Sentenza n. 98/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con l'ordinanza emessa il 12
ottobre 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente
tra Palin Aldo e l'INAIL ed altro, iscritta al n. 396 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Palin Aldo e dell'INAIL nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Salvatore Calibbo per Palin Aldo e Vittorio Lai per
l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel 1980 Aldo Palin, dipendente del Ministero della difesa
con (la qualifica di "congegnatore elettrico" e con) mansioni di
addetto al collaudo ed al controllo dei grandi motori navali presso
la Fiat di Torino dal 1959 al 1972, conveniva dinanzi al Pretore di
Torino l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, INAIL, perché fosse dichiarata l'illegittimità della
revoca della costituzione di rendita per malattia professionale,
nella specie ipoacusia, disposta dall'Istituto in quanto l'attore,
benché preposto al collaudo dei motori, era dipendente non già
dell'impresa che svolgeva l'attività protetta e sottoposta ad
obbligo assicurativo, ma dell'Amministrazione committente, rivestendo
così la qualità di c.d. assistente contrario.
Nel corso del giudizio il Pretore, con ordinanza del 12 ottobre
1981 (pervenuta a questa Corte il 29 luglio 1989), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 9,
primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali".
Ad avviso del giudice a quo i rilievi svolti in giudizio
dall'INAIL sono infatti fondati e comporterebbero il rigetto della
domanda: seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
il Palin non avrebbe diritto alla rendita in quanto non svolgeva
attività manuale (art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124 del 1965), non era un
sovraintendente ai lavori, figura prevista dall'art. 4, n. 2, né era
lavoratore subordinato alle dirette dipendenze del soggetto che
esercitava l'attività protetta sottoposta all'obbligo assicurativo,
come prescritto dall'art. 9 del d.P.R. citato.
Il Palin, dunque, aveva contratto la sordità, come riconosciuto
dall'INAIL, in un ambiente ove venivano attivati sino a 50 motori
contemporaneamente, ma era privo di poteri gerarchici nei confronti
del personale della Fiat, potendo soltanto richiedere ai dirigenti di
quella società di effettuare le prove richieste dalla Marina, come
suo inviato presso l'appaltatore per controllare l'esecuzione
dell'appalto.
Secondo la Corte di cassazione - osserva il Pretore - l'obbligo
assicurativo è condizionato alla diretta dipendenza del lavoratore
esposto a rischio morbigeno dall'imprenditore che svolge l'attività
protetta: il Palin non può quindi ritenersi compreso tra i soggetti
"occupati" presso gli esercenti le attività protette a norma
dell'art. 9 del t.u. n. 1124 del 1965.
Ad avviso dell'autorità remittente, se in base al principio del
rischio ambientale (sent. n. 206 del 1974 di questa Corte) può
essere superata la esclusione dell'assistente contrario dal novero
dei soggetti previsti dall'art. 4, l'interpretazione dell'art. 9
fornita dalla Cassazione è senza dubbio esatta: la norma
"tassativamente collega l'estensione dell'obbligo assicurativo a
soggetti che, essendo esposti a rischio, svolgano un'attività
protetta", a condizione che tale attività sia esclusivamente
riferibile al soggetto da cui direttamente dipende chi tale attività
è tenuto a svolgere. Ciò non si riscontra nel caso dell'"assistente
contrario", che svolge "il lavoro (la sorveglianza) non per conto del
soggetto che direttamente se ne giova, bensì per conto di altra
persona che, in virtù del particolare rapporto che la lega al primo
(appaltatore), si approprierà del risultato del lavoro".
Ad avviso dell'autorità remittente, ciò comporta la non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, primo comma, del t.u. n. 1124 del 1965, in quanto
l'assistente contrario, quando la sua attività di controllo sia
continua, si trova nella stessa situazione dei lavoratori
direttamente dipendenti dal soggetto che eserciti l'attività
protetta, essendo egualmente esposto a rischio morbigeno come
conseguenza dello svolgimento di tale attività.
L'esclusione, realizzata dall'art. 9, primo comma, dell'assistente
contrario dall'obbligo assicurativo e dalle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, viola l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, che impone la parità di trattamento di identiche
situazioni, e l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché
viene esclusa la tutela garantita dalla norma per i casi di
infortunio e malattia.
Il difetto del premio assicurativo per l'ipotesi in esame,
conclude il Pretore, non vale ad escludere le prestazioni
assicurative previste dall'assicurazione obbligatoria, in quanto,
stante la corrispettività tra prestazioni e premio,
"dall'affermazione della sussistenza dell'obbligo assicurativo
discenderebbe da un lato l'obbligo contributivo per il datore di
lavoro dell'assistente contrario e dall'altro il diritto alle
prestazioni per quest'ultimo".
2. - Nel giudizio si è costituito Aldo Palin, che ha chiesto sia
dichiarata fondata la questione sollevata aderendo in buona sostanza
alle argomentazioni svolte dal Pretore.
3. - Nel giudizio si è altresì costituito l'INAIL chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Secondo l'Istituto, l'inammissibilità della questione
discenderebbe dal fatto che la figura dell'assistente contrario è
esclusa dalla tutela assicurativa non solo ai sensi del denunciato
art. 9, ma anche a norma degli artt. 1 e 4 del t.u. n. 1124 del 1965,
in quanto, per l'ipotesi in esame, fanno difetto i presupposti
oggettivi (lo svolgimento di un'attività ritenuta pericolosa dal
legislatore: art. 1) e soggettivi (svolgimento di opera manuale
retribuita svolta alle dipendenze e sotto la direzione altrui: art.
4) essenziali, senza i quali tale tutela non viene riconosciuta.
Poiché l'assistente contrario non deve attenersi alle direttive
dell'appaltatore presso la cui sede esplica le sue mansioni,
dovendone controllare l'attività, esso può essere assimilato ad un
lavoratore autonomo che, come è noto, non gode, con l'eccezione
degli artigiani, di tutela assicurativa contro gli infortuni.
Se questa Corte ritenesse di dichiarare la illegittimità
dell'art. 9, verrebbe colpito lo stesso sistema su cui si basa
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il rapporto
assicurativo, infatti - prosegue la difesa dell'INAIL - sorge
automaticamente con il rapporto di lavoro subordinato e la posizione
di assicurante deve essere assunta dal datore di lavoro che gestisce
la lavorazione pericolosa e che è quindi tenuto a versare i premi
assicurativi; il dipendente assume invece la posizione di assicurato.
Una decisione di accoglimento comporterebbe che il committente (il
datore di lavoro) non è tenuto a versare i premi assicurativi
perché non svolge attività protetta, mentre l'appaltatore non
dovrebbe versarli in quanto non è datore di lavoro dell'assistente
contrario, sicché l'INAIL erogherebbe prestazioni assicurative senza
introitare contributi, in contrasto con il princìpio della
corrispondenza tra oneri finanziari e relativa copertura.
4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della
questione.
Nell'atto di intervento si sottolinea la distinzione, anche sulla
base della giurisprudenza della Cassazione, tra la figura del
sovraintendente, esposto a rischio al pari dei lavoratori da
sorvegliare per la continuità della sua presenza fisica sul luogo
delle lavorazioni, ed altre figure professionali non dipendenti
dall'imprenditore che svolge attività pericolosa, figure per le
quali non appare "concepibile un rapporto di sorveglianza con quelle
caratteristiche di assiduità e professionalità".
Le limitazioni dell'ambito assicurativo che discendono da tale
definizione dei compiti del lavoratore, oggettivamente considerati,
non sembrano in contrasto con il princìpio del rischio ambientale,
enunciato dalla sent. n. 206 del 1974 di questa Corte. È ben
possibile, infatti, che taluni lavoratori, ancorché non
sovraintendenti, possano riportare danni, ma la funzione
dell'assicurazione contro gli infortuni è di tutelare i danni che
siano connaturali alla professione esercitata, sicché appare
inevitabile l'adozione di un criterio di delimitazione. Considerato in diritto
1. - È sollevata in via incidentale questione di legittimità
costituzionale, rispetto agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo
comma, della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 9, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), norma concernente l'ambito
di applicabilità della tutela antinfortunistica, e, di riflesso, ai
sensi dell'art. 3, secondo comma, dello stesso d.P.R., di quella
contro le malattie professionali, mediante il riferimento
all'elemento soggettivo del datore di lavoro assicurante.
Stabilendo che sono soggetti all'assicurazione i datori di lavoro,
compresi lo Stato e gli enti pubblici, che occupano persone fra
quelle indicate nell'art. 4 nell'esercizio delle attività previste
dall'art. 1 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 (lavorazioni protette),
la norma, secondo l'esatta interpretazione ad essa data dal diritto
vivente, limiterebbe la copertura assicurativa ai lavoratori
dipendenti dal titolare del processo produttivo nel quale si
inseriscono le lavorazioni protette (o, come altrimenti si può dire,
ai lavoratori addetti alle sole lavorazioni protette gestite dal
proprio datore di lavoro), escludendone quelli non dipendenti dal
detto titolare, anche se tenuti verso altri a prestare la propria
opera in correlazione alle dette lavorazioni e nel luogo in cui esse
si svolgono.
Il giudice a quo si riferisce in particolare all'ipotesi
comunemente denominata dell'"assistente contrario", vale a dire di
colui che sia investito della vigilanza su una lavorazione protetta
ai sensi dell'art. 4, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non già dal
titolare suindicato, come nella ipotesi comunemente denominata
dell'"assistente diretto", bensì da altro soggetto interessato, per
rapporti intercorrenti con il titolare, al corretto svolgimento della
lavorazione in vista della bontà dei suoi risultati.
Così interpretata, la norma sarebbe in contrasto: con l'art. 3,
primo comma, della Costituzione, in quanto produrrebbe in danno
dell'"assistente contrario" una discriminazione ingiustificata
rispetto all'"assistente diretto" e più generalmente rispetto ai
lavoratori esposti, per il fatto di prestare opera nello stesso
ambiente di lavoro, allo stesso rischio morbigeno; con l'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, in quanto importerebbe, con
riferimento ai lavoratori in discorso, un vuoto di tutela
assicurativa.
2. - Il diritto vivente in tema di "assistente contrario" è in
realtà nei sensi indicati dal giudice a quo. È vero che l'indirizzo
giurisprudenziale cui il detto giudice si richiama ha escluso la
tutela soprattutto sulla base dell'argomentazione che l'"assistente
contrario" non è neppure riconducibile, come l'"assistente diretto",
alla figura delineata dall'art. 4, n. 2, d.P.R. n.1124 del 1965 cioè
del dipendente che, pur senza partecipare materialmente al lavoro,
sovraintende al lavoro di altri - e ciò in quanto l'"assistente
contrario", siccome non dipende dal gestore delle lavorazioni
protette, da cui dipendono invece i lavoratori esercenti opera
manuale nelle medesime, non è investito di poteri gerarchici o di
vigilanza su di essi e pertanto non è tenuto ad una continua
presenza nell'ambiente qualificato dal rischio. Ma l'argomentazione
attiene alla rilevanza della questione. E sul punto il giudice a quo
ha motivato adeguatamente ed esattamente, osservando che, ai fini
della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 4, n. 2, d.P.R.
n. 1124 del 1965, è sufficiente che si tratti di persona "comunque
tenuta" a esser presente nell'ambiente morbigeno e ad esercitarvi la
sua opera. Vale a dire di persona, la cui presenza nell'ambiente
suddetto non sia occasionale, ma riferita a un obbligo di lavoro (non
importa verso chi), e comunque correlata al lavoro degli addetti
materialmente alla lavorazione protetta, e così a quest'ultima (non
importa se per assicurare l'osservanza dei doveri dei suindicati
addetti verso il loro datore di lavoro ovvero soltanto per
controllare i metodi e le modalità della lavorazione in funzione dei
risultati).
3. - La questione è fondata.
Il presupposto su cui poggia la norma impugnata, e cioè la
necessaria coincidenza, ai fini dell'individuazione dei beneficiari
della garanzia, fra assicurante (titolare del rapporto assicurativo)
e gestore della lavorazione protetta (titolare del processo
produttivo in cui essa si inserisce) - e, quindi, la necessaria
dipendenza del beneficiario dal detto gestore - non risponde ad
alcuna esigenza del sistema vigente.
Tale sistema, teso alla protezione la più ampia dal rischio di
infortuni o malattie professionali indotto da determinate
lavorazioni, implica come unico presupposto di operatività della
garanzia, e quindi come unico criterio per l'individuazione dei
destinatari della medesima, l'esposizione al rischio in parola, anche
in via di mera correlazione ambientale (cioè per la presenza
nell'ambiente dove si svolgono le lavorazioni rischiose, e pertanto
"protette"). Tanto si desume da ciò, che l'esposizione è
assicurabile purché sia dovuta alle più varie ragioni di lavoro o
connesse al lavoro, e così non solo ai doveri inerenti a un rapporto
di lavoro subordinato (come nella maggior parte dei casi), ma anche
allo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, e persino di
un'attività di sperimentazione o ricerca in sede scolastica, ovvero,
ricorrendo la qualità di lavoratore subordinato, alla abitazione per
esigenze lavorative o per rapporti di parentela nei locali in cui si
svolge la lavorazione (cfr. l'ipotesi dell'artigiano di cui all'art.
4, n. 3; quella degli alunni e degli insegnanti di cui all'art. 4, n.
5; quella di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 1124 del 1965).
La centralità dell'esposizione al rischio e, implicitamente,
l'esclusività del presupposto che essa vale a costituire, emergono
del resto dalle ripetute affermazioni di questa Corte circa la
tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per
ragioni di lavoro latamente considerate, siano esposti allo stesso
rischio obbiettivamente riferibile alle "lavorazioni protette"
(sentenze nn. 137 del 1989, 476 del 1987, 256 del 1986, 221 del 1985,
206 del 1974).
Con l'assumere come requisito necessario anche la coincidenza e la
dipendenza suindicate, la norma in esame restringe l'ambito di
applicabilità della garanzia in contrasto con le finalità del
sistema come perseguite a favore della generalità dei soggetti
esposti al medesimo rischio, e pertanto si rivela affetta da entrambi
i vizi di illegittimità costituzionale denunciati.
Adeguato rimedio è che, pur conservandosi l'adottato modo di
individuazione dei beneficiari della garanzia attraverso
l'individuazione dei datori di lavoro soggetti all'assicurazione, la
norma impugnata sia dichiarata illegittima in quanto non comprende
fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano
persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste
dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri (e
così non estende la tutela ai lavoratori non dipendenti dal gestore
delle lavorazioni protette cui essi siano adibiti o in cui essi siano
comunque coinvolti).
A ciò non è di ostacolo la soluzione data al problema - cui
soprattutto hanno avuto riguardo alcune delle decisioni rese in tema
di "assistente contrario" - della individuazione (nella ipotesi) del
soggetto tenuto agli adempimenti contributivi, come previsti dalle
disposizioni vigenti, nel senso di non potersi considerare tale il
titolare, o gestore, delle lavorazioni protette. Infatti alla
soluzione non contraddice l'estensione della tutela operata mediante
l'individuazione dell'assicurante (nella detta ipotesi) in un
soggetto (datore di lavoro) diverso dal gestore delle lavorazioni
protette. Estensione, la quale anzi implica, in coerenza con la
soluzione stessa, che gli indicati adempimenti, in quanto destinati a
coprire costi dell'assicurazione del lavoro, siano messi a carico,
anziché del gestore delle lavorazioni protette, del datore di lavoro
alla cui iniziativa e al cui interesse l'adibizione del lavoratore
alle (o il suo coinvolgimento nelle) lavorazioni protette è
riferibile.
La pronuncia incide direttamente sulla disciplina delle malattie
professionali, senza che sia necessario colpire separatamente l'art.
3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che dichiara applicabili le
disposizioni concernenti gli infortuni (ovviamente anche quali
risultano, come nel caso, da pronunce additive di questa Corte).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i
datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano
persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste
dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte