Corte costituzionale

Ordinanza n. 985/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi) promossi con n. 2

ordinanze emesse il 20 ed il 27 ottobre 1987 dal Tribunale di Pistoia

nei procedimenti penali a carico di Colombini Gino e Giovannelli

Piero, iscritte ai nn. 815 e 850 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima

serie speciale, dell'anno 1987 e n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali a carico

rispettivamente, di Colombini Gino e Giovannelli Piero, il Tribunale

di Pistoia con due ordinanze di identico tenore emesse in data 20

ottobre 1987 e 27 ottobre 1987 (r.o. nn. 815 e 850/1987), solleva, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n.600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che

l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte

dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che

l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che -

secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza,

anche costituzionale (sentt. nn. 88/82 e 247/83) - il giudicato delle

Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento penale;

che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione

impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale,

l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una

decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente

che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in

generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati

tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte

possibilità difensive offerte dal processo tributario;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio promosso

dall'ordinanza del 20 ottobre 1987 (r.o. n. 815/1987), ha chiesto che

la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che i due giudizi, concernendo identiche questioni,

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1982, decidendo

sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o prosecuzione

dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in sede di

giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) ha

distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno

dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice

penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;

che le ordinanze di rimessione omettono del tutto di descrivere

la fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi

di reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto dei

giudizi a quibus, così impedendo a questa Corte di identificare, a

tenore della predetta distinzione, la censura sottopostale e di

verificarne l'effettiva rilevanza;

che pertanto le questioni, giusta la costante giurisprudenza di

questa Corte, debbono dichiararsi manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

sollevate dal Tribunale di Pistoia con le ordinanze indicate in

epigrafe (r.o. nn. 815 e 850 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:985 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte