Sentenza n. 96/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 103d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, quinto
comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo
1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul
ricorso proposto da Manlio Sargenti contro il Ministero della
Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 631 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Manlio Sargenti e
dell'Università degli Studi di Pavia nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 15 marzo 1991 il Consiglio di
Stato, Sez. VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Prof. Manlio
Sargenti contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro (Reg.
ord. n. 631 del 1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).
Premette l'ordinanza che l'interessato, ordinario dal 27 gennaio
1984, nominato straordinario con decorrenza giuridica dal 1° novembre
1980, in data 27 novembre 1984 ha presentato istanza chiedendo il
riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina, ai
sensi dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, disposto per
solo otto degli anni prestati prima della nomina e cioè per il
massimo consentito dall'art. 103 citato. Precisa in punto di fatto
l'ordinanza che il ricorrente ha svolto i seguenti servizi:
a) dall'anno accademico 1936/37 al 1942/43, quale assistente
volontario presso l'Università di Roma, per complessivi 7 anni;
b) dall'anno accademico 1940/41 al 1942/43, quale professore
incaricato presso l'Università di Perugia, per complessivi 3 anni;
c) dall'anno accademico 1945/46 al 1972/73 quale professore
incaricato presso l'Università di Pavia, per complessivi 27 anni;
d) dall'anno accademico 1973/1974 al 26 gennaio 1981, quale
professore incaricato stabilizzato nell'Università di Pavia, per
complessivi ulteriori 8 anni;
e) dal 27 gennaio 1981, quale professore straordinario, con
decorrenza giuridica dal 1° novembre 1980 e così per un periodo
complessivo di 45 anni di servizio di cui 38 quale professore
incaricato.
Il Collegio remittente ricorda che l'art. 103 del d.P.R. 11 luglio
1980 n. 382 riconosce ai professori di ruolo, all'atto della nomina
ad ordinario, il servizio prestato "in qualità di professori
universitari associati ed incaricati per i due terzi; per la metà
quello prestato in qualità di ricercatore, e per un terzo quello
prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21
febbraio 1980 n. 28, o come assistente volontario".
Peraltro il quinto comma dello stesso articolo dispone che il
riconoscimento di attività e servizi di cui ai commi precedenti non
può comunque superare il limite massimo di otto anni ed a tale
limitazione si è, infatti, attenuto il provvedimento impugnato.
La differenza tra l'anzianità valutabile "ai sensi dei primi
commi del citato articolo" e quella massima di otto anni
riconoscibile ai sensi del quinto comma, comporta, perciò, un
trattamento economico notevolmente deteriore, che sarebbe non
giustificabile alla luce degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
La norma sembra interrompere, invero, la logicità del sistema
imponendo un tetto massimo di valutabilità indipendente sia dalla
durata che dalla qualifica dei servizi pregressi.
E infatti, la logica sottesa alla differente misura di
valutabilità dei periodi si perderebbe con l'imposizione del tetto
massimo che abbraccia le tre categorie di attività, sì che, in
sostanza, il legislatore avrebbe dettato due norme in contrasto tra
di loro, in quanto perseguono fini contrapposti ed inconciliabili.
Si consideri, infatti, che la ratio nella individuazione delle tre
categorie valutabili (per due terzi, metà, un terzo) è quella di
attribuire un "peso" diverso alle diverse esperienze, e ciò ai fini
di assicurare un maggior sviluppo di carriera, con assunzione di
conseguenti maggiori responsabilità, a quei soggetti che abbiano
così maturato una maggiore professionalità. La norma in esame,
invece, impedisce la considerazione delle differenziazioni.
D'altra parte, il diritto alla proporzionalità del trattamento
economico è da porre in relazione alla quantità e qualità del
lavoro prestato e quindi al grado stesso della anzidetta
professionalità.
Il meccanismo descritto condurrebbe, in tal modo, ad attribuire a
soggetti dotati di professionalità diversa un medesimo trattamento
economico, il che sarebbe indice di una violazione della
proporzionalità, appunto, nei confronti del dipendente dotato di
maggiore titolo.
Si assume, pertanto, la necessità che venga dichiarata
l'illegittimità della norma impugnata.
1.2. - Con atto depositato il 22 novembre 1991 si è costituito il
prof. Manlio Sargenti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ambrogio
Robecchi Majnardi e Giulio Lais, facendo proprie le argomentazioni
svolte nell'ordinanza di rinvio.
1.3. - Con atto depositato il 5 novembre 1991 è intervenuta
l'Amministrazione universitaria, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nell'atto di intervento si osserva che la norma in esame
disciplina il riconoscimento dei servizi pregressi e la imposizione
di un "tetto" risponde pienamente ai criteri di logica e di
razionalità che condizionano la discrezionalità del legislatore.
Il riconoscimento di una maggiore anzianità pregressa avrebbe
determinato un'eccessiva ed ingiustificata disparità, mentre poi non
vi è violazione del principio di proporzionalità del trattamento
retributivo, perché le attività pregresse che eccedono il periodo
valutabile di otto anni non possono ritenersi espressione di maggiore
qualificazione.
Neppure si ravvisa contrasto con il principio di efficienza della
pubblica amministrazione, non essendo credibile che il riconoscimento
di una maggiore anzianità ai fini economici possa tradursi in una
migliore qualità dell'attività didattica e scientifica del docente.
Si conclude per una declaratoria di infondatezza. Considerato in diritto
1. - L'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica) provvede a riconoscere in
favore dei professori universitari, all'atto della nomina a ordinario
e ai fini della carriera, i servizi eventualmente prestati in
precedenza sempre nell'ambito dell'ordinamento universitario.
In particolare, viene riconosciuto per due terzi il servizio di
professore associato e di professore incaricato, per la metà quello
di ricercatore universitario, di assistente ovvero di tecnico
laureato e per un terzo quello di assistente volontario.
In ogni caso, ai sensi del comma quinto del richiamato articolo il
complessivo riconoscimento non può superare il limite massimo di
otto anni.
2. - Della legittimità di tale ultima disposizione dubita
l'ordinanza di rimessione che la ritiene lesiva dell'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza: attività
sostanzialmente differenziate nella loro valenza, quali quelle enunciate e come tali singolarmente apprezzate, potrebbero ricevere, in
base al limite degli otto anni, una appiattita regolamentazione
uniforme.
La norma in esame, così come congegnata, confliggerebbe altresì
con l'art.36 della Costituzione, venendo a determinarsi in concreto
un trattamento retributivo non proporzionato alla qualità del lavoro
via via posto in essere nel passato; e così ancora con l'art. 97,
poiché a soggetti di diseguale professionalità pregressa potrebbe
restare attribuito, alla fine, il medesimo trattamento retributivo,
con ovvia limitazione, si assume, dell'efficienza stessa della
pubblica amministrazione.
3. - La questione non è fondata.
Partendo dall'assunto per ultimo qui sopra enunciato, nessun
coinvolgimento sussiste con l'art. 97 della Costituzione: pretendere
che il riconoscimento, a fini economici, di una maggiore o minore
pregressa anzianità abbia riverbero automatico sulla efficienza
amministrativa è ipotesi che resta al di fuori, come avvalora
l'Avvocatura dello Stato, da ogni suo concreto riferimento in
fattispecie.
Né miglior pregio assume, per consimili considerazioni che si
volessero riportare all'attività del docente, un insussistente
aggancio all'art. 36 della Costituzione: la mera limitazione
temporale nella valutazione di servizi pregressi non può dirsi certo
incidente sulla proporzionalità della retribuzione in atto, tale da
ledere il disposto dell'art. 36.
Passando all'esame di una prospettata irragionevolezza intrinseca
della norma in discorso questa, come già riportato, con il porre il
vincolo massimo di anni otto nella riconoscibilità dei pregressi
servizi, consisterebbe in una inadeguatezza di fatto, ai fini
riproposti, nella valutabilità dei servizi stessi, resi dalla norma
indistinti. Ma a ben vedere l'indistinguibilità dei riconoscimenti
pregressi rimane all'interno di una disposizione, la quale mira ad un
unicum ricostruttivo, che viene a realizzarsi con evidente favore,
tra i vari servizi pregressi: una diversa configurazione con un
maggiore riconoscimento di questi ultimi verrebbe a costituire,
invece, quella palese distorsione nel rapporto, che si vuole evitare:
ed infatti otterrebbe preponderanza in tal modo nel corso dell'intera
carriera proprio quella pregressa, anziché il normale fluire dei
servizi quale docente ordinario. Il che, se attuato, comporterebbe
quel rovesciamento degli equilibri che si vorrebbe dai remittenti
contenuto nella norma così come predisposta e vigente. La questione
è perciò non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte