Sentenza n. 96/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre
1987 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul
ricorso proposto da Herbert ROS, iscritta al n. 689 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 9 ottobre 1987 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 26 ottobre 1990), la Corte dei conti - sezione III
giurisdizionale - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, il quale esclude la corresponsione dell'indennità
integrativa speciale in relazione al trattamento pensionistico
riscosso all'estero.
La questione si è posta nel corso di un giudizio instaurato con
riferimento ad una nota in data 15 dicembre 1981, con cui la
Direzione provinciale del tesoro di Roma aveva negato l'indennità.
Osserva la Corte dei conti che il provvedimento adottato
dall'Amministrazione è giustificato, in quanto, all'epoca, l'ultimo
comma del citato art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 disponeva
testualmente: "l'indennità non compete nel caso che il trattamento
di quiescenza sia riscosso all'estero".
La norma è stata poi abrogata dall'art. 2 della legge 7 marzo
1985, n. 82, e l'indennità estesa alle pensioni dello Stato pagabili
all'estero, ma solo a partire dal 1° gennaio 1984.
Per tutto il periodo anteriore, risulta dunque rilevante la
prospettata questione di costituzionalità, che - osserva inoltre il
giudice a quo - è anche non manifestamente infondata. Non si può
sottovalutare, invero, che nella fattispecie l'abrogazione è stata
proposta proprio per superare dubbi di costituzionalità della
precedente norma restrittiva, come si rileva dalla relazione al
disegno di legge n. 860, XI legislatura del Senato della Repubblica.
Se infatti, non può negarsi al legislatore la discrezionalità
delle scelte, queste debbono sempre corrispondere a criteri di
ragionevolezza che non sembrano riscontrabili nella fattispecie. Non
convince infatti la ratio della restrizione, che sarebbe, secondo
quanto è dato desumere dai lavori parlamentari relativi alla legge 3
marzo 1960, n. 185, o la non giustificabilità dell'emolumento
perché il personale all'estero non risentirebbe delle variazioni al
costo della vita in Italia (v. Camera dei Deputati, III legislatura.
dis. n. 1835, seduta del 16 dicembre 1959), oppure l'esigenza di
evitare la duplicazione della indennità in quanto il personale
stesso "è già fornito di assegno di sede" (v. relazione dell'on.
Napolitano al predetto disegno n. 1835, seduta del 12 febbraio 1960).
Quest'ultima circostanza - osserva il giudice a quo - non è certo
riferibile ai pensionati, mentre l'altra giustificazione della norma
è contraddetta dal rilievo che l'inflazione interna non può non
riflettersi sul valore di cambio e, quindi, produrre in definitiva
una riduzione del potere di acquisto all'estero. Né si vede quali
altre giustificazioni razionali, al di fuori di esigenze unicamente
di bilancio, potrebbero accogliersi per la discriminazione operata
dal legislatore.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1990.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura che il legislatore con la legge n. 82 del
1985 ha provveduto ad eliminare il divieto, previsto dall'art. 99 -
ultimo comma - del d.P.R. n. 1092, di corrispondere l'indennità di
cui trattasi ai pensionati residenti all'estero, con decorrenza dal
1° gennaio 1984. Col disporre, originariamente, il divieto in
questione, si era inteso palesemente mantenere inalterato il potere
di acquisto dei pensionati residenti in Italia, in quanto soggetti al
ricorrente fenomeno del deprezzamento monetario.
Per quanto concerne i periodi precedenti l'anno 1984, non possono
ravvisarsi gli estremi per dichiarare la incostituzionalità della
norma in argomento, considerato che è nel potere del legislatore
modificare leggi preesistenti, ponendo termini precisi di efficacia
alle nuove norme. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 99, ultimo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1091, disponendo che l'indennità integrativa speciale non compete
ai dipendenti statali in pensione "nel caso che il trattamento di
quiescenza sia riscosso all'estero", contrasti: a) con l'art. 3
Cost., giacché discriminerebbe i pensionati statali residenti
all'estero rispetto a quelli non statali (ai quali l'indennità di
contingenza è invece pagata) sia rispetto ai pensionati che vivono
in Italia; b) con l'art. 36 Cost., in quanto il mancato adeguamento
al costo della vita delle pensioni pagate all'estero ne può far
scadere l'ammontare a livelli inadeguati; c) con l'art. 16, ultimo
comma, Cost., che sancisce la libertà del cittadino di trasferirsi
all'estero perché, qualora l'esercizio di tale libertà comporti la
perdita di un diritto, essa verrebbe a soffrire una ingiustificata
limitazione.
2. - Va osservato in via preliminare che la norma impugnata è
stata abrogata dall'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82, il quale
ha disposto che "l'indennità integrativa speciale viene estesa a
partire dal primo gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili
all'estero". Tale circostanza non fa venir meno la questione, dato
che essa attiene ai ratei di pensione anteriori all'1 gennaio 1984.
3. - Nel merito la questione è fondata.
Questa Corte ha costantemente affermato che il trattamento di
quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del
rapporto di lavoro (del quale lo stato di pensionamento costituisce
un prolungamento a fini previdenziali), deve essere proporzionato
alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso,
assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle
esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa. Tale
proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non soltanto al
momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate
successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto
della moneta, secondo valutazioni riservate - anche con riguardo alle
disponibilità finanziarie - alla discrezionalità legislativa,
purché esercitata in modo non irragionevole e arbitrario.
L'indennità integrativa speciale si concreta in un meccanismo di
parziale indicizzazione delle pensioni (e delle retribuzioni),
previsto dal legislatore al fine di perseguire, in via di tendenziale
automaticità, i fini suddetti, a prescindere dagli specifici
interventi legislativi determinati da particolari circostanze.
La norma impugnata, statuendo che l'indennità integrativa
speciale non spetta nel caso che la pensione sia riscossa all'estero,
collega la mancata corresponsione ad un elemento inidoneo a
differenziare la posizione dei soggetti che hanno acquisito il titolo
alla pensione.
Invero nei confronti di essi si sono realizzati gli elementi
costitutivi della fattispecie, che non possono essere influenzati da
una circostanza estrinseca, qual'è la riscossione della pensione
all'estero.
L'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, infatti, a
parità di requisiti e di contribuzione, deve essere identico per
ogni pubblico dipendente in relazione al momento in cui è collocato
a riposo. L'influenza sulla sua misura complessiva della località di
residenza vi introduce un elemento discriminatorio e irrazionale.
Né vale il rilievo che il fenomeno inflattivo interno - in
relazione al quale è destinata ad operare l'indennità integrativa -
può non trovare uguale riscontro nel paese in cui la pensione viene
riscossa. L'inflazione che si produce in ciascun paese influisce
normalmente sul corso generale dei cambi e il valore monetario in
lire italiane non resta immutato per chi risiede all'estero, come è
stato invece affermato a sostegno della norma impugnata.
L'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
pertanto, attribuendo ai pensionati che riscuotono le pensioni
all'estero un trattamento di quiescenza complessivamente ed
ingiustificatamente inferiore a quello corrisposto agli altri
pensionati, viola l'art. 3 della Costituzione e va dichiarato
illegittimo sotto tale assorbente profilo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte