Sentenza n. 99/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 8legge 865/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (Integrazione
della L.R. 5 agosto 1975 n. 48 concernente: "Stato giuridico e
trattamento economico del personale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia"), in riferimento all'art. 8, lett. f della
legge 22 ottobre 1971 n. 865 promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1978 dal T.A.R. per il
Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi riuniti proposti da Di Giovanni
Alberto ed altri contro Regione Friuli-Venezia Giulia iscritta al n.
205 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 119 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal T.A.R. per il
Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi riuniti proposti da Mattiussi
Danilo contro Regione Friuli-Venezia Giulia iscritta al n. 305 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 220-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 18 luglio 1985 dal T.A.R. per il
Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Iaccheo Giovanni contro
Regione Friuli-Venezia Giulia iscritta al n. 17 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22 1° Serie Speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Destro Ezio nonché gli atti di
intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'Avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con le tre ordinanze citate in epigrafe il Tribunale
Regionale Amministrativo del Friuli-Venezia Giulia prospetta un
dubbio di legittimità costituzionale relativamente agli articoli 1 e
2 della legge, emanata dalla predetta Regione, 15 marzo 1976 n. 2
(Integrazione della L.R. 5 agosto 1975 n. 48 concernente: "Stato
giuridico e trattamento economico del personale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia") che, dettando le norme per
l'inquadramento del personale degli enti soppressi dalla legge 21
ottobre 1971 n. 865 (c.d. riforma della casa) e trasferito alla
regione medesima, ne prevede l'inquadramento in soprannumero nella
qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza e
stabilisce, nel contempo, criteri di corrispondenza che, fra l'altro,
escludono l'inquadramento di detto personale nella qualifica
funzionale di dirigente della regione.
2. - A monte delle disposizioni sospettate di incostituzionalità
sta l'art. 8 dell'anzidetta legge statale n. 865 del 1971, che, nel
delegare al Governo lo scioglimento degli enti pubblici edilizi a
carattere nazionale, pone il seguente principio direttivo:
"Trasferire... alle regioni il personale... degli enti soppressi...
salvaguardandone i diritti acquisiti...".
La delega è stata esercitata con il d.P.R. 30 dicembre 1972 n.
1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli
enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale
pubblica) secondo il quale
"al personale trasferito deve essere assicurato un trattamento
economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto
all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni
corrispondenti a quelle già esercitate" (art. 19, primo comma).
Con successivo decreto legge del 2 maggio 1974 n. 115, contenente
norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (convertito
nella legge 27 giugno 1974 n. 247), è stata prevista, per il
personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze
del Comitato per l'Edilizia residenziale, la salvaguardia dei diritti
quesiti ai sensi dell' art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036.
Sulla base di tali disposizioni legislative, il Ministero dei
lavori pubblici, con suo decreto del 28 dicembre 1974 n. 5427,
disponeva, con decorrenza 1° gennaio 1975, il trasferimento alla
regione Friuli-Venezia Giulia sia di trenta dipendenti di due enti
soppressi, l'I.S.E.S. (Istituto per lo Sviluppo della Edilizia
Sociale) e l'I.S.S.C.A.L. (Istituto Servizio Sociale, Case per i
Lavoratori), sia quello di altri due dipendenti destinati in via
definitiva a prestare servizio presso il costituendo Consorzio
Regionale fra gli Istituti Autonomi per le case popolari della
Regione.
A seguito di tale atto la Regione Friuli-Venezia Giulia ha
adottato la legge regionale 18 giugno 1975 n. 35, che è stata poi
sostituita dalla L.R. 15 marzo 1976 n. 2, di cui fanno parte le
disposizioni sospettate di incostituzionalità. Le ordinanze a quibus
hanno origine da ricorsi presentati da un certo numero di dipendenti
pubblici "trasferiti" contro gli atti regionali di inquadramento (in
soprannumero) e il conseguente trattamento economico. Il t.a.r. del
Friuli-Venezia Giulia, ritenuto tali atti conformi agli articoli 1 e
2 della citata L.R. n. 2 del 1976, ha invece dubitato della
legittimità costituzionale delle norme di legge regionale che vi
stavano a base.
3. - Con la prima ordinanza (R.O. n. 205/79) si prospetta la
violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, del
principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto di
retroattività della legge regionale, delle norme fondamentali di una
riforma economico-sociale (art. 8 della legge n. 865 del 1971; artt.
18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972; art. 23 del d.l. n. 115 del
1974) e, infine, dell'art. 68, capoverso, dello statuto.
3.1. - Secondo il giudice a quo, i profili di possibile contrasto
con l'art. 3 Cost. sono individuati, da un lato, nell'inquadramento
in soprannumero e in un'unica qualifica nell'ambito della stessa
carriera, e dall'altro, nel fatto che la normativa regionale ha
alterato le distinzioni giuridiche esistenti negli ordinamenti di
provenienza, eliminando ogni differenza in ordine allo status
giuridico e mantenendole solo per quanto riguarda il trattamento
economico.
3.2. - Il parametro dell'art. 36 Cost. viene invocato
nell'ordinanza del t.a.r. Friuli-Venezia Giulia in quanto
l'inquadramento nella medesima qualifica del personale appartenente
alla stessa carriera non tiene conto delle qualifiche già rivestite
dai dipendenti nel ruolo di provenienza, né consente l'inquadramento
fra i dirigenti regionali dei dipendenti aventi una qualifica
direttiva nell'ente di provenienza, non tenendo così conto della
qualità del lavoro prestato.
3.3. - La violazione dell'art. 97 Cost., primo e secondo comma,
viene prospettata dal giudice a quo sotto tre diversi profili:
a) prima di tutto perché la legge regionale impugnata, dettando
una disciplina applicabile solo ad una parte del personale
identificato per la sua provenienza da enti disciolti conterrebbe una
disciplina distinta da quella generale per esigenze non ricollegabili
alle strutture o alle funzioni degli uffici regionali;
b) inoltre, la violazione del principio del buon andamento e
dell'imparzialità della pubblica amministrazione sarebbero la
conseguenza del mancato rispetto di una riforma economico-sociale in
tema di soppressione e successione di alcuni enti edilizi, la legge
statale sulla riforma della casa, che ha compiuto una valutazione in
ordine alla posizione giuridica del personale da trasferire, cui
andrebbe garantito lo stato giuridico ed economico goduto nonché la
destinazione a funzioni corrispondenti a quelle esercitate;
c) infine, il non aver fatto riferimento, nell'inquadramento del
personale, ad elementi obiettivi, quali le funzioni già esercitate,
si porrebbe in contrasto con il secondo comma dell'art. 97 Cost.
perché la razionale utilizzazione del personale sarebbe un elemento
inscindibile nella definizione della struttura degli uffici (sotto
l'aspetto soggettivo), delle attribuzioni e delle responsabilità
proprie dei funzionari.
3.4. - Come quarto profilo di incostituzionalità l'ordinanza del
giudice a quo, premesso che il d.m. n. 15427/74 obbliga il
legislatore regionale all'inquadramento e all'immissione nei ruoli
regionali del personale trasferito, adduce che le norme impugnate
violerebbero il principio di irretroattività della legge regionale
perché questa, non rispettando la legge statale (L. 865/71 e d.P.R.
1036/72), avrebbe i caratteri di una c.d. legge provvedimento, priva
di astrattezza e disciplinante effetti giuridici già regolati con
legge statale. Secondo il giudice a quo, infatti, il personale degli
enti soppressi era, ope legis, in servizio presso la Regione alla
data del 1° gennaio 1975 per effetto della normativa statale e del
citato d.m. n. 15427/74 ed aveva diritto all'inquadramento in base
alla disciplina vigente a quell'epoca.
3.5. - Il quinto profilo di incostituzionalità riguarda i limiti
della potestà legislativa della Regione che, seppur esclusiva, è
tenuta al rispetto delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali. Poiché alla legge sulla casa non potrebbe essere
negato tale carattere, l'ordinanza ravvisa che l'art. 19 d.P.R.
1036/72, emanato come decreto delegato di quella legge, sarebbe stato
violato dalle norme regionali nella parte in cui prevedono
l'inquadramento in soprannumero e non garantiscono le posizioni
giuridiche acquisite nell'ente di provenienza né il trattamento
economico conseguito (mancato riconoscimento della quattordicesima e
quindicesima mensilità previste invece dalle norme regolamentari
degli enti di provenienza).
3.6. - Da ultimo, il giudice a quo ritiene leso l'art. 68 dello
statuto della Regione, secondo il quale "le norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale del ruolo
regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale statale".
Più precisamente, il giudice a quo, pur non negando il potere
della regione di introdurre differenze (giustificate) rispetto alla
normativa statale, adduce che nel caso di specie sarebbero state
violate norme statali appositamente emanate per regolare il rapporto
di impiego del personale trasferito alla Regione dagli enti edilizi
soppressi (artt. 18 e 19 d.P.R. 1036/72 e 23 d.l. 115/74), oltreché
principi generali della disciplina del rapporto di impiego statale,
quali quelli che tutelano il diritto alla conservazione della
qualifica e all'esercizio delle funzioni e il diritto alla
conservazione del trattamento economico già acquisito.
4. - Si è costituito in giudizio il sig. Ezio Destro, uno dei
ricorrenti davanti al giudice amministrativo, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Ezio Trampus e Antonio Memeo, il quale aderisce
sostanzialmente ai profili di illegittimità costituzionale sopra
riassunti.
5. - La Regione, costituitasi in giudizio con atto di intervento e
memoria, respinge tutte le questioni di costituzionalità sollevate
nell'ordinanza di rimessione.
Sulla affermata violazione dell'art. 3 Cost. essa osserva che la
"posizione soprannumeraria" non è affatto lesiva di diritti o
interessi del personale che vi è collocato, avendo l'unico scopo di
non dilatare la pianta organica in presenza di eccezionali e non
ripetibili situazioni.
Nemmeno si porrebbe un problema di rispetto dell'art. 3 Cost. per
l'inquadramento del personale degli enti soppressi in un'unica
qualifica, perché identica disposizione è prevista per il restante
personale regionale. Sull'azzeramento delle diversità di situazioni
esistenti negli ordinamenti di provenienza relativamente allo status
giuridico, la Regione si richiama, per negare la violazione del
parametro costituzionale invocato, a quanto già osservato da questa
Corte nella sentenza n. 10/80.
Circa le affermate violazioni degli artt. 36 e 97 Cost., la
Regione, premessa un'eccezione di inammissibilità per le censure
relative all'art. 97 Cost. in quanto formulate genericamente, si
richiama ancora alla citata sentenza n. 10/80 di questa Corte.
La Regione, inoltre, nega il carattere retroattivo delle
disposizioni impugnate, rilevando che le norme statali non
disciplinano, né possono disciplinare, gli aspetti regolati dalla
normativa regionale, quali le modalità dell'inquadramento, la "presa
in carico" del personale e l'attribuzione ad esso di un certo
trattamento economico. Di conseguenza, secondo la Regione, la legge
regionale non poteva che riferisi alla data del passaggio del
personale alla Regione (1° gennaio 1975), avvenuto il 28 dicembre
1974, e quindi non poteva non regolare una situazione determinatasi
ben prima della sua emanazione.
Con riferimento all'affermata violazione delle norme fondamentali
di una riforma economica e sociale, la Regione, dopo aver avanzato il
dubbio che gli artt. 8 L. 861/1975, 18 e 19 d.P.R. 1036/1972 e 23
d.l. 115/1974 possano essere ritenuti tali, si richiama alle
considerazioni svolte nella citata sentenza n. 10/80 con riguardo
alla tutela delle posizioni originarie del personale trasferito alla
regione.
Per quanto riguarda la salvaguardia del trattamento economico, la
Regione osserva che, in base alle norme introdotte dalle disposizioni
impugnate, il personale trasferito ha, innanzitutto, ottenuto
l'inglobamento nello stipendio di vari assegni e indennità che
nell'Amministrazione di appartenenza ne erano esclusi, con beneficio
per la determinazione del quantum degli aumenti biennali, della
tredicesima e di ogni altro compenso accessorio rapportato alla
misura dello stipendio. Inoltre, sulla base delle stesse norme, è
previsto un assegno ad personam, allo scopo di escludere ogni pur
remota eventualità di reformatio in peius. Infine, aggiunge la
Regione, nel 1982 (L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, art. 42) la
quattordicesima e la quindicesima mensilità sono state inglobate
nello stipendio tabellare del personale de quo.
Anche per confutare l'affermata violazione dell'art. 68 dello
statuto, la Regione si richiama alle considerazioni che questa Corte
ha svolto nella sentenza n. 10/80, laddove si osserva che la norma
che impone la salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche
assolve soltanto alla transitoria esigenza di evitare una reformatio
in peius dello status dei dipendenti interessati.
6. - Con l'ordinanza n. 35/1985 il t.a.r. del Friuli-Venezia
Giulia, dopo aver premesso che il ricorrente, arch. Danilo Mattiussi,
ricopriva nell'ente di provenienza una qualifica dirigenziale
(rectius: direttiva), che tale qualifica ricomprendeva nella sua
declaratoria funzioni rientranti nella qualifica regionale di
dirigente, che il ricorrente, conformemente alla cit. L.R. n. 2 del
1976, non era stato inquadrato nella qualifica regionale di
dirigente, ha sollevato questione di costituzionalità della legge
regionale per violazione del principio della conservazione delle
mansioni del personale, costituente norma fondamentale di una riforma
economico-sociale.
6.1. - Si è costituita soltanto la Regione che si è limitata ad
affermare che la legge statale n. 861/75 non è legge di grande
riforma economico- sociale e che il principio della conservazione
delle mansioni del personale non è un principio fondamentale della
supposta grande riforma.
7. - Infine, anche con l'ordinanza n. 17/1986, il t.a.r. del
Friuli-Venezia Giulia dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 1 della cit. L.R. n. 2/76 nella parte in cui non prevede
l'inquadramento del personale degli enti edilizi soppressi nella
carriera dirigenziale.
L'ordinanza, dopo aver mostrato di ritenere che nel caso di specie
si sia avuto l'inquadramento in carriera (regionale) direttiva del
personale in possesso, nell'ente di provenienza, della carriera
dirigenziale (e non direttiva, come è invece nella realtà), indica
come norma parametro, costituente riforma economico-sociale, solo
l'art. 8, lettera f della legge 22 ottobre 1971 n. 865.
7.1. - Anche in tal caso si è costituita la Regione che, ancora
una volta, si è limitata a negare il carattere di grande riforma
economico-sociale della legge n. 865 del 1971 e, comunque, il
carattere di norma fondamentale della parte relativa al personale.
8. - Alla pubblica udienza del 13 gennaio 1987 l'avv. Gaspare
Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha chiesto il rigetto
delle questioni di costituzionalità proposte rimettendosi agli atti
di causa. Considerato in diritto
1. - Poiché con le ordinanze in epigrafe si sollevano questioni
identiche o connesse, le cause sono riunite e decise con un'unica
sentenza.
2. - Le questioni di costituzionalità riguardano gli artt. 1 e 2
l.r. 15 marzo 1976 n. 2, con i quali si fissano le modalità di
inquadramento nell'amministrazione regionale del personale
proveniente da enti pubblici edilizi soppressi, in relazione agli
artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché 4 e 68 Stat. F.V.G., come precisato
in narrativa.
Considerato che sono già state dichiarate infondate da questa
Corte identiche questioni attinenti ai profili degli artt. 3 (sent.
n. 73 del 1979), 36 (sent. n. 10 del 1980), 97 Cost. (sentt. n. 10
del 1980, n. 278 del 1983) e dell'art. 68 Stat. F.V.G. (sent. n. 188
del 1985); e considerato che nelle odierne ordinanze di rimessione
non vengono addotti argomenti nuovi, non resta che ritenere le
relative questioni manifestamente infondate.
3. - Nuovo è invece il profilo di costituzionalità relativo
all'art. 4 Stat. F.V.G. - nel duplice aspetto della violazione del
principio generale della irretroattività della legge regionale e del
mancato rispetto delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali - che perciò va affrontato nel merito con il
presente giudizio.
Così come sono prospettate e nei termini di cui si dirà in
motivazione, le censure sono tuttavia infondate.
4. - La presunta violazione del principio generale della
irretroattività delle leggi regionali, addotta dalla prima delle
ordinanze qui considerate (r.o. 205/1979), è in realtà
insussistente.
In effetti, il trasferimento alla Regione del personale che
apparteneva agli enti pubblici edilizi soppressi, la decorrenza dello
stesso e i principi o le salvaguardie attinenti al passaggio di quei
dipendenti all'amministrazione regionale, sono stati disciplinati da
una catena di atti statali che, partendo dall'art. 8 l. n. 865/1971 e
dall'art. 19 d.P.R. n. 1036 del 1972, si è chiusa con il d.m. 28
dicembre 1974 n. 15427, il quale ha disposto l'effettivo
trasferimento con decorrenza 1° gennaio 1975. Tuttavia, diversamente
da quanto ritiene il giudice a quo, al fine di rendere operativo il
predetto trasferimento, era necessario che la Regione adottasse le
leggi occorrenti alla predisposizione delle specifiche modalità di
inquadramento del personale trasferito, al suo inserimento
nell'organizzazione degli uffici amministrativi regionali e alla
conseguente attribuzione di un trattamento economico con salvaguardia
dei diritti acquisiti
(secondo quanto prescritto dall'art. 8 l. n. 865/1971). Al pari di
ogni norma di attuazione che si colloca all'ultimo anello di una
catena discendente di atti normativi, le disposizioni regionali in
questione, fra cui sono comprese le norme impugnate, pur se
successive alla data della decorrenza del trasferimento del personale
de quo, non aggiungono al patrimonio giuridico dei soggetti
interessati alcun diritto che non fosse già previsto, quantomeno in
via di principio o di previsione astratta, nelle disposizioni di
legge statale collocate a monte del trasferimento stesso. La loro
"retroattività", pertanto, è del tutto apparente e, perciò stesso,
non si pone neppure il problema del contrasto con il divieto di
retroattività della legge regionale affermato da questa Corte
(sentenze nn. 91/1982, 23/1978 e 123/1957) nei confronti di leggi
regionali che prendono in considerazione e disciplinano situazioni
giuridiche verificatesi prima della loro entrata in vigore, al fine
di darne una disciplina diversa da quella statale.
5. - Altrettanto infondata è la censura prospettata dalle
ordinanze a quibus in relazione alla presunta violazione del limite
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che l'art.
4 Stat. F.V.G. prevede a carico della competenza legislativa
regionale primaria o esclusiva. Infatti, anche se l'art. 8 lett. f
della l. n. 865/1971 e l'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 sono da
considerare come rientranti nelle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali, non si riscontra alcuna violazione delle stesse ad
opera delle norme impugnate, ove le disposizioni di raffronto siano
correttamente interpretate.
5.1. - Come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn.
219/1984 e 151/1986), la natura di riforma economico-sociale di
determinate norme va individuata attraverso una valutazione
dell'oggetto delle norme stesse, della loro motivazione politico
sociale, del loro scopo, del loro contenuto e delle modificazioni che
esse intendono apportare nei rapporti sociali. Poiché tale
valutazione deve riguardare le specifiche norme considerate, seppure
nella loro connessione con altre norme, la qualificazione logica di
alcune disposizioni di una certa legge come norme fondamentali di
riforma economico-sociale non si estende automaticamente a tutte le
disposizioni comprese nella legge medesima. Pertanto, che una
precedente pronunzia di questa Corte abbia ritenuto come riforme
economico-sociali altre disposizioni della l. n. 865/1971 (sent. n.
13/1980) non esime da una valutazione ad hoc delle norme impugnate.
In sé e per sé considerato l'art. 8 lett f della l. n. 865/1971,
in collegamento con l'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 che configura
l'esercizio del corrispondente potere delegato, non costituisce di
certo una norma fondamentale di riforma economico-sociale. Tuttavia
è ormai acquisito alla giurispurdenza di questa Corte che, se le
norme esecutive o di dettaglio non debbono considerarsi
necessariamente attratte dalla natura di riforma economico-sociale
delle norme principali da cui logicamente dipendono, non si può
escludere l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle
contenenti i principi fondamentali della riforma, purché legate con
queste ultime da un rapporto di coessenzialità o di necessaria
integrazione (sentt. nn. 219/1984 e 151/1986). Ebbene, da tale punto
di vista, l'intero art. 8 della legge n. 865/1971, nonché l'art. 19
del d.P.R. n. 1036/1972 che, rappresentandone l'esercizio della
corrispondente delega, fa corpo con esso, è espressamente diretto a
riorganizzare su basi nuove il complesso delle amministrazioni e
degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e
popolare. Rispetto a questo compito - di cui la ristrutturazione e il
riordinamento degli I.A.C.P. operanti nel territorio di ogni singola
Regione, insieme alla razionalizzazione e alla semplificazione della
rete degli enti pubblici edilizi sia nazionali che locali, sono le
parti più qualificanti - i principi relativi al trasferimento del
personale (oltreché del patrimonio) appartenente agli enti pubblici
soppressi rappresentano indubbiamente un elemento di necessaria
integrazione delle norme fondamentali della riforma economico-sociale
di cui trattasi.
5.2. - Premesso tutto ciò, resta da esaminare la conformità
degli artt. 1 e 2 della l.r. F.V.G. n. 2/1976 rispetto agli artt. 8
lett. f l.n. 865/1971 e 19 d.P.R. n. 1036/1972. Apparentemente l'art.
8 lett. f della legge di delega appena citata contiene una
formulazione più riduttiva rispetto a quella contenuta nell'art. 19
del corrispondente decreto delegato: mentre il primo prevede che il
trasferimento dei dipendenti dagli enti pubblici soppressi alla
Regione debba avvenire "salvaguardandone i diritti acquisiti", il
secondo invece dispone che "al personale trasferito dev'essere
assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non
inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché la
destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate".
Quest'ultima espressione ha indotto i giudici a quibus a ritenere che
l'art. 19 del d.P.R. da ultimo citato imponga la salvaguardia,
oltreché del trattamento economico, anche del tipo di mansioni
inerenti alla qualifica già rivestita, e a sospettare di
incostituzionalità, pertanto, gli artt. 1 e 2 della l.r. F.V.G. n.
2/1976 che provvedono a inquadrare il personale trasferito nella
qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, ma
non assegnando allo stesso mansioni identiche a quelle
precedentemente svolte.
Tuttavia, una corretta interpretazione sistematica del citato art.
19 induce a considerare errato il significato che i giudici a quibus
hanno ritenuto di inferire dalle predette disposizioni, anche se
questo appaia indubbiamente suggerito dal tenore letterale delle
disposizioni medesime.
Innanzitutto, al di là di ipotesi di evidente contraddizione, una
norma delegata dall'incerto significato lessicale dev'esser
interpretata, per quanto possibile, in armonia con le corrispondenti
disposizioni contenute nella legge di
delega. Ebbene, l'art. 8 lett. f della l. n. 865/1971 presenta una
formulazione - suffragata peraltro dai lavori preparatori, nel corso
dei quali fu respinto un emendamento diretto ad assicurare una
corrispondenza delle mansioni dopo il trasferimento - che esclude in
modo inequivoco l'assegnazione al personale trasferito delle stesse
mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza.
In secondo luogo, lo stesso legislatore statale, intervenendo
successivamente nella stessa materia con il d.-l. 2 maggio 1974 n.
115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale),
all'art. 23, comma 3, del medesimo decreto-legge si è riferito
all'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 interpretandolo come norma che
impone la mera salvaguardia dei diritti quesiti, e non già
l'assegnazione delle stesse mansioni svolte precedentemente.
Da ultimo va considerato che, dovendosi interpretare ogni
disposizione in armonia con i principi costituzionali, ove l'art. 19
appena citato dovesse essere interpretato nel modo prospettato dai
giudici a quibus, si opererebbe una sostanziale vanificazione della
competenza che l'art. 4 n. 1 Stat. F.V.G. assegna alla legislazione
esclusiva di quella Regione (ordinamento degli uffici e degli enti
dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale
ad essi addetto).
Del resto, seppure per profili diversi, sulla stessa linea si è
mossa questa Corte quando, andando in contrario avviso rispetto al
giudice a quo, ha interpretato l'espressione "posizioni di carriera
ed economiche" come non ricomprendenti le mansioni (sentenza n.
10/80), e quando ha evidenziato come il riferimento delle vecchie
carriere alle mansioni fosse soltanto "astratto e generico" (sentenza
n. 99/86).
L'interpretazione sistematica qui accolta riceve ulteriore
conforto dalla considerazione che né al personale inquadrato nei
ruoli regionali a seguito del primo trasferimento di funzioni
amministrative del 1972, né a quello inquadrato successivamente a
seguito del d.P.R. n. 616 del 1977 è stata garantita la
conservazione del tipo di mansioni inerenti alla qualifica già
rivestita. In altri termini, se si seguisse l'interpretazione
proposta dai giudici a quibus si avrebbe un trattamento per i
dipendenti degli enti edilizi soppressi diverso da quello assicurato
in casi analoghi ad altro personale pubblico, di cui non è dato
vedere alcuna giustificazione.
5.3. - Una volta chiarito il significato dell'art. 19, primo
comma, del d.P.R. n. 1036 del 1972, è agevole negarne la violazione
da parte delle norme regionali impugnate che disciplinano il
trattamento economico e l'inquadramento in soprannumero del personale
degli enti edilizi soppressi.
Come già affermato da questa Corte (sentenza n. 6/1986), la
garanzia per il personale trasferito alle regioni relativa al
mantenimento del complessivo trattamento economico già goduto
nell'amministrazione di provenienza anche dopo il suo inquadramento
nei ruoli regionali, lungi dal comportare il mantenimento di tutti i
benefici goduti nell'amministrazione di provenienza, è soltanto
diretta ad assicurare che il trattamento complessivo spettante dopo
l'inquadramento non sia inferiore a quello anteriore
all'inquadramento medesimo, comprensivo di tutti i benefici. Ma né i
giudici a quibus, né la parte costituita prospettano questa
doglianza.
Egualmente infondata è la questione che fa leva
sull'inquadramento in soprannumero, poiché è palese la sua
estraneità alla prescritta garanzia del mantenimento del trattamento
economico goduto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara:
a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regione
Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (Integrazione della l.r. 5
agosto 1975 n. 48 concernente lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale della Regione), sollevata, con le ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 4 dello statuto della
regione Friuli-Venezia Giulia;
b) manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli indicati al punto a) del presente
dispositivo, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in
riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione e 68 dello
statuto speciale della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte