Sentenza n. 98/1965
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1965 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33legge 766/1952
- art. 41legge 766/1952
- art. 92legge 766/1952
usata come parametro
- art. 102Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 2legge 766/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33,
secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del Trattato istitutivo della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, reso esecutivo con legge
25 giugno 1952, n. 766, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre
1964 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la
società Acciaierie San Michele e la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 98 del 17
aprile 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione delle Acciaierie San Michele e della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1965 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Arturo Cottrau, per le Acciaierie San Michele, l'avv.
Mario Giuliano, per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e
il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Torino, giudicando in una causa di opposizione
a precetto proposta dalle Acciaierie San Michele di Torino contro la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ha denunciato per
illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 102 e 113
della Costituzione, gli artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma,
del Trattato istitutivo della Comunità predetta, reso esecutivo con
legge 25 giugno 1952, n. 766.
L'ordinanza di rimessione, pronunciata l'11 dicembre 1964, ha
rilevato che le norme denunciate determinano l'esclusiva competenza
della Corte di giustizia della Comunità a giudicare sui ricorsi contro
i provvedimenti dell'Alta autorità ed a sospendere l'efficacia
esecutiva di quelli emessi, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del
trattato; e inoltre limitano la tutela giurisdizionale contro tali
provvedimenti ai soli casi di sviamento di potere. In tal modo
collidono con fondamentali principi della nostra Costituzione: quelli
che demandano la funzione giurisdizionale a magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario, e quelli
che vietano l'istituzione di giudici straordinari o di giudici
speciali, e assicurano ad ogni cittadino la piena tutela dei diritti ed
interessi legittimi contro gli atti della pubblica Amministrazione.
A queste considerazioni il Tribunale ha premesso che suscita
perplessità il problema del modo di inserimento, nel nostro
ordinamento giuridico, di disposizioni racchiuse in trattati
internazionali capaci di incidere su norme della Costituzione; e che
tali perplessità si sono accentuate dopo la sentenza di questa Corte
del 7 marzo 1964, n. 14, la quale, pur ribadendo la possibilità di
stipulare trattati limitanti la sovranità e di darvi esecuzione con
legge ordinaria, ha precisato che l'art. 11 della Costituzione non ha
conferito a questa legge efficacia superiore a quella propria di tale
fonte di diritto: la conseguenza è, secondo il Tribunale, che le norme
alle quali allude il citato art. 11 della Costituzione acquistano
efficacia soltanto se la legge che ne autorizza la ratifica sia una
legge di revisione costituzionale.
L'ordinanza è stata notificata ai procuratori delle parti il 21
dicembre 1964 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il giorno 26
successivo; è stata comunicata ai Presidenti delle Camere il 23
dicembre 1964; è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 98 del 17 aprile 1965.
Si sono costituiti in giudizio, l'11 gennaio 1965 la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, e il 5 maggio 1965 le Acciaierie
San Michele. Il 15 febbraio 1965 è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. - Le Acciaierie San Michele hanno opposto l'incostituzionalità
formale dell'ordine di esecuzione del trattato istitutivo della
Comunità contenuto nella legge 25 giugno 1952, n. 766, e hanno
ribadito l'illegittimità costituzionale degli artt. 33, secondo comma,
41 e 92, ultimo comma, del trattato, in riferimento agli artt. 102 e
113 della Costituzione. Hanno rilevato analoga illegittimità per gli
artt. 38, ultimo comma, 39, 42, 43, 44, 47, 50 n. 3, 58 n. 4, 59 n. 7,
60, 61, 63 lett. b, 64, 65 nn. 5 e 6, 92, primo e secondo comma, dello
stesso trattato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, 25,
27, 71, primo comma, 101, 102,108, primo comma, 111, 113 e 138 della
Costituzione; e anche a questi articoli hanno fatto risalire l'assunto
vizio di incostituzionalità dei predetti artt. 41 e 92, ultimo comma,
del trattato. Hanno impugnato di illegittimità anche gli artt. 19, 38
e 40 del protocollo dello statuto della Corte di giustizia della
Comunità europea e 74, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
I motivi di incostituzionalità formale della legge 25 giugno 1952,
n. 766, sono stati appoggiati alla opinione per cui le norme poste
mediante un accordo internazionale non possono derogare alla
Costituzione senza una corrispondente modifica di questa, attuata
mediante legge costituzionale. La legge suddetta, osservano le
Acciaierie, è legge ordinaria, e il trattato al quale essa ha dato
esecuzione contiene numerose norme in chiaro conflitto con quelle della
Costituzione. Il problema che si pone di fronte a tale trattato non è
quello di vederne i particolari aspetti che lo distinguono da ogni
altra fonte normativa di produzione internazionale o di rilevare la
particolare struttura della Comunità che esso ha realizzato, ma
l'altro di riconoscere la compatibilità di quegli aspetti e di quella
struttura con le particolarità del nostro ordinamento costituzionale.
Le norme del trattato non sono fra quelle generalmente riconosciute, e
pertanto non cadono sotto i principi dell'adattamento automatico
dettati nell'art. 10 della Costituzione (sentenza di questa Corte del
12 maggio 1960, n. 32); non cadono nemmeno sotto l'influenza della
regola del successivo art. 11, perché risulta dai lavori preparatori
della Costituzione che questa norma fu predisposta in vista
dell'auspicata ammissione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni
Unite e ad altre intese internazionali di carattere generale, sia pure
intereuropee, non con riguardo ad organizzazioni economiche limitate ad
alcuni Stati dell'Europa. Comunque, se pure, in base all'art. 11
predetto, si possono inserire nell'ordinamento interno norme di
trattati che, nei casi previsti, comportano limitazioni di sovranità,
queste limitazioni potrebbero implicare rinuncia dello Stato alla
supremazia esclusiva che gli spetta sul cittadino, ma non soppressione
o restrizione delle garanzie fondamentali a questi riconosciute dalla
Costituzione: si tratta di garanzie che attengono al rapporto tra Stato
e sudditi, e pertanto sono sottratte ad un potere di libera
disponibilità, e soprattutto non possono essere lasciate alla mercé
di istituzioni internazionali estranee all'ordinamento del nostro
Paese.
Quanto ai motivi di illegittimità sostanziale rilevati dal
Tribunale di Torino sulla base dell'art. 102 della Costituzione, le
Acciaierie osservano che l'ordinanza di rimessione non dà confini al
potere della Corte costituzionale, la quale può precisare in virtù
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quali siano le altre
disposizioni del trattato la cui illegittimità consegue alla decisione
che adotta; e pertanto esse, entro tale ambito, si ritengono
facultizzate ad estendere l'oggetto del giudizio anche a norme diverse
da quelle eccepite dal giudice a quo.
Le Acciaierie perciò rilevano che il trattato incide su rapporti
di natura strettamente privata concernenti cittadini italiani, e la
tutela giurisdizionale ne è affidata ad un organo, come la Corte di
giustizia delle Comunità, che non è idoneo a svolgere quella
funzione, perché costituito su designazione dei rappresentanti degli
esecutivi dei sei Stati membri, i quali non possiedono le doti di
estraneità e di disinteresse necessarie ad assolvere un compito di
scelta così importante e delicato e che non hanno assicurata
l'indipendenza di funzioni; questo profilo, pur non essendo stato
proposto dal Tribunale, può essere esaminato in questa sede perché
l'art. 102 della Costituzione è stato già dedotto in giudizio e
l'accertamento dei limiti del suo oggetto deve essere compiuto con
riguardo al complesso testo. Con la istituzione della Corte di
giustizia, e con l'attribuzione ad essa di amplissimi poteri
giurisdizionali nei confronti di numerosissimi cittadini italiani, si
soggiunge, non solo è drasticamente limitata la loro tutela
giurisdizionale, ma si sono ristrette anche le relative garanzie; le
quali costituiscono, nel loro insieme, diritti fondamentali ed
inalienabili della persona umana. Il contrasto con la Costituzione sta
nel fatto che questa afferma il principio dell'unità della
giurisdizione, mentre il trattato, non soltanto legittima una
giurisdizione speciale, ma altresì una giurisdizione speciale alla
quale si può accedere con dispendio insopportabile, perché ha una
sede assai distante dal territorio dello Stato.
Secondo le Acciaierie si sono assoggettati i cittadini a principi
giuridico-economici inusitati, a pene gravissime comminate da un organo
esecutivo, attraverso un procedimento abnorme rispetto ai principi del
nostro ordinamento giuridico interno, e con confusione di poteri,
avendo l'Alta autorità quello di dare esecuzione a disposizioni che
essa stessa ha emanato.
Infine le Acciaierie, con riferimento all'art. 33, secondo comma,
del trattato, che limita ai casi di sviamento di potere l'impugnativa
delle decisioni e delle raccomandazioni generali dell'Alta autorità,
osservano che la norma, nei confronti diretti degli imprenditori,
riduce ad uno solo i quattro motivi di impugnazione che essa indica nel
primo comma, e che comprendono anche l'incompetenza, la violazione
delle forme essenziali, e la violazione del trattato e di ogni norma
giuridica concernente la sua applicazione. Con riguardo all'art. 44
dello stesso trattato, che dà alle decisioni della Corte forza
esecutiva nel territorio degli Stati membri, le Acciaierie ritengono
che ciò implica sottrazione di tali sentenze al dettato dell'art. 111
della Costituzione, il quale garantisce il controllo di legittimità
della Cassazione per tutte le sentenze; e comporta altresì esclusione
dal presidio del doppio grado di giurisdizione, nell'un caso o
nell'altro con violazione dell'art. 3 della Costituzione. Inoltre le
Acciaierie rilevano che il protocollo sullo statuto della Corte di
giustizia, all'art. 38 in contrasto con l'art. 395 del Codice di
procedura civile, ammette la revocazione delle sentenze della stessa
soltanto in conseguenza della scoperta di un fatto di natura tale da
esercitare una influenza decisiva e che prima della loro pronunzia non
era conosciuto dalla Corte e dalla parte che domanda la revocazione: la
sentenza di revocazione non è nemmeno essa impugnabile, mentre
impugnabile, secondo l'art. 403 del Codice di procedura civile, è la
sentenza pronunciata dai nostri giudici nel processo di revocazione.
Infine viene rilevato che, mentre, per l'art. 52 del Codice di
procedura civile, le parti hanno facoltà di proporre di propria
iniziativa la ricusazione del giudice, per l'art. 19 del protocollo
suddetto tale facoltà è totalmente interdetta.
3. - La Comunità oppone l'art. 11 della Costituzione, che è
formulato in modo da non avvalorare l'ipotesi di una volontà di
limitarne l'applicazione alla partecipazione alla Organizzazione delle
Nazioni Unite. Che la Comunità persegue scopi di pace e di giustizia
fra le Nazioni può desumersi dai termini della dichiarazione Schumann
del 9 maggio 1950, nella quale si disse che il sistemare sotto una
comune Alta autorità l'insieme della produzione franco-tedesca,
avrebbe eliminato il contrasto secolare fra la Francia e la Germania, e
che il contributo alla civiltà di una Europa organizzata e vitale è
indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. Non sembra
dubbio che l'art. 11 della Costituzione esprima la reciproca
compenetrabilità delle esigenze di un ordinato assetto dei rapporti
sociali in seno, così alla comunità nazionale, come alla comunità
internazionale; in modo da determinare una correlazione stabile fra
l'ordinamento interno e quello internazionale e fra ben determinati
obblighi internazionali dell'Italia e l'ordinamento italiano. Si è
data cioè rilevanza costituzionale alle esigenze di tale coordinamento
e di tale adeguamento, che l'art. 10 della Costituzione vuole pure
appagare con riferimento alle norme del diritto internazionale così
detto generale o comune; in modo che le norme interne di adeguamento,
automatico o non automatico, del duplice ordine di norme internazionali
indicate nei due suddetti articoli della Carta fondamentale si pongono
sullo stesso livello di ogni altra norma costituzionale e ne assumono
il rango nel sistema delle fonti dell'ordinamento italiano:
l'efficacia e il valore di tutte le norme poste dalla Costituzione si
dispiegano perciò in tutta la sfera dei rapporti che esse considerano,
ma non in quella dei rapporti rientranti nelle norme legittimate dagli
artt. 10 e 11 della Costituzione. La Comunità si richiama all'opinione
della dottrina che assume la sufficienza di una legge ordinaria per
l'adeguamento dei trattati previsti nell'art. li e alla conforme citata
sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 1964, n. 14; ed osserva che
tale opinione è e potrebbe essere soltanto la conseguenza del
presupporre che l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi
discendenti da trattati del genere non ha il medesimo valore
dell'adeguamento agli obblighi discendenti da un qualunque altro
accordo internazionale, ma ha di per sé rilevanza o valore
costituzionale ed è di per sé idoneo ad immettere, nell'ordinamento
interno, norme divergenti da precetti costituzionali.
In subordine la Comunità sostiene che sia infondato il contrasto
fra le norme del trattato denunciate a questa Corte e gli artt. 102 e
113 della Costituzione. Gli accordi istitutivi di una organizzazione
internazionale come la C.E.C.A. pongono in essere norme giuridiche
internazionali che hanno per oggetto, non il comportamento degli Stati
contraenti, ma l'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni o
degli organi nei quali si struttura e attraverso le quali opera
l'organizzazione; il provvedimento di attuazione del trattato non si
può riferire a queste norme, non essendo concepibili né un
adeguamento ad esse dell'ordinamento giuridico italiano, né la
necessità di un tale adeguamento, perché l'organizzazione è chiamata
ad operare nel quadro di un sistema distinto e separato dagli
ordinamenti degli Stati che hanno creato l'organizzazione, pur se
variamente ad essi correlato, e perché, se fosse necessario tale
adeguamento e ad esso si provvedesse, la stessa internazionalità
dell'organizzazione verrebbe irreparabilmente compromessa. Vi sono, nei
trattati istitutivi di organizzazioni internazionali come la C.E.C.A.,
norme che obbligano gli Stati a non intralciare l'esercizio delle
funzioni conferite all'organizzazione e a dare efficacia nei propri
ordinamenti interni, in quanto occorra, agli atti della organizzazione;
ma nessuna delle norme che riguardano l'attività giurisdizionale della
Corte di giustizia comunitaria ha a che fare con l'art. 102 della
Costituzione; il quale, nello stabilire da chi e come la funzione
giurisdizionale debba essere esercitata, lascia al legislatore
ordinario il compito di delimitare la cerchia della giurisdizione
interna. In quanto poi tali norme riducono i casi di impugnazione degli
atti adottati dagli organi della Comunità, esse sono anche estranee
all'art. 113 della Costituzione, perché non sono destinate ad operare
nel quadro degli ordinamenti interni e perché la Costituzione
ovviamente ed esclusivamente si riferisce agli atti della pubblica
Amministrazione italiana; e ciò a prescindere dal considerare che
l'art. 33 del trattato limita allo sviamento di potere il ricorso alla
Corte comunitaria soltanto per le decisioni e le raccomandazioni
generali, mentre l'art. 36 del trattato contempla una piena
giurisdizione per le impugnative contro gli atti singoli, come era
l'atto contro il quale le Acciaierie avevano reagito innanzi alla Corte
comunitaria.
Infine, quanto al fatto che il trattato imponga agli Stati di
attribuire forza esecutiva nel proprio territorio alle sentenze di tale
Corte e alle decisioni dell'Alta autorità che importano obblighi
pecuniari, viene considerato che la disciplina dell'efficacia in Italia
delle sentenze straniere e l'esecuzione di altri atti di autorità
straniere non forma oggetto di normativa costituzionale.
4. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri si richiama all'art.
11 della Costituzione; se, in base a questo, è legittimo che lo Stato
partecipi attivamente ad organizzazioni sopranazionali istituite per
assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, deve ritenersi
legittimo l'esercizio da parte di tali organismi di certi poteri di
sovranità, nella specie di poteri giurisdizionali, con efficacia anche
nell'ambito del nostro Stato.
Il fatto che i cittadini, per le materie indicate nel trattato ed
entro i limiti da esso segnati, siano soggetti ad un diverso ordine di
poteri sovrani, deriva appunto dalla loro soggezione ad un ordinamento
diverso ed autonomo da quello interno, per quanto interdipendente e
compenetrabile; la riduzione dei motivi di impugnazione contro gli atti
della autorità competente, secondo questo ordinamento, non cade sotto
il divieto dell'art. 113 della Costituzione, che si riferisce soltanto
alla tutela degli atti imputabili all'ordinamento interno.
5. - Nella memoria depositata il 1 ottobre 1965 le Acciaierie
negano anzitutto che le limitazioni della sovranità italiana
desumibili dal trattato della C.E.C.A. siano imposte in condizione di
parità con gli altri paesi membri perché :
a) nel Consiglio dei ministri dell'Organizzazione i singoli
componenti non hanno una rappresentanza paritaria e il trattato adotta
(art. 53) alcuni accorgimenti per evitare che importanti decisioni
possano venire prese senza tenere conto di quegli Stati membri che in
materia preponderante producono acciaio e carbone;
b) le modificazioni dei poteri conferiti alla Alta autorità
secondo l'art. 93 del trattato, possono essere deliberate, scaduto il
periodo transitorio previsto dalla Convenzione, con le maggioranze
qualificate, le quali escludono che ogni componente concorra con pari
efficacia alle relative determinazioni;
c) anche nel comitato consultivo dell'Alta autorità si rilevano
condizioni di disparità tra la posizione delle singole rappresentanze
dei paesi membri.
Inoltre le Acciaierie contestano che le limitazioni di sovranità
contenute nel trattato servano ad assicurare la pace e la giustizia fra
le Nazioni: l'organizzazione non ha carattere universale e, di fatto,
non ostante la sua apertura all'adesione di tutti gli Stati
dell'Europa, è stato posto il veto all'ingresso di molti di essi.
Quelle limitazioni, inoltre, secondo le Acciaierie, non hanno un
carattere definitivo, tanto vero che nell'art. 95 del trattato si
attribuiscono agli organi esecutivi poteri tanto ampi da consentire
modificazioni del suo testo; e l'Alta autorità della C.E.C.A. ha
usufruito spesse volte di tali poteri, il cui esercizio toglie alla
legge di esecuzione del trattato il significato e la portata che le
sono propri.
Le Acciaierie elencano le disposizioni del trattato che derogano a
norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale; e tra esse
pongono quelle di contenuto penale, che, per la sentenza 19 gennaio
1957, n. 12, di questa Corte, possono essere poste soltanto dallo
Stato. Ricordano che, secondo una parte della dottrina, solo il
diritto comunitario può valutare gli atti delle istituzioni della
C.E.C.A. per quanto possano incidere su diritti garantiti
costituzionalmente; la stessa dottrina ha opinato che ogni conflitto
tra legge interna e legislazione comunitaria deve risolversi a favore
di quest'ultima.
Le Acciaierie rilevano altresì che, impugnato il procedimento di
formazione dell'ordine di esecuzione, l'eccezione di illegittimità
costituzionale deve involgere tutto il contenuto del trattato, senza
che si possa distinguere norma da norma, non potendo un trattato essere
respinto o accolto per parti e potendo quindi discutersi se sia
sostenibile che una legge di esecuzione di un trattato sia viziata,
oltre che formalmente, anche materialmente.
Viene infine osservato che le norme impugnate non operano soltanto
nel quadro dell'ordinamento comunitario, ma hanno valore anche
nell'ordinamento interno per gli effetti che tale ordinamento riconosce
agli atti compiuti in forza delle stesse; e questi effetti, secondo
l'art. 31 delle preleggi, non possono prodursi se contrastino con
l'ordine pubblico, come vi contrastano specialmente quelle concernenti
l'amministrazione della giustizia.
6. - La Comunità, nella memoria presentata il 28 settembre 1965,
dopo avere rilevato che il Tribunale di Torino ha denunciato alla Corte
soltanto le tre disposizioni del trattato enunciate nel dispositivo
dell'ordinanza, osserva che quella del secondo comma dell'art. 33 non
è rilevante ai fini del giudizio di merito, perché limita la tutela
giurisdizionale per le decisioni e le raccomandazioni generali
dell'Alta autorità, non per le decisioni e le raccomandazioni riferite
a singoli soggetti, come è la decisione impugnata dalle Acciaierie,
per le quali l'art. 33 riconosce la più estesa protezione.
In tutto il resto la Comunità ribadisce le deduzioni proposte in
sede di costituzione, soprattutto in quanto assumono che la legge di
esecuzione del trattato non ha inteso immettere nell'ordinamento
interno le istituzioni comunitarie, e che gli Stati membri si sono
soltanto impegnati ad assicurare, oltre che l'esercizio indipendente
delle funzioni comunitarie, anche l'efficacia, nei singoli ordinamenti,
degli atti delle istituzioni, come mezzo indispensabile per raggiungere
gli scopi di cooperazione organizzata che è nel fine del trattato, e
comunque quale conseguenza delle ben marcate individualità e
indipendenza conferite alla comunità. Il trattato ha quindi lo stesso
contenuto di quelli che due o più Stati concludono per coordinare le
rispettive sfere giuridiche ed i rispettivi ambiti di sovranità; i
quali riguardano materie non incidenti in quella costituzionale, ed
anzi estranee alla normativa costituzionale.
La Comunità infine confuta le nuove eccezioni di illegittimità
dedotte nelle deduzioni delle Acciaierie.
7. - Il Presidente del Consiglio, nella sua memoria 1 ottobre 1965,
osserva che la Corte deve escludere ogni esame delle questioni
prospettate dalle Acciaierie oltre i limiti posti nell'ordinanza del
tribunale, salvo a dichiarare, in ipotesi, l'illegittimità di altre
norme come conseguenza della decisione che sarà per emettere, e nei
limiti di tali rapporti di conseguenzialità.
Ritiene infondate le questioni proposte dal Tribunale di Torino,
per le ragioni esposte nelle deduzioni di intervento, e aggiunge che
l'art. 102 della Costituzione stabilisce solo da chi e in che modo deve
essere esercitata la funzione giurisdizionale, senza definire l'ambito
concreto della giurisdizione, compito che nel nostro ordinamento è
lasciato al legislatore ordinario. Ritiene irrilevante la questione
concernente l'art. 33, secondo comma, del trattato, che non viene in
discussione innanzi al giudice di merito, e osserva che il principio
del doppio grado di giurisdizione e la disciplina della revocazione non
costituiscono oggetto di garanzia costituzionale, così come non
riveste carattere di garanzia assoluta il principio della
ricorribilità in Cassazione per violazione di legge; escluso per le
sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed a fortiori
inapplicabile per le decisioni di una corte di giustizia
sovranazionale.
8. - All'udienza pubblica del 14 ottobre 1965 i difensori delle
parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del Tribunale di Torino ha presupposto che il
trattato della C.E.C.A. si inserisca pienamente nell'ambito segnato
dall'art. 11 della Costituzione.
Infatti, ricordate le perplessità manifestatesi in dottrina sul
problema del modo di immissione nel nostro ordinamento di disposizioni
contenute in trattati internazionali che incidono su norme della
Costituzione, e richiamata la sentenza di questa Corte 7 marzo 1964, n.
14, nella quale si decise che a disposizioni del genere l'ordinamento
interno può essere adattato mediante una legge ordinaria, il Tribunale
ha denunziato per illegittimità costituzionale soltanto gli artt. 33,
secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato, meglio, dell'art. 2
della legge 25 giugno 1952, n. 766, nella parte in cui a quegli
articoli ha adeguato il nostro ordinamento. Il Tribunale ha cioè
ritenuto che, avendo questa Corte assegnato all'art. 11 della
Costituzione un valore permissivo senza attribuire alla legge
ordinaria, che rende esecutivo uno dei trattati considerativi, una
efficacia maggiore di quella che è ad essa propria, resti aperta
soltanto la questione di illegittimità costituzionale di quella legge
con riguardo a specifiche norme del singolo trattato: alle norme cioè
che possono influenzare la pronunzia di merito.
Così intesa l'ordinanza che ha provocato l'attuale procedimento,
diviene a questo estraneo l'assunto per cui qualsiasi questione che ha
per oggetto la legittimità costituzionale di una norma di legge
ordinaria si risolve in un sindacato formale di questa legge. E non
debbono nemmeno prendersi in esame le deduzioni e le istanze delle
parti che non si richiamano alle tre norme specificamente denunciate
dal Tribunale di Torino e agli articoli della Costituzione da esso
invocati; alla norma cioè che attribuisce alla Corte di giustizia
comunitaria la competenza esclusiva per la decisione dei ricorsi
proposti dagli imprenditori avverso le deliberazioni dell'Alta
autorità, alla disposizione che, secondo il Tribunale, limita tali
ricorsi al solo motivo dello sviamento di poteri, e all'altra che
deferisce alla stessa Corte di giustizia ogni decisione sulla
sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni dell'Alta
autorità che impongono prestazioni di carattere pecuniario.
2. Le disposizioni denunciate sono fuori dal dettato degli artt.
102 e 113 della Costituzione.
Tali articoli concernono soltanto la tutela dei diritti e degli
interessi che sono attribuiti ad ogni soggetto per la sua posizione
nell'ordinamento interno, e non dei diritti e degli interessi che gli
derivano dalla sua posizione in un ordinamento estraneo, com'è quello
della C.E.C.A. La C.E.C.A., avendo lo scopo di coordinare alcune
iniziative economiche svolgentisi nel territorio di più Stati, compone
un ordinamento del tutto distinto da quello interno; il quale ha
riconosciuto l'ordinamento comunitario, non per inserirlo nel suo
sistema, ma per rendere in questo operante la cooperazione
internazionale che è nei suoi fini, e per delimitare i casi in cui ha
effetti interni l'attività che gli organi della comunità sono
legittimati a svolgere nella cerchia della rispettiva competenza.
Non si nega che codesti effetti vanno determinati senza pregiudizio
del diritto del singolo alla tutela giurisdizionale; questo diritto è
tra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce
all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è
fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa
esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Ma l'ordinamento
comunitario assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti dei suoi
organi che riguardano singoli soggetti (il solo punto ritenuto
rilevante dal giudice a quo): appresta infatti una protezione mediante
impugnazione ad una Corte di giustizia che, secondo il preciso testo
dell'art. 31 del trattato, ha il compito di assicurare il rispetto del
diritto nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che
compongono il suo sistema e che è costituita ed opera secondo regole
corrispondenti alle linee fondamentali del nostro ordinamento
giurisdizionale, anche se non ne ripetono pedissequamente la normativa,
non in tutto conveniente ad un organo di formazione internazionale.
Alla Corte di giustizia predetta concordemente si attribuisce natura
giurisdizionale; e deve rilevarsi che i suoi membri debbono esplicare
le rispettive funzioni con indipendenza e imparzialità (artt. 32 bis e
32 ter del trattato e artt. 2 e 19 dello Statuto della Corte).
È poi vano discutere, agli effetti degli artt. 102 e VI della
Costituzione, se la Corte si pone come organo di giurisdizione speciale
rispetto ad organi ordinari della giurisdizione dello Stato, perché il
rapporto fra organi di giurisdizione ordinaria e organi di
giurisdizione speciale cui accennano i predetti articoli deve
ricercarsi nel quadro dell'ordine giuridico interno, e quindi non è
delineabile tra gli organi della giurisdizione italiana e quelli della
giurisdizione comunitaria, posti, come sono, in orbite giuridiche
separate. Gli organi della giurisdizione interna non hanno competenza a
sindacare gli atti degli organi della C.E.C.A., perché questi organi
non sono soggetti al potere sovrano degli Stati che partecipano alla
comunità, non vivono nell'ordinamento di nessuno di tali Stati, e i
loro atti costituiscono soltanto materia di qualificazione legislativa
da parte dei singoli ordinamenti, sia pure nei limiti in cui può
esistere un obbligo di non disconoscerne gli effetti.
3. - Né è esatto che, nell'ambito dell'ordinamento della
C.E.C.A., risulta compressa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi previsti dall'art. 113 della Costituzione.
A parte il vedere se la norma invocata, quando vieta di limitare la
tutela giurisdizionale a particolari mezzi di impugnazione, si
riferisca pure ad atti di organi che, come quelli della C.E.C.A., non
compongono l'amministrazione interna e a limiti che concernono i motivi
della impugnazione, è certo che la restrizione alla quale il Tribunale
si è richiamato concerne le impugnazioni contro le decisioni e le
raccomandazioni diverse dalle decisioni che impongono prestazioni
pecuniarie, e non vale quindi per la decisione emessa nei confronti
delle Acciaierie San Michele, che ha per oggetto imposizioni di quel
genere. Questo secondo gruppo di decisioni, in forza dell'art. 36,
secondo comma, del trattato, è impugnabile alla Corte comunitaria con
ricorso di piena giurisdizione; e financo v'è chi sostiene che
proposta tale impugnazione, ex art. 36, terzo comma, si possono
incidentalmente impugnare anche gli atti previsti nell'art. 33, secondo
comma, i quali, per la loro natura, nemmeno nell'ordinamento interno
potrebbero, del resto, subire un sindacato più diffuso di quelli che
per essi è predisposto dal trattato.
4. - Quanto alla disposizione che dà alla Corte comunitaria
competenza esclusiva per la sospensione dell'esecuzione forzata
iniziata in base agli atti dell'Alta autorità rivestiti di forza
esecutiva (art. 92, ultimo comma, del trattato), è ovvio che questa
forza, concernendo provvedimenti emessi da organi estranei
all'ordinamento dello Stato, non può essere sospesa da organi che
fanno parte di questo ordinamento; il quale non può svolgere un suo
imperio se non entro la sfera che gli compete, ed è competente
soltanto a valutare se possa darsi riconoscimento, nell'ambito proprio,
ad atti compiuti da organi non propri.
Ammesso che all'esclusività della giurisdizione della Corte
comunitaria sulle questioni concernenti l'interpretazione e
l'applicazione del trattato non ostano principi della Costituzione, non
si vede perché trovi ostacolo nella medesima la norma che dà alla
Corte predetta il potere di sospendere la forza esecutiva degli atti
comunitari. E a questo punto non è inutile rilevare che essa ha già
chiarito (sentenza 21 gennaio 1965) che l'art. 92 del trattato della
C.E.C.A. va inteso nel senso fatto palese dall'art. 192, quarto comma,
del trattato della Comunità economica europea e dall'art. 164, terzo
comma, di quello della Comunità europea della energia atomica, per cui
il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di
competenza delle giurisdizioni nazionali.
5. Pertanto la questione proposta con l'ordinanza indicata in
epigrafe deve giudicarsi priva di fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta, in riferimento agli artt. 102 e 113 della Costituzione, con
l'ordinanza del Tribunale di Torino 11 dicembre 1964, in relazione
all'art. 2 della legge 25 giugno 1952, n. 766, che rese esecutivo il
trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
per la parte in cui sono stati immessi nell'ordinamento dello Stato gli
artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1965:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte