Sentenza n. 99/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/03/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
n. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice
di procedura civile, ordinanza emessa il 5 luglio 1989 dalla Corte di
appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. I.D.M.
e Napoli Vincenzo, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto La S.p.a. I.D.M. impugnava avanti la Corte d'appello di Roma la
sentenza del Tribunale con cui, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180, era stato dichiarato inefficace il
pignoramento, da essa effettuato presso terzi, delle somme dovute a
titolo d'indennità di fine rapporto di lavoro al proprio debitore,
Napoli Vincenzo, già dipendente del Comune di Roma.
La Corte d'Appello rilevava che, nel frattempo, era intervenuta la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, n. 3, del citato d.P.R. "nella parte in cui, in contrasto con
l'art. 545, comma quarto, codice di procedura civile, non prevede la
pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e
retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da
aziende e imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. fino alla
concorrenza di un quinto per ogni altro credito vantato nei confronti
del personale" (sent. n. 89 del 1987). E, conseguentemente, sollevava
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
n. 2 (rectius, n. 3), nella parte in cui non prevede la
pignorabilità, negli stessi limiti e per gli stessi tipi di crediti,
delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro dovute ai
dipendenti degli enti di cui all'art. 1 del d.P.R. già menzionato.
Ha osservato la Corte remittente che la norma contrasterebbe con
l'art. 3 della Costituzione in considerazione della sopravvenuta
dilatazione del settore pubblico, i cui dipendenti fruiscono della
normativa dettata dal d.P.R. n. 180 del 1950, onde sarebbe oggi
ingiustificata la diversità di disciplina tra le due classi di
dipendenti (privati e pubblici) in ordine alla aggredibilità delle
loro retribuzioni. Sì che, per le medesime ragioni enunciate dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del 1987, la norma
impugnata sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza
enunciato dall'art. 3 della Costituzione.
La rilevanza della questione risiederebbe nel fatto che la
società appellante è creditrice ordinaria e, dunque, non
rientrerebbe nelle categorie dei soggetti privilegiati indicati
dall'art. 2, primo comma, n. 2 (rectius, n. 3), del d.P.R. n. 180. Il
giudizio di costituzionalità si renderebbe quindi necessario,
poiché la norma - quantunque parzialmente modificata dalla Corte con
la sentenza n. 89 testé citata - non consentirebbe il riferimento ai
corrispettivi dovuti ai dipendenti per il caso della cessazione del
rapporto di lavoro. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2, primo comma, n. 2 (rectius, n. 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180, in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti
indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la pignorabilità, anche
per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro
spettanti ai detti dipendenti.
2. - La questione è fondata.
L'art. 545 del codice di procedura civile stabilisce, al terzo
comma, che "le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di
salario, o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono
essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal
Pretore". La disposizione prosegue, al quarto comma, stabilendo che
"tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i
tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale
misura per ogni altro credito". Le somme dovute dai privati datori di
lavoro a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro sono perciò pignorabili, nella misura
massima di un quinto, per ogni tipo di credito.
Da siffatto regime generale si discostava tutto il comparto
dell'impiego pubblico (Stato, province, comuni, istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza e "qualsiasi altro ente od istituto
pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza
dell'amministrazionepubblica e le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazione o di trasporto"), per il quale
l'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, stabiliva la regola della
normale insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di
stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti. Regola, questa, che
conosceva soltanto le eccezioni stabilite dagli artt. 2 e seguenti
del decreto in esame.
3. - I limiti al pignoramento degli emolumenti percepiti dai
pubblici dipendenti hanno formato oggetto di numerose pronunce da
parte di questa Corte che ha volutamente allargato, in danno dei
dipendenti pubblici, l'area dei crediti pignorabili.
Una prima serie di interventi ha riguardato, in particolare, le
retribuzioni dei pubblici dipendenti. La sentenza n. 89 del 1987
aveva aperto la breccia dichiarando l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 180, che, fissando il
regime di ordinaria impignorabilità e insequestrabilità degli
emolumenti dei dipendenti pubblici, prevedeva l'aggredibilità dei
crediti da lavoro "fino alla concorrenza di un quinto valutato al
netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai
comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o
salariato". E pertanto non consentiva - contrariamente a quanto
dispone, per il settore privato, il quarto comma dell'art. 545 del
codice di procedura civile - la pignorabilità e la sequestrabilità,
nella stessa misura, degli emolumenti dovuti da "altri enti diversi
dallo Stato" per ogni altra ragione creditoria diversa da quella
fiscale. La successiva sentenza n. 878 del 1988 eliminava lo stesso
privilegio ancora sussistente per i dipendenti dello Stato. E la
sentenza n. 115 del 1990 affermava l'illegittimità dell'art. 1,
terzo comma, lettera b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, "nella
parte in cui non prevedeva la pignorabilità, sequestrabilità e
cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo
comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni
credito vantato nei confronti del personale" interessato.
Una seconda serie di interventi (sentenze n. 1041 del 1988, n. 5
del 1987, n. 209 del 1984) ha avuto ad oggetto, in particolare, le
pensioni.
In tale settore, d'indubbia peculiarità, la Corte:
a) ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che
escludevano la pignorabilità delle pensioni, ma limitatamente ai
crediti particolarmente qualificati, come quelli alimentari, il cui
riconoscimento discende dall'art. 29 della Costituzione;
b) ha tuttavia pienamente giustificato (sentenze n. 55 del 1991
e n. 231 del 1989) il regime generale dell'impignorabilità delle
pensioni, in tutti i settori lavorativi, in ossequio alle finalità
previdenziali che lo sorreggono.
4. - Chiamata ad affrontare per la prima volta la questione della
sequestrabilità e pignorabilità della cosiddetta indennità di
buonuscita, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 340 del 1990,
non ha potuto spingersi oltre i limiti del petitum. Trattandosi di
decidere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non
consentiva, negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del più
volte citato d.P.R. n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità
dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti dello
Stato, per crediti alimentari, la Corte non è andata al di là della
ratio posta a base delle decisioni in materia di pignoramento e
sequestro delle pensioni, lasciando impregiudicata la questione della
natura retributiva o previdenziale delle, peraltro varie, indennità
di fine rapporto dei pubblici dipendenti.
5. - La questione, ora chiaramente proposta, non può essere
ulteriormente differita. Essa, tuttavia, trova una inequivocabile
soluzione nella copiosa giurisprudenza di questa Corte.
Ancora da ultimo, con le sentenze n. 63 del 1992, n. 319 del 1991,
n. 86 del 1990, n. 471 del 1989, questa Corte ha ribadito, invero,
che le varie indennità di fine rapporto del settore pubblico hanno
natura mista: "retributiva, previdenziale e assistenziale".
La parte, per così dire, previdenziale e assistenziale, "proprio
per tale natura, è correlata a contribuzioni versate dai dipendenti
e dalle stesse amministrazioni pubbliche" (sent. n. 86 del 1990) e,
come tale, non è assoggettabile ad imposta. Cosicché la Corte ha
potuto affermare, con le sentenze n. 877 del 1988, n. 400 del 1987, e
n. 178 del 1986, che le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e
dall'INADEL, per la parte afferente in via virtuale alla
contribuzione dei dipendenti assicurati, non possono essere considerate reddito e, quindi, non possono essere assoggettate né a IRPEF
né ad imposta di ricchezza mobile o complementare. Una conclusione,
questa, da cui consegue che, per la parte, per così dire,
retributiva dell'indennità di fine rapporto percepita dal dipendente
pubblico, corrispondente al contributo che non è a suo carico,
l'imposizione fiscale è pienamente legittima.
Ora, considerate la parvità della componente previdenziale
dell'indennità di fine rapporto rispetto alla sua entità
complessiva, che pertanto assume sempre più le caratteristiche della
retribuzione differita, e la limitata misura (un quinto)
dell'emolumento aggredibile con il sequestro o il pignoramento da
parte del creditore che agisce per il recupero del suo credito, si
palesa in tutta la sua evidenza l'ingiustificata disparità di
trattamento fra i dipendenti dei diversi comparti, a seconda che si
applichi loro l'art. 2 del testo unico n. 180 del 1950 oppure il
quarto comma dell'art. 545 del codice di procedura civile. E, dunque,
a seconda che si tratti di dipendenti pubblici o privati.
Essendo ormai progressivamente assimilabili i rispettivi
trattamenti di fine rapporto - con la modesta eccezione di cui si è
fatto cenno - non v'è più alcuna valida ragione giustificativa per
mantenere la disparità di trattamento in ordine alla pignorabilità
ed anche alla sequestrabilità della indennità di fine rapporto
percepita dai lavoratori dei due comparti, accogliendo la questione
di costituzionalità dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180 (così integrando il petitum del remittente).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni), nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli
enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e
la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto
comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito,
delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti
dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte