Sentenza n. 99/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dalla
Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Cardani
Amina e Landi Bianca, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6
novembre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Cardani Amina e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
udito il vice avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il
Presidente del Consiglio dei ministri
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con l'art. 9 della legge sulla disciplina dei casi di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (10 dicembre 1970,
n. 898) si è disposto che una quota della pensione spettante al
coniuge superstite possa essere attribuita al coniuge, rispetto al
quale sia stata pronunziata, a suo tempo, sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale Rubieri Garibaldi, ottenuta con sentenza 13 ottobre 1972 la
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto il 26 dicembre 1932 con Landi Bianca, passava a nuove nozze
con Cardani Amina, addì 19 novembre 1972.
Il Rubieri, pensionato dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, decedeva il 1 gennaio 1973.
La Landi, prima moglie, chiedeva al tribunale di Firenze che, a
termini della predetta disposizione, le fosse attribuita una quota
della pensione di riversibilità spettante alla Cardani. Quest'ultima
si opponeva e, dopo sentenza del tribunale adito, favorevole alla
Landi, la Cardani appellava e la Corte di Firenze, con ordinanza 28
giugno 1974, sospendeva il giudizio e sottoponeva a questa Corte
questione di legittimità costituzionale del citato art. 9 della legge
del 1970 in relazione all'art. 42 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata autorizzerebbe il
giudice a incidere sul patrimonio del coniuge superstite in base ad una
facoltà discrezionale manifestata dall'inciso "può disporre" per il
cui esercizio non verrebbero dettati i necessari criteri direttivi e
limitativi della quota di disponibilità.
Invero, la pensione di riversibilità spetterebbe jure proprio al
coniuge che sia tale al momento della morte del titolare, così da far
parte originariamente del suo patrimonio, e la possibilità derivante
dalla norma impugnata di una parziale destinazione a favore del primo
coniuge, si risolverebbe in un trasferimento di parte di detto
patrimonio a favore di un soggetto che, altrimenti, non potrebbe
vantare alcun diritto al riguardo. E ciò senza l'osservanza della
riserva relativa di legge, prevista dagli artt. da 41 a 44 della
Costituzione in materia di limitazioni alle libertà economiche, ed in
particolare dall'art. 42 con riguardo alla libertà di disporre e
godere del proprio patrimonio.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 1974.
In questa sede si è costituita la signora Cardani, seconda moglie,
rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Taddei Elmi e Giuseppe
Feri che hanno depositato ritualmente le proprie deduzioni difensive,
con cui si richiamano alle considerazioni svolte nell'ordinanza di
rinvio a sostegno del fondamento della questione.
È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura, nel richiedere che sia viceversa dichiarata non
fondata la questione, osserva che il richiamo all'art. 42 Cost. sarebbe
del tutto inconferente in quanto il terzo comma di tale articolo, cui
farebbe riferimento l'ordinanza di rinvio, riguarderebbe
l'espropriazione per motivi di interesse generale, mentre la norma
impugnata si limiterebbe a regolare un rapporto intersoggettivo di
diritto privato.
Comunque, anche a prescindere dal rilievo se la doglianza possa
essere inquadrata sotto l'aspetto denunziato, o non andrebbe piuttosto
riferita all'art. 23 Cost. ed intesa cioè come violazione della
riserva di legge stabilita da detta norma in materia di prestazioni
patrimoniali, la norma impugnata andrebbe sempre interpretata in
relazione all'art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970, col quale è
prevista l'attribuzione di un assegno a carico di uno dei coniugi
divorziati ed a favore dell'altro, così individuandosi i criteri per
l'attribuzione e la commisurazione dello stesso nelle condizioni
economiche dei coniugi, nelle ragioni dello scioglimento del
matrimonio, e nel contributo personale ed economico dato da ciascun
coniuge alla conduzione della famiglia. Appunto per garantire a favore
del coniuge divorziato l'osservanza di tali suoi diritti, anche nel
caso di impossibilità per altra via, la norma impugnata prevederebbe
la facoltà in discussione, con la quale si opererebbe, in sostanza,
una conversione dell'obbligazione personale determinata ai sensi
dell'art. 5 citato, nell'attribuzione di una quota della pensione. E
ciò sarebbe appunto confermato dal fatto che tale conversione può
avvenire in sede di procedimento camerale, trattandosi di assegnare al
coniuge divorziato parte dell'assegno già determinato a norma del
citato art. 5.
L'Avvocatura conclude, quindi, chiedendo dichiararsi infondata la
questione, ravvisandosi comunque nella legge i criteri direttivi idonei
a limitare convenientemente la censurata discrezionalità in materia di
attribuzione e determinazione della quota di pensione in esame.
La difesa della Cardani ha depositato una memoria illustrativa con
cui svolge ampiamente le argomentazioni contenute nell'ordinanza di
rinvio a sostegno della sollevata questione.
In particolare, la difesa osserva che non potrebbe supporsi, ai
fini di escludere la violazione del principio costituzionale invocato,
che la norma impugnata faccia rinvio alle norme che disciplinano la
materia delle pensioni, ed in particolare al testo unico 5 gennaio
1950, n. 180, perché l'assegno previsto dagli artt. 5 e 9 della legge
n. 898 del 1970 non potrebbe essere inquadrato in nessuna delle
categorie di crediti indicate nell'art. 2 del citato testo unico,
rivestendo nuovi e particolari caratteri che concorrono a determinare
una natura giuridica peculiare e quanto meno non meramente alimentare.
Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nei termini,
una memoria con cui ribadisce le argomentazioni già svolte per
dimostrare l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dalla Corte di appello di Firenze si
basa sulla dedotta violazione della riserva di legge per la tutela dei
"diritti di libertà in materia economica" di cui all'art. 42 della
Costituzione. La violazione per mancata tutela conseguirebbe, nel caso
in esame, alla discrezionalità con cui, per effetto della disposizione
impugnata (art. 9 della legge n. 898 del 1970), il giudice è
autorizzato a provvedere in merito all'an e al quantum
dell'attribuzione all'ex coniuge di una quota della pensione di
riversibilità, pur spettante, per diritto proprio, al coniuge
superstite: discrezionalità di cui non sarebbero indicati né i
criteri informatori né i limiti.
2. - La questione non è fondata.
Come risulta dall'elaborazione interpretativa, giurisprudenziale e
dottrinale, della disposizione in esame, l'attribuzione di quota di
pensione va interpretata ed intesa nel quadro del sistema ed in
correlazione con esso. Particolarmente, va tenuta in evidenza la
disposizione di cui al precedente art. 5, richiamato nello stesso art.
9, sulla somministrazione, in sede di pronuncia di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un assegno da
corrispondere, periodicamente, dall'un coniuge a favore dell'altro:
corresponsione tutelabile mediante idonee garanzie reali o personali
(art. 8). Dopo di che, la morte dell'obbligato e le vicende
successorie possono avere incidenza, a danno della beneficiaria, sulle
provvidenze a lei, a suo tempo, accordate e sulle connesse garanzie,
compromettendo aspettative e, talvolta, le stesse esigenze di vita,
proprio nel momento in cui dette provvidenze vengono meno: è in questo
momento che la disposizione in esame trova la sua derivazione e la sua
ragion d'essere. D'altra parte, l'intervento motivato del tribunale, in
camera di consiglio, acquisite informazioni ed udite le parti, è
introdotto, appunto, per verificare la situazione reale, e ampiamente
regolarla in senso positivo o negativo, ovvero moderarla. Ciò secondo
criteri valutativi, suggeriti volta per volta dalla varietà dei casi
concreti, in corrispondenza ai criteri dettati per l'assegno periodico
dal richiamato art. 5 in relazione, sia alla capacità economica
dell'obbligato, sia alle modalità, tra cui le modalità di durata, che
hanno accompagnato la pregressa "conduzione familiare".
3. - Così delineato il contenuto della normativa in esame, in
relazione alla sua finalità, ne va considerata la corrispondenza o
meno al disposto costituzionale, addotto come termine di riferimento.
La Corte ritiene non congruo il richiamo all'art. 42.
Nel caso, la censura è rivolta contro disposizione che riguarda le
vicende di una obbligazione pecuniaria, quale si configura lato sensu
il rapporto pensionistico e non già il regime della proprietà o degli
altri diritti reali, cui, invece, la tutela dell'art. 42 è diretta.
La disposizione consiste e si risolve nella individuazione del
destinatario di parte di un pagamento di somma (che sarebbe ad altri
integralmente dovuta), in base a statuizione giudiziale ed alle
condizioni che si sono enunciate al numero precedente.
La disposizione, che trova il suo supporto nell'art. 1188 del
codice civile non contiene punti di contrasto con l'art. 42 della
Costituzione dettato, in ambito diverso, per altri fini.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma primo, ultima parte, della legge 1 dicembre 1970, n.
898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio,
questione sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dalla Corte di
appello di Firenze in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte