inoltre da alcun meccanismo attuativo.
Può certamente collocarsi in questo quadro il c.d. "regolamento
della continuità del rapporto di lavoro", inserito in taluni dei
contratti collettivi di maggior rilievo (cfr. c.c.n.l. per imbarco su
navi passeggeri superiori a 50 t.s.l.,
1° gennaio 1981, delle società p.i.n. (artt. 70-82); c.c.n.l. su
navi da carico delle stesse società, superiori a 500 t.s.l.
1° gennaio 1981 (artt. 71-83); c.c.n.l. 31 luglio 1981 (armamento
libero) per imbarco su piroscafi e motonavi da carico superiori a
3.000 t.s.l. e su quelle adibite a traffici transoceanici (artt.
85-95)).
Senonché il "regolamento della continuità", se rappresenta un
passo rilevante verso la stabilità del rapporto, entro i limiti
consentiti dalle peculiarità del lavoro marittimo a bordo, non può
valere come generale strumento di "tutela reale". Esso è del tutto
avulso dalla vicenda della invalidità ed inefficacia del
licenziamento e non realizza la restituzione del lavoro al titolare
illegittimamente cessato.
12. - Non è, poi, da sottacere la diversità di situazione dei
lavoratori nautici determinata dagli stessi contratti collettivi di
settore (come quella, ad esempio, del personale marittimo che svolge
attività edilizia a bordo di mezzi nautici), a seconda che detti
contratti (il cui ambito è normalmente provinciale) contengano o non
la dichiarazione di applicabilità dell'art. 18 dello statuto.
Questa complessa e differenziata situazione ha avuto notevole eco
sopratutto nella giurisprudenza di merito, che ha tentato di superare
la sperequazione con pronunce coraggiose, ma discutibili; anch'esse
hanno talora contribuito ad accentuare la disparità di trattamento
(interna ed esterna) del personale marittimo navigante rispetto ad
altre categorie di lavoratori, nautici e comuni.
In definitiva, la funzione mediatrice ed adeguatrice rimessa
dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori ai contratti collettivi,
auspicata da questa Corte come strumento di equilibrata attuazione
nella materia nautica dei princìpi dello stesso statuto, non ha
avuto risposta appagante.
A più di venti anni dalla entrata in vigore della legge sul
giustificato motivo di licenziamento e a poco meno dalla vigenza
dello statuto dei lavoratori, non si è ridotta la disparità di
trattamento tra il personale marittimo navigante e gli altri
prestatori di lavoro; anzi, nell'ambito dell'intero settore nautico
essa è diventata ancora più grave.
13. - L'applicabilità, innanzi riconosciuta, al personale
navigante marittimo della l. n. 604 del 1966 pone alla Corte il
problema della tutela reale del marittimo arruolato in termini nuovi
(rispetto alla situazione oggetto della sentenza n. 129 del 1976) e,
in certo senso, obbligati. Tali termini muovono dal riconoscimento di
una grave e ingiustificata lacuna, origine di altrettanto grave e
ingiustificata diseguaglianza di trattamento. La lacuna è
determinata dall'art. 35, terzo comma, dello statuto dei lavoratori,
laddove demanda ai contratti collettivi la indicazione dei princìpi
di cui all'art. 18, nei confronti del personale marittimo navigante.
Anche questa norma dovrebbe appartenere alla categoria delle norme
direttamente applicabili al relativo rapporto di lavoro, che è
assistito - per quanto si è rilevato - dalla garanzia della giusta
causa o del giusto motivo di licenziamento.
È da dichiarare, pertanto, la illegittimità, per contrasto con
l'art. 3 Cost., del terzo comma dell'art. 35 della l. 20 maggio 1970,
n. 300 nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità
dell'art. 18 al personale marittimo navigante delle "imprese di
navigazione".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della l. 15
luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella
parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al
personale marittimo navigante delle imprese di navigazione;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma,
della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede la
diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della
stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte