Alle dipendenze del comitato nazionale e' costituita una giunta esecutiva cosi' composta: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per gli affari esteri; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per l'interno; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la difesa; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la pubblica istruzione; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per le poste e telecomunicazioni; l'amministratore delegato della RAI-TV; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci. Spetta alla giunta esecutiva:

  • 1)formulare le proposte e le iniziative da sottoporre al comitato nazionale per l'approvazione;
  • 2)dare attuazione ai deliberati del comitato nazionale. La giunta esecutiva si avvarra' di una segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 7 novembre 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-10-16;1117~art3 · fonte del testo