Sentenza n. 976/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 1° febbraio 1982, avente per
oggetto: "Indennità di carica per i magistrati del Commissariato
regionale per la liquidazione degli usi civici", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 febbraio
1982, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 13
del registro ricorsi 1982;
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e
l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 13 febbraio 1982 regolarmente notificato
e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che venga
dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale
Friuli-Venezia Giulia, approvata in data 16 ottobre 1981 e
riapprovata, a seguito del rinvio governativo, in data 1° febbraio
1982, assumendone il contrasto con gli artt. 117 Cost. e 4 St. spec.
Friuli-Venezia Giulia.
Detta legge concerne la "indennità di carica per i magistrati del
Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici", e di
questa fissa la misura in riferimento all'"espletamento delle
funzioni amministrative regionali come delimitate dagli articoli 27 e
28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766" (art. 1). In particolare, la
legge impugnata prevede la corresponsione al Commissario, al
Commissario aggiunto ed agli Assessori addetti al Commissariato
regionale, di un compenso, rispettivamente, di L. 12.000, 7.000 e
6.000 "per ciascun giorno feriale".
A giudizio del ricorrente, la disposizione eccede in modo palese
la competenza regionale poiché il trattamento economico dei
magistrati - qualunque sia la loro funzione - spetta allo Stato,
tanto che l'indennità per i magistrati con funzione di Commissario
liquidatore degli usi civici - prevista dall'art. 38 della l. 16
giugno 1927 n. 1766 - è attualmente determinata dall'art. 1 della l.
1° marzo 1968 n. 189. Ad avviso del ricorrente, poi, la potestà
legislativa attribuita alla Regione, comprende la sola materia degli
usi civici e non pure lo stato giuridico ed economico dei magistrati
destinati alla funzione di Commissari liquidatori.
2. - Con atto depositato presso la Cancelleria di questa Corte in
data 9 marzo 1982, si è costituita in giudizio la Regione
Friuli-Venezia Giulia, per chiedere l'infondatezza della questione
proposta.
La Regione sottolinea che l'art. 4 n. 4 dello Statuto di autonomia
conferisce alla Regione stessa competenza esclusiva in materia di usi
civici e che l'art. 1 del d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116, ha operato
anche il trasferimento delle relative competenze amministrative.
Poiché, pertanto, le attività svolte in materia di usi civici
dovrebbero ritenersi compiute nell'esclusivo interesse della Regione,
i relativi costi, ivi compresi i compensi previsti dalla legge
impugnata, non potrebbero non gravare sulle casse regionali.
D'altro canto, afferma ancora la ricorrente, se è vero che la
disciplina dello stato giuridico ed economico dei magistrati (per le
funzioni che essi esercitano nell'interesse dello Stato) è di
pertinenza dello Stato, non è men vero che, in forza dell'art. 4 n.
1 dello St. F.V.G., spetta alla Regione la disciplina dello stato
giuridico ed economico del personale "addetto" agli Uffici regionali
(s'intende, per la parte e nei limiti in cui vi è "addetto"). Sotto
tale profilo, pertanto, anche alla luce della sentenza n. 121 del
1979 di questa Corte, interventi regionali del tipo di quello
compiuto con la legge impugnata sarebbero costituzionalmente validi.
3. - In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la
Regione Friuli-Venezia Giulia, oltre a ribadire gli argomenti già
esposti nel precedente scritto, sottolinea che il compenso previsto
dalla legge impugnata non potrebbe esser qualificato come una
componente del trattamento economico dei magistrati, ai sensi
dell'art. 36 Cost., ma apparterrebbe piuttosto al genere dei gettoni
di presenza, dovuti a personale statale che si venga a trovare in un
rapporto di dipendenza funzionale con la Regione in relazione allo
svolgimento di competenze regionali. A sostegno della sua tesi, la
ricorrente cita numerose leggi regionali regolanti casi analoghi. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, con il
ricorso indicato in epigrafe, che venga dichiarata l'illegittimità
costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
approvata il 16 ottobre 1981 e riapprovata il 1° febbraio 1982, dal
titolo "Indennità di carica per i magistrati del Commissariato
regionale per la liquidazione degli usi civici", assumendone il
contrasto con gli artt. 117 Cost. e 4, n. 4, dello Statuto Speciale
Friuli-Venezia Giulia, i quali non prevedono tra le competenze
regionali la disciplina del trattamento economico dei magistrati.
Più precisamente, il ricorrente, mentre non dubita minimamente
della legittimità costituzionale dell'affidamento a magistrati in
servizio di compiti relativi allo svolgimento di funzioni
amministrative spettanti alla Regione, contesta invece la
costituzionalità della possibilità che la Regione medesima
corrisponda per quei compiti un compenso, in quanto, così facendo,
invaderebbe la competenza statale relativa alla determinazione del
trattamento economico dei magistrati.
2. - Posta in tali termini, la questione non merita accoglimento.
La Regione Friuli-Venezia Giulia gode, in materia di usi civici,
di potestà legislativa esclusiva (art. 4, n. 4, dello Statuto di
autonomia). Nell'esercizio di tale competenza, deve esserle pertanto
consentito di disciplinare non solo i rapporti sostanziali che
sorgono nell'ambito di quella materia, ma anche l'organizzazione
regionale chiamata al compito di amministrare il settore.
Poiché, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v.
sent. n. 121 del 1979), ciò è consentito alle regioni a statuto
ordinario - alle quali le funzioni amministrative in materia sono
state trasferite, prima, con l'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15
gennaio 1972 n. 11, e poi con l'art. 66, quinto, sesto e settimo
comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - a maggior ragione deve
ritenersi che la stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale gode
in materia di un'autonomia rinforzata, possa disciplinare
l'organizzazione dell'esercizio delle competenze sugli usi civici in
ogni suo aspetto, vale a dire tanto in relazione alle funzioni da
espletare e al personale da adibirvi, quanto in relazione ai mezzi
materiali e finanziari occorrenti.
Del resto, come sembra ammettere lo stesso ricorrente (che non
contesta il punto), la preposizione di magistrati ai commissariati
regionali per la liquidazione degli usi civici non può considerarsi,
di certo, una scelta legislativa capricciosa o ingiustificata,
trattandosi di funzioni comportanti un'opera di accertamento, di
valutazione e di liquidazione, con procedura contenziosa, degli
antichi diritti di godimento spettanti a determinate collettività su
beni demaniali e privati. Ma il trasferimento alla Regione
Friuli-Venezia Giulia delle relative attribuzioni, se ha lasciate
intatte le ragioni che inducono a ritenere i magistrati ordinari
particolarmente idonei, per le loro competenze, a espletare le
corrispondenti funzioni, nello stesso tempo non può non comportare
che gli oneri conseguenti allo svolgimento delle medesime funzioni
debbano ricadere sulla Regione che ne è titolare.
3. - Contro tale conclusione non può valere l'argomento addotto
dal ricorrente, secondo il quale anche l'erogazione del compenso
spettante ai magistrati addetti alla liquidazione degli usi civici
deve ritenersi di competenza statale, in quanto deve presumersi come
rientrante nella disciplina del trattamento economico dei magistrati
medesimi. In realtà, quest'ultimo concetto è strettamente limitato
ai compensi dovuti ai magistrati in ragione delle funzioni svolte
nell'ambito del rapporto di dipendenza che li lega allo Stato. E, se
non si può certo contestare che spetti soltanto a quest'ultimo
disciplinare lo stato economico dei magistrati, in pari tempo non
può disconoscersi che altri enti, come nel caso la Regione
Friuli-Venezia Giulia, possano erogare a titolo diverso, a favore
degli stessi giudici, compensi conseguenti ad attività che la legge
nazionale ritiene non incompatibili con lo stato giuridico dei
magistrati.
Da tutto ciò consegue che le censure prospettate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri non sono fondate, per il fatto che la
legge impugnata non ha inteso disciplinare - come vorrebbe invece il
ricorrente - lo stato economico dei magistrati addetti al
Commissariato per la liquidazione degli usi civici, ma ha
semplicemente previsto una indennità estranea al trattamento
economico dei magistrati, che oltretutto è di un ammontare così
basso da incidere in misura minima sulla situazione reddituale degli
stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata il 16
ottobre 1981 e riapprovata il 1° febbraio 1982, dal titolo
"Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale
per la liquidazione degli usi civici", sollevata, in riferimento agli
artt. 117 Cost. e 4, n. 4, St. F.V.G., dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:976 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte