Sentenza n. 99/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/04/1974 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156,
primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14.ottobre 1971 dal tribunale di Gorizia nel
procedimento civile vertente tra Ziglio Ezio e Zacutti Egle, iscritta
al n. 79 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;
2) ordinanza emessa il 27 marzo 1973 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra Ghiani Pietro e Contin
Renata, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udita nella camera di consiglio del 19 febbraio 1974 la relazione
del Presidente Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.- Con ordinanza del 14 ottobre 1971, emessa in un procedimento
civile tra Ezio Ziglio ed Egle Zacutti il tribunale di Gorizia ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, una questione
di legittimità costituzionale concernente l'art. 156, primo comma, del
codice civile.
Nel provvedimento di rimessione, premesso che secondo la costante
ed univoca interpretazione giurisprudenziale sui coniugi
consensualmente separati continua a gravare il reciproco obbligo di
fedeltà coniugale, il giudice a quo osserva che in tal modo si
stabilisce un trattamento eguale per situazioni obbiettivamente
diverse, quali sono quelle dei coniugi non separati e dei coniugi
separati: per i primi all'obbligo di fedeltà si accompagnano
"l'obbligo reciproco della coabitazione e dell'assistenza e la doverosa
reciproca disponibilità sessuale", per i secondi quell'obbligo, avulso
dal complesso regime che ne costituisce motivazione e giustificazione,
si risolve "in un innaturale e difficilmente sopportabile dovere di
astinenza sessuale". L'eguale trattamento di situazioni nettamente
differenziate - non giustificato dall'unità della famiglia già venuta
meno con la separazione né dal principio dell'indissolubilità del
matrimonio oramai non più vigente nella nostra legislazione -
comporterebbe, ad avviso del tribunale, il contrasto fra l'art. 156,
primo comma, del codice civile, nella parte in cui impone ai coniugi
separati consensualmente l'obbligo della fedeltà coniugale, e l'art. 3
della Costituzione.
2. - Con ordinanza del 27 marzo 1973, emessa in un procedimento
civile tra Pietro Ghiani e Renata Contin, la Corte di appello di Genova
ha sollevato un'identica questione di legittimità costituzionale.
3. - Nei due giudizi non si sono costituite le parti private e non
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Le cause
vengono pertanto decise in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze indicate in epigrafe propongono la stessa
questione di legittimità costituzionale e di conseguenza i relativi
giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 156, primo comma, del codice civile è stato denunziato
- con espressa limitazione alla sola ipotesi di "separazione
consensuale" - nella parte in cui esso dispone che i coniugi separati
debbano osservare l'obbligo della fedeltà coniugale. Ad avviso del
tribunale di Gorizia e della Corte di appello di Genova, l'imposizione
di un siffatto, identico dovere ai coniugi non separati (per i quali
vigono altresì gli obblighi della coabitazione e dell'assistenza) ed
ai coniugi separati (per i quali coabitazione ed assistenza vengono
meno) darebbe luogo ad una disciplina identica per situazioni
nettamente diverse e di conseguenza contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione.
3. - Secondo la costante interpretazione dei giudici ordinari,
dalla quale questa Corte non ha ragione di discostarsi, in forza
dell'art. 156, primo comma, cod. civ. il dovere di ciascun coniuge di
osservare la fedeltà coniugale permane, inalterato nel suo contenuto,
pur dopo la separazione personale: sicché esatta è la premessa dalla
quale muovono le ordinanze di rimessione, e cioè che de iure condito
un identico obbligo di fedeltà viene imposto ai coniugi non separati
ed ai coniugi separati. Può aggiungersi che nel vigente ordinamento
all'identità dell'obbligo corrisponde una piena, assoluta identità di
sanzione. Ed infatti - venuta meno (per effetto delle sent. n. 126 del
1968 e n. 147 del 1969 di questa Corte) la disciplina penalistica
dell'adulterio, la quale prevedeva, rispetto ai coniugi non separati,
un trattamento differenziato per il coniuge separato per colpa
dell'altro coniuge (non punibilità: art. 561, secondo comma, c.p.) e
per il coniuge separato per colpa propria, per colpa di entrambi o per
mutuo consenso (diminuzione della pena: cit. art. 561, ultimo comma) -
la violazione della fedeltà nella quale sia incorso il coniuge,
separato o non separato che sia, dà luogo alla stessa sanzione:
l'adulterio è causa di "separazione per colpa" o di conversione in
"separazione per colpa" di un preesistente stato di separazione
consensuale o di separazione per colpa dell'altro coniuge.
4. - Per accertare se la constatata, indubbia identità di obbligo
e di sanzione per i coniugi non separati e per i coniugi
consensualmente separati contrasti o meno con l'art. 3 Cost. occorre
verificare se, sotto il profilo che qui viene in evidenza, le due
situazioni giuridiche messe a raffronto presentino o meno quel minimo
di omogeneità che possa ragionevolmente giustificare un trattamento
indifferenziato.
A tal proposito la Corte ritiene che gli obblighi derivanti dal
matrimonio, così come sanciti nell'art. 143 ed indirettamente
nell'art. 151 cod. civ., debbano esser valutati in un quadro unitario o
nella loro stretta correlazione; e, in particolare, rileva che
l'obbligo di fedeltà, in quanto si traduca in dovere di astensione da
ogni rapporto sessuale con terzi, non può non essere collegato con il
diritto - dovere che ha ad oggetto la disponibilità fisica dell'un
coniuge nei confronti dell'altro. Sarebbe contrario alla natura delle
cose ed alla stessa ratio che ispira nel suo complesso il regime
giuridico del rapporto matrimoniale negare che fra diritto alle
prestazioni sessuali dell'altro coniuge e dovere di astenersi da atti
di adulterio corra un rapporto così stretto da giustificare la
conclusione che trattasi di due aspetti di una inscindibile disciplina
giuridica.
Ciò posto, risulta evidente che, una volta che con la separazione
sia venuta meno la coabitazione con i connessi diritti e doveri, la
permanenza dell'obbligo di assoluta fedeltà, che in quella trovava il
suo ragionevole presupposto, si traduce in un egual trattamento
giuridico di situazioni giuridicamente differenziate e comporta di
conseguenza, secondo i principi costantemente affermati da questa
Corte, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
5. - Quanto fin qui si è detto non giustifica tuttavia un
integrale accoglimento della questione così come proposta dalle due
ordinanze.
Va infatti considerato che fra gli obblighi imposti dal matrimonio
a ciascun coniuge c'è quello di astenersi da comportamenti che
costituiscano ingiuria grave all'altro coniuge (art. 151 cod. civ.) e
che siffatto dovere non può non permanere dopo la separazione, atteso
che esso non solo è pienamente compatibile col nuovo assetto dei
rapporti fra i coniugi ma è coessenziale al vincolo che continua a
legarli. Orbene, si deve pur rilevare che atti di infedeltà coniugale
possono costituire, per il concorso di concrete circostanze, ingiuria
grave all'altro coniuge: ipotesi coerente con le stesse valutazioni
fatte dal legislatore, il quale nell'originario testo dell'art. 151 (il
cui secondo comma fu da questa Corte dichiarato illegittimo - sent. n.
127 del 1968 - solo perché fonte di ingiustificata disparità di
trattamento fra marito e moglie) considerava l'adulterio come ingiuria
grave se ed in quanto concorressero circostanze atte ad integrarla.
In base a siffatta considerazione si deve giungere alla conclusione
che la disposizione impugnata è illegittima, nel limitato contenuto
oggetto del presente giudizio, solamente nella parte in cui, in tema di
fedeltà coniugale ed in riferimento al relativo obbligo, essa impone
al coniuge consensualmente separato anche quei comportamenti che non
siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo
comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i
coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di
fedeltà, non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei
comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano
idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte