Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1983 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 maggio

1965, n. 507 (Divieto di uso degli apparecchi automatici e

semiautomatici da gioco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei

circoli ed associazioni di qualsiasi specie) promosso con ordinanza

emessa l'11 dicembre 1976 dal Pretore di Padova, nel procedimento

penale a carico di Baldo Vincenzo ed altri, iscritta al n. 42 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 87 del 30 marzo 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 110

t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 legge 20 maggio 1965, n. 507,

e degli artt. 718, 719 e 721 cod. pen. in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che il pretore lamenta la circostanza per cui chi tenga

un apparecchio semiautomatico per il gioco che sia anche strumento per

il gioco d'azzardo debba rispondere del concorso formale dei reati

previsti dalle norme indicate in oggetto, con evidente sperequazione

della pena;

che al contrario la disciplina del concorso formale dei reati

appare del tutto ragionevole nella specie, tanto più dopo la riforma

introdotta dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, dell'art. 81 cod. pen., che

consente al giudice di commisurare adeguatamente la pena.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1

legge 20 maggio 1965, n. 507, e degli artt. 718, 719 e 721 cod. pen.,

sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte