Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice

della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in

riferimento all'art. 102 della Costituzione, promosso con ordinanza

emessa il 10 dicembre 1952 dal Tribunale di Messina nel procedimento

penale a carico di Vasquez Fernades José, iscritta al n. 10 del

Registro ordinanze del 1963 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale in grado di appello

a carico di Vasquez Fernandes José dinanzi al Tribunale di Messina, la

difesa dell'imputato sollevava la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione approvato

con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in riferimento all'articolo 102 della

Costituzione;

che, secondo la difesa dell'imputato, la norma impugnata,

attribuendo ai Comandanti di porto capi di circondario la cognizione

delle contravvenzioni previste dal suddetto Codice in materia di

navigazione marittima, violerebbe il principio della esclusività della

funzione giurisdizionale e il divieto della istituzione del giudice

speciale;

che il Tribunale di Messina, ravvisando nella norma impugnata una

violazione del principio secondo il quale "la funzione giurisdizionale

deve essere esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati

dalle norme sull'ordinamento giudiziario, fatte salve le eccezioni

previste dallo stesso art. 102 e da quello successivo", ha ritenuto non

manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa ed ha

rimesso gli atti a questa Corte costituzionale, con ordinanza del 10

dicembre 1962;

che la ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sul n. 24 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26

gennaio 1963;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 41 del 1 marzo 1957,

in materia di competenza e funzionamento delle Commissioni tributarie,

ha affermato che dai principi della esclusività della funzione

giurisdizionale e del divieto di istituire giudici straordinari o

speciali, contenuti nell'art. 102 della Costituzione, non discende

l'automatica soppressione delle giurisdizioni speciali già esistenti,

ma solo la loro graduale "revisione" entro il termine, ordinatorio e

non perentorio, stabilito dalla VI disposizione transitoria della

Costituzione;

che, conformandosi a questa decisione, la Corte successivamente,

con sentenza n. 41 del 10 giugno 1960, ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice

della navigazione in riferimento all'art. 102 e all VI disposizione

transitoria della Costituzione, sollevata dal Comandante della

capitaneria di porto di Savona con ordinanza del 7 marzo 1959;

che in questa sentenza la Corte ritenne di non dover prendere in

esame il carattere di giurisdizione speciale, ovvero di organo speciale

della giurisdizione ordinaria, delle giurisdizioni delle capitanerie di

porto, occorrendo soltanto stabilire, secondo i limiti entro i quali la

questione era stata proposta, se le giurisdizioni speciali dovessero

considerarsi sopravvissute al termine previsto dalla VI disposizione

transitoria. E a tale quesito, appunto sulla scorta della ricordata

sentenza n. 41 del 1957, ha affermato doversi attribuire soluzione

positiva;

che la questione proposta dal Tribunale di Messina è identica a

quella che è stata oggetto della sentenza n. 41 del 1960, e che non

sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione;

Visti gli art. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe e ordina

la restituzione degli atti al Tribunale di Messina.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

ECLI:IT:COST:1963:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte